Sicurezza, Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Ccnl 8.6.1999 |
Accordo Lucchini 26.3.2001 (*) |
Accordi Gruppo Fincantieri 1999-2000-2004 |
Art.
27 Ambiente di lavoro – Igiene e Sicurezza A)
In ogni stabilimento o sede, per ogni area indivuata di comune accordo,
viene istituito un registro dei
dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che
saranno effettuate da un ente specializzato. A tale scopo le
Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriale
concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le
Rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello al quale sarà
affidato il compito di procedere alle rilevazioni. Le
modalità di intervento dell’ente di cui sopra varranno individuate
tra Gli
oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali
e le Rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le
risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti
interessate. Con
le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro
dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio). Viene
istituito inoltre il libretto
sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà
definita tra In
tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti: a)
visite
di assunzione; b)
visite
periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge; c)
visite
di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell’art. 5, comma 3°
della legge n. 300 del 20 maggio 1970; d)
gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fatto
salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle
Rappresentanze sindacali unitarie di ogni stabilimento
l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste
siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali
vige l’obbligo delle visite preventive e/o periodiche. L’elenco
di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del
presente Contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel
precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che
comportino l’impiego di nuove sostanze. Su
richiesta della Rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla
difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura
del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle
lavorazioni. Vengono
mantenuti gli accordi organici concordati aziendalmente. B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori curando l’igiene, l’aerazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Art.
18 Infortuni sul lavoro e malattie professionali Si
richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi
assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per
quanto non previsto dal presente articolo. L’infortunio
sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività
lavorativa, deve essere denunciato
immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché
possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed
effettuate le denunce di legge. Qualora
durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi
che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o
prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire
il proprio superiore diretto, il quale deve informare Qualora
l’infortunio accada al lavoratore in lavori
fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di
soccorso, procurando le dovute testimonianze. (…) |
(…) 1)
Avvio di un gruppo
di lavoro tra Azienda Lucchini, AUSL n. 6 e RLS aziendali. Il
gruppo dovrà innanzitutto avviare nei tempi più rapidi possibili una
riflessione e conseguenti iniziative che favoriscano il coinvolgimento
dei lavoratori sul programma di miglioramento continuo e, più in
generale, sui temi della sicurezza attraverso attività di informazione
e formazione ed attraverso iniziative che favoriscano la motivazione. Il
gruppo di lavoro dovrà inoltre effettuale: -
l’analisi
del “Piano
Sicurezza” in essere sia dal punto di vista dei contenuti e
procedure che dal punto di vista della sua effettiva attuazione (entro
due mesi dall’avvio). -
L’analisi
dell’andamento degli infortuni occorsi negli ultimi cinque anni
e, per l’anno 2000, analisi dettagliata delle dinamiche degli
incidenti con l’individuazione dei fattori di maggiore rischio
(carenza protezioni, mancanza di procedure, comportamento dei
lavoratori, ecc.). L’analisi richiederà i tempi necessari a un
approfondimento concreto e comunque dovrà svolgersi in modo incalzante. A
seguito delle analisi effettuate il gruppo di lavoro dovrà definire
entro due mesi proposte
di correzioni e/o integrazioni necessarie per rendere più
efficace il piano di sicurezza. Durante l’analisi degli indici degli
ultimi 5 anni e degli infortuni occorsi nell’anno 2000, sono
prevedibili ulteriori steps di correzioni e/o integrazioni del piano in
essere. Sulle
scelte effettuate sarà inoltre realizzato un ampio programma
di informazione per tutti i lavoratori con l’obiettivo di
renderli pienamente partecipi di miglioramento della sicurezza. (…) 3)
Sulle attività di informazione,
formazione e motivazione per le quali fin d’ora si ravvisa la
