Principali fattori di rischio nei settori dell’industria metalmeccanica e situazione generale

 

Le lavorazioni metalmeccaniche comportano un elevato rischio infortunistico, causato essenzialmente dall’uso di macchine, attrezzi, utensili e mezzi di sollevamento e trasporto e dal fatto che i materiali in lavorazione possono essere fonte di pericolo, perché pesanti o taglienti (cfr. codici INAIL).

Altri infortuni avvengono durante il montaggio o l’installazione delle parti prodotte, come nei lavori in altezza, a causa di incendi o esplosioni dovuti a cortocircuiti, a sostanze infiammabili, a miscele esplosive, a operazioni di saldatura, per incidenti dovuti a carenze dell’impianto elettrico, per ustioni da contatto o da proiezione di sostanze incandescenti, o per via dei reagenti chimici oleari utilizzati.

A questo si aggiungono i rischi di esposizione dovuti principalmente a gas e fumi di saldatura, rumore, vapori e nebbie di solventi e vernici.

Il settore siderurgico è quello colpito dal maggior numero di infortuni, gravi e gravissimi, fino ad arrivare agli infortuni mortali, in particolare nella manutenzione, ma complessivamente tutta l’impiantistica è a forte rischio.

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione, risulta essenziale garantire la sicurezza delle macchine e dei mezzi di sollevamento e trasporto, così come il fatto che la valutazione dei rischi si soffermi sull’organizzazione del lavoro, sulle procedure di maneggio e trasporto dei materiali, sulle vie di transito per i mezzi e le persone, sull’adozione di idonei DPI.

Inoltre va tenuto conto del fatto che molte lavorazioni qui segnalate come particolarmente a rischio, vengono svolte da ditte che operano in regime di appalto, di sub-appalto o da lavoratori interinali/con contratto di somministrazione.

È quindi necessario, da un lato tenere conto di questa fattispecie nel Documento di Valutazione del Rischio e, dall’altro, utilizzare tutti gli strumenti contrattuali e di legge utili a creare il coordinamento e la collaborazione necessaria (ai sensi dell’art. 7 Dlgs. 626/94) a determinare condizioni di sicurezza adeguate alla tutela di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che operano all’interno degli stabilimenti.

Un esempio utile ed interessante è costituito dalla contrattazione aziendale svolta presso i cantieri della Fincantieri, di cui, a titolo di esempio, riportiamo ampi stralci nella tavola sinottica allegata.

Un’attenzione particolare va dedicata alla specificità data la presenza rilevante di lavoratrici e lavoratori migranti nei settori metalmeccanici: il rapporto INAIL sull’anno 2004, a fronte di un complessivo calo di infortuni, ne rileva infatti un aumento per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori migranti.

 

A loro va quindi dedicata una particolare attenzione nell’ambito della informazione e formazione, sia a livello sindacale che a livello aziendale, ivi compresa la produzione di materiale tradotto nelle lingue meglio comprese dalle persone interessate.

Oltre alle suddette cause di infortuni più diffuse nei settori metalmeccanici, vanno ricordate patologie dovute a lavori ripetitivi e/o a tempo, che possono ad esempio provare lesioni del tunnel carpale, scoliosi e discopatie. Ricordiamo qui in particolare le vicende dell’introduzione nella produzione di massa, dalla Fiat alla Piaggio, del TMC2 o di analoghi altri sistemi che puntano all‘innalzamento della velocità e dell’intensità del lavoro.

Dopo anni di iniziativa sindacale e legale sta per avere inizio a Torino un processo di grande rilevanza, ove sarà portata in giudizio la Fiat per le lesioni subite da circa 200 lavoratrici e lavoratori a causa dei ritmi di lavoro. Nella “giovane” fabbrica SATA di Melfi (PZ), i casi di discopatia sono eclatanti.

Complessivamente si può affermare che un intervento efficace in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro deve intervenire sull’organizzazione del lavoro.

Per poter realizzare un simile intervento in modo fattivo, gli RLS devono non solo essere messi in condizione svolgere appieno il ruolo partecipativo che viene loro assegnato dalla legge, ma anche di esercitare un ruolo attivo all’interno delle RSU per poter intervenire per via contrattuale al fine di rimuovere i fattori di rischio che possono essere determinati da cause legate alle lavorazioni in sé, e soprattutto al modo in cui queste vengono svolte.

