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Sicurezza, Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Ccnl 8.6.1999

Accordo Lucchini 26.3.2001 (*)

Accordi Gruppo Fincantieri 1999-2000-2004

Art. 27 Ambiente di lavoro – Igiene e Sicurezza

A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area indivuata di comune accordo, viene istituito un registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le Rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni.

Le modalità di intervento dell’ente di cui sopra varranno individuate tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.

Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.

Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).

Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.

In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:

a)           visite di assunzione;

b)          visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge;

c)           visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell’art. 5, comma 3° della legge n. 300 del 20 maggio 1970;

d)          gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie di ogni stabilimento l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l’obbligo delle visite preventive e/o periodiche.

L’elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del presente Contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.

Su richiesta della Rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.

Vengono mantenuti gli accordi organici concordati aziendalmente.

B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori curando l’igiene, l’aerazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.

Art. 18 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.

L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.

Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. (…)

(…)

1) Avvio di un gruppo di lavoro tra Azienda Lucchini, AUSL n. 6 e RLS aziendali.

Il gruppo dovrà innanzitutto avviare nei tempi più rapidi possibili una riflessione e conseguenti iniziative che favoriscano il coinvolgimento dei lavoratori sul programma di miglioramento continuo e, più in generale, sui temi della sicurezza attraverso attività di informazione e formazione ed attraverso iniziative che favoriscano la motivazione.

Il gruppo di lavoro dovrà inoltre effettuale:

- l’analisi del “Piano Sicurezza” in essere sia dal punto di vista dei contenuti e procedure che dal punto di vista della sua effettiva attuazione (entro due mesi dall’avvio).

- L’analisi dell’andamento degli infortuni occorsi negli ultimi cinque anni e, per l’anno 2000, analisi dettagliata delle dinamiche degli incidenti con l’individuazione dei fattori di maggiore rischio (carenza protezioni, mancanza di procedure, comportamento dei lavoratori, ecc.). L’analisi richiederà i tempi necessari a un approfondimento concreto e comunque dovrà svolgersi in modo incalzante.

A seguito delle analisi effettuate il gruppo di lavoro dovrà definire entro due mesi proposte di correzioni e/o integrazioni necessarie per rendere più efficace il piano di sicurezza. Durante l’analisi degli indici degli ultimi 5 anni e degli infortuni occorsi nell’anno 2000, sono prevedibili ulteriori steps di correzioni e/o integrazioni del piano in essere.

Sulle scelte effettuate sarà inoltre realizzato un ampio programma di informazione per tutti i lavoratori con l’obiettivo di renderli pienamente partecipi di miglioramento della sicurezza.

(…)

3) Sulle attività di informazione, formazione e motivazione per le quali fin d’ora si ravvisa la necessità di un nuovo impulso, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D. LGS. 626/1994, una volta definiti programmi e progetti da parte di sopra citati gruppi di lavoro, l’Azienda Lucchini svilupperà un piano organico di formazione e informazione anche in collaborazione con le istituzioni preposte, le OO.SS., le Associazioni di categoria.

4) Data la rilevanza delle iniziative e considerato il forte impulso che la Regione Toscana ha inteso dare nel sollecitarle, la Giunta Regionale si farà promotrice di periodici momenti di verifica anche su richiesta di una delle parti. La tempistica può essere definita in corrispondenza della conclusione delle fasi di lavoro programmate.

Accordo del 28.10.2000

(…) Ambiente e Sicurezza

L’Azienda, per conseguire gli obiettivi di miglioramento continuo del “sistema sicurezza sul lavoro” conferma l’impegno sistematico nel campo della prevenzione e protezione dai rischi soggettivi ed ambientali attraverso un’azione globale, rivolta a tutte le risorse aziendali ed a quelle delle imprese appaltatrici che operano nell’ambito delle diverse unità produttive.