necessità di un nuovo impulso, nel rispetto degli obblighi di legge di
cui al D. LGS. 626/1994, una volta definiti programmi e progetti da
parte di sopra citati gruppi di lavoro, l’Azienda Lucchini svilupperà
un piano organico di formazione e informazione anche in collaborazione
con le istituzioni preposte, le OO.SS., le Associazioni di categoria. 4)
Data la rilevanza delle iniziative e considerato il forte impulso che |
Accordo
del 28.10.2000 (…)
Ambiente e Sicurezza L’Azienda,
per conseguire gli obiettivi di miglioramento continuo del “sistema
sicurezza sul lavoro” conferma l’impegno sistematico nel campo della prevenzione e protezione dai
rischi soggettivi ed ambientali attraverso un’azione globale,
rivolta a tutte le risorse aziendali ed a quelle delle imprese appaltatrici che
operano nell’ambito delle diverse unità produttive. (…) Quanto
precede impone all’Azienda, indipendentemente dagli obblighi di legge, di definire
ed applicare regole lavorative, norme e disposizioni specifiche dirette
ad un continuo miglioramento. (…) in modo che le attività di prevenzione e
protezione risultino perfettamente e costantemente integrate con le
attività produttive, va continuata l’azione di coinvolgimento
e di responsabilizzazione, già posta in essere, con le attività di
informazione e formazione di tutte le risorse ai diversi livelli, con
particolare riguardo ai nuovi inserimenti. In
tale contesto si inserisce la costituzione nell’ambito del Protocollo
di Relazioni Industriali della Commissione paritetica “Sicurezza ed
ambiente di lavoro” i cui obiettivi sono: -
esaminare
congiuntamente
per le singole fasi svolte nelle officine/reparti i rischi connessi con la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento delle
proprie mansioni; -
contribuire
all’adempimento delle azioni necessarie per migliorare
le misure generali di tutela ed in particolare: -
valutazione
dei rischi
per la sicurezza e la salute sul lavoro; -
prevenzione
di incendi; -
tutela
dell’ambiente esterno; -
monitorare
i dati statistici relativi
all’andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie
professionali proponendo iniziative ed interventi finalizzati
alla rimozione dei fattori causanti; -
partecipare
alla definizione delle procedure di
sicurezza e di emergenza per le varie attività aziendali; -
rilevare
e segnalare al Responsabile del Personale gli aspetti legati all’applicazione delle norme di sicurezza delle
lavorazioni date in appalto, affinché l’Azienda, se del caso,
provveda a comunicare quanto necessario al Responsabile della sicurezza
della ditta in oggetto; -
partecipare
alle visite e verifiche
effettuate dalle Autorità competenti negli ambienti di lavoro; -
valutare
gli elementi conoscitivi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni in applicazione
della legislazione ambientale in materia di produzione e smaltimento dei
rifiuti, di emissioni atmosferiche e di scarichi idrici; -
verificare,
in caso di adeguamento/sostituzione dei Dispositivi
di Protezione Individuale per l’introduzione di nuove
tecnologie/miglioramenti, le caratteristiche ergonomiche e tecnologiche
degli stessi e partecipare alle prove di nuovi DPI; -
individuare
le indagini ambientali per verificare che le misure di sicurezza attuate
siano in linea con il tipo di rischio individuato nel documento di
valutazione aziendale e partecipare allo svolgimento delle stesse; -
collaborare,
laddove ritenuto necessario, con il medico competente alla programmazione
degli accertamenti specifici concordati a seguito di indagini
sull’ambiente di lavoro; -
provvedere
alla revisione periodica dei quaderni
informativi/formativi consegnati ai dipendenti; -
proporre,
quando necessario, nuove
pubblicazioni informative. Nell’ottica
di quanto sopra detto al fine di realizzare il miglioramento della
salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, l’Azienda
individua nella responsabile
partecipazione dei RLS all’attività di analisi, di individuazione
dei rischi e di proposte un metodo efficace e utile per raggiungere un
ulteriore elemento che stimoli tutti i lavoratori a sentirsi
effettivamente coinvolti nell’obiettivo “sicurezza” ed a prestare
la necessaria attenzione su tutti gli aspetti della prevenzione. Pertanto
le Parti concordano che la giornata di formazione prevista nell’ambito
delle iniziative di aggiornamento sarà diretta ad assicurare ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza una maggiore conoscenza di tecniche
operative quali, ad esempio, l’utilizzo di strumenti in
dotazione ai singoli stabilimenti o dei criteri di svolgimento delle
rilevazioni ambientali. (…) Infine
per ciò che riguarda la materia delle attività di prevenzione da porre
in essere per gli addetti
ai Videoterminali od ai Personal Computer, l’Azienda si
impegna ad effettuare entro il 2001 una indagine ambientale, anche
attraverso un campione di visite mediche, al fine di monitorare
l’adeguatezza e l’efficacia dell’attuale sistema di prevenzione.