La contrattazione non deve limitarsi ad un intervento puramente “emendativo” della legislazione esistente, ma estendere le misure di tutela esistenti, recuperando quel coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori che, seppure previsto dalla legge 300/70, negli anni seguiti all’approvazione del Dlgs. 626/94 si è perso, provocando una sorta di burocratizzazione dell’intervento in materia di salute e sicurezza, come prevede il CCNL metalmeccanici all’art. 4 e nello spirito della 300/70.

Non può infine essere taciuto il fatto che spesso l’applicazione di accordi di per sé rilevanti, trova una serie di difficoltà oggettive nella loro gestione quotidiana, che deve essere affrontata, anche ampliando il numero ed il potere di intervento degli RLS nei singoli siti produttivi, dando la possibilità di convocare per 1 ora in stabilimento.

 

Politiche contrattuali: in primo luogo va contrastata la precarizzazione del lavoro

In questo contesto, va sottolineata la particolare importanza della vertenza per il rinnovo del CCNL, nonostante si tratti del biennio economico.

Infatti la posizione della Federmeccanica, mira esplicitamente a ridimensionare il ruolo contrattuale RSU, con particolare riferimento alla flessibilità dell’orario di lavoro.

Federmeccanica vorrebbe poter gestire l’orario in modo unilaterale e con meno vincoli per le aziende. È evidente che il rilancio la contrattazione in materia di salute e sicurezza e di perseguire una maggiore integrazione tra il lavoro svolto dagli RLS e quello delle RSU, nonché una reale partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori al miglioramento della condizioni di lavoro, deve necessariamente partire dalla difesa del ruolo contrattuale delle RSU stesse e dal fatto che tale ruolo possa essere esercitato in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione alla prestazione, all’orario ed all’organizzazione del lavoro. Sono questi infatti i presupposti che

 

rendono possibile anche una reale, efficace e diffusa vigilanza sull’effettiva applicazione di quanto viene sancito dagli accordi, che veda il reale coinvolgimento di tutti i soggetti.

Federmeccanica è esplicitamente contraria a consegnare il Documento di Valutazione dei Rischi agli RLS. La posizione della Fiom prevede che tale documento non solo debba essere consegnato integralmente, come definì il Ministero del Lavoro nel 2002 con apposita circolare (ferma restando ovviamente la necessità di rispettare i vincoli di riservatezza dati dal segreto industriale), ma che gli RLS vadano - come del resto previsto dalla legislazione esistente – realmente coinvolti nella stesura e nell’aggiornamento periodico di questo documento.

È utile ricordare che la mancanza di un Documento di Valutazione dei Rischi (e la mancata indicazione degli stessi nei documenti di assunzione) rende possibile impugnare in sede giudiziale qualsiasi tipo di contratto a termine, chiedendone la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Un intervento contrattuale a tutti i livelli, che sia il più possibile esaustivo in materia di salute e sicurezza e che comprenda la predisposizione di adeguati interventi di prevenzione e protezione, deve tenere conto anche del fattore oggettivo di rischio dato dalla precarizzazione del lavoro e pertanto non può prescindere da regole vincolanti in materia di mercato del lavoro, che siano utili a contrastare la diffusione dei contratti di lavoro cosiddetti “atipici” ed a prevedere percorsi di stabilizzazione degli stessi.

La Fiom considera parte integrante della lotta per la salute la lotta contro la precarizzazione del lavoro. Questo implica l’impegno ad abrogare la legge 30 e a ridurne in ogni caso sin da ora gli effetti sui luoghi di lavoro. La Fiom è impegnata a ridurre l’area del lavoro precario e a garantire percorsi certi per l’assunzione a tempo indeterminato, escludendo dagli accordi aziendali le peggiori tipologie di assunzione previste dalla legge.

La contrattazione nazionale e aziendale deve inoltre prevedere clausole vincolanti sugli appalti (si vedano anche in questo come esempio valido le norme introdotte dagli accordi vigenti presso Fincantieri e non solo), con gli effetti sulle condizioni di sicurezza e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in sede preventiva per gli RLS.

Analizzando brevemente i singoli settori, emerge la necessità di effettuare indagini tese ad individuare fattori di rischio non “tradizionali” nei settori a tecnologia avanzata, come ad esempio quello dell’aerospazio, dell’elettronica e simili.

Per quanto riguarda settori come quelli dell’auto o delle produzioni di serie in generale, come sopra ricordato nel citare la vicenda del TMC2, oltre ad elevati standard di sicurezza dei macchinari, resta centrale soprattutto intervenire sulle prestazioni, che determinano l’organizzazione del lavoro.