(…)

Quanto precede impone all’Azienda, indipendentemente dagli obblighi di legge, di definire ed applicare regole lavorative, norme e disposizioni specifiche dirette ad un continuo miglioramento. (…) in modo che le attività di prevenzione e protezione risultino perfettamente e costantemente integrate con le attività produttive, va continuata l’azione di coinvolgimento e di responsabilizzazione, già posta in essere, con le attività di informazione e formazione di tutte le risorse ai diversi livelli, con particolare riguardo ai nuovi inserimenti.

In tale contesto si inserisce la costituzione nell’ambito del Protocollo di Relazioni Industriali della Commissione paritetica “Sicurezza ed ambiente di lavoro” i cui obiettivi sono:

- esaminare congiuntamente per le singole fasi svolte nelle officine/reparti i rischi connessi con la sicurezza e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni;

- contribuire all’adempimento delle azioni necessarie per migliorare le misure generali di tutela ed in particolare:

- valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;

- prevenzione di incendi;

- tutela dell’ambiente esterno;

- monitorare i dati statistici relativi all’andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali proponendo iniziative ed interventi finalizzati alla rimozione dei fattori causanti;

- partecipare alla definizione delle procedure di sicurezza e di emergenza per le varie attività aziendali;

- rilevare e segnalare al Responsabile del Personale gli aspetti legati all’applicazione delle norme di sicurezza delle lavorazioni date in appalto, affinché l’Azienda, se del caso, provveda a comunicare quanto necessario al Responsabile della sicurezza della ditta in oggetto;

- partecipare alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti negli ambienti di lavoro;

- valutare gli elementi conoscitivi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni in applicazione della legislazione ambientale in materia di produzione e smaltimento dei rifiuti, di emissioni atmosferiche e di scarichi idrici;

- verificare, in caso di adeguamento/sostituzione dei Dispositivi di Protezione Individuale per l’introduzione di nuove tecnologie/miglioramenti, le caratteristiche ergonomiche e tecnologiche degli stessi e partecipare alle prove di nuovi DPI;

- individuare le indagini ambientali per verificare che le misure di sicurezza attuate siano in linea con il tipo di rischio individuato nel documento di valutazione aziendale e partecipare allo svolgimento delle stesse;

- collaborare, laddove ritenuto necessario, con il medico competente alla programmazione degli accertamenti specifici concordati a seguito di indagini sull’ambiente di lavoro;

- provvedere alla revisione periodica dei quaderni informativi/formativi consegnati ai dipendenti;

- proporre, quando necessario, nuove pubblicazioni informative.

La Commissione viene riconosciuta sede istituzionale per l’espletamento dei compiti assegnati dal Dlgs. 626/94 al Servizio di Prevenzione e Protezione e ai RLS. (…) Il contenuto in forma sintetica dei temi trattati nelle riunioni della commissione sarà riportato in apposito verbale a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o da un altro addetto al Servizio di prevenzione e protezione dell’Unità Produttiva e, se del caso, verrà inserito nell’Ordine del Giorno della “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all’art. 11 del Dlgs. 626/94. (…)

Nell’ottica di quanto sopra detto al fine di realizzare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, l’Azienda individua nella responsabile partecipazione dei RLS all’attività di analisi, di individuazione dei rischi e di proposte un metodo efficace e utile per raggiungere un ulteriore elemento che stimoli tutti i lavoratori a sentirsi effettivamente coinvolti nell’obiettivo “sicurezza” ed a prestare la necessaria attenzione su tutti gli aspetti della prevenzione.

