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In queste pagine pubblichiamo le Delibere regolamentari approvate dal Comitato direttivo nazionale della Cgil che si è tenuto a Roma il 6 e il 7 luglio 1999. Esse integrano lo Statuto della Cgil.

DELIBERA REGOLAMENTARE N. 1 – PLURALISMO E UNITA’ DELLA CGIL

1.1.1. Il pluralismo politico, sociale, culturale e il valore della differenza di genere, sono assunti come ricchezza fondamentale di un sindacato generale dei diritti e della solidarietà quale vuole essere la CGIL. La sua unità e autonomia rappresentano i pilastri della sua vita interna, ne sanciscono il modo di essere, ne determinano vincoli individuali e collettivi e consentono il pieno sviluppo della sua vita democratica.

1.1.2. Si conferma la scelta ferma e solidale a considerare conclusa e irripetibile l’esperienza delle componenti storiche e di partito, delle correnti intese come aggregazioni organizzate che limitano la sovranità politica ed organizzativa della Cgil e dei propri organismi.

1.2.1. La vita democratica della CGIL è fondata sul pieno riconoscimento ad ogni iscritto/a di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato, di manifestare liberamente il proprio pensiero ed il proprio diritto di critica e di proposta anche attraverso la concertazione di iniziative, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze degli organi dirigenti.

1.2.2. L’articolazione per mozioni congressuali della CGIL è una modalità possibile per la definizione delle scelte congressuali e per la formazione degli organismi dirigenti nella stessa sede congressuale.

Esse rappresentano un fattore importante, seppur non esclusivo, della dialettica e della democrazia interne; in questo senso, su di esse, oltreché sui singoli dirigenti, pesa la responsabilità sia di garantire che dialettica e democrazia non mettano mai in discussione l’unità e l’autonomia della Confederazione, sia di evitare il riprodursi surrettizio della logica e della prassi delle correnti.

1.2.3. Le mozioni congressuali rappresentando una modalità democratica del dibattito congressuale si esauriscono naturalmente con la conclusione dei lavori congressuali.

Nel corso della prima seduta del Comitato Direttivo eletto dal Congresso, e comunque entro due mesi, le mozioni congressuali di minoranza potranno essere eventualmente confermate specificandone le caratteristiche; nel qual caso assumono la denominazione di aree programmatiche congressuali.

Norma transitoria: in vigenza dell'attuale regolamento congressuale, la stessa denominazione vale anche per liste, limithatamente ai livelli in cui si attivano, che si riferiscono a posizioni politico-sindacali collettivamente concertate, diverse dalle mozioni congressuali originarie, presentate in sede di congresso con le procedure di cui all'art. 6 dello Statuto.

1.2.4. Alle aree programmatiche congressuali sono consentiti:

- La piena agibilità delle sedi sindacali (in casi eccezionali, sedi convegnistiche diverse);

- L’utilizzo degli strumenti interni di informazione;

- L’accesso agli strumenti di informazione che implichi costi aggiuntivi, nelle modalità stabilite dalle segreterie, compatibilmente con i vincoli finanziari;

- Il diritto di proposta per le sostituzioni negli organismi dirigenti inerenti la propria area di riferimento.

Le iniziative interne ed esterne delle aree programmatiche congressuali dovranno preventivamente essere concordate con la segreteria di riferimento, ai fini delle compatibilità finanziarie.

1.3. L’opzione del governo unitario rappresenta una giusta e necessaria scelta per una organizzazione sindacale che quotidianamente deve garantire rappresentanza e tutela di milioni di lavoratori/trici, pensionati/e, e iscritti/e.

Essa si realizza attraverso la condivisione del programma di lavoro presentato dal segretario generale.

Ciò può comportare assunzione di incarichi esecutivi da parte della/e minoranza/e congressuale/i attraverso l’esercizio del diritto di proposta.

1.4.1. Quando l’opzione del governo unitario non sia realizzabile, si determina una vera e propria situazione di governo e opposizione con la conseguente necessità di definire un sistema di regole che garantiscano, contemporaneamente, una piena legittimità della maggioranza a governare la struttura e alla opposizione una funzione di elaborazione propositiva e di controllo gestionario.

1.4.2. Tale situazione si può produrre anche a fronte della rottura del programma di lavoro unitario - attraverso la dichiarazione del segretario generale o la formalizzazione da parte della/e minoranza/e - che stava alla base della scelta del governo unitario, con le relative dimissioni del/i rappresentante/i della/e minoranza/e in segreteria.

