Decreto del Ministro del Lavoro e del Ministro delle Finanze sulla formazione in azienda durante la cassa integrazione
Copia del Decreto del Ministro del Lavoro e del Ministro delle Finanze, che dà applicazione e rende operativo a tutti gli effetti l’art.1, comma 1.del Decreto legge 78/2009 relativamente alle modalità di realizzazione della formazione in azienda durante la cassa integrazione (convertito in legge L. 102/2009). Si tratta di una questione estremamente delicata, in quanto consente alle aziende che hanno in corso Cigo, Cigs, Contratti di solidarietà, Cassa in deroga e sospensioni ai sensi dell’ art. 19 della legge 2/2009 (quindi anche apprendisti, contratti a termine e interinali) la possibilità di proporre “progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttive di beni o servizi connessa all’apprendimento” relativi al personale sospeso. In tal caso è previsto che si realizzi un accordo in sede istituzionale con le OO.SS. presso il Ministero del Lavoro o, su delega del Direttore generale del ministero, presso le Direzioni regionali e provinciali competenti. Nel caso di Cassa in deroga l’accordo deve essere sottoscritto anche dalle Regioni coinvolte. Tale accordo deve specificare i contenuti della formazione, modalità e tempi di svolgimento e i lavoratori coinvolti. Ai lavoratori coinvolti le aziende devono riconoscere “la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria”. Anche nel caso di accordi sindacali già realizzati in cui dovesse essere stata già inserita la volontà da parte dell’impresa di avvalersi dell’art.1, comma 1 del decreto 78/2009, la piena applicazione ed operatività degli stessi è subordinata alla stipula di un accordo di merito in sede istituzionale. Poiché è evidente che tale norma potrebbe essere utilizzata da parte delle imprese per far ritornare al lavoro i lavoratori, continuando ad utilizzare la Cig come puro elemento di risparmio del costo del lavoro, molta attenzione va posta negli eventuali accordi, inserendo negli stessi il diritto di verifica e controllo periodico della formazione e delle modalità di svolgimento della stessa, da parte delle RSU e ,laddove mancanti, del sindacato territoriale competente. Così come, è importante specificare negli accordi le modalità con cui l’impresa certificherà ai lavoratori coinvolti la formazione svolta e le ricadute sui percorsi professionali e di qualificazione. Va in tutti i casi evitato che tale formula sia sostitutiva della rotazione della CIG, e che vengano inserite clausole di accesso che possano configurarsi come discriminazioni indirette (es. inaccessibilità per alcuni/e per modi e tempi di svolgimento) o che le svolgimento della “formazione” possa configurarsi come prolungamento improprio degli orari e dei turni . Vista la delicatezza e la sperimentalità della norma, si invitano tutte le strutture che stipulassero eventuali accordi in merito ad informarne contestualmente l’ufficio sindacale della Fiom nazionale (Landini, Pettine, Marcelli), trasmettendo la copia dell’accordo stesso, in modo da permettere un monitoraggio costante e una valutazione comune. Roma, 3 febbraio 2010 |