DALLA BANCA DATI “CONTRATTAZIONE” IRES-CGIL EMILIA ROMAGNA

   

 4/2/1994 - ZADI

 ===**AA.61**; OR.6; ===

3.1 FERIE

Entro il mese di marzo di ogni anno, le Direzioni competenti ed il CdF, tenendo conto delle esigenze dei clienti, definiranno il calendario annuo delle ferie collettive,scaglionamenti compresi.

Per quanto attiene al periodo feriale ed alla possibilità di cumulo delle ferie per i lavoratori extracomunitari, la richiesta trova sicuramente condizioni favorevoli nel caso riguardasse i mesi di dicembre/gennaio.

 ===**AA.61**; ===

6.3 EXTRACOMUNITARI

L'Azienda è sempre stata disponibile a giocare un ruolo sociale non soltanto nei confronti del personale, ma verso la società tutta. Anche nei confronti dei lavoratori extracomunitari l'Azienda ha dimostrato concreta solidarietà. Alla luce di questa affermazione, situazioni individuali troveranno al momento soluzioni compatibili con la più generale situazione dell'azienda.

 

 21/12/1995 – PANMECCANICA

 ===**AA.61**; OR.5; OR.6; ===

LAVORATORI IMMIGRATI

Fermo restando il principio della equiparabilità di diritti tra lavoratore si riconosce l'esistenza di un problema per i lavoratori immigrati relativo alla distanza dai loro paesi di origine. In riferimento a quanto sopra si concorda la concessione di un periodo di ferie più lungo accorpando in un unico periodo tutte le opportunità di assenza retribuita (ferie, ex festività, R.O.L. ecc). Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l'arco di tempo necessario di permanenza nel Paese d'origine, possono essere concordate tra le parti o giorni di permesso non retribuito o eventuali recuperi in corso d'anno assolutamente esenti da qualsiasi tipo di maggiorazione.

Restano comunque escluse forme di decisioni unilaterali di prolungamento del periodo feriale da parte del lavoratore.

Quanto sopra per un numero max. del 50% del personale interessato.

 

13/12/1995 - TECNOFORME

 ===**AA.61**; OR.6; ===

2 - ORARIO DI LAVORO E FERIE

Fermo restando quanto precisato nei precedenti accordi si è concordato che la presentazione del piano di ferie da parte dei dipendenti avverrà entro fine febbraio di ciascun anno. L'azienda si renderà disponibile a soddisfare compatibilmente con le esigenze di funzionalità aziendale per mezzo di scaglionamenti, rotazioni e quant'altro serva allo scopo, le richieste di ferie superiori alle 4 settimane per i lavoratori extracomunitari, in considerazione dei particolari disagi da questi sostenuti per il ricongiungimento familiare presso il paese d'origine.

 

21/06/1996- MECCANICA DEL BUONO CENTRI DI LAVORO

 ===**AA.61**; OR.5; OR.6; RS.1; RS.11; ===

3) CALENDARIO FERIE

Entro il mese di marzo di ogni anno, Azienda e R.S.U. si incontreranno per definire il calendario delle ferie, dei ponti da effettuare e l'utilizzo della Riduzione dell'Orario di Lavoro. 

Si concorda che i lavoratori extra-comunitari che richiedano di trascorrere le ferie al loro paese di origine, possano utilizzare tutte le ore di ferie e di Riduzione dell'Orario di lavoro in maniera cumulativa.

Qualora i lavoratori extra-comunitari non abbiano a disposizione tutte le ore necessarie per coprire il periodo di permanenza nei paesi di origine, si conviene che le ore dovranno essere recuperate o prima della partenza o al rientro in azienda. 

 

 29/12/1997 - CME COSTRUZIONE MACCHINE ENOLOGICHE

 ===**AA.61**; OR.6; RS.1; RS.11; ===

4. CALENDARIO FERIE - STRAORDINARIO

Entro la fine di marzo di ciascun anno sarà definito in un incontro tra le parti il calendario delle ferie collettive e i giorni di chiusura aziendale, anche sulla base delle esigenze tecnico produttive.