(…) Accordo
15.6.2004 Sicurezza
e Ambiente L’impegno
per la salvaguardia della salute
e della integrità fisica dei lavoratori e la tutela dell’ambiente
esterno vanno considerati obiettivi strategici da raggiungere
attraverso un miglioramento continuo del “sistema sicurezza sul
lavoro”. In
tale ottica è convincimento delle parti che sia indispensabile
proseguire nella direzione: a)
del sistematico e
preventivo monitoraggio delle
attività lavorative, attraverso Indagini Ambientali e Sanitarie
concordate. In tale ambito continuerà anche il coinvolgimento
di strutture universitarie di provata esperienza nel campo della
medicina del lavoro, al cui contributo si è fatto ricorso nel recente
passato in relazione all’introduzione di nuove
tecnologie; b)
della informazione/formazione per il coinvolgimenti e la
responsabilizzazione di tutte le risorse ai diversi livelli e, in
particolare, di quelle di superivisione di recente inserimento. Inoltre,
considerate le peculiarità e complessità delle attività connesse con
le fasi di fine allestimento, prove in mare e consegna nave, le parti
convengono che una particolare attenzione vada riservata alle
problematiche della prevenzione
incendi, pronto intervento e pronto soccorso. Le
iniziative che si prevede di programmare, di cui verrà data puntuale informativa dalle Direzioni locali in sede di Commissione
sicurezza ed ambiente di lavoro, prima della loro completa
attuazione, riguarderanno: -
il potenziamento
degli impianti fissi e provvisori presenti nelle aree di costruzione
ed allestimento nave e delle dotazioni di pronto intervento del
personale addetto alla vigilanza antincendio. -
L’adeguamento
alle più recenti tecnologie e l’implementazione dei sistemi di
monitoraggio, segnalazione lavorazioni pericolose nonché attivazione di
allarme e gestione degli impianti di bordo in caso di incendio. -
la standardizzazione
ed avvio di un programma
formativo rivolto: -
al personale
con specifici compiti di Vigilanza Antincendio e Addetti Prove in Mare,
da svolgere attraverso strutture formative istituzionalmente
riconosciute e di livello nazionale; -
ai lavoratori
designati ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) legge 626; -
al personale
delle Imprese Appaltatrici designato, ai sensi dell’art. 4 comma 5
lettera a) legge 6262, che opera nelle Unità Produttive, per favorire
la conoscenza delle procedure di emergenza e di evacuazione da adottare
in caso di incendio, pronto soccorso e pericolo grave ed immediato. -
la
programmazione delle attività di
esercitazione e prove di evacuazione nelle quali verrà coinvolto
anche il personale appartenente alle Imprese Appaltatrici (Responsabili
Addetti Emergenza e Lavoratori); -
la
prosecuzione del programma finalizzato ad integrare
le strutture antincendio e di sicurezza sul lavoro. Tali
azioni verranno integrate da una attività di formazione continua
rivolta al personale con compiti specifici di Vigilanza Antincendio,
mirata a garantire la necessaria efficacia ed efficienza di intervento
in caso di emergenza. Per quanto concerne gli investimenti in sicurezza e prevenzione, le Direzioni locali forniranno agli RLS, in sede di Commissione ambiente e sicurezza, indicazioni qualitative/quantitative a cadenza annuale. (…) |
|
||
Ccnl 8.6.1999 |
Accordo Lucchini 26.3.2001 (*) |
Accordi Gruppo Fincantieri 1999-2000-2004 |
Art.
