PIATTAFORME
A CONFRONTO Per
la prima volta da molti anni a questa parte Fim, Fiom e Uilm presentano
piattaforme differenti per il rinnovo del prossimo Contratto nazionale.
Sia per la parte salariale, che riguarda il biennio 2003/2004, sia per
quella normativa che copre l’intero quadriennio 2003/2006. Le
lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici potranno verificare su questo
testo le differenze esistenti sui vari temi sindacali tra le diverse
organizzazioni, ma la prima ragione per la quale non c’è una sola
piattaforma è che Fim e Uilm si sono dichiarate indisponibili a far
votare tutti sulla piattaforma e sull’accordo. Dopo i tanti
accordi separati, che tanti danni hanno già fatto, vincolare le
decisioni sindacali al voto dei lavoratori è la prima garanzia per l’unità
e per i diritti di chi lavora. La Fiom resta disponibile in qualsiasi momento a sottoporre le proprie posizioni a confronto con quelle delle altre organizzazioni e a vincolare le proprie scelte al voto libero e segreto delle lavoratrici e dei lavoratori. Per queste ragioni la piattaforma della Fiom sarà comunque sottoposta al responso del referendum dal 9 al 13 dicembre, e così sarà per l’ipotesi di accordo.
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F I M |
F
I O M |
U
I L M |
Sistema contrattuale |
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Nel contratto nazionale si definirà una quota di produttività (ipotesi 2%) da erogare a giugno del 4° anno di vigenza contrattuale nelle aziende che non hanno fatto la contrattazione articolata. Nel 3° anno di vigenza si potranno fare vertenze territoriali che potranno definire incrementi diversi da quelli stabiliti a livello nazionale. | Nessuna modifica all’autonomia dei due livelli di contrattazione. Le richieste della Fiom puntano a rafforzare il contratto nazionale senza intervenire sulla contrattazione aziendale, che deve restare non predeterminata dal contratto nazionale | Istituzione nel contratto nazionale di una “indennità mancato premio di risultato” pari a 250 euro annue, per i lavoratori dipendenti da imprese che non hanno contrattato il premio di risultato. A partire dal 2006 contrattazione territoriale di tale indennità. |
Lotta alla precarietà e difesa dell’occupazione |
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Percentuale unica per l’insieme dei contratti atipici. Percorsi
di consolidamento del rapporto di lavoro che agevolino il passaggio al
tempo indeterminato. Riduzione a fattispecie di lavoro subordinato delle collaborazioni coordinate e continuative fittizie. |
Per la Fiom il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta un diritto irrinunciabile per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori. Per
tutte le attività continuative con qualsiasi contratto, entro 8 mesi dall’inizio
dell’attività lavorativa, avverrà la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. Questo anche nel caso di più periodi di
lavoro, complessivamente di 8 mesi, nell’arco di 4 anni. I lavoratori a
termine avranno in ogni caso diritto di precedenza nelle assunzioni. I
contratti di formazione e lavoro e gli apprendisti potranno essere non
confermati solo con giustificato motivo. Parità di trattamento tra tutti
i lavoratori indipendentemente dal rapporto con l’azienda, compresi i
collaboratori coordinati continuativi e i soci lavoratori. Percentuale
unica per tutti i lavori “atipici”. Piena
parità di diritti e di trattamenti per i lavoratori delle aziende di
appalto e terziarizzate, compreso tutto lo Statuto dei lavoratori. Responsabilità
dell’azienda “madre” su tutte le forme di decentramento, appalto,
terziarizzazione. Obbligo
delle aziende ad usare prioritariamente i contratti di solidarietà e le
riduzioni di orario al posto della Cig a 0 ore e della mobilità. Le
aziende che utilizzano la Cig a 0 ore o la mobilità, o che procedono a
riduzione di personale non potranno fare ricorso alle 32 ore di
straordinario obbligatorio almeno per un anno dopo l’utilizzo di tali
strumenti. Le aziende dovranno fornire alle Rsu tutte le informazioni utili al controllo e alla difesa dei livelli occupazionali. |
A partire dagli attuali livelli consentiti si richiede la definizione di un’unica quota per il complesso delle assunzioni con contratti differenti dal tempo indeterminato. Regolamentare
il diritto di precedenza dei contratti a termine rispetto alle assunzioni
a tempo indeterminato. Informazioni
per le Rsu sulle opportunità di lavoro stabile offerte dall’azienda. Definizione di una normativa specifica per consentire l’erogazione dei ratei di premio di risultato per i lavoratori con contratto a termine o di lavoro temporaneo.