Per i lavoratori extracomunitari in occasione del ritorno nei loro paesi d'origine, sarà possibile, dietro espressa richiesta, cumulare i periodi di ferie collettive con le giornate di permesso retribuito previste dal CCNL

   

11/9/1998- OMG DI MESSIERI & C

 ===**AA.61**; OR.11; OR.5; OR.6; ===

CALENDARIO ANNUO

Di norma entro il primo trimestre di ogni anno verrà definito dalle parti il calendario annuo delle ferie inclusi eventuali ponti utilizzando PIR e ROL.

Ai lavoratori immigrati verrà concessa su propria richiesta la possibilità di prolungare di una settimana il periodo delle ferie collettive.

   

3/11/1999 - FAR

===**AA.61**; ===

3) Per i lavoratori extracomunitari, che durante la chiusura aziendale estiva si recano presso il loro paese di origine, la priorità di richiedere almeno 3 mesi prima, per motivi organizzativi concomitanti il viaggio di andata e ritorno, n° 4 settimane di ferie consecutive da concordare con la Direzione Aziendale. Resta inteso che i dipendenti interessati adotteranno il meccanismo dell'alternanza richiedere il periodo feriale.

   

12/7/99- EMMEGI SpA - Modena

 DIRITTI INDIVIDUALI

L'azienda conferma la disponibilità ad ascoltare ed affrontare individualmente tutte le richieste e/o esigenze che potranno emergere nel corso del rapporto di lavoro e si dichiara disponibile a concedere periodi di aspettativa non retribuita per problematiche gravi di salute personali o famigliari.

 L'Azienda conferma inoltre la volontà di continuare nell'opera di solidarietà ed accoglienza dei lavoratori stranieri, come tra l'altro la storicità stessa dell'azienda ha sempre dimostrato.

 Ai lavoratori che comunicano assenza per malattia extra lavoro, verrà assicurato il nominativo od il recapito di chi riceve la comunicazione.

 

19/01/2000- MOTORI MINARELLI

 ===**AA.61**; ===

I lavoratori extracomunitari o comunque con nucleo famigliare fuori dallo stato italiano, potranno usufruire in concomitanza delle ferie collettive, di tutti i permessi complessivamente maturati.

 

26/4/2000 - ZANETTI DIDIMO spa - Bologna

 - VARIE

L'Azienda informerà i lavoratori circa un recapito a cui inviare - durante il periodo delle ferie o chiusure collettive - eventuale corrispondenza o documentazione indirizzata all'Azienda.

Si prevede - limitatamente ai lavoratori che effettuano i turni di lavoro - che le due festività relative al 2/6 e 4/11, anziché essere pagate con la retribuzione dei mese, vengano invece trasformate in due ulteriori giornate di permesso retribuito da godersi a titolo individuale alla stregua dei "permessi annui retribuiti".

Permessi per lavoratori extra-comunitari: si prevede la possibilità - per i lavoratori extra-comunitari che debbano rientrare nel paese di origine - di utilizzo in un'unica soluzione temporale delle ferie maturate e/o permessi a qualunque titolo accumulati.

   

15/11/2000 - NUOVA RENOPRESS spa - Bologna

 5) Diritti

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L'Azienda favorirà, compatibilmente con le esigenze produttive e i diritti della globalità dei dipendenti, la concessione, su specifica richiesta degli interessati, di 4 settimane di riposo consecutive al lavoratori extra comunitari che rientrino nei propri Paesi e .......

 Qualora il lavoratore che avesse ottenuto tale possibilità non avesse maturato il periodo sufficiente (considerando sia le ferie che le 4 giornate di ex festività) l'Azienda concederà dei permessi non retribuiti fino a concorrenza.

 Fermo restando quanto esposto al punto precedente, l'Azienda valuterà eventuali particolari richieste di prolungamento del periodo feriale oltre quello di chiusura collettiva il cui accoglimento non ingeneri problematiche organizzative e produttive

   

14/1/2000 - TECNOFORME srl - Modena

 3 - ORARIO DI LAVORO E FERIE

Si concorda che la presentazione del piano di ferie da parte dei dipendenti avverrà entro fine gennaio di ciascun anno. L'azienda si renderà disponibile a soddisfare compatibilmente con le esigenze di funzionalità aziendale per mezzo di scaglionamenti, rotazioni e quant'altro serva allo scopo, le richieste di ferie superiori alle 4 settimane per i lavoratori extracomunitari, in considerazione dei particolari disagi da questi sostenuti per il ricongiungimento familiare presso il paese d'origine.

