Scadenza rapporto su situazione del personale maschile e femminile

 

Scade il 30 aprile 2010 la definizione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nella aziende con oltre 100 dipendenti

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna - le aziende pubbliche e private che occupano più di cento dipendenti sono tenute a redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, riferito al biennio 2008-2009 entro il 30 aprile prossimo.

  • Chi deve compilarlo e come

Il D.M. 17 luglio 1996 ha chiarito che il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive, nonché per ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti. (Il modello da utilizzare è quello allegato al D.M. 17/7/1996 e può essere compilato sia in forma cartacea, che utilizzando l’apposito software scaricabile dal sito http://www.italialavoro.it/wps/portal/pariopportunita)

Poiché il biennio di riferimento è il 2008-2009, deve fare riferimento al personale in forza al 31.12.2009, occupato con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità, mentre vanno esclusi gli eventuali lavoratori a domicilio.

Il documento presenta delle lacune evidenti per esempio non comprende la rilevazione dell’occupazione degli appalti ed esternalizzazioni, tuttavia impegna le aziende a fornire una puntuale divisione per sesso della forza lavoro, con le diverse tipologie di orario e di durata del contratto (sono ricomprese tutte le forme di lavoro temporaneo, compreso l’apprendistato e il P.T.) ed anche con i relativi livelli retributivi.

  • A chi va trasmesso

Così come stabilito dal comma 2 del citato art. 46, D.Lgs.198/2006, il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

  • Tutte le Fiom provinciali e regionali sono invitate a darne immediata comunicazione alle RSU e ai coordinamenti aziendali e di gruppo, in modo che venga sollecitata alle Direzioni aziendali la consegna del documento.

Vi chiediamo di inviare una copia del documento che sarà consegnato dalle D.A. alla Fiom nazionale- Ufficio sindacale (indirizzata a Barbara Pettine: b.pettine@fiom.cgil.it)