28 Appalti I
contratti di appalto di opere e
servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia. Sono
esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente le attività
di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di
manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che
necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei mali turni di
lavoro. Opportune
disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte
dell’azienda appaltatrice. I
contratti di appalto continuativi svolti in azienda – stipulati
durante il periodi di vigenza del presente Contatto – saranno limitati
ai casi imposti da esigenze tecniche,
organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle
Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica
con Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. |
Le regole per l’assegnazione di lavorazioni in appalto non sono oggetto dell’accordo esaminato. |
Accordo
del 25.1.1999 (…)
4. Appalti Il
completamento delle azioni già avviate da Fincantieri per
razionalizzazione e qualificazione dell’indotto, la riduzione della
frammentazione delle imprese appaltatrici per le attività di ciclo, la
disponibilità di risorse e di attrezzature adeguate alle attività da
svolgere da parte delle imprese appaltatrici, costituiscono i
presupposti della nuova politica aziendale per l’affidamento di
attività per i c.d. appalti in deroga. Fincantieri
si impegna ad affidare in appalto attività proprie del ciclo
produttivo, sia di progettazione che di produzione (c.d. appalti in
deroga), nei limiti
quantitativi sopra indicati, ad imprese, consorzi o associazioni
temporanee di impresa che dispongano di risorse
e strutture adeguate alla quantità di lavoro ad esse affidato,
da svolgere nei tempi previsti dal capitolato, anche con riferimento
alla L. 413/1998. Conseguentemente
viene confermato l’impegno dell’Azienda, per le commesse da
acquisire o da avviare successivamente alla data del presente Accordo, a
superare il ricorso al subappalto
nei c.d. appalti in deroga, mentre, per le commesse già in lavorazione,
l’Azienda si adopererà per una graduale riduzione dei subappalti in
relazione all’avanzamento dei programmi e agli ordini ancora da
definire. Il
ricorso al subappalto nei c.d. appalti in deroga avrà pertanto, per le
nuove commesse,
carattere del tutto eccezionale e potrà essere preventivamente autorizzato
dall’Azienda esclusivamente nel caso in cui insorgano in corso di
opera: imprevisti, lavori extra e/o modifiche, ai quali la ditta
appaltatrice non possa far fronte con i normali strumenti di flessibilità
nel rispetto dei termini contrattuali di consegna. Il
presenza di uno degli eventi di cui sopra, Successivamente
all’assegnazione del subappalto, le
RSU potranno richiedere uno specifico incontro, da effettuarsi
prima dell’esecuzione del subappalto stesso, nel corso del quale Accordo
del 28.10.2000 Appalti Le
Parti, nel richiamare e confermare integralmente i contenuti e le
determinazioni raggiunte con l’accordo del 25.1.1999 in materia di
appalti, ritengono o opportuno e necessario proseguire nell’impegno
assunto, ciascuno per la propria area di competenza e di responsabilità,
di assicurare la presenza all’interno delle Unità produttive, di un indotto
sempre più qualificato sia
sotto il profilo della prestazione lavorativa resa che sotto quello del
rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro con i propri
dipendenti, delle leggi che definiscono il versamento degli oneri
sociali e delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Coerentemente
con quanto concordato in quella sede, l’Azienda ha definito e sta
provvedendo a fare sottoscrivere ai propri appaltatori il “Contratto Normativo”. Tale
strumento regola preventivamente in tutti i suoi aspetti i rapporti di
appalto, di opere, di servizi e di fornitura, costituendo presupposto
per la qualifica dei Fornitori stessi. In
tale ambito sono state introdotte delle clausole che, con riferimento
specifico agli obblighi
incombenti in capo al Fornitore nei confronti del proprio personale,
prevedono tra l’altro: -
l’indicazione
del CCNL
di lavoro del proprio settore merceologico; -
gli
eventuali accordi aziendali
applicabili; -
la
consegna alla Fincantieri con cadenza mensile della documentazione comprovante l’avvenuto versamento di quanto dovuto a