   

24/10/2000 - ITALTRACTOR ITM spa - Modena     

 DIRITTI INDIVIDUALI

 a) Concessione prestiti a dipendenti

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Per i dipendenti provenienti da altre regioni o altre nazioni l'Azienda, su richiesta del dipendente e per una sola volta, erogherà un prestito per l'importo massimo di Lire 3.000.000

Detto prestito sarà restituito in 10/12 soluzioni mensili da trattenersi dalle competenze del mese successivo al mese d'erogazione e potrà essere erogato dopo almeno tre mesi d'effettiva prestazione dall'inizio del rapporto di lavoro.

Per richieste inferiori al massimo sopra indicato valutando la copertura del prestito rispetto a quanto maturato dal dipendente per ratei di TFR - 13 mensilità, il prestito potrà erogarsi anche prima dei termini indicati.

 ........

 c) Cumulo ferie per i lavoratori extracomunitari

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Per i lavoratori extracomunitari sarà possibile fruire cumulativamente più periodi feriali sempre nei tempi e nei limiti imposti dalla normativa previdenziale (contribuzione INPS).

   

25/1/2001 - MOTOVARIO spa - Bologna, Modena

 Ferie e Par

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Si conviene che il calendario annuo ferie sia oggetto di confronto e di definizione entro il mese di febbraio di ogni anno.

Si conviene inoltre che l'azienda comunicherà alla Rsu i periodi di fermata collettiva garantendo comunque nel periodo estivo una chiusura collettiva di almeno n° 5 gg. consecutivi e la fruizione delle ferie residue per tutti i dipendenti attraverso anche un possibile scaglionamento da collocarsi in altri periodi o in testa e in coda al periodo di chiusura stesso.

Per favorire i ricongiungimenti familiari posti oltre i confini nazionali l'azienda si dichiara disponibile a valutare la possibilità di concedere periodi di assenza più lunghi prolungando i periodi di chiusura attraverso l'utilizzo delle giornate di ferie e PAR accumulate ed eventuali permessi non retribuiti per i quali verrà valutata l'opportunità di un eventuale recupero totale o parziale.

Fermo restando quanto definito dal vigente CCNL le ore residue di ferie e Par non pianificate aziendalmente potranno essere godute a gruppi di n° 4 ore anche da parte del personale turnista.

Come da prassi in atto e compatibilmente con le necessità tecnico-produttive si conferma il possibile utilizzo di permessi non retribuiti, inferiori a n° 4 ore giornaliere, in conto recupero.

   

26/2/2001 - SICAR spa - Modena

 Diritti individuali

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Per i lavoratori extracomunitari si verificherà l'opportunità di concedere la fruizione cumulativa di ferie e PAR.

 L'azienda dichiara la propria disponibilità a favorire il reperimento di alloggi per il personale proveniente da altre regioni o da paesi esteri.

   

27/2/2001 - OMGA spa - Modena

DIRITTI INDIVIDUALI

Per i lavoratori extracomunitari si verificherà congiuntamente l'opportunità di concedere la fruizione comulativa di ferie e PAR.

L'azienda dichiara la propria disponibilità a favorire il reperimento di alloggi per il personale proveniente da altre regioni o da paesi esteri.

 

 21/3/2001 - GOLDONI spa - Modena

    - Diritti individuali -

Per i lavoratori extracomunitari e/o stranieri si verificherà l'opportunità di concedere la fruizione cumulativa di ferie e PAR.

 L'Azienda dichiara la propria disponibilità a favorire il reperimento di alloggi per il personale proveniente da altre regioni o da paesi esteri.

 I permessi per visita medica, massimo un'ora, saranno retribuiti solo dietro presentazione della certificazione medica; restano escluse le visite mediche odontoiatriche presso studi medici privati a condizione che non rivestano carattere di urgenza.

