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Il testo dello Statuto della Fiom-Cgil è stato approvato al XXIII Congresso nazionale svoltosi a Livorno dal 3 al 5 giugno 2004.

Le norme di comportamento sono state approvate anch’esse dal Congresso nazionale.


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TITOLO I

DEFINIZIONE, SCOPI, AUTONOMIA E DEMOCRAZIA DELLA FIOM

Art. 1 (Definizione)

La FEDERAZIONE IMPIEGATI e OPERAI METALLURGICI (Fiom) è l’organizzazione sindacale di tutte le lavoratrici e lavoratori operanti nell’ impresa metalmeccanica italiana.

La Fiom è l’organizzazione sindacale della Cgil della quale accetta lo Statuto.

Art. 2 (Scopi)

Gli scopi principali perseguiti dalla Fiom consistono:

1) nel difendere gli interessi economici, professionali e morali - collettivi ed individuali - di tutti le  lavoratrici e  lavoratori metalmeccanici, nel promuovere il progressivo miglioramento delle loro condizioni di vita e nel garantire il rispetto e lo sviluppo dei loro diritti e della loro personalità;

2) nel promuovere l'elevazione professionale e culturale e lo sviluppo delle attività sociali dei lavoratori;

3) nel tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori attraverso un'azione costante di intervento e controllo del processo produttivo e dell'ambiente di lavoro affinché la produzione non comporti danni alla salute e all'integrità dei lavoratori, dei cittadini e all'ambiente. E' pertanto compito specifico del sindacato contestare tutti quei processi produttivi che possono arrecare danno, direttamente e indirettamente, alla collettività, all'ambiente e/o alla salute e all'integrità dei lavoratori e dei cittadini;

4) nel promuovere iniziative per la piena occupazione; lo sviluppo equilibrato, anche nei rapporti tra le varie regioni, dell'economia; l'attuazione delle riforme necessarie all'utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse, con la piena salvaguardia dell'ambiente e dell'ecologia; la più giusta ripartizione del reddito; il progresso tecnico e scientifico e la sua traduzione in progresso sociale sino all'emancipazione completa del lavoro. In questo ambito é compito della Fiom contribuire a tutte le iniziative che rendano effettivo l'inserimento delle donne  dei giovani e delle le  lavoratrici e  lavoratori migranti nell'attività produttiva e assicurino, in ogni campo di attività, parità di diritti e di condizioni senza alcuna discriminazione;

5) nell'affermare il ruolo fondamentale ed insostituibile che il sindacato dei lavoratori ha nella costruzione e nello sviluppo di una società democratica moderna.

Art. 3 (Principali campi di iniziativa e di azione)

La Fiom si prefigge di realizzare i suoi scopi: mediante l'azione sindacale unitaria delle  lavoratrici e  lavoratori  dell’artigianato e dell'industria metalmeccanica, nell'ambito della Cgil, ricercando i necessari rapporti ed assumendone le opportune iniziative anche con le altre O.S. con le varie componenti sociali e politiche.

Spetta alla Federazione nazionale stipulare i contratti nazionali di lavoro e tutti gli accordi e contratti che hanno interesse nazionale. Le piattaforme rivendicative e le varie azioni sindacali devono essere decise nelle assemblee dei lavoratori e degli organi dirigenti del sindacato. Le intese di massima raggiunte saranno sottoposte all'assemblea dei lavoratori.

Art. 4 (Unità sindacale)

La Fiom considera fondamentale l'obiettivo della realizzazione dell'unità sindacale organica in Italia mediante la creazione, possibile a breve scadenza di una organizzazione sindacale unitaria a tutti i livelli (dalla fabbrica al livello confederale) che attui la volontà delle  lavoratrici e  lavoratori  ed unifichi tutte le forze sindacali maturate all'unità partendo da esperienze e convinzioni politiche diverse e alla quale aderiscano liberamente tutti i lavoratori italiani.

L'unità sindacale é un fattore determinante di rafforzamento del sindacato e del suo potere contrattuale, e pertanto la Fiom si propone di estendere e consolidare le convergenze e le intese unitarie già realizzate ed il loro ulteriore sviluppo con nuove acquisizioni politiche ed organizzative.

Art. 5 (Autonomia sindacale)

L'autonomia del sindacato si esprime fondamentalmente con il più ampio esercizio della democrazia e della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita sindacale, all'elaborazione della sua linea politica con l'assoluta aderenza delle sue scelte agli interessi particolari e generali dei lavoratori, con lo sviluppo di una qualificata formazione dei quadri sindacali e l'autofinanziamento da parte dei lavoratori/ci.

L'autonomia comporta inoltre il riconoscimento della insostituibile funzione delle forze politiche, dei partiti, delle istituzioni democratiche e parlamentari e del loro ruolo nei rispettivi ambiti, per il perseguimento dei fini fissati dalla Costituzione italiana.

Partendo da questi presupposti la Fiom, mentre ribadisce il carattere antagonistico dei rapporti tra Sindacato - in quanto espressione degli interessi dei lavoratori/ci dipendenti - e padronato privato e pubblico, afferma l'indipendenza del Sindacato nei confronti dei partiti, delle formazioni politiche e dei pubblici poteri.