favore dei dipendenti e degli Enti previdenziali ed assicurativi; -
il
rilascio da parte del Fornitore a favore della Fincantieri di una fideiussione
per un importo pari al 20% del valore dell’ordine a garanzia
dell’esatto adempimento delle disposizioni di legge in materia
retributiva, contributiva ed assicurativa; -
l’obbligo
di far osservare e di osservare le norme stabilite in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro; -
la
cooperazione con i responsabili dello stabilimento per l’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione e per eliminare eventuali
rischi dovuti alle interferenze con altre lavorazioni coinvolte
nell’esecuzione complessiva dell’opera; -
la
compilazione prima dell’inizio dei lavori e dopo un apposito
sopralluogo, di uno specifico verbale di presa
in consegna del lavoro e/o dell’area; -
l’impegno
ad adottare tutte le misure
di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità dei propri dipendenti,
del personale Fincantieri e di terzi, inclusa la comunicazione
per iscritto alla Direzione dello stabilimento dei lavori o delle
situazioni che possono riguardare la sicurezza del personale e degli
impianti; -
l’indicazione
per iscritto alla Direzione di Stabilimento del proprio rappresentante
per la sicurezza; -
l’osservanza
di tutti i regolamenti e delle norme disciplinari aziendali vigenti con
particolare riguardo all’orario
di lavoro concordato con Inoltre
l’Azienda nel confermare che il sistema di registrazione in atto è
collegato esclusivamente agli obblighi di legge previsti in materia di
sicurezza, richiederà alle Ditte l’adozione di un sistema
di rilevazione oraria della presenze, in coerenza con le
disposizioni di legge ed amministrative vigenti. Il
mancato rispetto delle norme sopra indicate determina la risoluzione del
contratto, l’espulsione e la cancellazione dell’impresa appaltatrice
dall’Albo della Fincantieri. (…) Le
Parti confermano che l’attività di monitoraggio
e di verifica sistematica degli appalti sarà effeutata
all’interno della Commissione per gli aspetti
produttivi e la produttività. Inoltre, al fine di assicurare un’incisiva vigilanza per il rispetto delle norme in materia di avviamento e di tutela dei lavoratori dipendenti da ditte che operano in appalto all’interno delle singole Unità produttive, saranno promosse dall’Azienda opportune iniziative verso le Istituzioni deputate (Prefettura, INPS, INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro), per la tutela dei lavoratori ai fini delle garanzie sociali. |
(segue
Art. 28) Le
aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali del
settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse,
e quello di tutte le norme
previdenziali ed antinfortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice. |
(…) 2)
Avvio immediato di un ulteriore gruppo di lavoro finalizzato alla
analisi ed alla formulazione di proposte
operative per un progetto di miglioramento continuo della sicurezza per
i lavoratori delle ditte di appalto che operano presso lo
stabilimento. Il gruppo di lavoro sarà composto da Azienda Lucchini,
AUSL n. 6, RLS aziendali. Questo
gruppo seguirà un programma di lavoro analogo al precedente in
particolare: -
analisi
del “Piano Sicurezza”
in essere della Lucchini per le parti che riguardano specificatamente le
imprese appaltatrici (entro 2 mesi dall’avvio); -
analisi
delle procedure di selezione delle imprese appaltatrici in essere
con riferimento alla specifiche garanzie che le ditte devono fornire per
la sicurezza dei propri lavoratori (entro 2 mesi dall’avvio). Viene
costituito un ulteriore gruppo di lavoro per l’analisi
degli infortuni occorsi ai lavoratori delle ditte di appalto
costituito da AUSL n. 6, un esperto dell’Associazione industriali, le
ditte appaltatrici e gli RLS delle medesime. -
le
Ditte appaltatrici dovranno comunicare il nominativo dei propri RLS. I
due gruppi di lavoro definiranno i necessari momenti di verifica e di
integrazione delle singole attività, per portare nei tempi più rapidi
possibili a iniziative che favoriscano il coinvolgimento delle ditte appaltatrici e dei loro lavoratori sui temi
della sicurezza attraverso attività di formazione e informazione
e attraverso iniziative che favoriscano la motivazione. Nel