   

8/4/02 - CB DI CASALGRANDI & BENETTI srl - Reggio Emilia

 5. BANCA DELLE ORE, FERIE E FESTA DEL SANTO PATRONO

5.1   La Banca delle ore mantiene la configurazione prevista dal CCNL, ma specifiche esigenze individuali troveranno soluzioni in grado di dare risposte alle necessità avanzate.

 5.2   A partire dal 1.1.2002 le ferie saranno maturate in ragione di anno solare da 1.1 al 31.12. Entro il mese di febbraio 2003, fra le Parti avrà luogo un incontro di verifica del nuovo meccanismo.

 5.3   I quattro ratei a copertura dei mesi di settembre dicembre 2001, saranno goduti entro il 30.06.2003. Ai lavoratori che ne avessero bisogno nei primi mesi dell'anno, saranno concessi anticipi su maturazioni successive.

 5.4   Partendo, sia per le ferie che per i PAR, dalla situazione relativa al 31.12 di ogni anno, il prospetto paga evidenzia il maturato al mese in oggetto dell'anno in corso, il fruito nel mese e il relativo residuo.Il monte ferie e PAR è dato dalla somma delle caselle di residuo delle due voci.

 5.5   Fermi restando la previsione dell'art. 36 della Costituzione: "il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi" e il principio di uguali diritti tra lavoratori, per i lavoratori extracomunitari immigrati le Parti riconoscono l'esistenza di una specifica situazione dovuta alla distanza dai loro paesi di origine.

L'azienda dichiara la propria disponibilità, nel rispetto della previsione costituzionale, del dettato contrattuale e delle esigenze organizzative e produttive, a favorire soluzioni che permettano ai lavoratori immigrati, che ne facciano richiesta, di utilizzare periodi prolungati di ferie accorpando alle ferie dell'anno permessi annuali retribuiti, banca ore e ferie arretrate.

Nel caso in cui tali istituti non fossero sufficienti a coprire l'arco di tempo necessario di permanenza nel paese d'origine, potranno essere concordati, tra l'Azienda e il lavoratore interessato, o giorni di permesso non retribuito o giorni di permesso con recupero, a regime normale, preventivo o successivo. L'assenza contemporanea, a titolo di 'ferie prolungate", non deve superare la percentuale complessiva del 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno.

 5.6   La festa del Santo Patrono è accorpata, in ragione di 8 ore, al pacchetto ferie e P.A.R. Il criterio di maturazione rimane quello della festività.

   

4/7/2002- SIG MANZINI spa - Parma

 Sostegno all'inserimento di lavoratori.

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L'Azienda dà la disponibilità ad individuare agenzie immobiliari che diano supporto ai lavoratori stranieri o provenienti da altre regioni italiane, nella ricerca della abitazione su Parma o aree limitrofe.

Nell'ambito dei programmi di formazione linguistica previsti dall'Azienda, purchè compatibili con le previsioni dei costi, con le necessità e priorità aziendali, potranno essere valutate specifiche richieste di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri.

 

19/6/02 - BREVINI RIDUTTORI spa - Reggio Emilia     

 4. ORARIO DI LAVORO

Entro il mese di ottobre di ogni anno si attiverà un confronto finalizzato alla definizione del calendario ferie e applicazione della riduzione dell'orario di lavoro per l'anno successivo, definendo in quella sede eventuali accumuli di ore.

L'Azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive, concederà periodi di ferie ulteriori a quelle concordate a quei lavoratori che ne facciano richiesta e che sono in possesso di ore di ferie maturate e non godute e/o ore di PAR eventualmente rimaste come fruizione individuale, favorendo quei lavoratori che hanno l'esigenza di una permanenza nei paesi d'origine.

   

20/11/02 - CARRELLI ELEVATORI spa - Parma     

 7. LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

   Verranno valutate singole richieste provenienti da lavoratori extracomunitari tendenti ad un breve prolungamento del periodo feriale per recarsi nel Paese d'origine, fatte comunque salve le esigenze aziendali.