Art. 6 (Incompatibilità)

Le cariche di componente:

- Il Comitato Centrale e l'Assemblea Nazionale; I Comitati Esecutivi: nazionale, regionale, territoriale e delle R.S.U.;

- i Comitati Direttivi regionali e territoriali;

- di Segreteria nazionale della Federazione e di Segreteria dei sindacati regionali e territoriali;

- Collegi dei Sindaci revisori nazionale e territoriali;

- Collegio di Verifica nazionale;

sono incompatibili:

- con la qualità di componente del Parlamento, dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e comunali, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. A livello di posto di lavoro e/o lega per carica di direzione si intende l'appartenenza agli Esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di Comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del Comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega;

- con l'appartenenza a organismi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché degli organismi esecutivi degli stessi;

- con  l'appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla Cgil), di Istituti ed Enti Pubblici di ogni tipo e organismi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a Cooperative di Assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro Regolatore competente; le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e simili di impresa privata o Ente di natura pubblica;

- con le cariche di componente di Consigli di amministrazione o simili di impresa privata, ente di natura pubblica, consorzio o cooperativa avente scopo di lucro.

- con l’indicazione a far parte di un consiglio di amministrazione e/o di un  esecutivo al quale non corrisponde un rifiuto esplicito entro 7 giorni.

Il presente articolo è subordinato all'Art. 7 dello Statuto della CGIL ed alle sue eventuali modifiche.

Art. 7 (Democrazia sindacale)

A conferma e specificazione di quanto stabilito agli art. 3-4-5-6 Titolo I dello Statuto Confederale,l'ordinamento interno della Fiom è fondato sul principio della più ampia democrazia. Nella Fiom ed in tutte le istanze dell'organizzazione di ogni grado si applicano le seguenti norme fondamentali:

a)  Ogni lavoratrice/re metalmeccanico ha il diritto di iscriversi alla Fiom attraverso la sottoscrizione  della delega,   o il pagamento diretto delle quote. A nessun lavoratrice/re può essere negata l’iscrizione, salvo esplicita ed evidente incompatibilità con i valori fondanti dell’organizzazione (verificati dagli organismi statutari preposti).

b) l'iscrizione alla Fiom è volontaria e si realizza con il ritiro della tessera tramite una delle strutture cui si richiede; l'ammissione è condizionata unicamente alla qualità di lavoratrice/re appartenente, per la sua professionalità, all'industria metalmeccanica. La qualità di iscritta/o alla Fiom non si perde per il solo fatto della risoluzione del rapporto di lavoro.

c)  Ogni iscritta/o alla Fiom ha il diritto di partecipare alla vita dell’organizzazione nelle modalità definite dallo statuto. Ogni iscritta/o Fiom ha il diritto di candidarsi alle elezioni delle Rsu e nelle altre liste dell’organizzazione . Nel caso in cui i candidati/e siano superiori ai posti disponibili nella lista, si procederà alla loro selezione con elezioni primarie tra tutti gli iscritti/e, all’organizzazione, interessati all’elezione.

d)  Ogni iscritta/o alla Fiom partecipa in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti/e, personalmente o a mezzo di delegati/e, alla formazione delle deliberazioni del sindacato, é eleggibile alle cariche direttive, può ritirare la sua adesione al sindacato.

e)  Tutte le piattaforme formalizzate e gli accordi conseguenti debbono essere sottoposte al voto referendario delle lavoratrici e dei lavoratori interessate ad esse. Contro l’eventuale violazione di questa norma possono ricorrere i singoli iscritti/e all’organizzazione. Nel caso in cui sia manifesta l’impossibilità di procedere alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, in quanto si verifichino difficoltà nel loro coinvolgimento, la Fiom comunque procederà alla consultazione degli iscritti aperta ai non iscritti.

f)  E’ fatto espressamente divieto di sottoporre al voto tutto ciò che riguarda i diritti indisponibili delle lavoratrici e dei lavoratori.  

g)  Gli iscritti/e alla Fiom hanno il diritto di chiedere consultazioni su temi di carattere sindacale. A tale scopo potrà chiedere tali consultazioni il 10% degli iscritti/e della struttura interessata all’argomento della consultazione stessa, dai livelli aziendali fino a quello nazionale.

h)  In ogni organismo del sindacato - dalle assemblee primarie degli iscritti/e agli organismi direttivi della Fiom - è garantita a tutti i componenti la piena libertà di espressione sulle questioni in discussione, la manifestazione anche pubblica di eventuali dissensi sulle decisioni prese, il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa di ciascuno.

i) Nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti, nelle diverse istanze dell’organizzazione,fino agli esecutivi, va promossa  la presenza dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, assumendo come riferimento il dato degli iscritti dei lavoratori migranti sul totale degli iscritti.. *(vedi norma transitoria)

j) Tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organismi dirigenti, devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dallo Statuto; le vacanze che si verificheranno, tra un congresso e l'altro, negli organismi dirigenti la cui elezione è di competenza del congresso, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organismi direttivi, fino al massimo di un terzo dei loro componenti; oltre tale limite le proposte dovranno essere sottoposte all'istanza di direzione superiore; decade dall'organismo di appartenenza il componente che risulterà assente non giustificato a tre riunioni consecutive dello stesso, regolarmente convocate. Contro tale decisione, l'interessato potrà avvalersi dei diritti previsti al Titolo III del presente Statuto.

