Circolare del Ministero dell'Interni del 30 maggio 2005 con le indicazioni sulla prima fase operativa degli sportelli unici

 

Con riferimento alle Direttive dei Ministri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali, emanate ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 334/2004, in data 13 maggio 2005, e alla circolare congiunta in pari data, riguardante gli Sportelli Unici per l’Immigrazione, si forniscono le seguenti indicazioni circa la prima fase operativa di detti organismi,  concordate anche con  il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché con il suddetto Ministero.

Si precisa, inoltre, che le istanze da presentare allo Sportello - in attesa  dell’approvazione dell’apposita modulistica anche informatizzata, prevista dal Regolamento in oggetto - dovranno essere redatte dagli interessati sulla modulistica provvisoria reperibile sul sito www.interno.it  e sul sito www.welfare.gov.it

Sulla rete intranet del Ministero dell’Interno sono, altresì, disponibili, per gli operatori, i moduli relativi ai provvedimenti di competenza degli Sportelli, che sono stati trasmessi anche via e-mail.

 

Detta modulistica potrà essere adottata, con le opportune modifiche, anche dagli Uffici competenti a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in attesa dell’emanazione delle apposite norme attuative previste dall’art. 30 del D.P.R. 394/99. I predetti Uffici potranno altresì seguire, con gli opportuni adattamenti, le modalità  illustrate nella presente circolare per lo svolgimento delle procedure attribuite agli Sportelli.                   

 

Ciò premesso, si rammenta che i procedimenti di competenza dello Sportello Unico riguardano:

             

1.    L’assunzione dei lavoratori stranieri.

2.    Il ricongiungimento familiare degli stranieri.

 

   

   

ASSUNZIONE LAVORATORI STRANIERI

 

Presso lo Sportello Unico, possono essere presentate le istanze per:

 

A. Rilascio nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere stagionale, con un cittadino straniero residente all’estero (art. 30 bis Reg.).

 

B. Rilascio nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero residente all’estero, per le particolari categorie di lavoro previste dall’art.27, comma 1, del T.U. sull’immigrazione, che non rientrano nella programmazione dei flussi d’ingresso (art.40 Reg.).              

 

C.  Stipula  contratto di soggiorno in caso di datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente (art.36 bis Reg.).

 

D.  Stipula contratto di soggiorno,  relativamente ad un rapporto di lavoro instaurato in vigenza della precedente normativa (art. 8 bis, Reg.).

 

E.  Instaurazione rapporto di lavoro, nel caso di conversione del permesso di soggiorno per studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art.14, comma 5 e 6 Reg.).

     

F.  Rilascio certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo, nel  caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno  per motivi di studio o di formazione professionale (art. 39, comma 9 Reg.).

 

G.   Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari.

 

Si precisa che le istanze relative ai decreti di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso degli stranieri per l’anno 2005 continuano ad essere trattate dagli Uffici provinciali del lavoro in conformità a quanto stabilito con la  circolare del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell’8 marzo 2005. Agli stessi Uffici rimane altresì affidata la trattazione delle istanze relative alla quota di 20.000 lavoratori stranieri stagionali di cui alla circolare dello stesso Ministero n. 16 del 22 aprile 2005

Si soggiunge, inoltre, che tutte le istanze eventualmente presentate  alle Prefetture delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno  essere trasmesse agli Uffici regionali competenti a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici fino all’emanazione delle norme attuative previste dall’art. 30 del D.P.R. 394/99. 

           

Per ciascuna delle ipotesi sopra elencate, si illustrano le procedure da seguire nella prima fase operativa senza l’utilizzo del sistema informatico.

Sono fatte salve le  modalità particolari che i Prefetti vorranno stabilire – nel rispetto della legge –   ritenute maggiormente funzionali in relazione alle diverse situazioni locali.

              

 A - Rilascio nulla osta al lavoro subordinato

 

La  procedura riguardante il rilascio del nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con cittadini stranieri residenti all’estero (art. 30 bis Reg.) è effettuata nella prima fase operativa secondo le seguenti modalità.

 

1.  Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero, a tempo determinato o   indeterminato, inoltra la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), utilizzando l’apposita modulistica (mod. A, B, C).