 

 

Dall’archivio CNEL:

 

10/11/2000 - Gruppo Electrolux Zanussi - Rovigo

 Art.2.  Procedura antidiscriminatoria

Le parti convengono di sostituire l'art.65 Parte seconda, titolo II Capo III Sezione II Tu 21 luglio 1997 con il seguente:

Qualsiasi dipendente ritenga siano configurabili in suo danno , per effetto di fatti, atti o comportamenti riferibili a Società del Gruppo Electrolux Zanussi, gli estremi di una discriminazione sia per ragioni di sesso ai sensi dell'art.4, 1e 2 co. 1 125/91, sia per ragioni razziali, religiose o politiche sia perché effetto di persecuzione sul posto di lavoro (mobbing), può per il tramite dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato investire del caso la Commissione paritetica di cui alla presente Sezione.

La Commissione , investita del caso, svolge la relativa istruttoria, da completare entro 30 giorni prorogabili a 60 nei casi più complessi, acquisendo ogni più opportuno elemento di conoscenza, valutazione e prova. La Commissione medesima, entro l'ulteriore termine di 15 giorni delibera sul caso all'unanimità, accertando o meno la sussistenza della lamentata discriminazione.

Nelle more della procedura conciliativa qui regolata, e cioè fino alla scadenza dei termini ovvero all'adozione unanime della delibera di accertamento, il/la dipendente non può agire in giudizio.

Nei casi di discriminazione razziale o religiosa la Commissione può avvalersi della collaborazione della Consulta per l'Integrazione di cui agli art.73 bis e ter TU cit"


Dalla FIOM di Bergamo:

 

26/6/2004 - FOMAS SpA - Osnago (LC)

 M. CUMULO FERIE

Per i lavoratori extracomunitari, l’azienda permetterà il cumulo delle ferie, PAR, festività e banca ore (dopo le 40 ore di straordinario), da utilizzare in occasione delle visite ai familiari nei paesi di origine, compatibilmente con le esigenze del reparto.

   

27/9/2004 - FONDERIA AUGUSTA - Costa di Mezzate (BG)

 LAVORATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

In attuazione dell’accordo provinciale del 28 luglio 2003 sottoscritto dall’Unione Industriali e da CGIL, CISL, UIL, le parti confermano l’applicazione ai lavoratori extracomunitari dipendenti dalla presente società le disposizioni di cui alla lettera b). Conseguentemente risultano temporaneamente inapplicate, per l’intera durata di validità del presente accordo, le misure massime previste dal CCNL metalmeccanico per gli accantonamenti volontari in banca ore a seguito di prestazioni di lavoro straordinario. In banca ore potrà inoltre confluire, a richiesta del lavoratore extracomunitario interessato presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il 50% dei PAR maturati nel corso dell’anno successivo. Per le modalità di godimento e smaltimento si confermano i contenuti dell’accordo provinciale citato.

 

 3/2005 – PREFER Srl – (BG)

 Anticipo trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

Si concorda la corresponsione dell'anticipo del TFR dopo almeno tre anni di anzianità indipendentemente dalle motivazioni che giustificano la richiesta. L'anticipazione del TFR potrà essere richiesta per più volte.

 Ferie – Lavoratori Extracomunitari

In aggiunta ai periodi chiusura aziendale (Agosto – Dicembre) l'azienda concederà un periodo aggiuntivo di due settimane di ferie ad un numero di due lavoratori per ciascun periodo sopraindicato.

L'accoglimento seguirà la richiesta cronologica dei richiedenti.


 

Dalla Fiom di Brescia

 

 27/2/1997 – Ditta Baglioni Danilo - Brescia

 (…) al fine di dare la possibilità ai lavoratori extracomunitari di soggiornare nel loro paese d’origine per periodi prolungati si conviene quanto segue:

fermo restando la fermata collettiva estiva che si tiene di norma nel mese di agosto di ogni anno per un periodo di due o tre settimane usando giornate di ferie, le rimanenti ore di ferie, r.o.l. ed ex festività potranno essere usufruite dai lavoratori extracomunitari come permessi retribuiti cumulativi con un’aggiunta di permessi non retribuiti nel seguente modo:

1)    Per chi fa richiesta ogni anno potrà aggiungere alle ferie, r.o.l., ex festività che maturerà ogni anno un ulteriore periodo di 10 giorni lavorativi non retribuiti.

