Uffisind 43
Documentazione su tenuta e conservazione
del libro unico del lavoro
Riportiamo di seguito i testi del decreto del Ministro del
Lavoro e della conseguente circolare applicativa della
D.G. delle attività ispettive, relativi alla istituzione,
tenuta e conservazione del LIBRO UNICO DEL LAVORO,
istituito dall’art. 39 e 40 del D.L.112/08 e convertito in legge
133 del 5 agosto 2008.
A
norma del decreto 112 il libro unico del lavoro sostituisce
il libro paga e matricola e il registro d’impresa, l’
obbligo ad adottarlo per tutti i datori di lavoro
(
eccezione fatta per i datori di lavoro domestico ) sarà
definitivo a partire da gennaio 2009, mentre nella fase
transitoria ( ovvero fino al 15 gennaio 2009 ) è possibile
ancora avvalersi dei vecchi strumenti di registrazione dei
rapporti di lavoro.
Il
nuovo libro unico aziendale comporterà un evidente
indebolimento dell’attività ispettiva sia nel contrasto al
lavoro nero, sia nella verifica della correttezza e regolarità
dell’instaurazione dei rapporti di lavoro, così come degli
elementi della regolarità delle prestazioni in quanto attiene
straordinari, orari, riposi, ferie e quant’altro, infatti è
previsto che la compilazione dello stesso possa avvenire
“entro il 15 del mese successivo” a quello in cui si
svolge la prestazione, cancellando l’obbligo per il datore di
lavoro di tenere l’aggiornamento quotidiano dei libri aziendali,
così come è abrogato l’obbligo a conservarli sul posto di
lavoro, poiché è possibile che i libri siano tenuti presso
le sedi dei consulenti di cui si avvale l’azienda, o anche delle
associazione datoriali per le piccole e medie aziende e per gli
artigiani.
Questi soggetti sono tenuti a fornire la documentazione, qualora
richiesta dalle forze ispettive, entro quindici giorni dalla
richiesta degli ispettori, senza incorrere in alcuna
sanzione.
Inoltre le aziende che hanno più sedi sul territorio
nazionale, o anche le società di uno stesso gruppo possono
tenere un unico libro aziendale, in cui non è
obbligatorio che siano divisi i dipendenti ed i relativi dati
per sede , da tenersi presso la sede della direzione
aziendale o presso la società capofila. Anche in questo caso il
documento può essere conservato presso gli uffici del consulente
aziendale . Solo se l’ispettore lo richiedesse, previa
verifica che ciò non comporti particolari aggravi per l’impresa,
il datore o il consulente è tenuto a fornire i dati
disarticolati per le singole sedi produttive.
Il
nuovo sistema di registrazione introdotto dal D.L.112 inoltre
rende molto più aleatorio il controllo delle modalità della
propria prestazione e retribuzione, da parte del singolo
lavoratore infatti “il
datore di lavoro puo` , nei confronti dei lavoratori
subordinati, assolvere all’obbligo di consegna del prospetto di
paga mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni
effettuate sul libro unico del lavoro. In tal caso,
tuttavia,l’adempimento si intende comunque assolto
anche
se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non
comprende i dati relativi al calendario delle presenze”.
Completa il quadro una fortissima diminuzione di tutte le
sanzioni previste nella precedente legislazione relative
alla non corretta compilazione, gestione ed esibizione dei libri
agli organi di vigilanza, con il conseguente grave abbassamento
della funzione di deterrenza delle stesse.
ALLEGATI
ART.39 e 40
del D.L.112/08
Decreto 9 luglio 2008 del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Circolare n. 20 del 21 agosto 2008
del Direttore generale attività ispettive |