k) Elezioni di organismi dirigenti. Nelle elezioni degli organismi si applica il sistema della proporzionale pura con votazione segreta, il numero di preferenze esprimibili è pari ad un terzo degli eleggibili. Le elezioni possono avvenire con voto palese qualora venga deciso da almeno il 50% + 1 dei delegati.

l) Verifica poteri organismi. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto le decisioni degli organismi dirigenti della Fiom, a tutti i livelli, sono valide quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei loro componenti.

m)  Maggioranze richieste. In tutti gli organismi, la cui validità é stata accertata in apertura di riunione a norma di Statuto per le decisioni di politica rivendicativa e contrattuale e le scelte organizzative, attinenti alla normale gestione della Fiom, é richiesta la maggioranza semplice Per le decisioni su questioni di natura politica generale che esulano dagli argomenti sopra enunciati è richiesta la maggioranza dei 3/4.

n)  Le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti/e  e di tutti gli organismi direttivi devono essere tenute entro il periodo di tempo fissati dallo Statuto in via ordinaria o su richiesta di un decimo degli iscritti/e  o di un quarto dei componenti gli organismi direttivi. L'assemblea sui luoghi di lavoro è un momento della partecipazione delle lavoratrici e  dei lavoratori, in rapporto con l'insieme dell'organizzazione, all'elaborazione della linea del sindacato e di verifica della stessa. In particolare l'assemblea definisce la piattaforma rivendicativa aziendale, l'azione conseguente ed approva le relative conclusioni.

o) il centro regolatore Nazionale interviene sull’insieme della politica organizzativa ai vari livelli; la Fiom Nazionale, previa delibera della segreteria Nazionale può delegare la funzione di centro regolatore alla struttura Regionale Fiom della regione  in cui avviene l’elezione del segretario generale territoriale.

Art.8 (Elezione del Segretario generale e delle Segreterie)

La scelta e l'elezione del Segretario generale e della Segreteria avviene sulla base di un ampio coinvolgimento dei gruppi dirigenti ai rispettivi livelli.

La consultazione per individuare le candidature da sottoporre a voto (dopo aver accertato l'accettazione da parte dei candidati/e) avverrà a cura di un'apposita commissione di almeno tre componenti espressa dall'organismo dirigente. Per le elezioni coincidenti con il rinnovo congressuale degli organismi dirigenti, la commissione che assume il ruolo di presidenza dell'organismo stesso, potrà avvalersi del dibattito congressuale per costruire la proposta da avanzare.

Quando l’elezione riguardi il Segretario generale e si sia in presenza di un solo candidato/a, la scheda ne riporterà il nome e i componenti del Comitato direttivo esprimeranno il loro voto scegliendo fra tre possibilità, indicate nella scheda (SÌ - NO - Astenuto) o votando scheda bianca. L’elezione è valida se il candidato raggiunge almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

Tale quorum viene richiesto anche per la seconda votazione. In caso di esito negativo, i Centri regolatori preposti possono riconvocare il Comitato direttivo interessato per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo Statuto Cgil all’art. 16, comma 5.

Nel caso l’elezione riguardi la Segreteria e si sia in presenza della lista bloccata, la scheda riporterà i nomi dei candidati e i componenti del Comitato direttivo voteranno con modalità analoga a quanto previsto al punto precedente, la segreteria è eletta se  raggiunge almeno il 50% più uno dei voti favorevoli degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, si procede  fermo restando le scelte individuali – nei tempi decisi dal Comitato direttivo a una nuova votazione. Il quorum previsto per la seconda votazione è il 50% + 1 degli aventi  diritto.

Nel caso l’elezione riguardi un singolo  Segretario/a,  risulta è eletto se  raggiunge almeno il 50% più uno dei voti favorevoli degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, si procede  fermo restando le scelte individuali, nei tempi decisi dal Comitato direttivo a una nuova votazione. Risulta eletto se si raggiungerà il 50%+1 dei votanti, la maggioranza richiesta è la maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto). *(vedi norma di comportamento)

Fermo restando quanto ai commi precedenti per l’elezione dei segretari generali e delle segreterie, si applicano le delibere regolamentari n.6 e n.8 approvate dal Comitato direttivo nazionale della Cgil.

Art. 9 (Concertazione di posizioni collettive)

Ogni iscritto/a alla Fiom ha diritto di concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione delle iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti.

Esclusa ogni forma di disciplina di corrente, o di gruppo aprioristicamente o di fatto costituito, le posizioni collettive che venissero a formarsi in conseguenza della concertazione delle iniziative di cui al comma precedente, possono liberamente manifestarsi attraverso i normali canali dell'organizzazione, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze di decisione degli organi sindacali.