L’istanza può essere presentata, ai sensi dell’art. 30 bis, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999,  in alternativa: allo Sportello Unico della provincia di residenza del datore di lavoro ovvero a quello della provincia ove ha sede legale l’impresa o a quello della provincia ove avrà luogo la prestazione dell’attività lavorativa. Lo Sportello  Unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è, comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa; pertanto, lo Sportello Unico ricevente, ove diverso, trasmette la richiesta a quello competente, dandone comunicazione al datore di lavoro (art. 30 bis, comma 7, Reg.).

 

2. Acquisite le istanze, l’operatore dello Sportello Unico verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse (art. 30 bis, comma 8, Reg.).

 

3.  La richiesta viene trasmessa alla Questura che effettua la verifica sulla sussistenza di motivi ostativi di cui all’ art. 31, comma 1, Reg. e comunica allo Sportello il proprio parere circa il rilascio del nulla osta .

 

4.  In caso di parere negativo, la procedura si arresta e l’istanza viene rigettata dallo Sportello Unico che provvede alla notifica del motivato provvedimento di rigetto all’interessato (art. 31, comma 2, Reg.).

 

5.  Nell’ipotesi di parere positivo della Questura, lo Sportello Unico inoltra la richiesta del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale provvede ad accertare la disponibilità quantitativa e qualitativa delle quote di ingresso, l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile al contratto proposto dal datore di lavoro, la congruità del numero delle richieste presentate dallo stesso in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, e comunica il proprio parere allo Sportello Unico (Art. 31, comma 3, Reg.).

 

6.  Se la menzionata verifica della Direzione Provinciale del Lavoro è ostativa al rilascio del nulla osta al lavoro, l’istanza viene respinta dallo Sportello Unico, con provvedimento motivato da notificare all’interessato (art. 31, comma 3, Reg.).

  

7.  Nell’ipotesi di parere positivo della Direzione Provinciale del Lavoro, lo Sportello Unico richiede all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di un codice fiscale provvisorio o la verifica dell’eventuale esistenza del codice fiscale (art. 31, comma 5, Reg.).

 

8.  In presenza di parere positivo della Direzione Provinciale del Lavoro, lo Sportello Unico trasmette al Centro per l’Impiego competente le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, via fax, utilizzando i numeri di fax reperibili presso la rete intranet del Ministero dell’Interno.

Quest’ultimo Ufficio compie gli adempimenti di competenza concernenti la disponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri, iscritti nelle liste di collocamento, e ne comunica l’esito allo Sportello e al datore di lavoro (art. 30-quinquies, Reg.).

 

  9.  Nell’ipotesi in cui siano pervenute dichiarazioni di disponibilità all’impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica  per posta allo Sportello Unico e, per conoscenza, al Centro per l’Impiego, se intende confermare l’istanza. In caso di mancata conferma, vale a dire di rinuncia all'assunzione del lavoratore dall'estero, il procedimento si arresta e l’istanza viene archiviata (art. 30-sexies, Reg.).

   

10.  Ove, di converso, vi sia la prescritta certificazione negativa del Centro per l’Impiego o l’espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro o,comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l’Impiego, lo Sportello convoca il datore di lavoro (per via telefonica, e-mail o per posta ordinaria) per la consegna del nulla osta - redatto sull’apposita modulistica (mod. A bis, B bis, C bis) - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno (mod. P). Al datore di lavoro viene, altresì, fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore – al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico dopo il rilascio del visto d’ingresso (art. 31, comma 4, Reg.).

 Dopo la firma del datore di lavoro, il contratto è trattenuto presso lo Sportello Unico, in       attesa che venga perfezionato con la sottoscrizione del lavoratore straniero.

 

 11.  Qualora il datore di lavoro ne abbia fatto espressa richiesta - barrando l’apposita casella nel relativo modulo - lo Sportello Unico trasmette, via fax (v. numeri di fax delle rappresentanze diplomatiche italiane sul sito internet www.esteri.it, alla sezione Rappresentanze diplomatiche), il nulla osta, nonchè la restante documentazione prescritta dalla legge (ovvero il modulo compilato dal datore di lavoro ove la stessa figura contenuta) alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente (art. 31, comma 6, Reg.). Altrimenti, sarà lo stesso datore di lavoro a provvedere al suddetto invio.

 

 12.   La Rappresentanza diplomatico-consolare, dopo aver consegnato allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, aver acquisito la richiesta di visto del lavoratore ed aver verificato la sussistenza dei presupposti di legge, gli rilascia l’apposito visto di ingresso, dandone comunicazione, via fax o via e-mail, allo Sportello Unico.