1.4.3. Tali regole devono prevedere oltre a quanto già definito per le aree programmatiche congressuali:

- La presenza nella Presidenza del Comitato direttivo di un rappresentante dell’opposizione;

- La definizione di sedi sistematiche di informazione della opposizione da parte della segreteria interessata sulla corrente attività;

- L’inserimento – qualora non previsto congressualmente – nei sindaci revisori dei conti, di un esponente della opposizione con possibilità di promuovere, anche autonomamente, l’attività di verifica e di controllo del collegio, fermi restando i poteri e le prerogative dell’organo di controllo amministrativo in quanto tale;

- Il mantenimento della percentuale dell'opposizione, in caso di sostituzioni negli organismi dirigenti.

1.4.4. Queste regole aggiuntive e vincolanti normano il rapporto governo e opposizione a fronte di una dimensione quantitativa di quest'ultima di almeno il 10% del Comitato direttivo di riferimento.

1.5.1. Se tra un congresso e l’altro si producessero, in forma collettiva, formali divisioni nella maggioranza o nella/e minoranza/e congressuali con la formazione, di nuove aggregazioni programmatiche, occorre, negli organismi dirigenti di riferimento ufficializzarle formalmente con la presentazione di un documento programmatico che ne definisca le caratteristiche.

1.5.2. Il Segretario generale riferirà al comitato direttivo della nuova situazione e delle eventuali conseguenze.

1.5.3. Alle nuove aggregazioni così costituite sono consentite, nell’agibilità delle sedi sindacali, nell’utilizzo e accesso agli strumenti di informazione, le stesse regole previste per le aree programmatiche congressuali.

1.6. Le proposte di sostituzione, negli organismi dirigenti, sono presentate dal Segretario Generale. Nel caso di governo unitario tali proposte dovranno essere rispettose del pluralismo esistente nelle aree programmatiche e tra le aree stesse.

1.7.1. Non è consentito l’utilizzo di simboli di riconoscimento delle aree programmatiche.

1.7.2. L’utilizzo dei diversi loghi e simboli delle strutture della CGIL è consentito esclusivamente alle segreterie delle strutture stesse.

1.8. Organi competenti, nel caso di ricorso, relativamente ai paragrafi 1.1.2., 1.4.3. e 1.4.4., sono il Collegio di verifica competente o il Csn; mentre per i paragrafi 1.2.1., 1.5.3., 1.7.1. e 1.7.2., è il Comitato di garanzia di riferimento.

DELIBERA REGOLAMENTARE N. 2 - NORMA ANTIDISCRIMINATORIA

2.1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 - lettera h - dello Statuto della Cgil, la norma antidiscriminatoria ha carattere vincolante per l'intera organizzazione.

2.2. Il Segretario generale di ogni struttura ha la responsabilità della sua piena applicazione.

2.3. L'applicazione parziale o la non applicazione della norma determina una violazione statutaria.

Norma transitoria: dalla data di approvazione del seguente dispositivo da parte del Comitato direttivo nazionale, intercorre un tempo di 12 mesi entro il quale le strutture dovranno - se del caso - rimuovere le ragioni della non applicazione della norma antidiscriminatoria. Nelle categorie in cui la presenza di uno dei due sessi sia superiore all'80% del totale degli addetti, il tempo di adeguamento arriva fino alla conclusione del prossimo congresso di ogni struttura.

2.4. Organo competente nel caso di ricorso è il Collegio di verifica competente o il Csn.

DELIBERA REGOLAMENTARE N. 3 - DEMOCRAZIA DI ORGANIZZAZIONE

3.1. Le basi sulle quali la Cgil regola la sua democrazia di organizzazione poggiano sulla partecipazione di tutti gli organismi dirigenti ai vari livelli e delle iscritte e degli iscritti, alla vita dell'organizzazione stessa. La democrazia di organizzazione deve intendersi come normale prassi per la costruzione e la verifica delle proposte e delle decisioni dell'organizzazione. In tutti i casi, ciò si rende obbligatorio in riferimento ad appuntamenti contrattuali, confronti con le istituzioni ai vari livelli e/o associazioni imprenditoriali - qualora si sia verificata impraticabile l'attivazione di forme di consultazione unitarie e dell'insieme dei lavoratori - nonchè in particolari momenti della vita della Cgil o di singole sue strutture.

3.2. I luoghi e gli strumenti fondamentali della partecipazione sono rappresentati dall'assemblea degli iscritti; dai comitati degli iscritti (aziendali o territoriali); dalle leghe dei pensionati e dalle loro permanenti relazioni con il dibattito e le decisioni degli organismi dirigenti; dai comitati direttivi, che costituiscono la sede più ravvicinata e rappresentativa, in quanto espressione della democrazia delegata.

