Nota esplicativa del Ministero del lavoro in merito al calcolo della riduzione oraria nel Contratto di solidarietà ai sensi del DM 46448 del 10 luglio 2009

 

Il testo della circolare a firma della Dott. M. Mancini , direttore generale della DG. Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro, recante l’interpretazione esplicativa in riferimento alle modalità di calcolo della riduzione massima del 60% dell’orario di lavoro per il personale interessato ai contratti di solidarietà.

La soluzione chiaramente indicata è quella di ritenere il 60% come valore medio settimanale, quindi con la possibilità di fare accordi che prevedano la presenza contestuale di regimi di orari diversi per gruppi di lavoratori nella stessa azienda, alcuni dei quali possono essere sospesi con una riduzione settimanale superiore al 60%, purché altri lo siano per una quota inferiore in modo che la media non superi una riduzione del 60%complessiva.

Tale indicazione, che recepisce e sostiene una pratica contrattuale, già ampiamente praticata nella nostra categoria, è coniugata con un esplicito riferimento alla titolarità della contrattazione a livello aziendale nel definire, concordare e valutare i regimi di orario più confacenti ad affrontare le problematiche in essere, al fine di evitare in tutto o in parte  la dichiarazione di esuberi strutturali ovvero percorsi di licenziamento collettivo.

Tale chiarimento, che nelle settimane scorse è stato sollecitato con nota scritta anche dalle segreterie FIM FIOM UILM di Brescia, rappresenta un’ulteriore fluidificazione delle procedure di contrattazione dei Contratti di solidarietà, strumento ancora troppo poco usato nella risoluzione delle crisi aziendali nelle aziende metalmeccaniche, per esplicita opposizione e contrarietà delle Unioni industriali e delle direzioni aziendali. Resistenza che non avviene per altre categorie dell’industria ( tessili, gomma e plastica, ceramica) dove invece l’accesso a tale strumento è più frequente e non trova l’opposizione pregiudiziale delle relative associazioni datoriali.

Trattandosi dell’unico istituto che ad oggi coniuga la possibilità di contrastare gli esuberi strutturali e insieme di garantire un’integrazione al reddito dei lavoratori pari all’80% del salario di fatto, indichiamo a tutte le strutture Fiom la necessità di sviluppare al massimo accordi che prevedano questo istituto in alternativa alla Cassa straordinaria per crisi e/o riorganizzazione.


Roma, 24 febbraio 2010