Sgravi contributivi per il Pdr

 

A fronte di diverse domande che ci sono state poste, intendiamo con questa nota, chiarire alcune questioni relative alle normative per gli sgravi contributivi del PdR.

L’art. 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, così come disposto dal “Protocollo del Welfare” del 23/07/2007 ha abrogato le norme sulla decontribuzione, introducendo una nuova normativa. Dal 1° gennaio 2008 non trova più applicazione l’esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste nella contrattazione del salario variabile del “Premio di Risultato” così come era determinato dall’art. 12 della legge 153/1969 a sua volta modificato dal decreto legge n. 314 del 1997.

Tale nuova legge prevede uno sgravio contributivo delle erogazioni salariali per ciascun anno, entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore. La legge per trovare applicazione prevede la emanazione di un decreto attuativo che introduce anche le opportune misure di detassazione. Il Consiglio dei Ministri non ha ancora definito tale decreto, anche se nelle scorse settimane Cgil, Cisl, Uil con il Ministero del Lavoro hanno concordato la struttura del decreto stesso.

In attesa di tale decreto, conseguentemente, tutti i Premi di Risultato con gli sgravi definiti secondo le normative precedenti non sono più validi ma, questo non significa che è bloccata la eventuale contrattazione dei Premi di Risultato, in quanto la negoziazione su tale materia si può realizzare in attesa del decreto, in quanto come specifica l’Inps, con una nota del 28 gennaio 2008, le aziende potranno conguagliare successivamente gli importi da restituire con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto dalla legge 247/2007, secondo i criteri che saranno definiti nell’emanando decreto.

 

Roma. 22 marzo 2008