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Enti
bilaterali |
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Costituzione a livello nazionale e nei territori di un Ente Bilaterale di categoria (con finanziamenti in % sul monte salari a carico delle imprese) che realizzi esperienze di co-decisione su: formazione continua, facilitazione all’inserimento lavorativo per soggetti più deboli, certificazione per tutti i contratti a “causa mista” (formazione e lavoro, apprendistato), sostegno ai processi di mobilità e di incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostegno all’integrazione sociale del lavoratore immigrato, formazione per Rls |
Nessuna
richiesta. La
Fiom ritiene sbagliato trasferire in Enti gestiti bilateralmente da
aziende e sindacati la gestione di diritti personali dei lavoratori che
dovrebbero essere garantiti dalle leggi,
dai contratti e dai rapporti sindacali. In particolare l’intervento
degli Enti in tutto il
mercato del lavoro potrebbe cambiare la natura del sindacato
trasformandolo in agenzia privata di collocamento. Gli Enti bilaterali rappresentano un punto di quel Patto per l’Italia che la Fiom e la Cgil respingono. |
Si
richiede la costituzione di un sistema di Enti bilaterali su base
territoriale, coordinati e supportati da un Ente bilaterale nazionale, con
finanziamento a carico delle imprese. L’Ente bilaterale nazionale potrà
accedere, laddove è possibile, a fondi nazionali e comunitari. Gli Enti bilaterali territoriali dovranno: rilevare i fabbisogni formativi, elaborare i programmi e selezionare le istituzioni che possono effettuare formazione, certificare la formazione nei contratti a “causa mista”; formazione per i lavoratori a termine, formazione per Rls, rilevare le offerte di lavoro nel settore metalmeccanico e formazione per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione. |
Orario di lavoro |
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Migliorare
la fruibilità della Banca ore. Superamento
il contenzioso sulla festività del 2 giugno. Innalzamento delle percentuali massime di utilizzo contemporaneo del part-time. |
L’utilizzo della Banca ore verrà esteso a tutte le ore di straordinario (anche a quelle esenti da contrattazione), con un’adeguata rivalutazione della maggiorazione e con una normativa che favorisca la possibilità per tutti i lavoratori di utilizzare la Banca ore. Riduzioni
di orario aggiuntive per chi lavora oltre i 15 turni settimanali (16 ore
all’anno) e per tutti coloro che lavorano la notte (½
ora di accantonamento per riposi di otto ore per ogni notte
effettivamente lavorata). Superamento definitivo della monetizzazione per
i turnisti con possibilità di utilizzo dei permessi anche per meno di una
giornata). Per gli impiegati piena retribuzione di tutte le ore di
straordinario. Accoglimento
automatico delle richieste di part-time fino al raggiungimento della
percentuale prevista dal contratto, poi incontro tra le parti. Il
part-time obbligatorio per l’organizzazione del lavoro (esempio. call
center) non incide sul part-time scelto e non può eccedere le 30 ore
settimanali oltre le quali ci dovrà essere retribuzione piena. Il pieno godimento della festività del 2 giugno non intacca il monte ore dei permessi contrattuali. |
Miglioramento
normativo per quanto riguarda la Banca ore. Superamento del contenzioso sulla festività del 2 giugno con la conferma dei permessi contrattuali. |
Inquadramento unico |
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Riforma
della struttura dell’inquadramento passando dagli attuali 7 livelli a 5
fasce professionali. Nelle prime 3 fasce (che giungono fino all’attuale
Vs) saranno presenti gli operai, nelle ultime due solo impiegati. Definizione
di una dinamica retributiva e professionale all’interno della stessa
fascia nel 2° livello di contrattazione. Verranno
quindi definiti dei livelli intermedi di salario tra una fascia e l’altra
di modi che lo spazio salariale di crescita all’interno di ogni fascia
raggiungerà il minimo della fascia superiore. A livello territoriale si istituirà una commissione paritetica con compiti di supporto alla negoziazione decentrata della professionalità in particolare per le piccole imprese. |
Diritto
per le Rsu di contrattare la mobilità professionale dei lavoratori, in
appositi incontri annuali. Ferma
restando l’attuale struttura dell’inquadramento nel contratto
nazionale verranno modificate le declaratorie per realizzare un più
elevato intreccio operai impiegati e per favorire lo sbocco verso l’alto
delle alte professionalità, indipendente dalla funzione gerarchica.Sbocco
al VI° livello per gli operai e al VII° livello per mansioni
impiegatizie di alta professionalità prive di funzioni gerarchiche.
