Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma,
8 marzo 2005 CIRCOLARE
N.9/2005 Allegati
27 [.zip 1397 KB] OGGETTO:
D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 31 agosto 1999, n. Mediante la lettera circolare congiunta Ministero Interno – Ministero Lavoro n. 23/910 del 24.2.2005 si è disposto che "fin quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l'operatività dello Sportello Unico per l'Immigrazione, l'istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura-UTG e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello Unico". Al riguardo, d'intesa con il Ministero dell'Interno e rinviando a successiva circolare di imminente emanazione da parte di quel Dicastero per gli ulteriori profili di stretta competenza, si forniscono le seguenti precisazioni ed ulteriori immediate indicazioni operative. Si precisa, innanzitutto, che l'attività attuativa dei D.P.C.M. del 17.12.2004 di programmazione dei flussi relativi all'anno 2005 sarà svolta secondo la regolamentazione vigente al momento della loro emanazione e della loro iniziale operatività. La relativa attività continuerà, pertanto, ad essere svolta in applicazione del D.P.R. 394/1999, nel suo testo originario, senza tener conto delle modifiche successivamente introdotte dal D.P.R. 334/2004. Conseguentemente, la disciplina risultante dalle modifiche apportate con il citato D.P.R. 334/2004, entrato in vigore a decorrere dal 25.2.2005 (a cui di seguito ci si riferirà, usando l'espressione "nuovo regolamento"), opera per il momento, essenzialmente, con limitato riguardo ai casi particolari di ingresso al di fuori dei flussi di cui all'articolo 27 del testo unico, nonché.alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro necessaria per l'instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario già munito di permesso di soggiorno per lavoro (art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) e per far luogo, da parte della Questura, al rinnovo del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento). Tenuto conto delle disposizioni diramate con la lettera circolare del 24.2.2005, codesti Uffici opereranno come segue, assicurando la massima diffusione delle presenti prime indicazioni operative e la consueta attività d'informazione a favore degli interessati. 1- Domande presentate ai sensi dell'articolo 27 del TU-testo unico sull'immigrazione approvato con D.Leg.vo n. 286/1998 e successive modificazioni- finalizzate al primo rilascio dell'autorizzazione/nullaosta al lavoro 1.1-Domande presentate prima del 25 febbraio Le domande, finalizzate al primo rilascio dell'autorizzazione, presentate prima del 25 febbraio c.a. continueranno ad essere trattate e definite in applicazione della disciplina in vigore all'atto della presentazione. Per l'evasione di tali domande codeste Direzioni provinciali del lavoro (DPL) cureranno l'istruttoria e il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro. 1.2-Domande presentate a decorrere dal 25 febbraio A decorrere dal 25 febbraio c.a. le domande del tipo considerato andranno presentate alla Prefettura UTG – in attesa della costituzione dello Sportello Unico per l'Immigrazione - secondo le modalità fissate dal nuovo regolamento. Ciò implica l'utilizzo, da parte degli istanti, dei moduli appositamente predisposti che si allegano alla presente. Si tratta di moduli, distinti a seconda che la domanda riguardi cittadini extracomunitari o cittadini neocomunitari, che vengono messi in uso in via provvisoria per garantire la pratica attuazione delle istruzioni dettate dalla lettera circolare n. 23/910 del 24 febbraio u.s. e da osservare durante la presente fase transitoria. In
particolare, gli allegati da Gli allegati 21 (richiesta di nullaosta) e 22 (schema per la redazione contratto di lavoro da unire alla richiesta) contengono i moduli da utilizzare per i cittadini neocomunitari. Codesti
Uffici informeranno l'utenza circa la necessità di redigere le domande
con l'utilizzo della prescritta modulistica e circa la necessità di
effettuarne la presentazione alla Prefettura UTG competente mediante
spedizione postale con raccomandata AR. Con riferimento a tali domande, - senza procedere alla verifica da compiersi, ai sensi dell'art. 31, comma 1, nuovo reg., a cura della Questura nel caso di nullaosta riguardante l'assunzione di lavoratori extracomunitari; - senza far luogo agli adempimenti diretti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro; - senza far luogo agli adempimenti preordinati al rilascio, da parte degli Uffici rispettivamente competenti, del visto d'ingresso (art. 31, comma 6, nuovo reg.) e del permesso di soggiorno per lavoro (art. 36 nuovo reg.), entrambi non richiesti nei confronti dei lavoratori neocomunitari. In
via provvisoria e fino a quando lo Sportello Unico per l'immigrazione non
sarà operativo, si dispone che Per
l'attuazione dei predetti adempimenti, che una volta divenuto operativo lo
Sportello Unico faranno carico a quest'ultimo in quanto ad esso
istituzionalmente attribuiti, le DPL dovranno curare la seguente
attività: 1) trasmissione della richiesta di nullaosta con modalità
idonee a comprovare la data di ricezione da parte del Centro per l'impiego
destinatario; 2) ricezione dell'eventuale comunicazione inviata in
risposta dal Centro per l'impiego: 2.a) se nel termine prescritto
dall'art. 30-quinquies, comma 2, il Centro per l'impiego risponde