3.3.1. Le scelte più significative di indirizzo e di orientamento degli organismi dirigenti, di categoria, dello spi e confederali, ai vari livelli, possono essere sottoposte a una "consultazione ordinaria" degli organismi dirigenti di livello inferiore a quello titolare della materia, fino ai comitati degli iscritti e alle leghe dei pensionati.

3.3.2. L'attivazione di questa procedura è decisa dall'organismo dirigente interessato o da 1/3 dei propri componenti; allo stesso organismo compete di esplicitare con chiarezza i contenuti della consultazione stessa ed indicare le strutture coinvolte.

3.4.1. Il comitato direttivo titolare della materia o un 1/3 dei propri componenti può decidere la "consultazione straordinaria", in presenza di temi di grande rilevanza, o in particolari momenti della vita della struttura interessata; lo stesso organismo fissa le modalità e i tempi di svolgimento della consultazione stessa che deve coivolgere anche gli iscritti.

3.4.2. Tale consultazione può, altresì, essere attivata da una pluralità di organismi dirigenti diversi da quello titolare della materia - se confederale, ci si riferisce a Comitati direttivi confederali di livello inferiore e di categoria di pari livello; se di categoria, si intendono i Comitati direttivi di livello inferiore - rappresentativi di 1/3 degli iscritti. Il voto dei Comitati direttivi, che richiedano l'attivazione della consultazione straordinaria, è a maggioranza semplice. Analoghe modalità e dimensione quantitativa valgono per l'attivazione della consultazione straordinaria comprensoriale, confederale o di categoria che può, altresì, essere richiesta dai comitati degli iscritti o leghe dei pensionati rappresentativi di 1/3 degli iscritti. Tale procedura deve essere espletata entro 20 giorni dalla seduta nella quale il Comitato direttivo di riferimento delibera sul tema in questione.

3.4.3. La consultazione straordinaria può essere attivata anche dal 20% degli iscritti. Tale procedura deve essere espletata entro 40 giorni dalla seduta nella quale il Comitato direttivo di riferimento delibera sul tema in questione.

3.4.4. Il Comitato direttivo interessato, preso atto della positiva conclusione della procedura per l'attivazione della "consultazione straordinaria", deve esplicitare il contenuto della consultazione stessa, evidenziando le posizioni contrapposte, utilizzando le modalità previste dal Regolamento congressuale in tema di illustrazione delle mozioni. Il Comitato direttivo deve avviare - entro venti giorni dalla notifica della Commissione di verifica interessata o del Csn - la consultazione e valutarne le conclusioni.

3.5. L'organismo preposto all'accertamento delle condizioni per l'attivazione della procedura e la garanzia della sua realizzazione, è il Collegio di verifica di riferimento o il Csn per la Cgil nazionale; tali organismi svolgono anche funzioni di garanzia sullo svolgimento della consultazione stessa.

DELIBERA REGOLAMENTARE N. 4 - LA DEMOCRAZIA DELLA SOLIDARIETA'

4.1. Il tema della democrazia deve esprimersi con regole e criteri che realizzino, anche, una reale democrazia della solidarietà, condizione questa per la compiuta realizzazione del sindacato generale. E' questa, infatti, un punto essenziale, al fine di evitare il prodursi di situazioni di difesa corporativa di interessi, lesivi di diritti, specie dei più deboli e contrari all'affermarsi della solidarietà. In simili casi è necessario limitare la sovranità nell'esercizio del potere negoziale della struttura interessata.

4.2. Le materie che rendono obbligatoria la limitazione di tale sovranità, riguardano le possibili lesioni dei diritti dei lavoratori, pensionati e disoccupati, sanciti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva nazionale, nonchè il non rispetto di decisioni di politica rivendicativa, definite in modo vincolante, dagli organismi dirigenti.

4.3. Il prodursi di una tale situazione determina una obbligatoria discussione nell'organismo dirigente confederale di riferimento, nel caso la struttura interessata fosse di categoria o dello Spi, al fine di una decisione vincolante che può arrivare fino al divieto, per la nostra organizzazione, della presentazione della piattaforma o sottoscrizione dell'accordo, anche in presenza dell'esercizio pieno della democrazia di mandato. Nel caso la struttura interessata fosse confederale, l'obbligatoria discussione avviene nell'organismo dirigente confederale di livello superiore.