Art. 10 (Autonomia e democrazia nelle posizioni sui problemi politici)

La Fiom considera sempre possibile realizzare una piena e feconda unità di intenti tra tutti gli iscritti/e  e in tutti gli organismi federali, osservando i princìpi fissati nel presente Statuto e i criteri collaudati da una lunga esperienza di vita unitaria.

Costituisce garanzia di unità sindacale la consapevolezza, maturata in tutto il movimento sindacale, che il sindacato non può essere, per la sua natura e le sue funzioni, sede di conflitti ideologici, non può essere agnostico di fronte ai problemi anche politici che interessano il mondo del lavoro; deve elaborare in modo autonomo e democratico le proprie posizioni politiche, ispirandosi agli interessi generali delle lavoratrici e dei lavoratori e ai princìpi sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana, e considerando preminente la salvaguardia dell'unità dell'organizzazione sindacale.

Qualora su questioni squisitamente politiche, non previste dagli indirizzi generali fissati dallo Statuto o dalle risoluzioni congressuali, sorgessero divergenze non immediatamente superabili, o non si riuscisse a definire decisioni e/o prese di posizione formali, gli interessati hanno facoltà di rendere pubblica la propria posizione sulla questione controversa.

Art. 11 (Funzionari sindacali a tempo pieno)

Le assunzioni dei funzionari sindacali a tempo pieno operanti nelle strutture territoriali, regionali e nazionali devono essere deliberate dalle segreterie di riferimento.

Art. 12 (Rotazione incarichi)

La Fiom intende favorire la mobilità degli apparati e la rotazione tra incarichi e pertanto decide di estendere il limite dei due mandati (8 anni consecutivi) per gli incarichi a tutti i livelli di segreteria.

Art.13 (Finanziamento dell'organizzazione)

La Fiom considera l'adesione e il contributo al sindacato un fatto volontario del lavoratore/ce  e respinge ogni ipotesi di quota di servizio.

La FIOM  realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori/ci . Ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i  della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni/contributi autorizzate di volta in volta dal Comitato Centrale della FIOM , con contributi volontari di singoli lavoratori/ci.

Ogni struttura della Fiom ha il dovere di definire entro i primi tre mesi dell'anno bilanci d'esercizio preventivi e consuntivi, nonché il bilancio patrimoniale. I bilanci della Fiom a tutti i livelli sono pubblici.

Integrazioni all'art.13 in ottemperanza al decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n° 460.

* La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato Direttivo della Cgil. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

* La Fiom-Cgil e tutte le sue strutture non possono distribuire agli iscritti/e  associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.

* In caso di scioglimento della Fiom-Cgil Nazionale, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della Cgil designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662.

* L'attività amministrativa dell'assemblea degli iscritti/e o dei comitati degli iscritti, è ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai Centri regolatori.

La Fiom nazionale, le Fiom regionali, le Fiom territoriali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse.

A fronte di eventuali decisioni amministrative assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall’organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la FIOM e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 Art. 14 (Assemblea degli iscritti di fabbrica)

L'istanza di base della Fiom a livello di fabbrica è l'assemblea degli iscritti.

L'assemblea degli iscritti assolve alle incombenze congressuali e agli altri specifici compiti richiesti dall'organizzazione.

Questa potrà dotarsi di un Comitato degli Iscritti in rapporto alla consistenza numerica e con compiti operativi ed esecutivi.

Del Comitato degli Iscritti fanno parte di diritto i delegati/e della Rsu eletti/e nella lista della Fiom-Cgil.

Art. 15 (Sindacato territoriale)

Tutti i lavoratori/ci metalmeccanici aderenti, nell'ambito dello stesso comprensorio, alla Fiom costituiscono il sindacato territoriale.

La costituzione del sindacato territoriale é obbligatoria in tutti i comprensori nei quali sono presenti attività metalmeccaniche significative. Il sindacato territoriale Fiom é parte integrante della Camera del lavoro territoriale.

E' possibile l'articolazione ulteriore in leghe o zone a seguito di esigenze di maggiore efficacia operativa e funzionale decentrata.

Art. 16 (Sindacato regionale)

Tutti i sindacati territoriali, nell'ambito della stessa regione, costituiscono la Fiom regionale.

Essa ha il compito di elaborazione e di direzione politica ed organizzativa di tutte le Fiom territoriali presenti nel territorio regionale. Inoltre alle strutture di direzione regionale, in funzione delle caratteristiche che l'industria metalmeccanica ha sul territorio regionale, possono essere affidate dalla direzione nazionale della Fiom compiti di direzione e di rappresentanza generale del sindacato rispetto a settori produttivi o grandi gruppi aziendali nazionali e/o regionali.

Art.17 (Coordinamenti di gruppo)

La loro costituzione è compito del Comitato Centrale. I coordinamenti dei delegati/e  Fiom dei gruppi hanno potere decisionale sulla politica contrattuale della Fiom nei gruppi interessati.

I Coordinamenti nazionali si doteranno di una Segreteria o Esecutivo.

Questi saranno diretti e coordinati da un Segretario nazionale o da un componente della Direzione nazionale.

