Nota esplicativa del Ministero del lavoro
in merito al calcolo della riduzione oraria nel Contratto di
solidarietà ai sensi del DM 46448 del 10 luglio 2009
Il testo della
circolare a firma
della Dott. M. Mancini , direttore generale della DG.
Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro, recante
l’interpretazione esplicativa in riferimento alle modalità di
calcolo della riduzione massima del 60% dell’orario di lavoro
per il personale interessato ai contratti di solidarietà.
La soluzione chiaramente indicata è
quella di ritenere il 60% come valore medio
settimanale, quindi con la possibilità di fare accordi che
prevedano la presenza contestuale di regimi di orari diversi per
gruppi di lavoratori nella stessa azienda, alcuni dei quali
possono essere sospesi con una riduzione settimanale superiore
al 60%, purché altri lo siano per una quota inferiore in modo
che la media non superi una riduzione del 60%complessiva.
Tale indicazione, che recepisce e
sostiene una pratica contrattuale, già ampiamente praticata
nella nostra categoria, è coniugata con un esplicito riferimento
alla titolarità della contrattazione a livello aziendale nel
definire, concordare e valutare i regimi di orario più
confacenti ad affrontare le problematiche in essere, al fine di
evitare in tutto o in parte la dichiarazione di esuberi
strutturali ovvero percorsi di licenziamento collettivo.
Tale chiarimento, che nelle
settimane scorse è stato sollecitato con nota scritta anche
dalle segreterie FIM FIOM UILM di Brescia, rappresenta
un’ulteriore fluidificazione delle procedure di contrattazione
dei Contratti di solidarietà, strumento ancora troppo poco usato
nella risoluzione delle crisi aziendali nelle aziende
metalmeccaniche, per esplicita opposizione e contrarietà delle
Unioni industriali e delle direzioni aziendali. Resistenza che
non avviene per altre categorie dell’industria ( tessili, gomma
e plastica, ceramica) dove invece l’accesso a tale strumento è
più frequente e non trova l’opposizione pregiudiziale delle
relative associazioni datoriali.
Trattandosi dell’unico istituto che
ad oggi coniuga la possibilità di contrastare gli esuberi
strutturali e insieme di garantire un’integrazione al reddito
dei lavoratori pari all’80% del salario di fatto, indichiamo a
tutte le strutture Fiom la necessità di sviluppare al massimo
accordi che prevedano questo istituto in alternativa alla Cassa
straordinaria per crisi e/o riorganizzazione.
Roma, 24 febbraio 2010 |