Circolare del Ministero dell'Interni del 30 maggio 2005 con le indicazioni sulla prima fase operativa degli sportelli unici
Con
riferimento alle Direttive dei Ministri dell’Interno e del Lavoro e
delle Politiche sociali, emanate ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n.
334/2004, in data 13 maggio 2005, e alla circolare congiunta in pari
data, riguardante gli Sportelli Unici per l’Immigrazione, si
forniscono le seguenti indicazioni circa la prima fase operativa di
detti organismi, concordate
anche con il Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali e il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, nonché con il suddetto Ministero. Si
precisa, inoltre, che le istanze da presentare allo Sportello - in
attesa dell’approvazione dell’apposita modulistica anche
informatizzata, prevista dal Regolamento in oggetto - dovranno essere
redatte dagli interessati sulla modulistica provvisoria reperibile sul
sito www.interno.it e sul sito www.welfare.gov.it
Sulla
rete intranet del Ministero dell’Interno sono, altresì, disponibili,
per gli operatori, i moduli relativi ai provvedimenti di competenza
degli Sportelli, che sono stati trasmessi anche via e-mail. Detta
modulistica potrà essere adottata, con le opportune modifiche, anche
dagli Uffici competenti a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano in attesa dell’emanazione delle apposite norme attuative
previste dall’art. 30 del D.P.R. 394/99. I predetti Uffici potranno
altresì seguire, con gli opportuni adattamenti, le modalità
illustrate nella presente circolare per lo svolgimento delle
procedure attribuite agli Sportelli.
Ciò
premesso, si rammenta che i procedimenti di competenza dello Sportello
Unico riguardano:
1.
L’assunzione dei lavoratori
stranieri. 2.
Il ricongiungimento familiare
degli stranieri. ASSUNZIONE
LAVORATORI STRANIERI Presso
lo Sportello Unico, possono essere presentate le istanze per: A.
Rilascio nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere
stagionale, con un cittadino straniero residente all’estero (art. 30
bis Reg.). B.
Rilascio nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato con un cittadino straniero residente all’estero, per le
particolari categorie di lavoro previste dall’art.27, comma 1, del
T.U. sull’immigrazione, che non rientrano nella programmazione dei
flussi d’ingresso (art.40 Reg.).
C.
Stipula contratto di
soggiorno in caso di datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge
al precedente (art.36 bis Reg.). D.
Stipula contratto di soggiorno,
relativamente ad un rapporto di lavoro instaurato in vigenza
della precedente normativa (art. 8 bis, Reg.). E.
Instaurazione rapporto di lavoro, nel caso di conversione del
permesso di soggiorno per studio o di formazione professionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art.14, comma 5 e 6 Reg.). F.
Rilascio certificazione attestante i requisiti previsti per
lavoro autonomo, nel caso
di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso
di soggiorno per motivi di
studio o di formazione professionale (art. 39, comma 9 Reg.). G.
Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati
neocomunitari. Si
precisa che le istanze relative ai decreti di programmazione transitoria
dei flussi d’ingresso degli stranieri per l’anno 2005 continuano ad
essere trattate dagli Uffici provinciali del lavoro in conformità a
quanto stabilito con la circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell’8
marzo 2005. Agli stessi Uffici rimane altresì affidata la trattazione
delle istanze relative alla quota di 20.000 lavoratori stranieri
stagionali di cui alla circolare dello stesso Ministero n. 16 del 22
aprile 2005 Si
soggiunge, inoltre, che tutte le istanze eventualmente presentate
alle Prefetture delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano, dovranno
essere trasmesse agli Uffici regionali competenti a svolgere le
funzioni degli Sportelli Unici fino all’emanazione delle norme
attuative previste dall’art. 30 del D.P.R. 394/99.
Per
ciascuna delle ipotesi sopra elencate, si illustrano le procedure da
seguire nella prima fase operativa senza l’utilizzo del sistema
informatico. Sono
fatte salve le modalità
particolari che i Prefetti vorranno stabilire – nel rispetto della
legge – ritenute
maggiormente funzionali in relazione alle diverse situazioni locali.
A - Rilascio nulla osta al lavoro subordinato La
procedura riguardante il rilascio del nulla osta per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con cittadini
stranieri residenti all’estero (art. 30 bis Reg.) è effettuata nella
prima fase operativa secondo le seguenti modalità. 1.
Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero,
a tempo determinato o indeterminato,
inoltra la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico, per
posta ordinaria (raccomandata a.r.), utilizzando l’apposita
modulistica (mod. A, B, C). L’istanza
può essere presentata, ai sensi dell’art. 30 bis, comma 1, del D.P.R.
n. 394/1999, in
alternativa: allo Sportello Unico della provincia di residenza del
datore di lavoro ovvero a quello della provincia ove ha sede legale
l’impresa o a quello della provincia ove avrà luogo la prestazione
dell’attività lavorativa. Lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è,
comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l’attività
lavorativa; pertanto, lo Sportello Unico ricevente, ove diverso,
trasmette la richiesta a quello competente, dandone comunicazione al
datore di lavoro (art. 30 bis, comma 7, Reg.). 2.
Acquisite le istanze, l’operatore dello Sportello Unico verifica
la regolarità formale e la completezza delle stesse (art. 30 bis, comma
8, Reg.). 3.
La richiesta viene trasmessa alla Questura che effettua la
verifica sulla sussistenza di motivi ostativi di cui all’ art. 31,
comma 1, Reg. e comunica allo Sportello il proprio parere circa il
rilascio del nulla osta . 4.
In caso di parere negativo, la procedura si arresta e l’istanza
viene rigettata dallo Sportello Unico che provvede alla notifica del
motivato provvedimento di rigetto all’interessato (art. 31, comma 2,
Reg.). 5.
Nell’ipotesi di parere positivo della Questura, lo Sportello
Unico inoltra la richiesta del datore di lavoro alla Direzione
Provinciale del Lavoro, la quale provvede ad accertare la
disponibilità quantitativa e qualitativa delle quote di ingresso,
l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile al contratto proposto dal datore di lavoro, la congruità
del numero delle richieste presentate dallo stesso in relazione alla sua
capacità economica e alle esigenze dell’impresa, e comunica il
proprio parere allo Sportello Unico (Art. 31, comma 3, Reg.). 6.
Se la menzionata verifica della Direzione Provinciale del Lavoro
è ostativa al rilascio del nulla osta al lavoro, l’istanza viene
respinta dallo Sportello Unico, con provvedimento motivato da notificare
all’interessato (art. 31, comma 3, Reg.). 7.
Nell’ipotesi di parere positivo della Direzione Provinciale del
Lavoro, lo Sportello Unico richiede all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione
di un codice fiscale provvisorio o la verifica dell’eventuale
esistenza del codice fiscale (art. 31, comma 5, Reg.). 8.
In presenza di parere positivo della Direzione Provinciale del
Lavoro, lo Sportello Unico trasmette al Centro per l’Impiego
competente le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che
numeriche, via fax, utilizzando i numeri di fax reperibili presso la
rete intranet del Ministero dell’Interno. Quest’ultimo
Ufficio compie gli adempimenti di competenza concernenti la disponibilità
di altri lavoratori italiani o stranieri, iscritti nelle liste di
collocamento, e ne comunica l’esito allo Sportello e al datore di
lavoro (art. 30-quinquies, Reg.). 9. Nell’ipotesi
in cui siano pervenute dichiarazioni di disponibilità all’impiego da
parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero
rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica
per posta allo Sportello Unico e, per conoscenza, al Centro per
l’Impiego, se intende confermare l’istanza. In caso di mancata
conferma, vale a dire di rinuncia all'assunzione del lavoratore
dall'estero, il procedimento si arresta e l’istanza viene archiviata
(art. 30-sexies, Reg.). 10.
