Attuazione della
direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego
vi invio copia del
decreto legislativo d n. 5 del 25 gennaio 2010,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 29 del 5 febbraio,
che dà attuazione alla direttiva 2006/54/Ce sul principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego, modificando in più
parti il Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/06).
Il decreto ha avuto
un iter lunghissimo e molto faticoso: in base alla delega
contenuta nell’articolo 1 della legge n. 13 del 2007 (legge
comunitaria 2006), il testo originario era stato portato
all’attenzione delle competenti commissioni parlamentari già dal
Governo Prodi agli inizi del 2008.
Il testo finale,
approvato a fine gennaio 2010, contiene molti richiami ai
provvedimenti legislativi precedenti ed è dunque di difficile
consultazione .
Rimandando una
valutazione politica più approfondita nel merito al previsto
Incontro nazionale delle Donne Fiom del 15 di marzo,
qui riepilogo brevemente i contenuti del provvedimento:
-
riafferma il
principio che la parità di trattamento e di opportunità fra
donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi,
compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della
retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe
che prevedono l'ammenda fino a 50mila euro o
l'arresto fino a sei mesi. Anche le sanzioni
amministrative, che attualmente vanno da 103 a 516 euro,
saranno aumentate da un minimo 250 euro a un massimo di
1.500 euro.
-
Al Codice delle
pari opportunità (Dlgs 198/06) è aggiunto l'articolo 41-bis
che assicura la tutela giurisdizionale alla «vittimizzazione»,
ossia ai comportamenti messi in atto contro una persona che
si è attivata per ottenere il rispetto del principio di
parità di trattamento fra uomini e donne. ( è il caso di
licenziamento, intimidazioni, provvedimenti disciplinari,
trasferimenti, ricatti o mobbing nei confronti di donne che
denunciano discriminazioni subite personalmente e/o da altre
colleghe. Lo stesso dicasi per chiunque volesse testimoniare
a sostegno della parte lesa)
-
Vieta qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta, su qualunque aspetto o
condizione delle retribuzioni per quanto riguarda uno stesso
lavoro o un lavoro a cui è attribuito “un valore uguale”.(
concetto che può aprire la strada a una nuova
contrattazione sull’organizzazione del lavoro, sulle
qualifiche e/o i percorsi di carriera)
-
Al fine
dell'applicazione del principio di parità in materia di
occupazione e impiego è considerata discriminazione
diretta tutto ciò che comporta, per ragioni
riconducibili al sesso, un trattamento meno favorevole
rispetto a quello di un'altra persona in situazione analoga.
-
Viene definita
discriminazione indiretta, invece, la condizione che
viene a determinarsi quando una persona è messa in
condizioni di svantaggio rispetto ad altra di sesso diverso,
da norme, prassi, criteri, atti o comportamenti,
apparentemente neutri.
-
E' vietata
qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, con
particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole
in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o
paternità, anche adottive, ovvero in ragione della
titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti (
vedi per esempio l’utilizzo dei congedi parentali o dei
permessi per malattia figli)
-
In caso di
adozione e di affidamento il divieto di licenziamento si
applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare. In caso di adozione internazionale, il
divieto opera dal momento della comunicazione della proposta
di incontro con il minore ovvero della comunicazione
dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di
abbinamento.
-
La
contrattazione collettiva potrà stabilire misure specifiche
(codici di condotta, linee guida e buone prassi) per
prevenire le discriminazioni sessuali
-
Le
organizzazioni sindacali, le consigliere di parità(
ma anche “associazioni e organizzazioni rappresentative del
diritto o dell'interesse leso” non meglio specificate),possono
agire in giudizio su delega della parte lesa
-
Le lavoratrici
con requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni)
hanno diritto a proseguire il lavoro fino all'età prevista
per gli uomini (65 anni), senza nessun obbligo di
comunicazione preventiva al datore di lavoro tre mesi prima
del pensionamento.
-
E’vietata
qualunque forma di discriminazione nelle forme
pensionistiche complementari, sulle regole di accesso,
sui contributi e sulle prestazioni. Alla Covip il potere di
verificare i dati attuali dei Fondi pensione che potrebbero
eventuali deroghe ( non viene specificato quali anche se
il riferimento esplicito è ai criteri attuariali , sulla
baserei quali, potrebbero essere giustificate differenze tra
i sessi, ovvero le donne hanno maggiore aspettativa di vita
quindi … )
-
vengono
ampliate le competenze delle Consigliere di parità (
in particolare della consigliera nazionale) e del
Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità
di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra
lavoratori e lavoratrici ( istituito presso il Ministero
del Lavoro), ampliandone anche la composizione, allargando
il numero delle rappresentanze dei sindacati e delle
associazioni datoriali da 5 a 6 componenti per ciascuna
delle due parti ed aumentando la presenza dei rappresentanti
ministeriali ( ben 6 ministeri vengono rappresentati), col
rischio di accentuarne le caratteristiche di organismo
pletorico ed inefficace; invece continuano a non essere
indicati criteri certi di rappresentatività delle
associazioni cosiddette “femminili”, che attualmente sono
eccessivamente numerose nel Comitato.
Roma, 9 febbraio
2009 |