Comitato centrale / Documenti / Convocazioni

Articolo 23 dello Statuto Fiom

Il Comitato Centrale della Fiom é l'organo di direzione normale della Federazione e si riunisce, con un preciso ordine del giorno con una documentazione fornita per tempo ed esauriente sui temi in discussione, almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta lo richieda la Segreteria nazionale o almeno 1/4 dei suoi componenti.

Il Comitato Centrale si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed elegge un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico.

Il Comitato Centrale é composto dal numero di membri stabilito dal Congresso nazionale.

Le decisioni del Comitato Centrale sono valide quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, decide il voto del presidente. Le riunioni del Comitato Centrale sono presiedute, in carenza di elezione del Presidente o Presidenza, a turno dai suoi componenti. Le spese per le riunioni del Comitato Centrale sono a carico della Federazione.

Il Comitato Centrale:

a) elegge: il Presidente o la Presidenza, il Segretario generale, la Segreteria nazionale di cui fissa il numero dei rispettivi componenti, la Direzione o Comitato Esecutivo;

b) é responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e convoca l'Assemblea Nazionale di cui ne fissa l'ordine del giorno;

c) studia ed imposta i problemi sindacali riguardanti la categoria e quelli interdipendenti con le altre categorie;

d) promuove tutte le iniziative atte al potenziamento della Fiom;

e) approva i bilanci consuntivi e preventivi della Fiom nazionale;

f) richiede al Comitato Direttivo Confederale, nei casi previsti, l'eventuale scioglimento e il conseguente commissariamento di strutture Fiom;

Ogni membro del Comitato Centrale ha il diritto di partecipare a qualsiasi riunione e Congresso della organizzazione federale e di prendervi la parola.

Il Comitato Centrale risponde del suo operato al Congresso nazionale.