Sielte: comunicato della Fiom nazionale sull’incontro conclusivo di procedura

Con l’incontro di mercoledì 5 ottobre presso l’Unione Industriali di Roma si è conclusa la procedura sindacale art. 47 L .428/90 aperta da Sielte per l’acquisto del ramo d’azienda E.T.S., ramo d’azienda che era già affittato dalla stessa Sielte. Ora spetterà al Giudice incaricato valutare e approvare la cessione E.T.S società che è in regime di concordato preventivo.

Il verbale d’incontro di procedura non è stato condiviso dalla Fiom. Prima dell’avvio di questa procedura per il passaggio dei lavoratori da ETS a Sielte una parte di essi è stata posta in mobilità (licenziati). Licenziamenti contestati e impugnati dalla Fiom poiché ritenuti illegittimi e attualmente in attesa di giudizio.

La procedura prevede il passaggio in Sielte di 344 lavoratori, erano 522 al momento dell’affitto del ramo d’azienda. Una parte dei lavoratori sono usciti volontariamente, altri recentemente messi in mobilità senza consenso.

Dopo l’eventuale decisione del giudice di accogliere la proposta d’acquisto di Sielte, i lavoratori passeranno con tutte le loro spettanze e senza interruzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Sielte.

Si presume che il giudice si pronunci per la cessione del ramo d’azienda nei primi mesi del 2006.

Il passaggio in Sielte è sottoposto alla condizione che il lavoratore accetti di firmare la liberatoria, attraverso una conciliazione in sede sindacale, che liberi ETS dal credito sul TFR: che passerà totalmente nelle competenze di Sielte; e un’ulteriore liberatoria che liberi ETS da eventuali spettanze individuali. La mancata sottoscrizione di questi atti non permette il passaggio individuale in Sielte, nel caso il lavoratore ritenga di non aderire alla liberatoria rimane in ETS.

Mentre, la richiesta di una conciliazione che liberi Sielte da eventuali spettanze individuali, quali arretrati retributivi, coretto inquadramento ecc…, non è un vincolo posto dagli organismi della procedura ETS, ma una richiesta di Sielte per porsi al riparo da eventuali contenziosi su spettanze passate che i lavoratori possono far valere nei confronti di Sielte come da obblighi derivanti dall’art.2112 del codice civile.

Questo verbale di conciliazione tra il lavoratore e Sielte non è quindi né un vincolo per l’acquisto del ramo d'azienda, né per il passaggio del lavoratore da ETS a Sielte, che avverrebbe in ogni caso.

Sielte, in ogni modo ha affermato che si riserva, in relazione alla quantità d’adesioni a questa conciliazione di considerare se confermare l’acquisto della società. Acquisto che è sottoposto a “condizione sospensiva” fino a completamento di tutti gli atti.

Sul punto delle liberatorie riteniamo il verbale poco chiaro. Andava meglio specificata la distinzione e gli effetti tra i diversi atti di liberatoria richiesti: vincolanti per il passaggio in Sielte, le liberatorie del lavoratore verso ETS; non vincolanti le liberatorie chieste al lavoratore verso la Sielte.

E’ utile che i lavoratori per maggior tutela si rivolgano alle strutture sindacali locali della Fiom-Cgil per ulteriori chiarimenti e per una puntuale valutazione della propria situazione individuale.

 

 

Roma, 6 ottobre 2005

 

Verbale di riunione del 5 ottobre non controfirmato dalla Fiom.