4.4.1. Il problema dell'esistenza di un possibile conflitto di questa natura, oltre che dalla struttura di categoria o dallo Spi direttamente interessata, può essere sollevato dalla struttura confederale di riferimento o superiori, oppure dalle strutture di categoria o dallo Spi superiori. Anche in quest'ultimo caso la sede di decisione è l'organismo confederale di riferimento al quale deve partecipare la segreteria che ha sollevato il problema. La struttura di categoria o dello Spi interessata o superiore, può richiedere all'istanza confederale superiore di riferimento un riesame della decisione assunta in prima istanza, per un pronunciamento definitivo.

4.4.2. Analogamente, se il conflitto riguardasse il potere negoziale di una struttura confederale, la procedura può essere attivata dalla/e struttura/e superiore/i, oppure da strutture di categoria o dallo Spi di pari livello o di livello superiore.

4.5. Anche a livello dei comitati degli iscritti e della lega dei pensionati, fermo restando le prerogative contrattuali delle RSU, si pone il problema della democrazia della solidarietà; infatti, anch'essi, in quanto strutture di base di un sindacato generale, devono farsi carico della saldatura fra interessi e solidarietà.

4.6. Nel caso la struttura interessata non rispettasse le decisioni assunte dagli oganismi dirigenti competenti, il centro regolatore di riferimento può avviare la procedura prevista dallo statuto all'art. 16, comma 5.

DELIBERA REGOLAMENTARE N. 5 - RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

5.1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 5 e 7 dello Statuto, in tema di responsabilità e incompatibilità, i dirigenti sono altresì responsabili rispetto al mandato che viene conferito loro dal Congresso o anche di volta in volta dai lavoratori, dagli iscritti, dagli organismi dirigenti ed esecutivi.

5.2. Nel caso questa responsabilità fosse individuale - riferita cioè all'incarico di lavoro specifico attribuito a un componente la segreteria - fermo restando quanto già previsto all'art. 17 dello Statuto, qualora il segretario generale o la maggioranza della segreteria ritenessero tale violazione di mandato incompatibile con la permanenza nella segreteria stessa, si prefigura la possibilità di una mozione di sfiducia da discutere e votare alla prima riunione del comitato direttivo interessato, da convocarsi non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione, alla presidenza del Comitato direttivo, della mozione stessa.

5.3.1. Nel caso la maggioranza del Comitato direttivo interessato ritenesse che il non rispetto del mandato investa la responsabilità del Segretario generale, dell'intera segreteria o della sua maggioranza - fermo restando le decisioni individuali conseguenti a questo atto politico - può assumere immediatamente le decisioni, attraverso un voto a maggioranza, oppure ritenere necessaria l'apertura di una fase di chiarimento politico più generale - da concludersi in un tempo non superiore ai trenta giorni, anche attraverso un coinvolgimento più ampio di organismi dirigenti di strutture, individuati dal Comitato direttivo stesso - al termine della quale assumere le decisioni conseguenti, attraverso un voto a maggioranza. In entrambi i casi, le decisioni possono comprendere anche la mozione di sfiducia.

5.3.2. Nel caso 1/3 dei componenti il comitato direttivo interessato ritenesse che il non rispetto del mandato investa la responsabilità del segretario generale, della segreteria o della sua maggioranza, si può prefigurare la possibilità, oltrechè di attivare le procedure previste ai punti 3.3.2. e 3.4.1. della delibera regolamentare n. 3, di presentare una mozione di sfiducia da discutere e votare, a maggioranza, entro venti giorni dalla presentazione della mozione stessa alla presidenza del Comitato direttivo interessato.

5.4. Nel caso organismi dirigenti - individuati con le modalità previste al punto 3.4.2. della delibera regolamentare n. 3 - rappresentativi di 1/3 degli iscritti, attraverso un voto a maggioranza, ritenessero che un comitato direttivo interessato abbia violato il mandato, si prefigura - attraverso una apposita mozione - l'attivazione della consultazione straordinaria prevista al punto sopra riportato.

5.5.1. La responsabilità dei dirigenti si esplica anche attraverso il vincolo che le trattative si svolgano per l'intera Cgil su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato e la proclamazione e l'effettuazione degli scioperi - la cui indizione è di esclusiva pertinenza degli organismi dirigenti o esecutivi - impegnino l'intera organizzazione.

5.5.2. I vincoli di responsabilità dei dirigenti, in presenza di consultazioni unitarie, sono regolati dalle intese delle strutture unitarie di riferimento.