All’atto del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito dell’obbligo di presentarsi allo Sportello  entro otto giorni dall’ingresso in Italia (Art. 31, comma 8, Reg.).

 

 13.  Lo straniero o il datore di lavoro - utilizzando  il numero telefonico precedentemente fornito - provvede, quindi, a richiedere l’appuntamento, presso lo stesso Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero. La data di convocazione deve essere confermata dallo Sportello, con una comunicazione all’interessato, trasmessa per posta ordinaria, fax o e-mail, nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 11 euro).

 

 14.  Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero provvede a sottoscrivere il contratto - il cui originale viene conservato presso lo Sportello Unico - e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Questura, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale. La richiesta di permesso di soggiorno, munita del timbro dello Sportello Unico attestante l’avvenuta stipula del contratto, è trasmessa dallo Sportello alla Questura competente.

Oltre alla ricevuta della presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno, viene rilasciata al lavoratore duplice copia del contratto, di cui una dovrà essere consegnata, da parte di quest’ultimo, al proprio datore di  lavoro. Copia del contratto di soggiorno deve, inoltre, essere trasmessa, a cura dello Sportello Unico, al Centro per l’Impiego, nonché all’Autorità consolare (art. 35 Reg.).

 

15.    Su indicazioni della Questura, infine, lo Sportello Unico fornisce informazioni allo straniero circa la data  in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici  e sulla data   in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.

 

 

B - Rilascio nulla osta al lavoro nei casi previsti dall’art. 27, I comma del T.U.

     

La procedura per il rilascio del nulla osta all’accesso al lavoro nei casi particolari previsti dall’art. 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) del T.U. sull’immigrazione, è analoga a quella sopra descritta. L’istanza deve essere compilata sugli appositi modelli D, E, F, G, H, I, L, M, N ed O. Il nulla osta è redatto sulla relativa modulistica (mod. D bis, E bis, F bis, G bis, H bis, I bis, L bis, M bis, N bis ed O bis). 

           

Per i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell’art. 27 del T.U. [lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche] le istanze – anziché allo Sportello - vanno presentate alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Ufficio per il collocamento  nazionale lavoratori dello spettacolo e all’Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia (art. 40, comma 14, Reg.), competenti al rilascio del relativo nulla osta.

Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane, ai sensi della lett. p) del citato art. 27, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal CONI (art. 40,comma 16, Reg.).

I predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati, da parte degli Uffici competenti, allo Sportello Unico al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale l’impresa;  per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno (mod. P) e al rilascio del permesso di soggiorno.

  Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere - art. 27, rispettivamente lett. h) e q), nonché per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia (art. 40,comma 12 e comma 19, Reg.). In tali ipotesi, pertanto, non viene svolta alcuna procedura presso lo Sportello Unico.

 

C-D -  Stipula contratti  con stranieri regolarmente soggiornanti

 

 Riguardo alla stipula di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante ed un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo e nei casi di stipula del contratto di soggiorno relativamente ai rapporti di lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/02 e del D.P.R. 334/04, si richiamano le disposizioni di cui alla citata circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  n. 9 dell’8 marzo 2005.

         Nelle suddette ipotesi, le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull’apposita modulistica (mod. Q e R), che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso. Detto contratto viene acquisito agli atti dell’Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, a campione, come stabilito dalla  legge.

All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero presenterà la relativa istanza alla Questura esibendo la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata, debitamente  timbrata dallo Sportello.

 

E - Instaurazione  rapporto di lavoro in caso di conversione di permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente, per posta ordinaria (raccomandata a. r.) la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro, entrambi redatti sull’apposita modulistica (mod. V e P).

 

 2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l’esito allo Sportello.

 

3.  Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione  allo straniero con  raccomandata a.r.

 

4.  In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico (per via telefonica, e-mail o per posta), provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Questura.

 

 5. La richiesta di permesso di soggiorno, munita del timbro dello Sportello Unico attestante l’avvenuta stipula del contratto, è trasmessa dallo Sportello alla Questura competente (art.14, comma 6 Reg.). Su indicazioni della Questura, lo Sportello Unico fornisce, quindi, informazioni allo straniero circa la data  in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno presso lo Sportello.