Pertanto le Parti concordano che la giornata di formazione prevista nell’ambito delle iniziative di aggiornamento sarà diretta ad assicurare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza una maggiore conoscenza di tecniche operative quali, ad esempio, l’utilizzo di strumenti in dotazione ai singoli stabilimenti o dei criteri di svolgimento delle rilevazioni ambientali. (…)

Infine per ciò che riguarda la materia delle attività di prevenzione da porre in essere per gli addetti ai Videoterminali od ai Personal Computer, l’Azienda si impegna ad effettuare entro il 2001 una indagine ambientale, anche attraverso un campione di visite mediche, al fine di monitorare l’adeguatezza e l’efficacia dell’attuale sistema di prevenzione. (…)

 

Accordo 15.6.2004

Sicurezza e Ambiente

L’impegno per la salvaguardia della salute e della integrità fisica dei lavoratori e la tutela dell’ambiente esterno vanno considerati obiettivi strategici da raggiungere attraverso un miglioramento continuo del “sistema sicurezza sul lavoro”.

In tale ottica è convincimento delle parti che sia indispensabile proseguire nella direzione:

a) del sistematico e preventivo monitoraggio delle attività lavorative, attraverso Indagini Ambientali e Sanitarie concordate. In tale ambito continuerà anche il coinvolgimento di strutture universitarie di provata esperienza nel campo della medicina del lavoro, al cui contributo si è fatto ricorso nel recente passato in relazione all’introduzione di nuove tecnologie;

b) della informazione/formazione per il coinvolgimenti e la responsabilizzazione di tutte le risorse ai diversi livelli e, in particolare, di quelle di superivisione di recente inserimento.

Inoltre, considerate le peculiarità e complessità delle attività connesse con le fasi di fine allestimento, prove in mare e consegna nave, le parti convengono che una particolare attenzione vada riservata alle problematiche della prevenzione incendi, pronto intervento e pronto soccorso.

Le iniziative che si prevede di programmare, di cui verrà data puntuale informativa dalle Direzioni locali in sede di Commissione sicurezza ed ambiente di lavoro, prima della loro completa attuazione, riguarderanno:

- il potenziamento degli impianti fissi e provvisori presenti nelle aree di costruzione ed allestimento nave e delle dotazioni di pronto intervento del personale addetto alla vigilanza antincendio.

- L’adeguamento alle più recenti tecnologie e l’implementazione dei sistemi di monitoraggio, segnalazione lavorazioni pericolose nonché attivazione di allarme e gestione degli impianti di bordo in caso di incendio.

- la standardizzazione ed avvio di un programma formativo rivolto:

- al personale con specifici compiti di Vigilanza Antincendio e Addetti Prove in Mare, da svolgere attraverso strutture formative istituzionalmente riconosciute e di livello nazionale;

- ai lavoratori designati ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) legge 626;

- al personale delle Imprese Appaltatrici designato, ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) legge 6262, che opera nelle Unità Produttive, per favorire la conoscenza delle procedure di emergenza e di evacuazione da adottare in caso di incendio, pronto soccorso e pericolo grave ed immediato.

- la programmazione delle attività di esercitazione e prove di evacuazione nelle quali verrà coinvolto anche il personale appartenente alle Imprese Appaltatrici (Responsabili Addetti Emergenza e Lavoratori);

- la prosecuzione del programma finalizzato ad integrare le strutture antincendio e di sicurezza sul lavoro.

Tali azioni verranno integrate da una attività di formazione continua rivolta al personale con compiti specifici di Vigilanza Antincendio, mirata a garantire la necessaria efficacia ed efficienza di intervento in caso di emergenza.

Per quanto concerne gli investimenti in sicurezza e prevenzione, le Direzioni locali forniranno agli RLS, in sede di Commissione ambiente e sicurezza, indicazioni qualitative/quantitative a cadenza annuale. (…)

Appalti

Ccnl 8.6.1999

Accordo Lucchini 26.3.2001 (*)

Accordi Gruppo Fincantieri 1999-2000-2004

Art. 28 Appalti

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei mali turni di lavoro.

Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.

I contratti di appalto continuativi svolti in azienda – stipulati durante il periodi di vigenza del presente Contatto – saranno limitati ai casi imposti da esigenze  tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.

Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.

Le regole per l’assegnazione di lavorazioni in appalto non sono oggetto dell’accordo esaminato.

