Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero", come modificato dalla Legge
n. 189 del 30 luglio 2002 (cosiddetta legge “Bossi-Fini”), in vigore
dal 10 settembre 2002. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA TITOLO I Art. 1 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 1) 1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. 2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40. 3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. 4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40. 7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Art. 2 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) 1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. 2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. 3. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. 5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. 6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. 7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. 8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. 9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Art.
2-bis. (Comitato
per il coordinamento e il monitoraggio)
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato". 2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi
trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
Presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. 3.
Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per
le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie,
per l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della
salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto
di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni
del presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di
cui all’articolo 3, comma 1. 4.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle
attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Art. 3 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 3) 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, 2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. 3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purchè non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. 4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato
di cui all’articolo 2-bis, comma 2, 5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. 6. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti
amministrazioni locali dello Stato, 7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. 8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. TITOLO II CAPO I Art. 4 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 4) 2.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di
ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e
i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in
Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in
vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica o
consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In
deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di
visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39.
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della
domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all’autorità di frontiera. 3. Ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. Art. 5 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 5) 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati e in corso di validità a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 2. Il permesso
di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro
Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchè ai
soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze. 2-bis.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici. 3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non
può comunque essere: 3-bis.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo
5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a)
in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi; b)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno; c)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni. 3-ter.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di
seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si
tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo,
fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito
nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è
revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero vìoli le
disposizioni del presente testo unico. 3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base
della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non
può avere validità superiore ad un periodo di due anni. 3-quinquies.
La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto
di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo
4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio
previsto dal comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al
Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. 3-sexies.
Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la
durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. 4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima
nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni
nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. 4-bis.
Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. 7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa. 8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune
adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996,
riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno. 8-bis.
Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un
permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di
un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di
un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a
dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale. 9. Il permesso
di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni
dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero,
in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico. Art.
5-bis (Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato) 1.
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
europea o apolide, contiene: a)
la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b)
l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. 2.
Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1. 3.
Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione
della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o
dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione. Art. 6 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 6; 1. Il permesso
di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo
e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può
essere convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. 5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato. 6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. 7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente. 8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. 9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. 10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Art. 7 (R.d. 18
giugno 1931, n. 773, art. 147) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La
comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile
ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il
titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Art. 8 (R.d. 18
giugno 1931, n. 773, art. 149) 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare. Art. 9 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 7) 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sè, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato. 2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a
quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può: a)
fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; 5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. CAPO II Art. 10 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 8) 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. 2. Il
respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: 3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. 5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera. 6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza. Art. 11 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 9) 1. Il Ministro
dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale
degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali. 1-bis.
Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale
per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e
terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di
controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia
di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. 2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonchè le autorità marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia. 4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito. Art. 12 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 10) 1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione
delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a
procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero
atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena
si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3-bis.
Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se: a)
il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o più persone; b)
per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c)
per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante. 3-ter.
Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da
cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona. 3-quater.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98
del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies.
Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino
alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies.
All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: ’’609-octies
del codice penalè’ sono inserite le seguenti: ’’nonché
dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchè a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 9. Le somme di
denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal
presente articolo, nonchè le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis.
La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo
di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter.
Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali
in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere
alle attività di cui al comma 9-bis. 9-quater.
I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle
acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,
anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di
altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza. 9-quinquies.
Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle
di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio
di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. Art. 13 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 11) 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
3.
L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta
all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento
della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa.
In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando
l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede
all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la
misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai
sensi dell’articolo 14. 3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali
il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il
provvedimento è immediatamente comunicato al questore. 3-quater.
Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la
prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies.
Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato
prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore,
prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è
ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies.
Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda
per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente
testo unico. 4.
L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
comma 5. 5.
Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione
contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8.
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il
ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con
unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere
sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e
ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso
all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato,
e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. 13.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di
trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un
anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. 13-bis.
Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto
di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa
pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al
comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale. 13-ter.
Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto
in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma
13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto
si procede con rito direttissimo. 14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia. 15. Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. Art. 14 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 12) 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. Il Tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e
della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. 5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza
senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante
l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. 5-ter.
Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi
del comma 5-bis è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. 5-quater.
Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in
violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello
Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies.
Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinchè lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. 8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchè per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. Art. 15 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 13) 1. Fuori dei
casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione
dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso. 1-bis.
Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero
proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione
al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la
procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. Art.
16 (Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo
o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e
non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della
pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale né le cause ostative
indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può
sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo
non inferiore a cinque anni. 2.
L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la
sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo
13, comma 4. 3.
L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui
la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni. 4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13,
comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. 5.
Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve
scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è
disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico. 6.
Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite
le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla
nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. 7.
L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino
alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del
tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino
a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. 8.
La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.
In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende
l’esecuzione della pena". 9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all’articolo 19 Art. 17 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 15) 1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. CAPO III Art. 18 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 16) 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonchè la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchè l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. Art. 19 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 17) 2. Non è
consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13,
comma 1, nei confronti: Art. 20 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 18) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. TITOLO III Art. 21 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza. 3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro. 4. I decreti
annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato
per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a
livello nazionale e regionale, nonchè sul numero dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento. 4-bis.
Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi
per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili
forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 4-ter.
Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di
assorbimento del tessuto sociale e produttivo. 5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonchè gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. 7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure. Art.
22 (Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) 2.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente
all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione
della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale
l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b)
idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero; c)
la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza; d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro. 3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. 4.
Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai
commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla
provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia
stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette all’ufficio
territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande
acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo
sportello unico procede ai sensi del comma 5. 5.
Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo
di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che
siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni
del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia,
in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo
3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio. 6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di
ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello
unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta
ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia
all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego
competente. 7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 8.
Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in
Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere
munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di
origine o di stabile residenza del lavoratore. 9.
Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l’accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei
permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l’INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a
cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede
all’attribuzione del codice fiscale. 10.
Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3,
comma 4. 11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo
che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un
periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce
le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini
dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per
ogni lavoratore impiegato. 13.
Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall’articolo 25,
comma 14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l’impiego,
dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per
singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a
norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 16.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
degli statuti e delle relative norme di attuazione. Art.
23 (Titoli
di prelazione) 1.
Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori
e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali
finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni
operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono
essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei
Paesi di origine. 2.
L’attività di cui al comma 1 è finalizzata: a)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dello Stato; b)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dei Paesi di origine; c)
allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei
Paesi di origine. 3.
Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1
sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono
ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5,
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente
testo unico. 4.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni
di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi
di cui al comma 1. Art.
24 (Lavoro
stagionale) 1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di
categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la
richiesta, redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve
essere immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di
lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale
offerto. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3. 2.
Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia comunque
l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3.
L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di
più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso
in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di
soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino
le condizioni. 5.
Le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti
locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare
idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi
diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi
e le misure complementari relative all’accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12. Art. 25 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 23)
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2. 4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa. 5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato è fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. Art. 26 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 24) 3. Il
lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria 4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. 6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. 7. Il visto di
ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. 7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Art. 27 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 25; 1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il
regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per
il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri: r-bis)
infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private; 3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività. 4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 5-bis.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il
limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri
generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica
anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. TITOLO IV Art. 28 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 26) 1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi. 2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione. Art. 29 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 27) 1.
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: b-bis)
figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive
provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che
comporti invalidità totale;
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. 3. Salvo che si
tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilità: 4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di
parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia
copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti
presso la questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui al
presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta. 8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato
può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli
atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui
risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. 9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5 Art. 30 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 28) 1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: 1-bis.
Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è
seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. 2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo. 4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno. 6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998. Art. 31 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 29) 1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione. 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. 3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. 4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni. Art. 32 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 30) 1. Al
compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai
minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al
lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. 1-bis.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per
motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o
autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati
ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che
abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso 1-ter.
L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore
straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto
per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta
corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme
e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di
contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. 1-quater.
Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente
articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4. Art. 33 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 31) 1. Al fine di
vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente
ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle
amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato un Comitato presso 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonchè per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi. 3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo. TITOLO V CAPO I Art. 34 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 32) 1. Hanno
l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza
erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità
temporale: 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3. 6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico. 7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. Art. 35 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 33) 1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia. 3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola
con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. 6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. Art. 36 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 34) 1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonchè documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. 2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale. 3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finchè durano le necessità terapeutiche documentate. 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. CAPO II Art. 37 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 35) 1. Agli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla
data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate. 3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. Art. 38 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 36 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 5.Le
istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli
enti locali, promuovono: 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine. 7.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente capo, con specifica indicazione: Art. 39 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 37) 2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonchè organizzando attività di orientamento e di accoglienza. 3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: 5.
È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
l’ingresso per studio. CAPO III Art. 40 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 38) 1. Le regioni,
in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e
le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza
destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o
cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze
alloggiative e di sussistenza. 1-bis.
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli
stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di
essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai
sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in
materia. 2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. 3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonchè, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. Art. 41 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 39) 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. CAPO IV Art. 42 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 40; 1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con
le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonchè in
collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono: 2. Per i fini
indicati nel comma 1 è istituito presso 3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione del presente testo unico. 4.
Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonchè
dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, è istituita presso 5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente. 6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. 8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi. Art. 43 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 41) 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia. Art. 44 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 42) 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. 2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3. Il Tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. 4. Il Tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. 5. Nei casi di urgenza il Tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il Tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. 6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. 7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. 8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. 9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. 10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Art. 45 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 43) 1. Presso 2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma. 3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000. Art. 46 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 44) 1. Presso 2. 3. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti. 5. Entro i
limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, 6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali. TITOLO VI Art. 47 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 46) 1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: 2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: 3 All'art. 20,
comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: Art. 48 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 48) 1. All'onere
derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente
testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 49 (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 49) 1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonchè delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. 2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. |