Sbocco al IV° livello per i lavoratori che abbiano con il tempo
acquisito, nel livello inferiore, polivalenza e capacità di intervento
sulla qualità. Aggiornamento
di tutti i profili in particolare per informatica e Tlc. Diritto
dei lavoratori alla formazione e allo sviluppo professionale. Ogni
lavoratore con più di 10 anni di anzianità nella stessa qualifica
professionale ha il diritto di chiedere un percorso di carriera all’azienda. Valorizzazione di diplomi e lauree. I passaggi di livello non daranno più luogo ad assorbimento del salario individuale. |
Riforma
della struttura dell’inquadramento unico passando dagli attuali 7
livelli a 5 aree professionali. Nelle prime 3 aree
(che giungono fino all’attuale Vs) sono inquadrati gli operai , nelle
altre due solo impiegati. All’interno delle aree professionali andranno previsti più livelli retributivi (la cui definizione potrà essere affidata alla contrattazione di secondo livello). |
Formazione continua e diritto allo studio |
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Definizione
nel Ccnl di una nuova normativa che assorbendo i diritti previsti dall’articolo
29 e 30 del Ccnl e applicando la legge 53/2000 sui congedi parentali e
formativi ampli sia il diritto soggettivo allo studio, sia l’effettiva
fruibilità dei permessi. Ampliamento
del monte ore complessivo per permessi per la formazione. Utilizzo delle
250 ore retribuite all’art. 29 anche per la scuola media superiore.
Utilizzo fino a un massimo di 150 ore per seminari universitari
specificamente organizzati per la formazione professionale, lingue
straniere, o italiano per gli immigrati. Il
diritto individuale di partecipazione ai corsi sarà esercitato nell’ambito
dell’Ente bilaterale o per corsi promossi da istituti pubblici o
legalmente riconosciuti. Innalzamento delle percentuali massime di utilizzo contemporaneo dei permessi. Possibilità di anticipazione del Tfr per motivi di studio. |
Diritto
dei lavoratori all’informazione e alla partecipazione rispetto ai
programmi formativi delle aziende. Tutte le aziende dovranno realizzare
almeno 10 ore retribuite di formazione e aggiornamento nell’arco di 4
anni per tutti i lavoratori dipendenti. Tutti
i lavoratori hanno diritto all’utilizzo delle 150 ore di permesso per lo
studio senza vincoli di alcun tipo, indipendentemente dagli orari di
svolgimento. I lavoratori studenti possono utilizzare le 150 ore senza
rinunciare agli altri diritti di legge e di contratto. I
permessi devono essere concessi fino alla piena saturazione delle
percentuali di assenza contemporanea previste dal contratto. Ove si
varcasse quella soglia le parti si incontreranno. Piena applicazione anche per il diritto alla formazione della legge 53/2000 sui congedi. |
Definizione
di una più avanzata normativa, anche recuperando quanto previsto dalla
legge 53/2000. Particolare
attenzione alla formazione linguistica. La
frequenza ai corsi scolastici tra le causali che possono dare diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time. Innalzamento delle percentuali massime di utilizzo contemporaneo dei permessi. |
Salute e Sicurezza |
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Armonizzazione
tra disciplina contrattuale e nuova legislazione, che ha recepito le
direttive comunitarie. Ampliare le informazioni su ambiente ed ecologia anche rispetto agli Rls. |
Un’ora all’anno di Assemblea retribuita, in aggiunta a quelle di Statuto, per un’informazione ai lavoratori sui temi della salute e della sicurezza, con convocazione da parte degli Rls. Raddoppio
del monte ore di legge previsto per le attività degli Rls, in aggiunta ai
monte ore sindacali. Piena agibilità all’interno dell’azienda per gli Rls che possono anche rivolgersi a competenze esterne nell’esercizio della loro attività. Le aziende hanno l’obbligo di fornire agli Rls la completa documentazione sulla valutazione del rischio. |