Per ciò che riguarda incarichi, deleghe di rappresentanza verso le controparti, le procedure e le modalità di affidamento e di revoca sono assimilate a quelle previste per la Segreteria nazionale.

Art.18 (Coordinamento donne)

A tutti i livelli dell'organizzazione le donne iscritte Fiom si organizzeranno nelle forme che collettivamente decideranno per promuovere la partecipazione e l'aggregazione delle lavoratrici ed esprimere autonomi orientamenti sulle politiche della Fiom.

A livello nazionale si costituisce il coordinamento nazionale delle donne quale strumento di rappresentanza autonoma e organizzativa ed espressione e sede di confronto delle esperienze territoriali e aziendali.

Art.19 (Federazione nazionale)

Tutti i sindacati regionali e territoriali Fiom costituiscono la Federazione Nazionale Impiegati e Operai Metallurgici (FIOM).

Art. 20 (Organi direttivi ed esecutivi nazionali)

Sono organismi direttivi ed esecutivi nazionali della FIOM:

- il Congresso nazionale;

- l'Assemblea nazionale;

- il Comitato centrale;

- la Direzione o Comitato esecutivo;

- la Segreteria nazionale.

Sono anche organi statutari della FIOM:

- il Collegio dei Sindaci Revisori,

- il Collegio di Verifica,

- gli Ispettori.

Art. 21 (Congresso nazionale)

Il Congresso nazionale é il massimo organo direttivo della Federazione che ha tutti i poteri deliberativi: deve riunirsi , oltreché in concomitanza con il Congresso Confederale, ordinariamente ogni 4 anni e ogni qualvolta sia richiesto dal Comitato centrale, dall'Assemblea Nazionale o da almeno un decimo degli iscritti/e, ed é valido quando i delegati/e intervenuti rappresentino almeno due terzi degli organizzati.

Il Congresso nazionale fissa le direttive che deve seguire l'organizzazione nei vari settori della sua attività; elegge il Comitato centrale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio di Verifica. Le decisioni del Congresso nazionale sono obbligatorie per tutte le organizzazioni della Federazione e per tutti gli organizzati.

L'ordine del giorno dei lavori del Congresso nazionale é stabilito dal Comitato Centrale della Fiom almeno due mesi prima della data in cui il Congresso é convocato.

Il Congresso nazionale può modificare lo Statuto e dichiarare lo scioglimento della Fiom. Tali decisioni sono valide solo se approvate da almeno i 3/4 dei voti rappresentati (Art.15 dello Statuto della Cgil).

Il Congresso nazionale deve essere preceduto da assemblee pre-congressuali e congressuali di fabbrica, dai Congressi territoriali e dai Congressi regionali. I delegati/e al Congresso nazionale debbono essere eletti dai Congressi regionali. Le spese per la partecipazione dei delegati/e al Congresso nazionale dovranno essere sostenute dalle organizzazioni mandanti.

Art. 22 (Assemblea nazionale)

L'Assemblea Nazionale della Fiom viene eletta  di norma ogni 4 anni in occasione del Congresso nazionale. Essa si compone del Comitato Centrale della Fiom più un numero di delegati di produzione pari al doppio dei componenti del Comitato Centrale medesimo espressione diretta dei congressi territoriali. L'Assemblea Nazionale della Fiom delibera sugli indirizzi delle politiche sindacali dell'organizzazione.

Necessari aggiornamenti e sostituzioni verranno fatti nelle assemblee territoriali dei delegati/e.

L'Assemblea viene convocata normalmente nel mese di ottobre di ogni anno.

All'Assemblea nazionale, il cui ordine del giorno è fissato dal Comitato Centrale secondo Statuto, possono pervenire ordini del giorno e delibere assunte dalle strutture della Fiom.

Il 25% dei componenti dell'Assemblea potranno chiedere su uno o più punti in discussione la consultazione degli iscritti/e.

L'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale è stabilito dal Comitato Centrale almeno 15 giorni prima della convocazione, per dare modo ai Comitati direttivi regionali e territoriali di discuterlo.

L'Assemblea nazionale può essere convocata d'urgenza, in sessione straordinaria, dal Comitato Centrale o dalla Segreteria nazionale.

Le decisioni dell'Assemblea nazionale sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 23 (Comitato centrale)

Il Comitato centrale della Fiom è l'organismo di direzione normale della Federazione e si riunisce, con un preciso ordine del giorno con una documentazione fornita per tempo ed esauriente sui temi in discussione, almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta lo richieda la Segreteria nazionale o almeno 1/4 dei suoi componenti.

Il Comitato centrale si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed elegge un Presidente o una Presidenza.

Il Comitato centrale é composto dal numero dei componenti stabilito dal Congresso nazionale.

Le decisioni del Comitato centrale sono valide quando sono presenti almeno il 50%+1 dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, decide il voto del presidente. Le riunioni del Comitato centrale sono presiedute, in carenza di elezione del Presidente o Presidenza, a turno dai suoi componenti. Le spese per le riunioni del Comitato centrale sono a carico della Federazione.

