Una Tantum

 

Avendo avuto da più parti richieste di chiarimenti in merito all’importo forfettario lordo di 267,00 euro “una tantum” come previsto dall’accordo di rinnovo del Ccnl del 20 gennaio 2008, a copertura del periodo 1° luglio 2007 – 31 dicembre 2007 e dovuto a tutti i lavoratori in forza tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008, da erogare obbligatoriamente nel corso del mese di marzo, con la presente comunicazione intendiamo chiarirvi i seguenti punti:

1)       la tantum deve essere riconosciuta sia ai lavoratori a tempo indeterminato, sia ai lavoratori con contratto di apprendistato che con contratto a termine che a somministrazione; per quest’ultimi le aziende devono comunicare alle società di somministrazione questo obbligo. La tantum spetta anche ai lavoratori part-time in proporzione all’orario contrattuale definito.

2)       Nel periodo di riferimento 1° luglio 2007-31 dicembre 2007 la durata del rapporto di lavoro può anche non essere consecutiva, in questo caso la tantum deve essere ragguagliata a tante quote mensili di 44,50 euro moltiplicata per i mesi lavorati. Si ricorda che la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera mese intero.

3)       Si ha diritto alla tantum, anche se si è stati assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale nonché per sospensione dal lavoro, con intervento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria o riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà.

4)       Non hanno diritto alla tantum i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2008 o che si siano dimessi antecedentemente al 20 gennaio 2008 o che siano stati assenti dal lavoro senza retribuzione per aspettativa, assenza facoltativa post-partum, ect.

5)       Nel caso che spetti la tantum ma che si sia determinato una risoluzione del rapporto di lavoro prima della erogazione, questa sarà erogata in cumulo con le altre competenze dovute.

6)       La tantum deve essere assoggettata ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione del mese di riferimento.

7)       La tantum in base alle normative fiscali vigenti può essere assoggettata a tassazione separata.

Con l’occasione vogliamo ricordare che la pratica dell’assorbimento dell’una tantum nei superminimi individuali, che diverse aziende stanno praticando deve essere contrastata sul piano sindacale ed eventualmente anche legale in quanto noi riconfermiamo quanto già detto in occasione del precedente rinnovo contrattuale del 2006, cioè l’illegittimità di tale assorbimento. La tantum è un’erogazione salariale occasionale e di natura risarcitoria, utile a risarcire il danno subito dal lavoratore a causa del ritardato rinnovo del contratto e quindi non suscettibile di assorbimento da parte di una prestazione salariale di natura diversa quali sono i superminimi.

 

p. l’ufficio sindacale

Maurizio Marcelli