Una Tantum
Avendo avuto da più
parti richieste di chiarimenti in merito all’importo forfettario
lordo di 267,00 euro “una tantum” come previsto dall’accordo di
rinnovo del Ccnl del 20 gennaio 2008, a copertura del periodo 1°
luglio 2007 – 31 dicembre 2007 e dovuto a tutti i lavoratori in
forza tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008, da erogare
obbligatoriamente nel corso del mese di marzo, con la presente
comunicazione intendiamo chiarirvi i seguenti punti:
1)
la tantum deve essere
riconosciuta sia ai lavoratori a tempo indeterminato, sia ai
lavoratori con contratto di apprendistato che con contratto a
termine che a somministrazione; per quest’ultimi le aziende
devono comunicare alle società di somministrazione questo
obbligo. La tantum spetta anche ai lavoratori part-time in
proporzione all’orario contrattuale definito.
2)
Nel periodo di
riferimento 1° luglio 2007-31 dicembre 2007 la durata del
rapporto di lavoro può anche non essere consecutiva, in questo
caso la tantum deve essere ragguagliata a tante quote mensili di
44,50 euro moltiplicata per i mesi lavorati. Si ricorda che la
frazione di mese superiore a 15 giorni si considera mese intero.
3)
Si ha diritto alla
tantum, anche se si è stati assenti per malattia, infortunio,
gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale nonché per
sospensione dal lavoro, con intervento della cassa integrazione
ordinaria e straordinaria o riduzione dell’orario di lavoro per
contratti di solidarietà.
4)
Non hanno diritto
alla tantum i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2008 o che si
siano dimessi antecedentemente al 20 gennaio 2008 o che siano
stati assenti dal lavoro senza retribuzione per aspettativa,
assenza facoltativa post-partum, ect.
5)
Nel caso che spetti
la tantum ma che si sia determinato una risoluzione del rapporto
di lavoro prima della erogazione, questa sarà erogata in cumulo
con le altre competenze dovute.
6)
La tantum deve essere
assoggettata ai contributi assicurativi e previdenziali in
cumulo con la retribuzione del mese di riferimento.
7)
La tantum in base
alle normative fiscali vigenti può essere assoggettata a
tassazione separata.
Con l’occasione
vogliamo ricordare che la pratica dell’assorbimento dell’una
tantum nei superminimi individuali, che diverse aziende stanno
praticando deve essere contrastata sul piano sindacale ed
eventualmente anche legale in quanto noi riconfermiamo quanto
già detto in occasione del precedente rinnovo contrattuale del
2006, cioè l’illegittimità di tale assorbimento. La tantum è
un’erogazione salariale occasionale e di natura risarcitoria,
utile a risarcire il danno subito dal lavoratore a causa del
ritardato rinnovo del contratto e quindi non suscettibile di
assorbimento da parte di una prestazione salariale di natura
diversa quali sono i superminimi.
p. l’ufficio sindacale
Maurizio Marcelli
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