Il Comitato centrale:

a) elegge: il Presidente o la Presidenza, il Segretario generale, la Segreteria nazionale di cui fissa il numero dei rispettivi componenti, la Direzione o Comitato Esecutivo;

b) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e convoca l'Assemblea nazionale di cui ne fissa l'ordine del giorno;

c) studia e imposta i problemi sindacali riguardanti la categoria e quelli interdipendenti con le altre categorie;

d) promuove tutte le iniziative atte al potenziamento della Fiom;

e) approva i bilanci consuntivi e preventivi della Fiom nazionale sulle percentuali di riparto della canalizzazione, di applicazione di regole amministrative in conformità alla legge 460 del ’97;

f) richiede al Comitato Direttivo Confederale, nei casi previsti, l'eventuale scioglimento e il conseguente commissariamento di strutture Fiom;

Ogni componente del Comitato centrale ha il diritto di partecipare a qualsiasi riunione e Congresso della organizzazione federale e di prendervi la parola.

Il Comitato centrale risponde del suo operato al Congresso nazionale.

Art. 24 (Direzione o Comitato Esecutivo)

La Direzione o Comitato Esecutivo, fatte salve le prerogative del Comitato Centrale, ha funzioni di direzione operativa e in questo senso coadiuva la Segreteria nell'applicazione delle decisioni del Congresso nazionale e del Comitato Centrale, ed inoltre ha il compito di deliberare su eventuali azioni sindacali che rivestano carattere di particolare importanza ed urgenza.

Art. 25 (Segreteria nazionale)

La Segreteria è l'organismo che attua le decisioni del Comitato Centrale e assicura la gestione continuativa della Fiom.

Risponde della propria attività al Comitato Centrale stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo.

La Segreteria, su proposta del Segretario generale può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Centrale, in un'apposita riunione.

Su proposta del Segretario generale la Segreteria può, altresì, nominare un Vice Segretario generale con funzioni vicarie.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà lo svolgimento della sua attività.

La Segreteria nazionale è nell'ambito del mandato ricevuto dal Comitato Centrale, l'organismo di direzione della Fiom.

La Segreteria funziona collegialmente sulla base della ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

Al Segretario generale spetta il coordinamento del lavoro della Segreteria nonché la rappresentanza della Fiom agli effetti giuridici.

La Segreteria decide a maggioranza. Essa risponde della propria attività al Comitato Centrale.

La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana delle attività federali e mantiene un contatto permanente con le strutture regionali e territoriali, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento del Centro nazionale della Fiom, ne coordina l'attività nei vari campi; conferisce incarichi e modalità ai funzionari federali e ai collaboratori tecnici; presenta al Comitato Centrale, per l'approvazione, i bilanci della Federazione nazionale.

La rappresentanza legale della Fiom di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;

b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria federale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria della Fiom può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato Centrale. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.

Art. 26 (Collegio dei Sindaci revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori é composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso nazionale con voto palese a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti. Esso dura in carica da un Congresso all'altro ed é rieleggibile.

Spetta ai componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori:

a) di intervenire senza diritto di voto al Congresso nazionale ed alle sedute del Comitato Centrale;

b) di eseguire trimestralmente la revisione della contabilità della Federazione;

c) di esercitare una sorveglianza attiva sul funzionamento amministrativo e contabile della Federazione, controllando le entrate e le uscite, accertandosi della perfetta regolarità del movimento dei fondi, proponendo alla Segreteria nazionale i miglioramenti amministrativi che ritiene utili;

d) di redigere una relazione annuale del proprio operato inserendola a compendio della relazione finanziaria della Federazione,

Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori incontri irregolarità nell'amministrazione dei fondi della Federazione, deve darne avviso alla Segreteria nazionale e chiedere la convocazione del Comitato Centrale entro un mese. La Segreteria nazionale non potrà opporsi alla convocazione del Comitato Centrale ed in ogni caso il Collegio dei Sindaci Revisori potrà chiedere l'intervento della Cgil.

Art. 27 (Ispettori)

Come previsto dallo Statuto Confederale la Fiom istituisce a livello nazionale il proprio nucleo ispettivo.

Gli Ispettori sono scelti tra le iscritte e gli iscritti alla Fiom-Cgil che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.

Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria, sia a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Comitato Centrale.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti federali e confederali, Società e Associazioni promosse dalla Federazione nazionale, nonché quelli a loro assegnati dal Comitato Centrale.

Si attivano su esplicito mandato conferito dal Comitato Centrale o dalla Segreteria nazionale e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del caso al Collegio dei Sindaci revisori nazionali.

L'attività degli Ispettori della Fiom nazionale si sviluppa nei confronti delle strutture periferiche della Fiom.

Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli Ispettori stessi ed approvato dal Comitato direttivo della Cgil.

Art. 28 (Collegio di Verifica)

Il Collegio di Verifica è formato da 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a 3, il Comitato Centrale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75% dei votanti.

Il Collegio di Verifica, su richiesta di 1 o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Fiom, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai princìpi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l’organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza.

Il Collegio di verifica della Federazione nazionale ha giurisdizione sull'attività delle strutture della categoria ai  livelli inferiori.

Contro le decisioni del Collegio di Verifica della Federazione nazionale di categoria è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della Cgil Nazionale.

Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di Verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dallo stesso; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.

I componenti del Collegio di Verifica sono invitati alle riunioni del Comitato Centrale.

Art. 29 (Organi direttivi ed esecutivi regionali)

Sono organismi direttivi ed esecutivi regionali della Fiom:

a) il Congresso regionale;

b) il Consiglio generale e regionale e/o Direttivo regionale;

c) la Segreteria regionale.

Art. 30 (Congresso del sindacato regionale)

Il Congresso della Fiom regionale deve essere convocato dal Comitato Centrale in preparazione del Congresso nazionale della Fiom ed ogni qualvolta la sua convocazione venga richiesta dal Consiglio regionale generale (con voto qualificato dei 3/4 dei suoi componenti) o da 1/10 degli iscritti/e Fiom della regione.

Il Congresso determina gli orientamenti generali delle Fiom nella regione; elegge i delegati/e al Congresso nazionale della FIOM ed al Congresso regionale della Cgil; elegge il Consiglio generale della Fiom regionale e/o Comitato direttivo regionale, il Collegio dei sindaci.

Art. 31 (Comitato direttivo del sindacato regionale)

Il Comitato Direttivo del sindacato regionale é l'organismo di direzione normale dell'organizzazione regionale.

Il numero dei suoi componenti é stabilito in base alle esigenze locali dal congresso regionale della Fiom. Il Comitato direttivo del sindacato regionale si riunisce periodicamente e prende le sue decisioni collegialmente e a maggioranza.

Il Comitato direttivo regionale:

a)  elegge il Segretario generale, la Segreteria regionale che ha, nell'ambito della regione le stesse funzioni e attribuzioni disposte dall'art. 25 del presente Statuto per la Segreteria nazionale;

b) Comitato direttivo elegge il Presidente o Presidenza, il presidente e/o presidenza  convocherà in accordo con la segreteria il direttivo, ne coordinerà i lavori, redigerà il verbale  

c) cura nell'ambito della regione l'attuazione delle deliberazioni del Congresso regionale e controlla che siano applicate le direttive degli organi centrali della Federazione;

d) studia e imposta i problemi sindacali interessanti la categoria nell'ambito regionale, in armonia con i deliberati del Congresso nazionale e del Comitato Centrale;

e) mantiene stretti rapporti con gli organi centrali e periferici;

f) provvede alla costituzione di commissioni di lavoro regionali;

g) approva i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 32 (Organi direttivi ed esecutivi territoriali e di base)

Sono organismi direttivi ed esecutivi territoriali della Fiom:

- Il Congresso territoriale;

- il Comitato direttivo territoriale;

- la Segreteria territoriale.

 Art. 33 (Congresso del sindacato territoriale)

Il Congresso territoriale della Fiom è l'organo dirigente che ha tutti i poteri deliberativi nell'ambito del territorio.

Deve essere convocato ordinariamente una volta tra un Congresso nazionale e l'altro e, straordinariamente, ogni volta che sia richiesto dal Comitato direttivo del sindacato territoriale o della Camera del lavoro o dalla Segreteria nazionale o da un decimo degli iscritti/e. Il Congresso territoriale deve essere preceduto dalle assemblee precongressuali o congressuali di fabbrica. Il numero dei rappresentanti per ogni delegato/a sarà stabilito dal Comitato direttivo del sindacato territoriale, in base alle esigenze locali. Le votazioni del Congresso territoriale avvengono per numero dei rappresentati. Nella elezione dei delegati/e si deve applicare il sistema della proporzionale pura per garantire la partecipazione diretta delle eventuali minoranze.

Il Congresso territoriale della Fiom elegge il Comitato direttivo del sindacato, i Revisori dei conti, nomina i delegati/e al Congresso della Camera del lavoro territoriale ed al Congresso regionale della Fiom, secondo le norme stabilite dal presente Statuto e da quello della Cgil.

Art. 34 (Comitato direttivo del sindacato territoriale)

Il Comitato direttivo del sindacato territoriale è l'organismo di direzione normale dell'organizzazione territoriale.

Il numero dei suoi componenti è stabilito in base alle esigenze locali dal Congresso territoriale della Fiom. Il Comitato direttivo del sindacato territoriale si riunisce periodicamente e prende le sue decisioni collegialmente e a maggioranza.

Il Comitato direttivo territoriale:

a) elegge il Segretario generale e la Segreteria territoriale che ha nell'ambito del territorio le stesse funzioni e attribuzioni disposte dall'art. 25 del presente Statuto per la Segreteria nazionale;

b) Comitato direttivo elegge il Presidente o Presidenza, il presidente e/o presidenza  convocherà in accordo con la segreteria il direttivo, ne coordinerà i lavori, redigerà il verbale  

c) cura nell'ambito del territorio l'attuazione delle deliberazioni del Congresso territoriale e controlla che siano applicate le direttive degli organi centrali e regionali della Federazione;

d) studia e imposta i problemi sindacali interessanti la categoria nell'ambito territoriale, in armonia con i deliberati del Congresso nazionale e del Comitato Centrale, traccia direttive e fa proposte agli organismi superiori;

e) mantiene stretti rapporti con gli organismi centrali e periferici;

f) provvede alla costituzione di Commissioni di lavoro territoriali;

g) approva i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 35 (Assemblea degli iscritti alla Fiom a livello di fabbrica)

L'Assemblea degli iscritti a livello di fabbrica costituisce l'organismo di base di categoria e confederale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 (Statuto Cgil)

Il presente Statuto è subordinato allo Statuto della Cgil nazionale ed alle sue eventuali modifiche.