5.6. Organo competente, nel caso di ricorso, relativamente ai paragrafi 5.5.1. e 5.5.2. è il Comitato di garanzia di riferimento.

DELIBERA REGOLAMENTARE N. 6 - ELEZIONE DEI SEGRETARI GENERALI E DELLE SEGRETERIE

6.1.1. Per l'elezione dei segretari generali, il Comitato direttivo di riferimento verifica se esiste/ono autocandidatura/e o una candidatura dei Centri regolatori competenti. In quest’ultimo caso, la candidatura del centro regolatore competente deve essere avanzata innanzitutto alla segreteria di riferimento registrandone consenso o eventuali proposte alternative che andranno esplicitati nella consultazione.

6.1.2. In questo caso, si procede all'esposizione del programma del/i singolo/i candadato/i e si decide se iniziare immediatamente la votazione, oppure se riaggiornare il Comitato direttivo entro pochi giorni.

6.1.3. Se il Comitato direttivo di riferimento non registra la situazione di cui al 6.1.2., si procede con il metodo della consultazione dei componenti il Comitato direttivo stesso.

6.1.4. Nel caso di esercizio del diritto di proposta da parte dei Centri regolatori competenti, il Comitato dei saggi avvia la consultazione sulla stessa o su eventuali candidatura/e alternativa/e - che abbia/abbiano ricevuto l'assenso del/della interessato/a - e/o autocandidature, anch'esse alternative, presentate in sede di avvio del lavoro del Comitato dei saggi.

6.1.5. Nel caso non venga esercitato tale diritto, il Comitato dei saggi ha il compito di raccogliere proposte - che abbiamo ricevuto l'assenso del/della interessato/a - e/o autocandidature e di sottoporle a consultazione.

6.1.6. Nel caso non si verificassero le condizioni di cui ai punti 6.1.4. e 6.1.5., il Comitato dei saggi può anche avviare una fase di esplorazione, al fine di presentare una propria proposta alla consultazione, accertando il consenso del/della interessato/a.

6.1.7. Nel caso il Comitato dei saggi non fosse in grado di presentare una propria proposta, è tenuto a rimettere il proprio mandato al Comitato direttivo interessato.

6.1.8. I Centri regolatori competenti possono avanzare richiesta di presenza, a pieno titolo, nel Comitato dei saggi.

6.1.9. I saggi, completata la consultazione, riferiscono al comitato direttivo interessato. In presenza della conferma di più candidature, si procede al ballottaggio.

6.1.10. La votazione avviene dopo la esposizione del programma del/i singolo/i candidato/i.

6.1.11. Le autocandidature di segretari generali di strutture diverse da quella per cui si procede, comportano la sospensione dall'incarico ricoperto. Se lo stesso non risultasse eletto, occorrerà procedere a una verifica nel comitato direttivo di provenienza, al fine di una riconferma nella carica. Tale procedura non si applica nel caso di candidatura ad opera del Centro regolatore competente.

6.1.12. Le autocandidature di componenti di segreteria della struttura di riferimento o di strutture diverse da quella per cui si procede, nel caso di mancata elezione, comportano una verifica nel Comitato direttivo di provenienza al fine di una riconferma nella carica. Tale procedura non si applica nel caso di candidatura ad opera del Centro regolatore competente.

6.1.13. La procedura per l'elezione del segretario generale deve ultimarsi entro tre mesi dal momento che la carica rimane vacante. Se entro tale termine non si siano create le condizioni per l'elezione del segretario generale, i Centri regolatori interessati o, se direttamente coinvolti, quelli immediatamente superiori, sono tenuti ad avanzare una proposta, sulla quale attivare, in tempi rapidi, la consultazione. Se neppure su tale proposta è possibile registrare il consenso necessario, il centro regolatore è, intanto, tenuto a garantire il governo della struttura interessata e può avviare la procedura prevista dallo statuto, all'art. 16, comma 5.

6.2.1. Il metodo della consultazione si applica anche per l'elezione dell'insieme della segreteria o di suoi singoli componenti.

6.2.2. In questo caso, il comitato direttivo, su proposta del Segretario generale, approva i criteri politici e numerici che debbono presiedere alla composizione unitaria della segreteria.

6.2.3. Il segretario generale può avanzare una propria proposta che viene sottoposta alla consultazione, unitamente ad eventuale/i candidatura/e alternativa/e - che abbia/abbiano ricevuto l'assenso del/della interessato/a - e/o autocandidatura/e. Il segretario generale esprime al comitato direttivo la propria valutazione sui risultati della consultazione.

