Uffisind 43

Documentazione su tenuta e conservazione del libro unico del lavoro

 

Riportiamo di seguito i testi del decreto del Ministro del Lavoro e della conseguente circolare applicativa della D.G. delle attività ispettive, relativi alla istituzione, tenuta e conservazione del LIBRO UNICO DEL LAVORO, istituito dall’art. 39 e 40 del D.L.112/08 e convertito in legge 133 del 5 agosto 2008.

A norma del decreto 112 il libro unico del lavoro sostituisce il libro paga e matricola e il registro d’impresa, l’ obbligo ad adottarlo per tutti i datori di lavoro

( eccezione fatta per i datori di lavoro domestico ) sarà definitivo a partire da gennaio 2009, mentre nella fase transitoria ( ovvero fino al 15 gennaio 2009 ) è possibile ancora avvalersi dei vecchi strumenti di registrazione dei rapporti di lavoro.

Il nuovo libro unico aziendale comporterà un evidente indebolimento dell’attività ispettiva sia nel contrasto al lavoro nero, sia nella verifica della correttezza e regolarità dell’instaurazione dei rapporti di lavoro, così come degli elementi della regolarità delle prestazioni in quanto attiene straordinari, orari, riposi, ferie e quant’altro, infatti è previsto che la compilazione dello stesso possa avvenire “entro il 15 del mese successivo” a quello in cui si svolge la prestazione, cancellando l’obbligo per il datore di lavoro di tenere l’aggiornamento quotidiano dei libri aziendali, così come è abrogato l’obbligo a conservarli sul posto di lavoro, poiché è possibile che i libri siano tenuti presso le sedi dei consulenti di cui si avvale l’azienda, o anche delle associazione datoriali per le piccole e medie aziende e per gli artigiani.

Questi soggetti sono tenuti a fornire la documentazione, qualora richiesta dalle forze ispettive, entro quindici giorni dalla richiesta degli ispettori, senza incorrere in alcuna sanzione.

Inoltre le aziende che hanno più sedi sul territorio nazionale, o anche le società di uno stesso gruppo possono tenere un unico libro aziendale, in cui non è obbligatorio che siano divisi i dipendenti ed i relativi dati per sede , da tenersi presso la sede della direzione aziendale o presso la società capofila. Anche in questo caso il documento può essere conservato presso gli uffici del consulente aziendale . Solo se l’ispettore lo richiedesse, previa verifica che ciò non comporti particolari aggravi per l’impresa, il datore o il consulente è tenuto a fornire i dati disarticolati per le singole sedi produttive.

Il nuovo sistema di registrazione introdotto dal D.L.112 inoltre rende molto più aleatorio il controllo delle modalità della propria prestazione e retribuzione, da parte del singolo lavoratore infatti “il datore di lavoro puo` , nei confronti dei lavoratori subordinati, assolvere all’obbligo di consegna del prospetto di paga mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro. In tal caso, tuttavia,l’adempimento si intende comunque assolto

anche se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze”.

Completa il quadro una fortissima diminuzione di tutte le sanzioni previste nella precedente legislazione relative alla non corretta compilazione, gestione ed esibizione dei libri agli organi di vigilanza, con il conseguente grave abbassamento della funzione di deterrenza delle stesse.

ALLEGATI

ART.39 e 40 del D.L.112/08

Decreto 9 luglio 2008 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 del Direttore generale attività ispettive