Armonizzare
le normative contrattuali alla legge. Interventi
di maggior rilievo legati al ruolo degli Enti bilaterali nella formazione
dei lavoratori e degli Rls. Istituzione di una commissione contrattuale per verificare la fattibilità di istituire un fondo per l’assistenza sanitaria integrativa delle attuali prestazioni del servizio sanitario nazionale. |
Diritti | ||
Affidare
ad una commissione nazionale la definizione di linee guida e codici di
condotta sul mobbing. Diritto dei lavoratori attraverso le Rsu di conoscere gli strumenti informatici con i quali l’azienda potrebbe operare un controllo a distanza della persona, per impedire violazioni alla libertà e alla privacy. |
Miglioramento
complessivo del trattamento di malattia incrementando i periodi di
comporto e i corrispondenti trattamenti economici. Tutela
contro il licenziamento per i lavoratori a ridotta capacità lavorativa. Impegno
delle aziende ad operare per la piena parità di diritti ed opportunità
per i lavoratori disabili. Intervento
complessivo sul mobbing e molestie sessuali, con commissioni ad hoc e una
specifica normativa. Adeguamento
della normativa contrattuale alla legge 53/2000 sui congedi parentali in
tutte le sue parti. Agevolazioni
per i lavoratori migranti, in particolare sulla possibilità di
ricongiungimento periodico con i familiari, nelle località d’origine.
Con un utilizzo dei permessi atto a poter disbrigare le incombenze
burocratiche, con una migliore comunicazione linguistica (traduzione dei
contratti e delle norme antinfortunistiche), con mense aziendali
rispettose della differenza. Possibilità di utilizzare i permessi per le festività religiose non previste dal calendario italiano. |
Recepimento ed adeguamento della normativa contrattuale alle disposizioni contenute nella legge 53/2000 sui congedi parentali. |
Diritti sindacali |
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Definizione
di una quota di servizio per i lavoratori non iscritti al sindacato. Prevedere
un meccanismo di adeguamento automatico delle quote sindacali. Garantire
ai rappresentanti sindacali la partecipazione ai percorsi di formazione
continua alla fine del loro mandato, per sviluppare le loro competenze in
funzione del ruolo lavorativo in azienda. Regolamentare
contrattualmente l’uso delle ore retribuite di assemblea. |
Distribuzione gratuita del testo del contratto nazionale a tutti i lavoratori assunti in qualsiasi momento della vigenza contrattuale, compresi i lavoratori a termine e gli interinali. Diritto delle Rsu all’accesso a Internet e all’utilizzo di bacheche elettroniche. |
Definizione
di una quota di servizio per i lavoratori non iscritti al sindacato. Adeguamento
automatico delle quote per contributi sindacali nella misura dell’1%. Regolamentazione
dell’utilizzo delle ore di assemblea. Definizione delle modalità di utilizzo della cosiddetta “bacheca elettronica” |
Salario |
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La
Fim chiede un aumento medio riparametrato di 86,10 euro che potrebbe
salire a 91/92 euro se l’inflazione a fine anno fosse almeno del 2,5;
2,6%. Gli
aumenti saranno riparametrati secondo la scala 100/218. -
Al terzo livello la richiesta sarà di 72,46 euro mensili. Per
arrivare a questa richiesta la Fim ha inteso: -
recuperare il differenziale di inflazione per il periodo 2001/2002
tenendo conto che con l’accordo separato del luglio 2001 la Fim ha
rinunciato in anticipo a chiedere l’inflazione reale per i primi 6 mesi
del 2001. Le 130.000 lire allora concordate comprendevano dunque anche
18.000 lire di anticipo del nuovo contratto che ora debbono essere tolte
dalla richiesta. Per
quanto riguarda l’inflazione futura si prevede per il 2003/2004 il 3,9%.
