D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334 concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, in materia di immigrazione”, previsto dall’art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l’Immigrazione – Prime indicazioni. Il
10 febbraio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33
(supplemento ordinario n. 17/L) il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334,
concernente il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.
31 agosto 1999, n. In base all’art. 24 del Regolamento, che modifica l’art..30 del D.P.R. n.394/1999, lo Sportello Unico per l’immigrazione - diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del Lavoro e composto da almeno un rappresentante della Prefettura-UTG, da almeno uno della Direzione provinciale del Lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato - dovrà essere costituito con decreto prefettizio, nel quale verrà indicato anche il responsabile della struttura, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dai Ministri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali. Detto
decreto, quindi, potrà essere emanato soltanto a seguito delle suddette
direttive che sono in corso di adozione. Come previsto dallo stesso articolo, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà, inoltre, necessario provvedere preliminarmente a stabilire delle forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali, mediante apposite norme di attuazione previste dai singoli Statuti, per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo Sportello medesimo dal Testo unico e dal Regolamento. Lo Sportello Unico si configura come “struttura leggera” – front office – referente istituzionale e decisionale dei procedimenti attribuiti dalla legge. Si tratta dei procedimenti finalizzati al rilascio del nulla osta al lavoro e al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, con la successiva consegna dei relativi permessi di soggiorno. L’attività
istruttoria – attività di back office – sarà svolta
dai competenti uffici della Direzione Provinciale del Lavoro e
delle Questure, fermo restando che la conclusione dei relativi
procedimenti avverrà in
una apposita riunione dei componenti dello sportello unico. In base al citato articolo 24 del D.P.R. 334/2004, l’operatività dello Sportello Unico è subordinata, in via preliminare, all’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno - di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali - per la definizione degli elementi, delle caratteristiche e della tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico. Tale
operatività sarà inoltre assicurata dall’emanazione dei seguenti
provvedimenti: - decreto del Ministro dell’Interno - sentiti il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Garante per la protezione dei dati personali - per la definizione dei dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, delle caratteristiche e delle ulteriori informazioni da registrare nell’archivio informatizzato dello Sportello Unico; - decreto del Ministro dell’Interno - sentiti il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Garante per la protezione dei dati personali - per la disciplina delle regole tecniche di funzionamento attinenti all’archivio informatizzato, delle eventuali ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell’archivio rispetto a quelle contenute nel Decreto Leg.vo 30.6.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). - decreto del Ministro dell’Interno – ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 27 luglio 2004 n. 242 e dall’art. 30 quater, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, introdotto dal D.P.R. 18/10/2004 n. 334 – per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali per la consultazione dell’archivio informatizzato di cui al comma 4 dell’art. 2 del citato D.P.R. 27/7/2004, n. 242 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all’archivio medesimo. I
predetti provvedimenti sono in corso di predisposizione. I procedimenti di competenza dello Sportello Unico, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in oggetto, saranno svolti con procedure informatiche in corso di realizzazione. I provvedimenti adottati dallo Sportello Unico, in esito ai suddetti procedimenti, avranno carattere definitivo e pertanto saranno impugnabili con ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Premesse tali linee generali, si evidenzia che l’attuale contesto si caratterizza come fase di transizione, prevista dal legislatore, tra il vecchio e il nuovo sistema, che esige una serie di adempimenti da svolgere con indispensabile rapidità al fine di assicurare la piena operatività della nuova regolamentazione. Si
fa riserva, pertanto, di comunicare ulteriori istruzioni di dettaglio con
apposita successiva circolare, facendo presente che, fin quando non
verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per
l’operatività dello Sportello unico per l’Immigrazione, l’istruttoria
delle pratiche sara’ avviata per quanto di propria competenza dalle
singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le
comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura-UTG e che il
provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello Unico.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE
Roma,
24 febbraio 2005 |