Accordo del 25.1.1999

(…) 4. Appalti

Il completamento delle azioni già avviate da Fincantieri per razionalizzazione e qualificazione dell’indotto, la riduzione della frammentazione delle imprese appaltatrici per le attività di ciclo, la disponibilità di risorse e di attrezzature adeguate alle attività da svolgere da parte delle imprese appaltatrici, costituiscono i presupposti della nuova politica aziendale per l’affidamento di attività per i c.d. appalti in deroga.

Fincantieri si impegna ad affidare in appalto attività proprie del ciclo produttivo, sia di progettazione che di produzione (c.d. appalti in deroga), nei limiti quantitativi sopra indicati, ad imprese, consorzi o associazioni temporanee di impresa che dispongano di risorse e strutture adeguate alla quantità di lavoro ad esse affidato, da svolgere nei tempi previsti dal capitolato, anche con riferimento alla L. 413/1998.

Conseguentemente viene confermato l’impegno dell’Azienda, per le commesse da acquisire o da avviare successivamente alla data del presente Accordo, a superare il ricorso al subappalto nei c.d. appalti in deroga, mentre, per le commesse già in lavorazione, l’Azienda si adopererà per una graduale riduzione dei subappalti in relazione all’avanzamento dei programmi e agli ordini ancora da definire.

Il ricorso al subappalto nei c.d. appalti in deroga avrà pertanto, per le nuove commesse, carattere del tutto eccezionale e potrà essere preventivamente autorizzato dall’Azienda esclusivamente nel caso in cui insorgano in corso di opera: imprevisti, lavori extra e/o modifiche, ai quali la ditta appaltatrice non possa far fronte con i normali strumenti di flessibilità nel rispetto dei termini contrattuali di consegna.

Il presenza di uno degli eventi di cui sopra, la Direzione darà immediata informativa alle RSU della esigenza di far ricorso al subappalto.

Successivamente all’assegnazione del subappalto, le RSU potranno richiedere uno specifico incontro, da effettuarsi prima dell’esecuzione del subappalto stesso, nel corso del quale la Direzione illustrerà la natura e l’entità dell’evento che ha reso necessario il ricorso al subappalto, nonché le motivazioni per le quali non è stato possibile, per l’impresa appaltatrice, utilizzare i normali strumenti di flessibilità nell’impiego del proprio personale.

 

Accordo del 28.10.2000

Appalti

Le Parti, nel richiamare e confermare integralmente i contenuti e le determinazioni raggiunte con l’accordo del 25.1.1999 in materia di appalti, ritengono o opportuno e necessario proseguire nell’impegno assunto, ciascuno per la propria area di competenza e di responsabilità, di assicurare la presenza all’interno delle Unità produttive, di un indotto sempre più qualificato sia sotto il profilo della prestazione lavorativa resa che sotto quello del rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, delle leggi che definiscono il versamento degli oneri sociali e delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Coerentemente con quanto concordato in quella sede, l’Azienda ha definito e sta provvedendo a fare sottoscrivere ai propri appaltatori il “Contratto Normativo”.

Tale strumento regola preventivamente in tutti i suoi aspetti i rapporti di appalto, di opere, di servizi e di fornitura, costituendo presupposto per la qualifica dei Fornitori stessi.

In tale ambito sono state introdotte delle clausole che, con riferimento specifico agli obblighi incombenti in capo al Fornitore nei confronti del proprio personale, prevedono tra l’altro:

-          l’indicazione del CCNL di lavoro del proprio settore merceologico;

-          gli eventuali accordi aziendali applicabili;

-          la consegna alla Fincantieri con cadenza mensile della documentazione comprovante l’avvenuto versamento di quanto dovuto a favore dei dipendenti e degli Enti previdenziali ed assicurativi;

-          il rilascio da parte del Fornitore a favore della Fincantieri di una fideiussione per un importo pari al 20% del valore dell’ordine a garanzia dell’esatto adempimento delle disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva ed assicurativa;