       

 La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative all’anno in corso, non va effettuata nel caso di conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi, infatti, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell’anno successivo (art. 14, comma 5, Reg.).     

 

F - Rilascio certificazione attestante requisiti per lavoro autonomo, in caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio

 

 1.  Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente, per posta ordinaria (raccomandata a.r.) la domanda, redatta sull’apposita modulistica (mod. Z), per il rilascio della certificazione prevista dall’art. 6, comma 1, del T.U. sull’immigrazione. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.

 

2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l’esito allo Sportello.

 

3.  Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall’art. 26 del T.U. sull’immigrazione per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero con raccomandata a.r.

 

4.  In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero (per via telefonica, e-mail o per posta) per il rilascio della certificazione (redatta sul mod. Z bis) attestante la sussistenza di requisiti previsti dall’art.26 del T.U. sull’immigrazione e provvede a far sottoscrivere all’interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, redatta sull’apposito modulo fornito dalla Questura, e a  trasmetterla a quest’ultimo Ufficio.

 

5. Su indicazioni della Questura,  lo Sportello Unico fornisce informazioni allo straniero circa  la data  in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno presso lo stesso Sportello.

 

 

G - Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari

 

Fermo restando quanto indicato nella richiamata circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione ai flussi di ingresso previsti per l’anno 2005, si precisa che il datore di lavoro che intende assumere un cittadino dei Paesi di nuova adesione alla UE deve trasmettere istanza di nulla osta al lavoro, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), redatta sull’apposita modulistica (reperibile sul sito www.welfare.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), allo Sportello Unico, il quale invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, per verificare la disponibilità delle quote di ingresso destinate ai lavoratori subordinati neocomunitari, e ne comunica l’esito allo Sportello.

Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione all’interessato con raccomandata a.r.

 

In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico, rilascia il nulla osta al lavoro, trasmettendolo al datore di lavoro per posta ordinaria. Detto documento consente al cittadino neocomunitario di richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente.

 

In tutte le procedure sopra illustrate, in cui non è specificata la modalità di trasmissione degli atti fra  gli Uffici, la stessa potrà essere effettuata via fax, via e-mail, per posta ordinaria o  apposito corriere.

 

 

 

 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI

 

 Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, può avanzare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti   (art. 6 Reg.):

 

·                      ·       coniuge non legalmente separato;

·                      ·       figli minori a carico (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela);

·       figli maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio mantenimento a causa del loro stato di salute dal quale deriva invalidità totale;

·       genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli non siano in grado di provvedere al loro mantenimento per documentati gravi motivi di salute.

 

           

Procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

 

La  procedura riguardante il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare è effettuata - nella prima fase operativa - secondo le seguenti modalità, senza l’utilizzo del sistema informatico.

Sono fatte salve le modalità particolari che i Prefetti vorranno stabilire – nel rispetto della legge -  ritenute maggiormente funzionali in relazione alle diverse situazioni locali.

       

1.  La richiesta di nulla osta è inoltrata allo Sportello Unico,  competente per il luogo di dimora del richiedente, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), utilizzando l’apposita modulistica (mod. S).

 

2.  Acquisita l’istanza, l’operatore dello Sportello Unico verifica la regolarità formale e la completezza delle stessa.

 

3.  Lo Sportello Unico provvede a convocare lo straniero, per telefono, per e-mail o per posta ordinaria, affinché consegni la documentazione prevista dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, a corredo dell’istanza.

Detta documentazione deve essere presentata in duplice copia al fine di restituirne una,  debitamente timbrata, all’interessato, a norma del comma 4 del citato art. 6.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, la documentazione da presentare allo Sportello deve attestare:

 

·       la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

·       la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se il ricongiungimento riguarda quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

·                      ·       i rapporti di parentela; detta documentazione veniva, invece, in passato, presentata alla rappresentanza diplomatica. La rappresentanza diplomatica italiana deve, comunque, procedere alla legalizzazione della documentazione estera. Per agevolare la verifica di tali documenti, nel caso in cui sussistano accordi internazionali che non ammettano la legalizzazione, la rappresentanza diplomatica italiana provvede alla “validazione” della documentazione.

 

 4.  La richiesta viene inviata, da parte dello Sportello Unico, alla Questura, la quale effettua  gli accertamenti che di competenza e comunica, tempestivamente,  allo Sportello il proprio parere circa il rilascio del nulla osta.