comunicando la disponibilità all'impiego da parte di disoccupati in cerca
di occupazione, la richiesta rimane sospesa fino a quando il richiedente
effettua, con le modalità stabilite, la comunicazione di conferma; 2.b)
se nel termine prescritto il Centro per l'impiego risponde inviando una
certificazione negativa, il richiedente entro quattro giorni può
comunicare che intende revocare la richiesta presentata; 3) Si precisa, infine, che esula dagli adempimenti istruttori di competenza della DPL la convocazione del datore di lavoro richiedente per il rilascio del nullaosta e la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro a conferma della proposta formulata nella domanda (la conclusione del contratto interverrà al momento della successiva sottoscrizione da parte del lavoratore) –art. 31, comma 4, nuovo reg., richiamato dall'art. 40, comma 3. 2- Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell'art. 27, comma 1, lettera f) del TU e rispettive conseguenze nei confronti dei cittadini neocomunitari Si fa riserva di fornire con successiva circolare l'illustrazione delle notevoli modifiche riguardanti l'art. 40 e le indicazioni operative eventualmente occorrenti. E' comunque necessario subito sottolineare almeno le innovazioni riguardanti l'attuazione dell'art. 27 lettera f) del TU . Il nuovo regolamento ne affida l'attuazione a misure del tutto diverse rispetto a quelle previgenti. In particolare, il comma 9 dell'art. 40 nuovo reg, prescrive la necessità del nullaosta al lavoro soltanto nel caso di cui alla lettera b). Per il caso della lettera a), la norma regolamentare, invece, prevede che i cittadini extracomunitari possano fare ingresso in Italia per effettuare i tirocini formativi senza bisogno del nullaosta al lavoro bensì sulla base del visto per motivo di studio e formazione professionale precisandone le modalità di rilascio. Per l'effettiva operatività della norma regolamentare (di cui alla lettera a) dell'art. 40, comma 9, nuovo reg.) è necessario definire i criteri e le misure secondo le quali estendere ai cittadini extracomunitari la disciplina attuativa dei tirocini formativi contenuta dal DM 25.3.1998, n. 142; il relativo DM di estensione è in corso di predisposizione. Al riguardo occorre appurare quali siano le conseguenze della mutata disciplina nei confronti dei cittadini neocomunitari. In proposito deve considerarsi che: - la nuova regolamentazione contenuta dall'art. 40, comma 9, riconduce l'attività formativa prevista dalla lettera a), nell'ambito della disciplina attuativa dell'art. 18 della legge n. 196/1997 il quale esclude che l'attuazione del tirocinio integri la costituzione di un rapporto di lavoro; - nei confronti dei cittadini neocomunitari è transitoriamente sospesa, per effetto del DPCM 20.4.2004, la piena libertà di circolazione soltanto al fine del loro accesso al mercato del lavoro interno in qualità di lavoratori subordinati; solo ed esclusivamente per la loro assunzione si applicano le misure disposte con la circolare n. 14 del 28.4.2004 che richiede, allo scopo, la preventiva autorizzazione al lavoro; - le esistenti misure attuative dell'art. 18 della legge n. 196/1997, contenute nel DM del 25.3.1998, n. 142, sono direttamente applicabili anche ai cittadini comunitari. Sulla base delle precedenti considerazioni va dato atto che il regime transitorio vigente nei confronti dei cittadini neocomunitari non preclude nei loro riguardi l'effettuazione, senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione, del tirocinio formativo così come regolamentato dall'art. 18 della L. n. 196/1997 e dalle relative norme applicative. Pertanto
si stabilisce che, a decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei
tirocini formativi nei confronti dei cittadini neocomunitari non richiede
il preventivo nullaosta al lavoro. I cittadini neocomunitari accedono ai
tirocini formativi in applicazione della regolamentazione generale di cui
all'art. 3- Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell'art. 27, comma 1, del TU: effetti sulle situazioni costituite ai sensi della previgente disciplina e tuttora in atto 3.1-Proroghe e rinnovi L'art. 40 del nuovo reg. conferma (comma 2) la possibilità di proroga della durata dell'iniziale autorizzazione (adesso nullaosta) al lavoro e introduce (comma 23), con alcune eccezioni espresse o comunque risultanti dalla relativa regolamentazione speciale -come nel caso di quella contenuta al comma 20 con riferimento alla previsione dell'art. 27, comma 1, lett. r), TU-, la possibilità del rinnovo del nullaosta al lavoro e del permesso di soggiorno rilasciati sulla sua base. Allo scopo di assicurare l'operatività delle innovazioni anche nel presente periodo transitorio durante il quale, comunque, la posizione degli interessati non può rimanere pregiudicata, si dispone quanto segue. Il
nuovo regolamento, con riguardo alle condizioni di concedibilità della
proroga, stabilisce norme sostanzialmente conformi ad indicazioni già
date in via amministrativa da questo Ministero durante la vigenza della
normativa precedente. Si ritiene pertanto che il nuovo regolamento possa
trovare applicazione, per quanto attiene alla disciplina sostanziale delle
condizioni di concedibilità della proroga, alle domande di proroga ancora
da definire, anche se presentate anteriormente al 25 febbraio u.s.