6.2.4. Nel caso il Segretario generale non esercitasse il diritto di proposta, il Comitato dei saggi espleterà il suo mandato secondo quanto stabilito al paragrafo 6.1.5.

6.2.5. Nel caso il Comitato dei saggi non fosse in grado di presentare una proposta, il Segretario generale ha l'obbligo di avanzarne una propria al Comitato direttivo, motivandone esplicitamente i criteri e le ragioni di unità e di rispetto del pluralismo.

6.2.6. L'elezione della segreteria avviene su lista bloccata, senza espressione di preferenze, nel caso, nel corso della consultazione, non siano emerse candidature eccedenti il numero degli eleggibili.

6.2.7. Nel caso fossero emerse candidature in numero superiore a quello definito - purchè abbiano raggiunto almeno il 10% dei consensi e sia stata esplicitata dai singoli la volontà di sottoporsi al voto - il comitato direttivo approva i criteri politici della composizione unitaria della segreteria e procede al/ai ballottaggio/i eventuale/i nel rispetto rigoroso di tali criteri, con particolare riferimento alla norma antidiscriminatoria e al rispetto delle aree programmatiche presenti nell'organismo dirigente e che danno vita al patto per il governo unitario.

6.2.8. La procedura per l'elezione della segreteria deve ultimarsi entro tre mesi dall'elezione del segretario generale. Se entro tale termine non vi sono le condizioni per l'elezione della segreteria, i Centri regolatori sono tenuti ad intervenire, ricercando le soluzioni più idonee; possono avviare la procedura prevista dallo statuto, all'art. 16 comma 5.

6.3.1. La selezione dei gruppi dirigenti a livello di segretari generali o componenti la segreteria, deve consentire anche la pluralità delle esperienze; a tal fine, occorre delimitare il numero di anni di permanenza nella direzione delle strutture, superando ogni logica autarchica ogni qualvolta si determini una proposta di mobilità della istanza superiore; è necessario, quindi, che il comitato direttivo interessato discuta e valuti esplicitamente questa opportunità.

6.3.2. Per favorire tale obiettivo, la permanenza nell'incarico di segretario generale non può superare i due mandati congressuali e, comunque, gli otto anni. Non sono ammesse altre proroghe.

Norma transitoria: nel caso tale situazione esista al momento dell'entrata in vigore di questa delibera regolamentare, oppure si sia in prossimità (ultimi sei mesi) della sua realizzazione, occorre procedere, entro un anno, all'attuazione della norma.

6.3.3. Relativamente alla composizione della segreteria, la permanenza nella stessa non può superare i due mandati e, comunque, gli otto anni. Non sono ammesse proroghe.

Norma transitoria: nel caso tale situazione esista al momento dell'entrata in vigore di questa delibera regolamentare, oppure si sia in prossimità (ultimi sei mesi) della sua realizzazione, occorre procedere, entro un anno, all'attuazione della norma.

6.4. Organo competente, nel caso di ricorso, relativamente ai paragrafi 6.1.9., 6.2.6., 6.2.7., 6.3.2. e 6.3.3., è il Collegio di verifica di riferimento, o il Csn.

DELIBERA REGOLAMENTARE N. 7 - COMITATO DEGLI ISCRITTI E LEGA SPI

7.1. Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati sono organi elettivi; rappresentano una sede di elaborazione, discussione e verifica delle proposte e delle scelte della Cgil ai diversi livelli di categoria e confederali e decidono posizioni, proposte, iniziative della Cgil sulle materie di loro competenza; sviluppano la propria iniziativa in coerenza con i deliberati congressuali e degli organismi dirigenti confederali, di categoria e dello Spi.

7.2. Il comitato degli iscritti è la struttura di base nei luoghi di lavoro della Cgil sia confederale, sia categoriale.

Può essere anche territoriale, in rappresentanza delle realtà di lavoro di piccola dimensione e diffusa o di particolari situazioni di categoria (es. leghe bracciantili).

La lega dei pensionati è la struttura di base della Cgil sia confederale che dello Spi. La dimensione territoriale della lega può essere intercomunale, comunale, distrettuale, circoscrizionale e di quartiere.

Questa struttura di base dovrà garantire il pluralismo progettuale e la rappresentanza dei diversi soggetti che compongono la platea degli iscritti.

7.3. Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati favoriscono la partecipazione degli associati nella vita dell'organizzazione; promuovono il tesseramento e il proselitismo alla Cgil.

7.4. Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati assicurano agli iscritti e ai/alle lavoratori/lavoratrici, alle pensionate e pensionati, l'informazione sull'attività e sull'elaborazione della Confederazione, della categoria e dello Spi.