fare questo, sarà anche definito un eventuale raccordo con le attività
promosse dalle OO.SS., dagli organismi paritetici, dall’Associazione
Industriali della Provincia di Livorno per la tutela della salute e
sicurezza rivolte alle aziende che operano sul territorio (entro due 2
mesi dall’avvio), anche con riferimento a quanto previsto dalle
recenti disposizioni della Legge Finanziaria 2001 e della Regione
Toscana, attuative della Legge 236. Dovranno
inoltre tempestivamente essere definite proposte di correzioni e/o
integrazioni delle parti relative alle imprese appaltatrici già
presenti nell’attuale Piano di Sicurezza dell’Azienda Lucchini. N.B.: Nelle fasi di realizzazione del progetto di intervento nel settore delle imprese in appalto, la gestione dell’accordo prevede la costituzione di un comitato di coordinamento, un intervento teso a sviluppare il potenziamento della struttura preposta alla sicurezza, un sistema di accreditamento delle imprese, la produzione di un piano di formazione e di un piano di monitoraggio, la definizione di un codice di visibilità delle imprese (diverse colorazioni dell’abbigliamento da lavoro, ecc.). |
(segue
Accordo del 25.1.1999) 5.
Sistema di controllo per gli appalti L’Azienda,
inoltre, nel confermare il proprio impegno alle attività di verifica e controllo
degli esatti adempimenti amministrativi, previdenziali e di tutela dei
lavoratori dipendenti dalle ditte che sviluppano appalti c.d. in deroga,
allo scopo di evitare possibili tentativi di elusione o di evasione
contributiva, rafforzerà
l’obbligo di tali ditte agli adempimenti di cui sopra, con
l’apposizione di specifiche clausole contrattuali. A
tal proposito è già stato introdotto un meccanismo di tutela degli
adempimenti previdenziali che prevede l’obbligo, da parte delle ditte
di cui al precedente capoverso, di presentare
la documentazione a comprova, pena il non completamento del pagamento
per una quota percentuale adeguata allo scopo. Inoltre,
anche per le imprese che sviluppano appalti in deroga all’interno
delle Unità Fincantieri, verrà inserita negli ordini una
clausola contrattuale che sanzionerà con penali di natura economica, i
comportamenti non corretti in materia di collocamento. In
caso di inadempienze gravi e/o ripetute delle norme in materia di
collocamento, contribuzione e di sicurezza sul lavoro, Fincantieri potrà
prevedere anche la rescissione del contratto. (…) 8.
Sicurezza L’Azienda
al fine di sviluppare una più ampia cultura della sicurezza sul lavoro,
oltre agli adeguamenti impiantistici già programmati, intensificherà
le azioni di formazione e sensibilizzazione già avviate in tutte le
aree aziendali. Inoltre,
nell’ambito delle previsioni del DLGS 626/94, l’Azienda si impegna a
definire, attraverso il proprio Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione di cantiere, piani di prevenzione per le aree utilizzate dalle imprese terze, con
riferimento alle specifiche attività da svolgere, che saranno
consegnati ai titolari delle imprese stesse prima dell’inizio dei
lavori. Del
contenuto di questi piani, sarà data informativa
ai Rappresentanti dei lavoratori di Fincantieri per la sicurezza. Nei
singoli cantieri, il Responsabile aziendale della sicurezza, mensilmente, si incontrerà
con i RSL per esaminare gli aspetti relativi alla prevenzione e alla
sicurezza delle lavorazioni affidate in appalto e per individuare gli eventuali
interventi necessari, che verranno comunicati – da parte
dell’Azienda – ai Responsabili della sicurezza delle ditte di
appalto. Il
Rappresentante dei lavoratori di Fincantieri per la sicurezza ha facoltà
di rappresentare, al Responsabile del Personale dello Stabilimento,
eventuali situazioni di pericolo di cui venisse a conoscenza o che
dovesse rilevare direttamente relativamente alle attività svolte
all’interno dello stabilimento da ditte terze. Il
Responsabile del Personale dello stabilimento, constatato lo stato di
pericolo, interviene
con immediatezza disponendo le azioni necessarie per la rimozione dello
stato di pericolosità e indice una riunione con l’impresa
terza nello stesso giorno e comunque entro le 24 ore dalla denuncia, per i provvedimenti del caso. Dell’esito
di questa riunione verrà data informazione
ai Rappresentanti dei lavoratori di Fincantieri per la sicurezza. 9.
