Nota su dimissioni
volontarie
Inviamo
un’ulteriore nota di chiarimento, che si aggiunge alle due
precedenti, circa le novità legislative che si sono determinate
in merito alla procedura delle dimissioni volontarie da parte
del lavoratore.
Dal 5 marzo u.s. le
dimissioni volontarie, comprese quelle per giusta causa, devono
essere comunicate esclusivamente tramite un modello
informatico, come disposto dal Decreto ministeriale 21
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19
febbraio u.s..
Vale la pena di
ricordare che questa norma è stata introdotto in base a una
richiesta sindacale, per stroncare il fenomeno delle dimissioni
fatte firmare in bianco, specialmente alle lavoratrici, per
consentirne il licenziamento in caso di matrimonio, gravidanza e
opposizione a molestie sessuali.
Il modulo
informatico per attivare le dimissioni è reperibile per i
singoli lavoratori presso le sedi periferiche del Ministero del
Lavoro, gli Uffici comunali, i Centri dell’Impiego e inoltre
presumibilmente entro il mese maggio, previa convenzione da
stipularsi tra le Organizzazioni, i Patronati sindacali e il
Ministero del Lavoro, anche presso le sedi sindacali.
Le dimissioni che
il singolo lavoratore intendesse attivare devono essere
esclusivamente comunicate attraverso questo modulo online
(informatico) da inviare al Ministero del Lavoro. Il “modulo”
una volta inviato al Ministero del Lavoro verrà rilasciato in
copia al lavoratore che dovrà farlo pervenire al datore di
lavoro perenterioramente entro 15 giorni dall’invio
telematico pena la decadenza dell’atto.
Cogliendo
l’occasione di questa nota, vogliamo ricordarvi alcuni elementi
riguardanti la procedura delle dimissioni.
-
Informare
sempre il lavoratore che le dimissioni volontarie escludono
il diritto alla disoccupazione.
-
Il lavoratore,
subordinato e/o parasubordinato, può dimettersi dal rapporto
di lavoro in qualsiasi momento, purché rispetti i termini di
preavviso come stabilito dal Ccnl per i lavoratori
dipendenti e dal contratto individuale per i lavoratori
parasubordinati.
-
Il mancato
rispetto dei termini di preavviso determina il diritto del
datore di lavoro di trattenere dalle ultime spettanze dovute
al lavoratore, una indennità sostitutiva pari alla
retribuzione relativa al periodo di preavviso non lavorato.
-
Le clausole
peggiorative che contrastano con il Ccnl sui termini di
preavviso sono nulle anche se il lavoratore le ha
sottoscritte.
-
Il lavoratore
può revocare comunque, le dimissioni già comunicate, purché
l’atto di revoca sia conosciuto dal datore di lavoro prima
della conoscenza dell’atto delle dimissioni.
-
Il lavoratore
ha il diritto di chiedere l’annullamento delle dimissioni se
le stesse vengono rassegnate sulla base di un presupposto
che si rileva poi errato (per esempio: mancanza dei
requisiti al diritto della pensione).
-
Il lavoratore
ha diritto di dare le dimissioni per giusta causa, ossia per
un comportamento scorretto del datore di lavoro che non
permetta la prosecuzione del rapporto stesso (Art. 2119 del
Codice Civile). In questo caso il lavoratore non deve dare
nessun preavviso e ha diritto a ricevere una indennità
sostituiva.
Vi elenchiamo i
casi che costituiscono giusta causa di dimissioni:
-
mancato o ritardato
pagamento delle retribuzioni;
-
molestie sessuali;
-
comportamento
ingiurioso del datore di lavoro;
-
richiesta di
comportamenti illeciti;
-
richiesta di
disattendere una legge dello Stato;
-
azione intimidatorie
lesive della volontà del lavoratore;
-
mancato versamento
dei contributi previdenziali;
-
mancata osservanza
delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
Sperando che questa
breve nota sia stata utile vi chiediamo di trasmetterla a tutte
le Rsu per informare i lavoratori di queste positive novità
intervenute.
7 marzo 2008 |