7.5. Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati promuovono la discussione fra iscritti/e delle proposte della Cgil e convocano l'assemblea degli Iscritti in relazione alla situazione sindacale.

7.6. Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati sono strutture su cui la Cgil organizza la propria rete diffusa per quanto riguarda i servizi ai lavoratori.

7.7. Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati rispondono della propria attività all'assemblea degli iscritti e agli organi dirigenti della categoria, dello Spi e della Confederazione.

7.8. Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati hanno diritto ad essere coinvolti e a pronunciarsi su tutti gli aspetti rilevanti dell'iniziativa e dell'elaborazione della categoria, dello Spi e della Confederazione, confrontandosi con gli organismi esecutivi.

7.9. La lega dei pensionati è impegnata nella realizzazione di strutture unitarie dei pensionati. In mancanza di una struttura elettiva di rappresentanza contrattuale dei pensionati, la lega rappresenta l'istanza negoziale di base.

7.10. Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati, nei luoghi di lavoro o nel territorio ove sia costituita una rappresentanza sindacale unitaria elettiva, non sono titolari di poteri contrattuali e non costituiscono pertanto struttura parallela e sovradeterminata alle R.S.U..

7.11. Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati hanno diritto a promuovere iniziative, anche pubbliche, concordandone le modalità con le strutture della Cgil di categoria, dello Spi e/o confederali.

7.12. Il comitato degli iscritti, in assenza di elezioni primarie, ha un diritto di proposta, all'assemblea degli iscritti, per le candidature Cgil nelle liste dei candidati per le R.S.U., scelte anche tra i non iscritti.

Non esiste incompatibilità alcuna tra componenti R.S.U. e comitato degli iscritti.

7.13. Sono associati di diritto al comitato degli iscritti i rappresentanti delle RSU iscritti alla Cgil e al comitato stesso e alla lega Spi, i componenti dei comitati direttivi (di categoria, dello Spi e/o di Confederazione) di quel luogo di lavoro e territorio.

7.14. Ogni comitato degli iscritti e lega dei pensionati fissa le proprie modalità organizzative, promuovendo la collegialità e la partecipazione.

Il comitato degli iscritti e la lega dei pensionati dovranno nominare un coordinatore e/o un coordinamento; per quanto riguarda la lega, valgono le norme stabilite dallo Spi.

7.15. Le segreterie delle categorie e dello Spi comprensoriali, d'intesa con le Cdlt hanno la responsabilità di costruire i comitati degli iscritti e le leghe dei pensionati , di stabilirne il regolamento elettorale.

Le segreterie che non assolvono a tale compito rispondono del loro operato al comitato di garanzia della Cgil regionale.

Norma transitoria: L’elezione dei comitati degli iscritti e delle leghe dei pensionati, laddove non sia stata ancora effettuata, deve avvenire entro dodici mesi dalle delibere regolamentari, fermo restando quanto previsto al punto 7.16.

7.16. L'attivazione della elezione del Comitato degli iscritti e lega dei pensionati può essere richiesta dal 10% degli iscritti di riferimento. Ciò comporta, una volta esperita la verifica di legittimità ad opera del Comitato di verifica competente, l'attivazione entro 20 giorni delle procedure di voto, secondo le modalità stabilite al punto 7.15 della presente delibera.

7.17. Al fine di rendere pienamente partecipi alla vita della Confederazione i comitati degli iscritti e le leghe dei pensionati, si istituisce, con i poteri decisi dai comitati direttivi di riferimento, l'assemblea comprensoriale di categoria e confederale, di tali strutture di base, o dei loro rappresentanti, con modalità stabilite territorialmente e nel rispetto della norma antidiscriminatoria.

Tale assemblea viene convocata per informare e discutere sulle decisioni più rilevanti, assunte dagli organismi dirigenti, in particolare quelli nazionali.

7.18. Le modalità di costruzione e di elezione dei comitati degli iscritti e delle leghe dei pensionati sono definite dalle strutture di categorie dello Spi territoriali di riferimento. Le modalità delle sostituzioni che si rendessero necessarie durante il periodo del mandato, sono anche esse stabilite dalle strutture di categorie dello Spi territoriali di riferimento, fermo restando che non possono superare 1/3 dei componenti. Nel caso di dimissioni di più del 50% dei componenti l'organismo stesso, si procede alla rielezione dell'intero comitato degli iscritti o lega dei pensionati.