A
decorrere dal 25 febbraio, le domande dirette a ottenere la proroga od il
rinnovo dell'autorizzazione al lavoro devono essere inoltrate alla
Prefettura-UTG per il tramite delle Direzione provinciale del lavoro; ciò
significa che gli interessati effettueranno l'inoltro delle domande
indirizzate alla Prefettura presentandole alla DPL. Quest'ultima curerà
l'accertamento dei relativi presupposti di accoglibilità, da condurre
alla stregua del nuovo regolamento, e quindi provvederà a
trasmettere la domanda insieme con l'esito del predetto accertamento alla
Prefettura-UTG. Le precedenti indicazioni non si applicano alle domande di proroga dell'autorizzazioni al lavoro rilasciate ai sensi della regolamentazione d'attuazione dell'art. 27, lett. f), TU. Queste ultime saranno ammissibili esclusivamente se presentate prima del 25 febbraio, quelle presentate successivamente sono inammissibili a causa della sopravvenuta radicale trasformazione della rispettiva disciplina regolamentare. La trattazione e la definizione delle domande di proroga ammissibili avverrà in applicazione del vecchio regolamento d'attuazione (vigente all'atto della loro presentazione) e secondo le corrispondenti modalità in uso. 3.2-Possibilità, nei casi espressamente previsti, dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro Il
nuovo regolamento d'attuazione, entrato in vigore il 25 febbraio u.s..
apporta un'ulteriore innovazione. Il nuovo art. Nei confronti dei lavoratori extracomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l'assunzione con le modalità specificate nel seguente paragrafo n. 4. Nei confronti dei lavoratori neocomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l'assunzione previo nullaosta al lavoro da richiedere secondo le modalità specificate nel precedente paragrafo n.1. 4 – Necessità della conclusione del contratto di soggiorno per lavoro ai fini l'instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) nonché ai fini del rinnovo, da parte della Questura, del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento). Il nuovo regolamento entrato in vigore il 25 febbraio dispone, all'art. 36-bis, comma 1, che:"per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro … deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro …". Inoltre, all'art. 13, comma 2-bis, stabilisce che: "il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro …". Il contratto di soggiorno per lavoro (art. 5-bis TU), ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è necessariamente concluso presso lo Sportello Unico dove il lavoratore extracomunitario, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, sottoscrive il testo contrattuale già precedentemente firmato dal datore di lavoro proponente (art. 35 nuovo reg.). Diverse modalità di conclusione vengono invece fissate mediante la presente circolare con riguardo al contratto di soggiorno per lavoro da stipularsi al fine dell'assunzione di straniero dotato di uno dei seguenti permessi di soggiorno, in corso di validità, che gli consentono di svolgere -senza limitazioni- l'attività di lavoro subordinato: permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, ovvero permesso per lavoro autonomo ovvero permesso per motivi famigliari. In tale caso le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione del modulo che in via provvisoria viene messo a disposizione con la presente circolare insieme con le relative istruzioni (allegati n. 23-24). Un altro e diverso modulo, completo delle istruzioni, (allegati n. 25-26) è stato provvisoriamente predisposto per essere utilizzato al fine della conclusione del contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità. Tale modulo è messo a disposizione per rendere possibile l'integrazione dell'originario contratto di lavoro nel caso di assunzione a suo tempo effettuata senza la conclusione del contratto di soggiorno all'epoca non richiesta. L'integrazione andrà necessariamente effettuata per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno, che ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del nuovo reg, è condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro. Entrambi i predetti moduli si articolano in due parti. La prima, compilata e sottoscritta da entrambe le parti, documenta l'avvenuta conclusione del contratto; la seconda, a firma del datore di lavoro, contiene l'atto di comunicazione e le dichiarazioni dal medesimo rese. Mediante l'invio del modulo compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, il datore di lavoro adempie le prescrizioni dell'art. 22, comma 7, del TU e dell'art. 36-bis del nuovo reg. le quali gli impongono l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni, l'inizio del rapporto di lavoro. Si dispone che nell'attuale fase transitoria la comunicazione, in attesa della creazione e della piena operatività dello Sportello Unico che ne è il destinatario, vada inviata alla Prefettura UTG. Il datore di lavoro effettuerà l'invio, accludendo la fotocopia di un proprio documento d'identità, mediante spedizione postale per raccomandata con AR ed è tenuto a conservare la prova della spedizione effettuata. Egli è tenuto, inoltre, a consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della rispettiva comunicazione completa della copia della ricevuta postale attestante la spedizione. IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Maurizio Silveri
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