-          l’obbligo di far osservare e di osservare le norme stabilite in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro;

-          la cooperazione con i responsabili dello stabilimento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e per eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con altre lavorazioni coinvolte nell’esecuzione complessiva dell’opera;

-          la compilazione prima dell’inizio dei lavori e dopo un apposito sopralluogo, di uno specifico verbale di presa in consegna del lavoro e/o dell’area;

-          l’impegno ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità dei propri dipendenti, del personale Fincantieri e di terzi, inclusa la comunicazione per iscritto alla Direzione dello stabilimento dei lavori o delle situazioni che possono riguardare la sicurezza del personale e degli impianti;

-          l’indicazione per iscritto alla Direzione di Stabilimento del proprio rappresentante per la sicurezza;

-          l’osservanza di tutti i regolamenti e delle norme disciplinari aziendali vigenti con particolare riguardo all’orario di lavoro concordato con la Direzione di Stabilimento e di tutte le formalità atte a consentire la registrazione giornaliera delle presenze (entrate ed uscite del personale).

Inoltre l’Azienda nel confermare che il sistema di registrazione in atto è collegato esclusivamente agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza, richiederà alle Ditte l’adozione di un sistema di rilevazione oraria della presenze, in coerenza con le disposizioni di legge ed amministrative vigenti.

Il mancato rispetto delle norme sopra indicate determina la risoluzione del contratto, l’espulsione e la cancellazione dell’impresa appaltatrice dall’Albo della Fincantieri.

(…)

Le Parti confermano che l’attività di monitoraggio e di verifica sistematica degli appalti sarà effeutata all’interno della Commissione per gli aspetti produttivi e la produttività.

Inoltre, al fine di assicurare un’incisiva vigilanza per il rispetto delle norme in materia di avviamento e di tutela dei lavoratori dipendenti da ditte che operano in appalto all’interno delle singole Unità produttive, saranno promosse dall’Azienda opportune iniziative verso le Istituzioni deputate (Prefettura, INPS, INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro), per la tutela dei lavoratori ai fini delle garanzie sociali.

(segue Art. 28)

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.

I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.

(…)

2) Avvio immediato di un ulteriore gruppo di lavoro finalizzato alla analisi ed alla formulazione di proposte operative per un progetto di miglioramento continuo della sicurezza per i lavoratori delle ditte di appalto che operano presso lo stabilimento. Il gruppo di lavoro sarà composto da Azienda Lucchini, AUSL n. 6, RLS aziendali.

Questo gruppo seguirà un programma di lavoro analogo al precedente in particolare:

- analisi del “Piano Sicurezza” in essere della Lucchini per le parti che riguardano specificatamente le imprese appaltatrici (entro 2 mesi dall’avvio);

- analisi delle procedure di selezione delle imprese appaltatrici in essere con riferimento alla specifiche garanzie che le ditte devono fornire per la sicurezza dei propri lavoratori (entro 2 mesi dall’avvio).

Viene costituito un ulteriore gruppo di lavoro per l’analisi degli infortuni occorsi ai lavoratori delle ditte di appalto costituito da AUSL n. 6, un esperto dell’Associazione industriali, le ditte appaltatrici e gli RLS delle medesime.

- le Ditte appaltatrici dovranno comunicare il nominativo dei propri RLS.

I due gruppi di lavoro definiranno i necessari momenti di verifica e di integrazione delle singole attività, per portare nei tempi più rapidi possibili a iniziative che favoriscano il coinvolgimento delle ditte appaltatrici e dei loro lavoratori sui temi della sicurezza attraverso attività di formazione e informazione e attraverso iniziative che favoriscano la motivazione.

Nel fare questo, sarà anche definito un eventuale raccordo con le attività promosse dalle OO.SS., dagli organismi paritetici, dall’Associazione Industriali della Provincia di Livorno per la tutela della salute e sicurezza rivolte alle aziende che operano sul territorio (entro due 2 mesi dall’avvio), anche con riferimento a quanto previsto dalle recenti disposizioni della Legge Finanziaria 2001 e della Regione Toscana, attuative della Legge 236.