Ove, di converso, vi sia la prescritta certificazione negativa
del Centro per l’Impiego o l’espressa conferma della richiesta di
nulla osta da parte del datore di lavoro o,comunque, decorsi 20 giorni
senza alcun riscontro del Centro per l’Impiego, lo Sportello convoca
il datore di lavoro (per via telefonica, e-mail o per posta ordinaria)
per la consegna del nulla osta - redatto sull’apposita modulistica
(mod. A bis, B bis, C bis) - e la sottoscrizione del contratto di
soggiorno (mod. P). Al datore di lavoro viene, altresì, fornito il
numero telefonico - da comunicare al lavoratore – al quale rivolgersi
per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello
Unico dopo il rilascio del visto d’ingresso (art. 31, comma 4, Reg.). Dopo
la firma del datore di lavoro, il contratto è trattenuto presso lo
Sportello Unico, in
attesa che venga perfezionato con la sottoscrizione del
lavoratore straniero. 11. Qualora il
datore di lavoro ne abbia fatto espressa richiesta - barrando
l’apposita casella nel relativo modulo - lo Sportello Unico trasmette,
via fax (v. numeri di fax delle rappresentanze diplomatiche italiane sul
sito internet www.esteri.it, alla
sezione Rappresentanze diplomatiche), il nulla osta, nonchè la
restante documentazione prescritta dalla legge (ovvero il modulo
compilato dal datore di lavoro ove la stessa figura contenuta) alla
Rappresentanza diplomatico-consolare competente (art. 31, comma
6, Reg.). Altrimenti, sarà lo stesso datore di lavoro a
provvedere al suddetto invio. 12. La
Rappresentanza diplomatico-consolare, dopo aver consegnato allo
straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, aver
acquisito la richiesta di visto del lavoratore ed aver verificato la
sussistenza dei presupposti di legge, gli rilascia l’apposito visto
di ingresso, dandone comunicazione, via fax o via e-mail, allo
Sportello Unico. All’atto
del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito
dell’obbligo di presentarsi allo Sportello
entro otto giorni dall’ingresso in Italia (Art. 31, comma 8,
Reg.). 13. Lo straniero
o il datore di lavoro - utilizzando
il numero telefonico precedentemente fornito - provvede, quindi,
a richiedere l’appuntamento, presso lo stesso Sportello, per la
sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno da
parte dello straniero. La data di convocazione deve essere confermata
dallo Sportello, con una comunicazione all’interessato, trasmessa per
posta ordinaria, fax o e-mail, nella quale viene, altresì, elencata la
documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno
(copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4
fotografie e 1 marca da bollo da 11 euro). 14. Presentatosi
presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero provvede a
sottoscrivere il contratto - il cui originale viene conservato
presso lo Sportello Unico - e a richiedere il rilascio del permesso di
soggiorno, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Questura, dopo
aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale. La
richiesta di permesso di soggiorno, munita del timbro dello Sportello
Unico attestante l’avvenuta stipula del contratto, è trasmessa dallo
Sportello alla Questura competente. Oltre
alla ricevuta della presentazione dell’istanza di permesso di
soggiorno, viene rilasciata al lavoratore duplice copia del contratto,
di cui una dovrà essere consegnata, da parte di quest’ultimo, al
proprio datore di lavoro.
Copia del contratto di soggiorno deve, inoltre, essere trasmessa, a cura
dello Sportello Unico, al Centro per l’Impiego, nonché all’Autorità
consolare (art. 35 Reg.). 15.
Su
indicazioni della Questura, infine, lo Sportello Unico fornisce
informazioni allo straniero circa la data
in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi
fotodattiloscopici e sulla
data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno. B
- Rilascio nulla osta al lavoro nei casi previsti dall’art. 27, I
comma del T.U.
La
procedura per il rilascio del nulla osta all’accesso al lavoro nei
casi particolari previsti dall’art. 27, I comma, lett. a), b),
c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) del T.U. sull’immigrazione, è
analoga a quella sopra descritta. L’istanza deve essere compilata
sugli appositi modelli D, E, F, G, H, I, L, M, N ed O. Il nulla osta è
redatto sulla relativa modulistica (mod. D bis, E bis, F bis, G bis, H
bis, I bis, L bis, M bis, N bis ed O bis). Per
i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell’art. 27 del T.U.
[lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni
culturali o folcloristiche] le istanze – anziché allo Sportello -
vanno presentate alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro –
Ufficio per il collocamento nazionale
lavoratori dello spettacolo e all’Ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia (art. 40, comma 14, Reg.),
competenti al rilascio del relativo nulla osta. Per
gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane, ai sensi della lett.
p) del citato art. 27, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla
dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal CONI (art.
40,comma 16, Reg.). I
predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati,
da parte degli Uffici competenti, allo Sportello Unico al fine della
stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a
quello della provincia ove ha sede legale l’impresa;
per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società
destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo
Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla
sottoscrizione del contratto di soggiorno (mod. P) e al rilascio del
permesso di soggiorno. Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i
lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere - art. 27, rispettivamente lett. h) e q), nonché
per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia (art.