Sistema di monitoraggio Allo
scopo di sviluppare il pieno coinvolgimento e la responsabile
partecipazione di tutti i soggetti interessati agli obiettivi di
funzionalità ed efficienza del sistema produttivo, sarà costituito a
livello di ciascuna Unità un comitato paritetico,
composto da 3 rappresentanti della Direzione aziendale e da 3 membri
unitariamente designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie di
questo verbale. Tale
comitato, che non ha finalità negoziali, avrà il compito di monitorare, con riunioni
trimestrali, la efficacia delle azioni individuate nel presente accordo
al fine di consentire a ciascuna delle parti di intervenire, nel
rispetto delle proprie competenze, per rimuovere eventuali cause che
fossero di impedimento al conseguimento degli obiettivi previsti nonché
a prevenire l’insorgere di conflitti. 10.
Esercizio dei diritti sindacali (segue
Accordo del 28.10.2000, Appalti) (…)
In
questi casi, sarà attivata la procedura prevista dal citato accordo che
prevede l’esclusivo intervento
del Responsabile del Personale e la successiva comunicazione ai RLS dei
provvedimenti adottati. (…) (segue
Accordo 15.6.2004, Sicurezza e Ambiente) (…)
Infine, attesa la rilevanza delle risorse esterne nel processo
produttivo aziendale, le parti riconoscono importante favorire
l’adeguata conoscenza da parte dei lavoratori delle imprese
appaltatrici: -
dei rischi
di carattere generale presenti nella cantieristica, -
delle
relative misure di prevenzione e protezione
da adottare, -
delle regole di comportamento da
seguire all’interno delle Unità Produttive, -
delle procedure previste in caso di
Emergenza ed Evacuazione dei posti di lavoro. Sarà,
pertanto, richiesto alle imprese appaltatrici di svolgere, all’atto
dell’ingresso in stabilimento dei lavoratori, una specifica
attività di informazione, utilizzando modelli informativi e
strumenti multimediali. Di
tali attività l’Azienda svolgerà il monitoraggio
sistematico, fornendo un’adeguata informativa agli RLS. Sarà
inoltre reso disponibile ai Responsabili delle imprese appaltatrici il
sistema informativo, a mezzo intranet, su Ambiente e Sicurezza
- che l’Azienda ha avviato per il proprio personale – attivando
apposite postazioni dedicate. (…) In sede di Commissione ambiente e sicurezza, verrà valutata la modalità di coinvolgimento degli RLS delle ditte nel momento formativo di cui ai citati accordi. |
(*)
Accordo del 26 marzo 2001 sottoscritto da:
Assessore
Regionale al Diritto alla Salute (Toscana)
Assessore
Regionale all’Artigianato (Toscana)
Assessore
Regionale all’Istruzione e Formazione, Politiche del Lavoro, Concertazione
(Toscana)
Azienda
Lucchini SpA
Sindaco
del Comune di Piombino
Vice
Presidente Associazione Industriali di Livorno
CGIL-CISL-UIL
Toscana
CGIL-CISL-UIL
Piombino
FIM-FIOM-UILM
Piombino
RSU
Lucchini