Dovranno inoltre tempestivamente essere definite proposte di correzioni e/o integrazioni delle parti relative alle imprese appaltatrici già presenti nell’attuale Piano di Sicurezza dell’Azienda Lucchini.

 

N.B.: Nelle fasi di realizzazione del progetto di intervento nel settore delle imprese in appalto, la gestione dell’accordo prevede la costituzione di un comitato di coordinamento, un intervento teso a sviluppare il potenziamento della struttura preposta alla sicurezza, un sistema di accreditamento delle imprese, la produzione di un piano di formazione e di un piano di monitoraggio, la definizione di un codice di visibilità delle imprese (diverse colorazioni dell’abbigliamento da lavoro, ecc.).

(segue Accordo del 25.1.1999)

5. Sistema di controllo per gli appalti

L’Azienda, inoltre, nel confermare il proprio impegno alle attività di verifica e controllo degli esatti adempimenti amministrativi, previdenziali e di tutela dei lavoratori dipendenti dalle ditte che sviluppano appalti c.d. in deroga, allo scopo di evitare possibili tentativi di elusione o di evasione contributiva, rafforzerà l’obbligo di tali ditte agli adempimenti di cui sopra, con l’apposizione di specifiche clausole contrattuali.

A tal proposito è già stato introdotto un meccanismo di tutela degli adempimenti previdenziali che prevede l’obbligo, da parte delle ditte di cui al precedente capoverso, di presentare la documentazione a comprova, pena il non completamento del pagamento per una quota percentuale adeguata allo scopo.

Inoltre, anche per le imprese che sviluppano appalti in deroga all’interno delle Unità Fincantieri, verrà inserita negli ordini una clausola contrattuale che sanzionerà con penali di natura economica, i comportamenti non corretti in materia di collocamento.

In caso di inadempienze gravi e/o ripetute delle norme in materia di collocamento, contribuzione e di sicurezza sul lavoro, Fincantieri potrà prevedere anche la rescissione del contratto.

(…)

8. Sicurezza

L’Azienda al fine di sviluppare una più ampia cultura della sicurezza sul lavoro, oltre agli adeguamenti impiantistici già programmati, intensificherà le azioni di formazione e sensibilizzazione già avviate in tutte le aree aziendali.

Inoltre, nell’ambito delle previsioni del DLGS 626/94, l’Azienda si impegna a definire, attraverso il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cantiere, piani di prevenzione per le aree utilizzate dalle imprese terze, con riferimento alle specifiche attività da svolgere, che saranno consegnati ai titolari delle imprese stesse prima dell’inizio dei lavori.

Del contenuto di questi piani, sarà data informativa ai Rappresentanti dei lavoratori di Fincantieri per la sicurezza.

Nei singoli cantieri, il Responsabile aziendale della sicurezza, mensilmente, si incontrerà con i RSL per esaminare gli aspetti relativi alla prevenzione e alla sicurezza delle lavorazioni affidate in appalto e per individuare gli eventuali interventi necessari, che verranno comunicati – da parte dell’Azienda – ai Responsabili della sicurezza delle ditte di appalto.

Il Rappresentante dei lavoratori di Fincantieri per la sicurezza ha facoltà di rappresentare, al Responsabile del Personale dello Stabilimento, eventuali situazioni di pericolo di cui venisse a conoscenza o che dovesse rilevare direttamente relativamente alle attività svolte all’interno dello stabilimento da ditte terze.

Il Responsabile del Personale dello stabilimento, constatato lo stato di pericolo, interviene con immediatezza disponendo le azioni necessarie per la rimozione dello stato di pericolosità e indice una riunione con l’impresa terza nello stesso giorno e comunque entro le 24 ore dalla denuncia, per i provvedimenti del caso.

