Sgravi contributivi per il Pdr
A fronte di diverse domande che ci
sono state poste, intendiamo con questa nota, chiarire alcune
questioni relative alle normative per gli sgravi contributivi
del PdR.
L’art. 1, comma 67 della legge 24
dicembre 2007 n. 247, così come disposto dal “Protocollo del
Welfare” del 23/07/2007 ha abrogato le norme sulla
decontribuzione, introducendo una nuova normativa. Dal 1°
gennaio 2008 non trova più applicazione l’esclusione dalla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e
pensionistici delle erogazioni previste nella contrattazione del
salario variabile del “Premio di Risultato” così come era
determinato dall’art. 12 della legge 153/1969 a sua volta
modificato dal decreto legge n. 314 del 1997.
Tale nuova legge prevede uno
sgravio contributivo delle erogazioni salariali per ciascun
anno, entro il limite massimo del 5% della retribuzione
contrattuale percepita da ciascun lavoratore. La legge per
trovare applicazione prevede la emanazione di un decreto
attuativo che introduce anche le opportune misure di
detassazione. Il Consiglio dei Ministri non ha ancora definito
tale decreto, anche se nelle scorse settimane Cgil, Cisl, Uil
con il Ministero del Lavoro hanno concordato la struttura del
decreto stesso.
In attesa di tale decreto,
conseguentemente, tutti i Premi di Risultato con gli sgravi
definiti secondo le normative precedenti non sono più validi ma,
questo non significa che è bloccata la eventuale contrattazione
dei Premi di Risultato, in quanto la negoziazione su tale
materia si può realizzare in attesa del decreto, in quanto come
specifica l’Inps, con una nota del 28 gennaio 2008, le aziende
potranno conguagliare successivamente gli importi da restituire
con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo
regime introdotto dalla legge 247/2007, secondo i criteri che
saranno definiti nell’emanando decreto.
Roma. 22 marzo 2008 |