40,comma 12 e comma 19, Reg.). In tali ipotesi, pertanto, non viene
svolta alcuna procedura presso lo Sportello Unico. C-D
- Stipula contratti
con stranieri regolarmente soggiornanti Riguardo
alla stipula di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo
straniero regolarmente soggiornante ed un datore di lavoro che si
sostituisce o si aggiunge al primo e nei casi di stipula del contratto
di soggiorno relativamente ai rapporti di lavoro instaurati prima
dell’entrata in vigore della legge n. 189/02 e del D.P.R. 334/04, si
richiamano le disposizioni di cui alla citata circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 9 dell’8 marzo 2005. Nelle suddette
ipotesi, le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il
contratto di soggiorno, redatto sull’apposita modulistica (mod. Q e
R), che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., allo
Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno,
timbrata dallo Sportello stesso. Detto contratto viene acquisito agli
atti dell’Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del
caso, a campione, come stabilito dalla
legge. All’atto
del rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero
presenterà la relativa istanza alla Questura esibendo la ricevuta di
ritorno della suddetta raccomandata, debitamente
timbrata dallo Sportello. E
- Instaurazione rapporto di
lavoro in caso di conversione di permesso di soggiorno per studio in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato 1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per
formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere
la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente, per posta
ordinaria (raccomandata a. r.) la domanda di verifica della sussistenza
di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto
sottoscritto dal solo datore di lavoro, entrambi redatti sull’apposita
modulistica (mod. V e P). 2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale
del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilità delle quote
di ingresso e ne comunica l’esito allo Sportello. 3.
Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo
Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero con raccomandata
a.r. 4.
In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato
presso lo Sportello Unico (per via telefonica, e-mail o per posta),
provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, utilizzando
l’apposito modulo fornito dalla Questura. 5. La richiesta di permesso di soggiorno, munita del timbro
dello Sportello Unico attestante l’avvenuta stipula del contratto, è
trasmessa dallo Sportello alla Questura competente (art.14, comma 6 Reg.).
Su indicazioni della Questura, lo Sportello Unico fornisce, quindi,
informazioni allo straniero circa la data
in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno presso lo
Sportello. La verifica della disponibilità delle quote per lavoro
subordinato relative all’anno in corso, non va effettuata nel caso di
conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento
della maggiore età, nonché dagli stranieri che hanno conseguito in
Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della
frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi,
infatti, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o
formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato
andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi
dell’anno successivo (art. 14, comma 5, Reg.). F
- Rilascio certificazione attestante requisiti per lavoro autonomo, in
caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del
permesso di soggiorno per motivi di studio 1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o
per formazione professionale in corso di validità, che intende
richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente, per posta
ordinaria (raccomandata a.r.) la domanda, redatta sull’apposita
modulistica (mod. Z), per il rilascio della certificazione prevista
dall’art. 6, comma 1, del T.U. sull’immigrazione. La domanda deve
essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica,
in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la
certificazione. 2.
Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro,
la quale provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso
per lavoro autonomo e ne comunica l’esito allo Sportello. 3.
Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non
sussistano i requisiti previsti dall’art. 26 del T.U.
sull’immigrazione per l’esercizio di attività di lavoro autonomo,
lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero con raccomandata
a.r. 4.
In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo
straniero (per via telefonica, e-mail o per posta) per il rilascio della
certificazione (redatta sul mod. Z bis) attestante la sussistenza di
requisiti previsti dall’art.26 del T.U. sull’immigrazione e provvede
a far sottoscrivere all’interessato la richiesta di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo, redatta sull’apposito modulo fornito
dalla Questura, e a trasmetterla
a quest’ultimo Ufficio. 5.
