Nota su dimissioni volontarie

 

Inviamo un’ulteriore nota di chiarimento, che si aggiunge alle due precedenti, circa le novità legislative che si sono determinate in merito alla procedura delle dimissioni volontarie da parte del lavoratore.

Dal 5 marzo u.s. le dimissioni volontarie, comprese quelle per giusta causa, devono essere comunicate esclusivamente tramite un modello informatico, come disposto dal Decreto ministeriale 21 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 febbraio u.s..

Vale la pena di ricordare che questa norma è stata introdotto in base a una richiesta sindacale, per stroncare il fenomeno delle dimissioni fatte firmare in bianco, specialmente alle lavoratrici, per consentirne il licenziamento in caso di matrimonio, gravidanza e opposizione a molestie sessuali.

Il modulo informatico per attivare le dimissioni è reperibile per i singoli lavoratori presso le sedi periferiche del Ministero del Lavoro, gli Uffici comunali, i Centri dell’Impiego e inoltre presumibilmente entro il mese maggio, previa convenzione da stipularsi tra le Organizzazioni, i Patronati sindacali e il Ministero del Lavoro, anche presso le sedi sindacali.

Le dimissioni che il singolo lavoratore intendesse attivare devono essere esclusivamente comunicate attraverso questo modulo online (informatico) da inviare al Ministero del Lavoro. Il “modulo” una volta inviato al Ministero del Lavoro verrà rilasciato in copia al lavoratore che dovrà farlo pervenire al datore di lavoro perenterioramente entro 15 giorni dall’invio telematico pena la decadenza dell’atto.

Cogliendo l’occasione di questa nota, vogliamo ricordarvi alcuni elementi riguardanti la procedura delle dimissioni.

  1. Informare sempre il lavoratore che le dimissioni volontarie escludono il diritto alla disoccupazione.
  2. Il lavoratore, subordinato e/o parasubordinato, può dimettersi dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, purché rispetti i termini di preavviso come stabilito dal Ccnl per i lavoratori dipendenti e dal contratto individuale per i lavoratori parasubordinati.
  3. Il mancato rispetto dei termini di preavviso determina il diritto del datore di lavoro di trattenere dalle ultime spettanze dovute al lavoratore, una indennità sostitutiva pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non lavorato.
  4. Le clausole peggiorative che contrastano con il Ccnl sui termini di preavviso sono nulle anche se il lavoratore le ha sottoscritte.
  5. Il lavoratore può revocare comunque, le dimissioni già comunicate, purché l’atto di revoca sia conosciuto dal datore di lavoro prima della conoscenza dell’atto delle dimissioni.
  6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere l’annullamento delle dimissioni se le stesse vengono rassegnate sulla base di un presupposto che si rileva poi errato (per esempio: mancanza dei requisiti al diritto della pensione).
  7. Il lavoratore ha diritto di dare le dimissioni per giusta causa, ossia per un comportamento scorretto del datore di lavoro che non permetta la prosecuzione del rapporto stesso (Art. 2119 del Codice Civile). In questo caso il lavoratore non deve dare nessun preavviso e ha diritto a ricevere una indennità sostituiva.

Vi elenchiamo i casi che costituiscono giusta causa di dimissioni:

-         mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni;

-         molestie sessuali;

-         comportamento ingiurioso del datore di lavoro;

-         richiesta di comportamenti illeciti;

-         richiesta di disattendere una legge dello Stato;

-         azione intimidatorie lesive della volontà del lavoratore;

-         mancato versamento dei contributi previdenziali;

-         mancata osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Sperando che questa breve nota sia stata utile vi chiediamo di trasmetterla a tutte le Rsu per informare i lavoratori di queste positive novità intervenute.

 

 7 marzo 2008