Le esperienze degli RLST diretti dalle Confederazioni nei vari territori devono essere un’occasione di approfondimento delle varie esperienze, sapendo bene le diverse strutture delle piccole aziende e delle aziende artigianali che esistono nel nostro territorio nazionale.

Rimane il grande problema dell’artigianato. Spesso sono aziende anche superiori ai 40 dipendenti come previsto dalle norme legislative, ma vi è estrema difficoltà a conoscere le loro capacità di presidio della sicurezza, visto che il D.Lgs. 626/94 e le norme successive prevedono l’autocertificazione per la responsabilità in azienda. Sono diverse le esperienze conosciute in Toscana, in Emilia, in Veneto e in Lombardia, ma non se ne può trarre nessuna conclusione, se non quella della necessità di rilanciare la contrattazione e un ruolo specifico di competenza (industriale, sanitaria) di tutte le Regioni ordinarie e autonome, a maggior ragione a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

Per quanto riguarda i settori dell’industria metalmeccanica ed in particolare la siderurgia, settore nel quale in questi ultimi mesi si sono verificati diversi infortuni gravi (Ilva di Taranto, Brescia, Lucchini di Piombino) ed alcuni addirittura mortali (Ilva di Taranto, Beltrame di Vicenza, Lucchini di Piombino), va in primo luogo evidenziato che si tratta spesso di stabilimenti provenienti dalle partecipazioni statali, nei quali, a seguito della cessione a privati, sono stati significativamente ridotti sia gli investimenti in materia di salute e sicurezza, che le possibilità di esercitare i diritti sindacali stessi, fino ad arrivare alle recenti minacce di licenziamento nei confronti degli RLS presso l’Ilva di Taranto.

 

Per un intervento in materia di salute e sicurezza

Per quanto riguarda le iniziative da mettere in atto, il congresso anticipato della Fiom ha deliberato che in casi di infortuni è necessario che la Fiom si costituisca parte civile e, in via generale, che l’iniziativa sindacale sia, ove necessario, integrata e sostenuta da un intervento di tipo legale.

Su questo argomento è prevista un’iniziativa della Consulta Giuridica della Fiom, con il coinvolgimento degli enti preposti e delle istituzioni.

È inoltre prevista la produzione di materiali e di moduli formativi, nei quali a questi aspetti verrà dedicata una particolare attenzione. La Fiom , ha deciso di “rinforzare” la comunicazione delle notizie su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sito Internet centrale (www.fiom.cgil.it) verrà aggiornato periodicamente sulle varie materie, quindi le sedi Fiom avranno le notizie utili per le RSU/RLS, per iscritte ed iscritti, lavoratrici e lavoratori delle aziende metalmeccaniche e di quanti in lavoro interinale/con contratto di somministrazione/atipici.

La Fiom , in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni nelle prestazioni lavorative delle lavoratrici e dei lavoratori nei “siti industriali”, dove peggiorano le condizioni di tutela e prevenzione di quanti con contratti a tempo indeterminato, determinato, interinale, di somministrazione e di appalto e sub-appalto, ritiene essenziale un’iniziativa di mobilitazione attiva, da costruire in collaborazione con la CGIL.

Va recuperata la capacità di iniziativa che, a partire dagli RLS e dai delegati, determini una reazione immediata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori a fronte di una situazione di rischio.

La Fiom ritiene inoltre indispensabile che venga esercitato in modo diffuso e sistematico il diritto alla fermata retribuita a fronte di situazioni di oggettivo pericolo.

A questo proposito è utile ricordare che la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che "il lavoratore può legittimamente astenersi dalla prestazione lavorativa quando essa comporti pericoli per la sua salute, in base all’art. 32 Cost. e all’art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9576 del 9 maggio 2005, Pres. Mileo, Rel. Toffoli).

 

La Corte , accogliendo il ricorso di un lavoratore contro la sentenza del giudice di secondo grado che aveva ritenuto legittimo il suo licenziamento, per non avere adempiuto esattamente la prestazione lavorativa, ha stabilito il seguente principio di diritto: "in caso di non adeguata adozione da parte del datore di lavoro delle misure necessarie, a norma dell'articolo 2087 Codice Civile, a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute e, conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, deve ritenersi ingiustificato il licenziamento intimato a causa del relativo non adempimento, ferma restando in ogni caso la necessità di valutare la eventuale responsabilità disciplinare del lavoratore anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo", come per altro già previsto nel D.Lgs. 626/94 nel suo articolato.

 

 

Ufficio SAS Fiom-Cgil

 

 

Roma, 19 settembre 2005