Scadenza rapporto su
situazione del personale maschile e femminile
Scade il 30 aprile 2010 la definizione del rapporto biennale
sulla situazione del personale maschile e femminile nella
aziende con oltre 100 dipendenti
Ai
sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 – Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna - le aziende pubbliche e
private che occupano più di cento dipendenti sono tenute a
redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato
di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta,
riferito al biennio 2008-2009 entro il 30 aprile prossimo.
Il D.M.
17 luglio 1996 ha chiarito che il rapporto deve essere riferito
al complesso delle unità produttive, nonché per ciascuna unità
produttiva con più di cento dipendenti. (Il modello da
utilizzare è quello allegato al D.M. 17/7/1996 e può essere
compilato sia in forma cartacea, che utilizzando l’apposito
software scaricabile dal sito http://www.italialavoro.it/wps/portal/pariopportunita)
Poiché
il biennio di riferimento è il 2008-2009, deve fare
riferimento al personale in forza al 31.12.2009, occupato
con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i cassintegrati,
i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità, mentre
vanno esclusi gli eventuali lavoratori a domicilio.
Il
documento presenta delle lacune evidenti per esempio non
comprende la rilevazione dell’occupazione degli appalti ed
esternalizzazioni, tuttavia impegna le aziende a fornire una
puntuale divisione per sesso della forza lavoro, con le diverse
tipologie di orario e di durata del contratto (sono ricomprese
tutte le forme di lavoro temporaneo, compreso l’apprendistato e
il P.T.) ed anche con i relativi livelli retributivi.
Così
come stabilito dal comma 2 del citato art. 46, D.Lgs.198/2006,
il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere
regionale di parità.
Vi
chiediamo di inviare una copia del documento che sarà consegnato
dalle D.A. alla Fiom nazionale- Ufficio sindacale (indirizzata a
Barbara Pettine:
b.pettine@fiom.cgil.it) |