Complessivamente le richieste della Fim potranno attestarsi tra il 5,5
e 5,9% Nulla si richiede per la produttività. |
Si richiede un aumento di 135 euro al mese lasciando ai lavoratori la possibilità di decidere tra due ipotesi: A)
135 euro uguali per tutti i livelli B)
un aumento
riparametrato 100/157, il che vuol dire 122, 44 euro al III° livello. Per
raggiungere questa cifra la Fiom ha calcolato: -
un’inflazione per il periodo 2001/2002 pari a circa il 6%, di
fronte a un’inflazione programmata del 2,9%; -
un’inflazione prevedibile per il 2003/2004 pari al 4,5/5%; -
una quota di remunerazione della produttività di settore. La Fiom intende recuperare integralmente la perdita di potere d’acquisto e garantire i salari dall’inflazione futura e ridistribuire una piccola quota di produttività a tutti. Complessivamente
le richieste della Fiom sono basate su un recupero rispetto all’inflazione
del 7% circa e di una quota di produttività del 1,5% circa,
per un valore complessivo medio dell’8,5% circa. |
La
Uilm non definisce una cifra esatta per la richiesta, ma rivendica degli
indici percentuali così definiti: -
il recupero della differenza tra inflazione programmata e
inflazione reale per il periodo 2001/2002 tenendo conto che con l’accordo
separato del luglio 2001 la Uilm ha rinunciato in anticipo a chiedere l’inflazione
reale per i primi 6 mesi del 2001. Le 130.000 lire allora concordate
comprendeva dunque anche 18.000 lire di anticipo del nuovo contratto che
ora debbono essere tolte dalla richiesta. -
Un’inflazione prevista per il 2003/2004 pari al 3,9%. -
Nulla si richiede per la produttività. Dunque
un aumento totale pari al 5,6/5,8 punti percentuali a secondi di
quale sarà l’inflazione a fine anno. Gli
aumenti saranno riparametrati sulla scala 100/218. Si dovranno anche rivalutare le indennità di funzione previste nel contratto per gli impiegati di 7° livello e per i quadri. |
Altre richieste |
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Per
quanto riguarda i temi della Previdenza complementare, le richieste sono sostanzialmente simili tra le organizzazioni e
riguardano il diritto a un’ora retribuita di assemblea informativa in
aggiunta allo Statuto, nonché agevolazioni per l’accesso dei lavoratori
ai Fondi, per l’informazione personale, per l’attività dei
rappresentanti nei Fondi. La Uilm sola rivendica un aumento al 50% della
quota di Tfr da versare ali Fondi per i lavoratori assunti prima del 28
aprile 1993. La
Fiom e la Uilm rivendicano l’incremento dei trattamenti di trasferta
e l’introduzione dell’istituto e dell’indennità di reperibilità.
La Fiom rivendica anche l’estensione dell’indennità di trasferta e
della normativa ai lavoratori che ne fossero esclusi. La Fim propone alcune rivendicazioni specifiche per i quadri, quali l’abolizione della timbratura del cartellino, l’aumento dell’indennità di funzione, 16 ore trimestrali retribuite per la formazione e la regolamentazione contrattuale delle procedure di outplacement. |