2)    Per chi fa richiesta ogni due anni potrà aggiungere alle ferie, r.o.l., ex festività che maturerà nei due anni un ulteriore periodo di 20 giorni lavorativi non retribuiti.

Tali possibilità verranno riconosciute ad un numero di due lavoratori alla volta.

3) Si concorda inoltre in caso di gravi problemi familiari documentati nel paese d’origine la possibilità ad un lavoratore di fare richiesta di un ulteriore periodo di venti giorni lavorativi di permesso non retribuito.

 

 14/12/2004 – Montni SpA – Brescia

 GESTIONE FERIE/PAR

Le parti entro il mese di aprile di ogni anno si incontreranno per definire le fermate collettive. Essendoci in azienda un numero elevato di lavoratori extracomunitari, per dare loro la possbilità di ricongiungimento con i loro familiari nel loro paese di origine, si conviene di definire un percorso che a rotazione dia la possibilità ai suddetti lavoratori, di poter concordare le ferie o i PAR in periodi diversi da quelli definiti dalle fermate collettive.

ALLEGATO A

Rotazione per gli extracomunitari della Montini SpA per allungare i periodi di ferie collettive nei due periodi di maggior necessità (agosto – dicembre)

n. 25 lavoratori stranieri interessati;

n. 3 carrelllisti;

n. 2 conduzione forno;

n. 20 reparto prodotti finiti (RPF) e reparti in piano (RI)

Mese di agosto: due settimane prima o due settimane dopo in aggiunta alle quattro di fermata aziendale collettiva, per un massimo di cinque settimane:

PRIMA

n. 1 conduzione forno

n. 1 carrellista

n. 1 RPF

n. 1 RI

n. 4 totali

DOPO

n. 1 conduzione forno

n. 1 carrellista

n. 1 RPF

n. 1 RI

n. 4 totali

Mese di dicembre: massimo cinque settimane:

n. 1 conduzione forno

n. 1 carrellista

n. 1 RPF

n. 1 RI

n. 4 totali

Nell’arco dell’anno potranno allungare il periodo di ferie n. 12 lavoratori, fatto salvo quale requisito indispensabile la maturazione di sufficiente copertura tra PAR/ROL.

Negli altri periodi con meno vincoli i lavatori potranno richiedere le ferie fatto salvo le esigenze tecnico produttive.


 

Dalla Fiom di Reggio Emilia

 

 1/3/2005 – Zincatura Padana SpA – RE

 PREMIO SICUREZZA

Le parti concordano sull’istituzione di un premio annuale, a partire dal 1.3.2005 fino al 31.12.2007, legato all’utilizzo dei sistemi di protezione individuali da parte dei singoli lavoratori, parti a Euro 550 annui lordi. Per il 2005 il premio sarà uguale a Euro 460 (10/12 del premio annuale).

Detto premio sarà erogato in un’unica soluzione con la busta paga del mese di dicembre di ogni anno, ai lavoratori che abbiano utilizzato i D.P.I. loro assegnati in funzione delle mansioni svolte, per almeno l’80% dei giorni lavorati.

Apposito verbale verrà redatto dal Sig. XXXX congiuntamente a due dipendenti designati dai lavoratori (uno per turno), settimanalmente e mensilmente esposto in bacheca.

 

6/2/2003 – Zincatura Padana SpA – RE  

1)     Le parti concordano che la festività musulmana del 11/2/2003 venga goduta dai lavoratori appartenenti a detta fede e recuperata con un turno di lavoro il primo sabato mattina possibile con il seguente orario: dalle 05.00 alle 11.00 per l’addetto agli acidi, dalle 5.30 alle 11.30 per gli addetti alla zincatura e dalle 6.00 alle 12.00 per tutti gli addetti alla legatura e segatura. I lavoratori che non effettuano tale festività svolgeranno il normale orario di lavoro e detto sabato saranno chiamati secondo necessità.

2)     Le assenze del giorno 11/2/2003 saranno coperte con un giorno di ferie;

3)     La retribuzione prevista per i lavoratori che recuperano nel sabato lavorativo sarà la stessa di un normale turno lavorativo quindi senza maggiorazioni per straordinario effettuato il sabato (+50%); l’orario di lavoro sarà però di 6 ore ma retribuite come 8.