7.19. Organo competente, nel caso di ricorso, relativamente ai paragrafi 7.15. e 7.16. è il Comitato di garanzia di riferimento.

7.20. Organo competente, in caso di ricorso, relativamente al paragrafo 7.10. è il Collegio di verifica di riferimento.

DELIBERA REGOLAMENTARE N. 8 - MODALITA' DI VOTO

8.1. Le elezioni del segretario generale e della segreteria avvengono a scrutinio segreto.

8.2. La presidenza del comitato direttivo costituisce il seggio elettorale; nel caso la stessa non sia stata insediata, oppure si sia in presenza del solo presidente, occorre procedere all'elezione degli scrutatori, nel numero di tre o di due nel caso del solo presidente.

8.3.1. Nel caso l'elezione riguardi il segretario generale e si sia in presenza di un solo candidato, la scheda ne riporterà il nome e i componenti il comitato direttivo esprimeranno il loro voto scegliendo fra tre possibilità, indicate nella scheda (SI - NO - Astenuto) o votando scheda bianca. L'elezione è valida se il candidato raggiunge almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, fermo restando le scelte individuali, si procede , nei tempi decisi dal Comitato direttivo, a una nuova votazione, nella quale il candidato risulta eletto se raggiunge il 50% più uno dei votanti, che comunque devono essere la maggioranza qualificata degli aventi diritto. Se, anche in questo caso, la votazione non raggiungesse il quorum, i Centri regolatori preposti possono riconvocare il comitato direttivo interessato per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo statuto all'art. 16, comma 5.

8.3.2. Se vi sono più candidature, la scheda ne riporterà i nomi e i componenti il comitato direttivo esprimeranno il loro voto scegliendo fra i candidati o votando scheda bianca. Non sono previsti quorum per l'elezione, che avviene con metodo proporzionale, fatta salva la partecipazione al voto della maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, si procede, nei tempi decisi dal Comitato direttivo, alla votazione per la quale è prevista la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Se, anche in questo caso, non si raggiungesse il quorum di partecipanti, i Centri regolatori preposti possono riconvocare il comitato direttivo interessato per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo statuto all'art. 16 comma 5.

8.4.1. Nel caso l'elezione riguardi la segreteria e si sia in presenza della lista bloccata, la scheda riporterà i nomi dei candidati e i componenti del comitato direttivo voteranno con modalità analoga a quanto previsto al punto 8.3.1. Non sono previsti quorum per l'elezione, fatto salvo la partecipazione al voto della maggioranza qualificata degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, si procede - fermo restando le scelte individuali - nei tempi decisi dal Comitato direttivo, alla votazione, per la quale è prevista la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Se, anche in questo caso, non si raggiungesse il quorum dei partecipanti, il segretario generale e i Centri regolatori preposti riconvocano il comitato direttivo per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo Statuto all'art. 16, comma 5.

8.4.2. Nel caso vi siano candidature contrapposte, la scheda deve visivamente rendere esplicito a quale candidata/o si contrappone la persona che richiede il ballottaggio, come previsto al punto 6.2.7. della delibera regolamentare n. 6 e i componenti il comitato direttivo voteranno con modalità analoghe a quanto previsto al punto 8.3.2. Non sono previsti quorum per l'elezione, fatta salva la partecipazione al voto della maggioranza qualificata degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, si procede - fermo restando le scelte individuali - nei tempi decisi dal Comitato direttivo, alla votazione, per la quale è prevista la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Se, anche in questo caso, non si raggiungesse il quorum di partecipanti, il segretario generale e i Centri regolatori preposti possono riconvocare il comitato direttivo interessato per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo Statuto all'art. 16, comma 5.

8.5. Le sostituzioni negli organismi di garanzia statutaria e di giurisdizione disciplinare interna, avvengono secondo le modalità previste dallo statuto. Le sostituzioni negli organi di controllo amministrativo avvengono a voto palese; non è previsto quorum, fatta salva la partecipazione della maggioranza qualificata degli aventi diritto. Nel caso non si raggiungesse il quorum di partecipazione al voto - fermo restando le scelte individuali - il comitato direttivo viene riconvocato e si procede alla votazione. Se, anche in questo caso, non si raggiungesse il quorum di partecipazione, occorre procedere a candidature diverse.

8.6. Nel caso si fosse in presenza di un numero di candidature superiori ai posti da ricoprire, si utilizza il voto segreto, secondo la procedura prevista ai punti 8.3.2. o 8.4.2.

8.7. Organo competente, nel caso di ricorso, è il Comitato di garanzia di riferimento.