 

 5.  Acquisito il parere favorevole della Questura, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare (redatto sul mod.U) e richiede all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di un codice fiscale provvisorio o la verifica dell’esistenza del codice fiscale.

 

 6. Lo straniero è convocato presso lo Sportello, per via telefonica, e-mail o per posta   ordinaria, per la consegna del nulla osta al ricongiungimento familiare o, in presenza di motivi ostativi al rilascio, per la notifica del motivato provvedimento di diniego (art. 6, comma 4, Reg.). Al predetto viene, altresì, fornito il numero telefonico - da comunicare al familiare -  al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione del congiunto presso lo Sportello medesimo, dopo il rilascio del visto d’ingresso.

 

 7. Lo Sportello Unico trasmette, quindi, il nulla osta, via fax (v. numeri di fax delle rappresentanze diplomatiche italiane sul sito internet www.esteri.it, alla sezione Rappresentanze diplomatiche) alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente.

 

 8.  Quest’ultima, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, rilascia il visto di ingresso al familiare del richiedente, dandone comunicazione, via fax o via e-mail, allo Sportello Unico.

All’atto del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito dell’obbligo di presentarsi allo Sportello  entro otto giorni dall’ingresso in Italia.

 

9.  Il familiare o il richiedente il ricongiungimento provvede, quindi, a richiedere - chiamando il numero telefonico precedentemente fornito - l’appuntamento, presso lo stesso Sportello,  per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero da ricongiungere (art. 6, comma 5, Reg.). La data di convocazione viene successivamente confermata dallo Sportello, con una comunicazione all’interessato, trasmessa per posta ordinaria, fax o e-mail nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 11 euro). 

        

10. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale, provvede a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Questura.

    

11. Su indicazione della Questura, infine, lo Sportello Unico, fornisce informazioni allo straniero circa la data in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e sulla data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.

 

In tutti i casi suindicati, in cui non è specificata la modalità di trasmissione degli atti fra gli Uffici, la stessa potrà essere effettuata via fax, via e-mail, per posta ordinaria o  apposito corriere.

 

 

Familiari al seguito dello straniero

          

L’art. 29, comma 4, del T.U. sull’Immigrazione, consente, inoltre, l’ingresso, nel territorio nazionale, dei familiari al seguito dello straniero, titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti sopra indicati circa la disponibilità di alloggio e di reddito.

La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura sopra descritta per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare anche per quanto concerne gli accertamenti di competenza della Questura. L’istanza deve essere redatta sull’apposita modulistica (mod. T) ed il relativo nulla osta secondo il medesimo modello previsto per il nulla osta al ricongiungimento familiare (mod.U) 

Per detta fattispecie, però, l’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, consente allo straniero, ai fini della presentazione della domanda e della relativa documentazione, di avvalersi di un procuratore speciale.

   In quest’ultima ipotesi, pertanto, la documentazione già prevista per il ricongiungimento familiare, da inoltrarsi allo Sportello unico, deve essere integrata da:

 

·       delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha

già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana all’estero;

·       fotocopia di un documento personale del delegato.

 

Si precisa che le istanze di ricongiungimento e coesione familiare pervenute alle Prefetture e alle Questure, dal 25 febbraio 2005 in attesa dell’attivazione degli Sportelli Unici, potranno essere trattate anche se la documentazione relativa al rapporto di parentela è priva della “vidimazione” della rappresentanza diplomatica competente, prevista dall’art. 6, comma 2 del Regolamento, atteso che le Autorità consolari italiane non hanno ancora provveduto all’applicazione della nuova procedura.

 

Tutte le istanze eventualmente presentate  alle Prefetture delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno  essere trasmesse alle Questure, competenti a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici fino all’emanazione delle norme attuative previste dall’art. 30 del D.P.R. 394/99.

Si soggiunge, inoltre, che le domande presentate alle Questure prima dell’entrata in vigore del Regolamento in oggetto continuano ad essere trattate ai sensi della normativa vigente alla data della loro presentazione.

 

Si rammenta, infine, che i provvedimenti adottati dallo Sportello Unico hanno carattere definitivo e, pertanto: gli atti riguardanti l’assunzione per lavoro subordinato sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;  gli atti riguardanti il ricongiungimento familiare sono impugnabili, a norma dell’art. 30, comma 6, del T.U. sull’Immigrazione, innanzi al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede l’interessato.