Dell’esito di questa riunione verrà data informazione ai Rappresentanti dei lavoratori di Fincantieri per la sicurezza.

9. Sistema di monitoraggio

Allo scopo di sviluppare il pieno coinvolgimento e la responsabile partecipazione di tutti i soggetti interessati agli obiettivi di funzionalità ed efficienza del sistema produttivo, sarà costituito a livello di ciascuna Unità un comitato paritetico, composto da 3 rappresentanti della Direzione aziendale e da 3 membri unitariamente designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie di questo verbale.

Tale comitato, che non ha finalità negoziali, avrà il compito di monitorare, con riunioni trimestrali, la efficacia delle azioni individuate nel presente accordo al fine di consentire a ciascuna delle parti di intervenire, nel rispetto delle proprie competenze, per rimuovere eventuali cause che fossero di impedimento al conseguimento degli obiettivi previsti nonché a prevenire l’insorgere di conflitti.

10. Esercizio dei diritti sindacali

La Fincantieri si impegna a predisporre le condizioni (albi per affissioni, spazi per assemblee, ecc.) per la praticabilità dell’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori dipendenti dalle ditte terze operanti all’interno delle unità aziendali.

 

(segue Accordo del 28.10.2000, Appalti)

(…) La Fincantieri nel confermare il proprio diritto di controllare le attività del Fornitore in tutte le sue fasi di esecuzione dei lavori effettuate all’interno degli Stabilimenti, anche al fine di rilevare l’esatta applicazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, nello spirito di quanto sancito dall’Accordo del 25.1.1999, riconosce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza la facoltà di rilevare e segnalare al Responsabile del Personale dello Stabilimento eventuali situazioni di pericolo o di violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui venisse a conoscenza o che dovesse rilevare direttamente anche nelle aree di lavoro dove operano le ditte terze.

In questi casi, sarà attivata la procedura prevista dal citato accordo che prevede l’esclusivo intervento del Responsabile del Personale e la successiva comunicazione ai RLS dei provvedimenti adottati. (…)

 

(segue Accordo 15.6.2004, Sicurezza e Ambiente)

(…) Infine, attesa la rilevanza delle risorse esterne nel processo produttivo aziendale, le parti riconoscono importante favorire l’adeguata conoscenza da parte dei lavoratori delle imprese appaltatrici:

-          dei rischi di carattere generale presenti nella cantieristica,

-          delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare,

-          delle regole di comportamento da seguire all’interno delle Unità Produttive,

-          delle procedure previste in caso di Emergenza ed Evacuazione dei posti di lavoro.

Sarà, pertanto, richiesto alle imprese appaltatrici di svolgere, all’atto dell’ingresso in stabilimento dei lavoratori, una specifica attività di informazione, utilizzando modelli informativi e strumenti multimediali.

Di tali attività l’Azienda svolgerà il monitoraggio sistematico, fornendo un’adeguata informativa agli RLS.

Sarà inoltre reso disponibile ai Responsabili delle imprese appaltatrici il sistema informativo, a mezzo intranet, su Ambiente e Sicurezza - che l’Azienda ha avviato per il proprio personale – attivando apposite postazioni dedicate.

(…)

In sede di Commissione ambiente e sicurezza, verrà valutata la modalità di coinvolgimento degli RLS delle ditte nel momento formativo di cui ai citati accordi.

(*) Accordo del 26 marzo 2001 sottoscritto da:

 

Assessore Regionale al Diritto alla Salute (Toscana)

Assessore Regionale all’Artigianato (Toscana)

Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione, Politiche del Lavoro, Concertazione (Toscana)

Azienda Lucchini SpA

Sindaco del Comune di Piombino

Vice Presidente Associazione Industriali di Livorno

CGIL-CISL-UIL Toscana

CGIL-CISL-UIL Piombino

FIM-FIOM-UILM Piombino

RSU Lucchini