Su indicazioni della Questura, lo
Sportello Unico fornisce informazioni allo straniero circa
la data in cui potrà
ritirare il permesso di soggiorno presso lo stesso Sportello. G
- Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati
neocomunitari Fermo
restando quanto indicato nella richiamata circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione ai flussi di ingresso
previsti per l’anno 2005, si precisa che il datore di lavoro che
intende assumere un cittadino dei Paesi di nuova adesione alla UE deve
trasmettere istanza di nulla osta al lavoro, per posta ordinaria
(raccomandata a.r.), redatta sull’apposita modulistica (reperibile sul
sito www.welfare.gov.it del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali), allo Sportello Unico, il quale invia la richiesta
alla Direzione Provinciale del Lavoro, per verificare la disponibilità
delle quote di ingresso destinate ai lavoratori subordinati
neocomunitari, e ne comunica l’esito allo Sportello. Nell’ipotesi
in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà
comunicazione all’interessato con raccomandata a.r. In
caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico, rilascia il nulla
osta al lavoro, trasmettendolo al datore di lavoro per posta ordinaria.
Detto documento consente al cittadino neocomunitario di richiedere la
carta di soggiorno alla Questura competente. In
tutte le procedure sopra illustrate, in cui non è specificata la
modalità di trasmissione degli atti fra
gli Uffici, la stessa potrà essere effettuata via fax, via
e-mail, per posta ordinaria o apposito
corriere. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno,
in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un
anno, può avanzare istanza per il rilascio del nulla osta al
ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti
(art. 6 Reg.): ·
· coniuge
non legalmente separato; ·
· figli
minori a carico (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a
tutela); ·
figli maggiorenni a carico,
qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio
mantenimento a causa del loro stato di salute dal quale deriva invalidità
totale; ·
genitori a carico, qualora non
abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza ovvero
genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli non siano in
grado di provvedere al loro mantenimento per documentati gravi motivi di
salute. Procedura
per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare La
procedura riguardante il rilascio del nulla osta per il
ricongiungimento familiare è effettuata - nella prima fase operativa -
secondo le seguenti modalità, senza l’utilizzo del sistema
informatico. Sono
fatte salve le modalità particolari che i Prefetti vorranno stabilire
– nel rispetto della legge - ritenute
maggiormente funzionali in relazione alle diverse situazioni locali. 1.
La richiesta di nulla osta è inoltrata allo Sportello Unico,
competente per il luogo di dimora del richiedente, per
posta ordinaria (raccomandata a.r.), utilizzando l’apposita
modulistica (mod. S). 2.
Acquisita l’istanza, l’operatore dello Sportello Unico verifica
la regolarità formale e la completezza delle stessa. 3.
Lo Sportello Unico provvede a convocare lo straniero, per
telefono, per e-mail o per posta ordinaria, affinché consegni la
documentazione prevista dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. n.
394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, a corredo
dell’istanza. Detta
documentazione deve essere presentata in duplice copia al fine di
restituirne una, debitamente
timbrata, all’interessato, a norma del comma 4 del citato art. 6. Si
ricorda che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999,
come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, la documentazione da presentare
allo Sportello deve attestare: ·
la disponibilità di un
alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel
caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà; ·
la disponibilità di un
reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo
annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo
familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari, al triplo se il ricongiungimento riguarda quattro o più
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche
del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente; ·
· i
rapporti di parentela; detta documentazione veniva, invece, in passato,
presentata alla rappresentanza diplomatica. La rappresentanza
diplomatica italiana deve, comunque, procedere alla legalizzazione della
documentazione estera. Per agevolare la verifica di tali documenti,
nel caso in cui sussistano accordi internazionali che non ammettano la
legalizzazione, la rappresentanza diplomatica italiana provvede alla
“validazione” della documentazione. 4. La richiesta
viene inviata, da parte dello Sportello Unico, alla Questura, la quale
effettua gli accertamenti
che di competenza e comunica, tempestivamente,
allo Sportello il proprio parere circa il rilascio del nulla
osta. 5. Acquisito il
parere favorevole della Questura, lo Sportello Unico rilascia il nulla
osta al ricongiungimento familiare (redatto sul mod.U) e richiede
all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di un codice
fiscale provvisorio o la verifica dell’esistenza del codice fiscale. 6. Lo straniero è convocato presso lo Sportello, per via
telefonica, e-mail o per posta
ordinaria, per la consegna del nulla osta al ricongiungimento
familiare o, in presenza di motivi ostativi al rilascio, per la
notifica del motivato provvedimento di diniego (art. 6, comma 4, Reg.).