Per quanto non regolato dal presente Statuto, con riferimento alle categorie nazionali vale quanto stabilito dallo Statuto della Cgil nazionale.

TITOLO IV

DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

(Tratto dallo Statuto della Cgil Titolo V Artt. 26-27-28-29-30)

Art. 26 Sanzioni disciplinari

E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai princìpi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di princìpi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

(a) biasimo scritto;

(b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;

(c) in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e;

(d) espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i princìpi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;

b) molestie e ricatti sessuali;

c) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;

d) atti affaristici o di collusione con la controparte.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

Art. 27 Comitati di garanzia

I Comitati di garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle/gli iscritte/i alla Cgil.

Ogni iscritto/a ha diritto a due livelli di giudizio.

Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito presso ogni Cgil regionale; è eletto dal Congresso regionale sulla base delle norme di cui all'art. 21 del presente Statuto. Gli Statuti regionali possono prevedere una strutturazione subregionale del Comitato stesso. Il Congresso regionale, in questo caso, ne fissa il numero dei componenti.

I Comitati di garanzia di appello sono costituiti su base interregionale e sono eletti, secondo le norme di cui all'art. 21, dal Congresso confederale, che ne fissa l'articolazione e il numero dei componenti.

Il Comitato di garanzia presso la Cgil nazionale decide, in ultima istanza, sui ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori limitatamente alla verifica della regolarità della procedura seguita.

Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate da un apposito regolamento varato dal Comitato di garanzia nazionale.

Il Comitato di garanzia competente, in prima istanza di giudizio, per i componenti dei Comitati direttivi nazionali della Cgil, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale che ricoprono esclusivamente incarichi a livello nazionale, è quello del Lazio.

Art. 28 Collegi di verifica

(Si rinvia all'art. 28 Titolo II del presente Statuto della Fiom nazionale)

Art. 29 Collegio statutario nazionale

Il Collegio statutario nazionale ha potere di verifica esclusiva sull'attività delle strutture delle Cgil regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria, dello Spi nazionale e della Cgil nazionale.

Al Collegio statutario della Cgil nazionale è attribuita in via esclusiva la potestà di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari e la verifica della conformità degli statuti e regolamenti delle Cgil regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale, con i princìpi e le norme generali del presente Statuto.

Il Collegio statutario di verifica della Cgil nazionale ha potestà esclusiva di giudizio, in unica istanza, e di sanzione nei confronti delle/dei componenti dei Comitati di garanzia e dei Collegi di verifica delle istanze inferiori, limitatamente a segnalazioni relative a comportamenti riguardanti le specifiche attività dei Comitati e Collegi.

Le decisioni del Collegio statutario nazionale sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le sue modalità di procedura e funzionamento interno sono determinate da un apposito regolamento varato dal Collegio stesso.

Art. 30 (Divieto di fumare)

E' fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale e di categoria.

 

ALLEGATI ALLO STATUTO

Norma transitoria all’art. 7 punto I. da allegare allo Statuto, riguarda solo il XXIII Congresso 

nei comprensori, dove c’è una  presenza delle lavoratrici e dei lavoratori migranti, le varie istanze dell’organizzazione Fiom sono impegnate  a garantirne la presenza  negli organismi, attraverso cooptazioni o integrazioni nei singoli direttivi .

 

Norme di comportamento da allegare all’ Art. 8 dello statuto elezione dei segretari  generali e segreterie

Per quanto riguarda l’elezione e/o  l’integrazione di singoli componenti nelle segreterie,  il segretario generale può chiedere che il voto coinvolga  l’intera segreteria, a tale proposito si applica quanto previsto dal 5 comma  dell’art 8 dello statuto FIOM.

 

Norme comportamentali   in merito alle RSU  quota 1/3 di nomina FIOM 

Sono considerati eletti delegati/e delle Rsu i componenti delle liste FIOM sulla base delle maggiori  preferenze ricevute (fermo restando il regolamento Rsu vigente). Per quanto riguarda i delegati/e di cosiddetta nomina di organizzazione, la FIOM procederà al completamento della rappresentanza con il criterio delle maggiori preferenze accordate dai lavoratori/ci. La graduatoria sulla base delle preferenze avviene nei collegi previsti per il voto. Nel caso in cui la rappresentanza della Fiom sia priva della presenza di genere o siano totalmente assenti rappresentanze delle differenti articolazioni del lavoro metalmeccanico, la Segreteria provinciale potrà procedere alla nomina per integrazione delle figure mancanti di norma in base alle preferenze ottenute. In questo caso la decisione dovrà essere approvata dall’assemblea o dal Comitato degli iscritti dell’azienda interessata.

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