4)     Per gli altri lavoratori, che non usufruiranno di detta festività, se presenti il sabato lavorativo saranno retribuiti conle normali maggiorazioni.

5)     Nella giornata coincidente con l’ultimo giorno del Ramadam, di cui a tutt’oggi non si conosce la data esatta, i lavoratori di fede musulmana potranno astenersi dal lavoro;

6)     Il recupero di tale giorno non lavorato sarà effettuato da detti lavoratori il 24/11/2003 festività del patrono di Reggio Emilia;

7)     Pertanto il 24/11/2003 diventerà giorno lavorativo a tutti gli effetti;

8)     I lavoratori musulmani, che avranno goduto della loro festività, saranno retribuiti normalmente mentre tutti gli altri lavoratori potranno scegliere tra una giornata di riposo compensativo retribuito o la retribuzione contrattualmente prevista per il lavoro festivo.


Accordo Gruppo ACC:

   

25/3/2005 – Gruppo ACC -Pordenone

 Art. 5. Long term leaves

Le parti concordano di confermare, per i lavoratori extracomunitari a tempo indeterminate, l’istituto dei c.d. “congedi per l’unità familiare” (long term leaves), di cui all’Accordo 18 ottobre 1999 e 20 novembre 2002, articolando come segue:

a)    i “congedi per l’unità familiare” (long term leaves) consistono nella concessione di periodi continuativi di assenza dal lavoro fino ad un massimo di 50 giorni di calendario;

b)    i congedi per l’unità familiare possono essere concessi ai lavotari extracomunitari che ne hanno fatto formale richiesta durante i periodi di minore intensità lavorativa, individuati dalle direzioni delle unità produttive e comunicate alle OO.SS.LL. nelle relative sessioni di calendario, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive dell’azienda, e, comunque, non possono determinare nello stesso periodo, una concentrazione superiore al 2% di assenteismo specifico. Laddove il numero delle richieste sia superiore al tetto indicato, viene data la priorità a quelle provenienti da lavoratori che non hanno ancora goduto del congedo in questione e, comunque, in riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle richieste medesime;

c)    per fruire dei long term leaves i lavoratori interessati fanno uso, cumulativamente, della banca ore, delle ferie effettivamente maturate e godute disponibili e dei permessi annui retribuiti per riduzioni di orario e in sostituzione delle festività abolite eventualmente disponibili;

d)    lavoratori extracomunitari interessati all’utilizzo dei long term leaves, per poter usufruire dell’utilizzo cumulativo della banca ore, ferie, permessi retribuiti e dell’eventuale aspettativa non retribuita, devono effettuare formale richiesta alle direzioni delle unità produttive con un anticipo di almeno 60 giorni di calendario.

Dichiarazione a verbale: L’utilizzo dei “congedi per l’unità familiare” verrà verificato annualmente dalle parti mediante un rapporto a livello di Gruppo.

 


PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEI METALMECCANICI

PER IL BIENNIO ECONOMICO 2003-2004 E PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2003-2006

 DIRITTI

5. Agevolazioni per i lavoratori migranti.

Le aziende si impegnano a:

·         garantire, attraverso la possibilità di utilizzo pieno della "Banca ore" e l’accumulo di permessi e  ferie, il ricongiungimento periodico con i familiari nelle località e nei paesi di origine;

·         garantire, attraverso agevolazioni e permessi, la possibilità per i lavoratori migranti di assentarsi dal lavoro per poter sopperire a tutte le incombenze burocratiche relative alla loro presenza in Italia a partire dalle pratiche per il permesso di soggiorno;

·         realizzare mense aziendali che contemplino anche il rispetto dei princìpi etici e religiosi dei migranti;

·         realizzare un sistema informativo aziendale nella lingua madre dei lavoratori migranti, con la traduzione in essa del contratto, dei regolamenti e delle disposizioni aziendali, delle  norme antinfortunistiche. In ogni caso le aziende dovranno agevolare la conoscenza della lingua italiana anche con appositi corsi formativi o agevolando la partecipazione a essi.