Al predetto viene, altresì, fornito il numero telefonico - da
comunicare al familiare - al
quale rivolgersi per fissare la data di convocazione del congiunto
presso lo Sportello medesimo, dopo il rilascio del visto d’ingresso. 7. Lo Sportello Unico trasmette, quindi, il nulla osta, via
fax (v. numeri di fax delle rappresentanze diplomatiche italiane sul
sito internet www.esteri.it, alla
sezione Rappresentanze diplomatiche) alla Rappresentanza diplomatica o
consolare competente. 8. Quest’ultima,
verificata la sussistenza dei presupposti di legge, rilascia il visto di
ingresso al familiare del richiedente, dandone comunicazione, via fax o
via e-mail, allo Sportello Unico. All’atto
del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito
dell’obbligo di presentarsi allo Sportello
entro otto giorni dall’ingresso in Italia. 9.
Il familiare o il richiedente il ricongiungimento provvede,
quindi, a richiedere - chiamando il numero telefonico precedentemente
fornito - l’appuntamento, presso lo stesso Sportello,
per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello
straniero da ricongiungere (art. 6, comma 5, Reg.). La data di
convocazione viene successivamente confermata dallo Sportello, con una
comunicazione all’interessato, trasmessa per posta ordinaria, fax o
e-mail nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da
allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del
passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo
da 11 euro). 10.
Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero, dopo
aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale,
provvede a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno utilizzando
l’apposito modulo fornito dalla Questura. 11.
Su indicazione della Questura, infine, lo Sportello Unico, fornisce
informazioni allo straniero circa la data in cui dovrà essere
sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e sulla data in cui
potrà ritirare il permesso di soggiorno. In
tutti i casi suindicati, in cui non è specificata la modalità di
trasmissione degli atti fra gli Uffici, la stessa potrà essere
effettuata via fax, via e-mail, per posta ordinaria o
apposito corriere. Familiari
al seguito dello straniero L’art.
29, comma 4, del T.U. sull’Immigrazione, consente, inoltre,
l’ingresso, nel territorio nazionale, dei familiari al seguito dello
straniero, titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per
lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un
anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per
motivi religiosi dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti sopra indicati
circa la disponibilità di alloggio e di reddito. La
procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla
procedura sopra descritta per il rilascio del nulla osta al
ricongiungimento familiare anche per quanto concerne gli accertamenti di
competenza della Questura. L’istanza deve essere redatta
sull’apposita modulistica (mod. T) ed il relativo nulla osta secondo
il medesimo modello previsto per il nulla osta al ricongiungimento
familiare (mod.U) Per
detta fattispecie, però, l’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999,
come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, consente allo straniero, ai fini
della presentazione della domanda e della relativa documentazione, di
avvalersi di un procuratore speciale. In
quest’ultima ipotesi, pertanto, la documentazione già prevista per il
ricongiungimento familiare, da inoltrarsi allo Sportello unico, deve
essere integrata da: ·
delega a favore di cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presentare
l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo
straniero che ha già
ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, tradotta e legalizzata
dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana all’estero; ·
fotocopia di un documento
personale del delegato. Si
precisa che le istanze di ricongiungimento e coesione familiare
pervenute alle Prefetture e alle Questure, dal 25 febbraio 2005 in
attesa dell’attivazione degli Sportelli Unici, potranno essere
trattate anche se la documentazione relativa al rapporto di parentela è
priva della “vidimazione” della rappresentanza diplomatica
competente, prevista dall’art. 6, comma 2 del Regolamento, atteso che
le Autorità consolari italiane non hanno ancora provveduto
all’applicazione della nuova procedura. Tutte
le istanze eventualmente presentate
alle Prefetture delle Regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano, dovranno
essere trasmesse alle Questure, competenti a svolgere le funzioni
degli Sportelli Unici fino all’emanazione delle norme attuative
previste dall’art. 30 del D.P.R. 394/99. Si
soggiunge, inoltre, che le domande presentate alle Questure prima
dell’entrata in vigore del Regolamento in oggetto continuano ad
essere trattate ai sensi della normativa vigente alla data
della loro presentazione. Si rammenta, infine, che i provvedimenti adottati dallo Sportello Unico hanno carattere definitivo e, pertanto: gli atti riguardanti l’assunzione per lavoro subordinato sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; gli atti riguardanti il ricongiungimento familiare sono impugnabili, a norma dell’art. 30, comma 6, del T.U. sull’Immigrazione, innanzi al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede l’interessato. |