Diritto di sciopero

 

Ci viene segnalato che diverse aziende metalmeccaniche che svolgono attività di servizi in occasioni di vertenze e dell’indizione dello sciopero da parte delle Rsu e/o delle strutture sindacali territoriali dichiarano che lo sciopero non potrà essere esercitato, in quanto le stesse aziende svolgerebbero attività che rientrano in quanto stabilito dalla Legge 146 del 12 giugno 1990, e modificata dalla legge 83 dell’11 aprile 2000, che limita il diritto di sciopero nei servizi pubblici che sono definiti essenziali, chiedendo nel contempo, il sostegno a questa affermazione da parte della apposita Commissione di Garanzia.

Noi siamo già intervenuti in due occasioni sulla Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero dei servizi pubblici ed essenziali, spiegando la non sussistenza dei presupposti dichiarati dalle aziende e chiedendo e, di fatto, ottenendo il ritiro da parte della Commissione delle deliberazioni che ingiungevano alle Rsu e alle strutture sindacali territoriali di soprassedere all’indizione dello sciopero e di attivare le procedure di raffreddamento.

A fronte di questi comportamenti aziendali che si vanno estendendo, è opportuno che da parte delle strutture territoriali e delle Rsu si risponda immediatamente. Per questo vogliamo qui sommariamente indicare i riferimenti di legge che potranno essere utili per contrastare efficacemente questi comportamenti aziendali.

  1. Il diritto di sciopero può essere revocato o posposto solo a fronte di una effettiva violazione di quanto definito dalla legge 146 del 12 giugno del 1990, regolata nel settore metalmeccanico dal codice di autoregolamentazione firmato da Fim, Fiom, Uilm, Federmeccanica, Assistal il 17 luglio 2003, modificato il 4 febbraio 2004 e successivamente firmato anche da Unionmeccanica Confapi.

  1. Il codice individua l’obbligatorietà, anticipatoria all’evento e non dopo che è stato indetto lo sciopero, da parte della direzione aziendale, di comunicare alle organizzazioni aziendali e alle Rsu le attività che rientrano nelle fattispecie di servizi essenziali come definiti dalla “146” e della necessità conseguente di definire il numero di lavoratori che rientrano nelle prestazioni indispensabili al servizio e dunque esentati dall’esercitare il diritto di sciopero.

  1. In assenza di un ” piano delle prestazioni indispensabili” che definisca il numero minimo di addetti necessario al funzionamento ed alla salvaguardia degli impianti, definito con le Rsu e le Organizzazioni Sindacali, previo esame congiunto dei criteri da adottare e il numero dei lavoratori da coinvolgere, è assolutamente arbitraria qualsiasi dichiarazione dell’azienda circa i lavoratori da esentare dal diritto di sciopero.

  1. Si considerano prestazioni indispensabili all’interno delle varie attività svolte dalle aziende metalmeccaniche e conseguentemente i lavoratori coinvolti, solo quelle funzioni, svolte in regime di concessione o mediante convenzione diretta con una azienda, ente o struttura pubblica volta a garantire la tutela di beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni e non semplicemente delle sub forniture di servizi.
  1. Sono coinvolte nelle norme previste dalla “146” l aziende metalmeccaniche che esercitano solo e unicamente le attività qui menzionate:
      • impianti di climatizzazione e del calore di edifici pubblici;
      • impianti di distribuzione fluidi ad uso alimentare;
      • reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, alla salute ed alla sicurezza;
      • impianti ed apparecchiature per la navigazione aerea, marittima e terrestre;
      • apparecchiature e forniture di energia elettrica;
      • linee, condotte e forniture di gas, acqua;
      • depurazione e smaltimento rifiuti tossici (per le aziende autorizzate), urbani, speciali, nocivi;
      • apparecchiature e di impianti segnaletiche stradali: semafori, rilevazioni gas di scarico, barriere di protezione;
      • impianti di sicurezza, antincendio e di allarme.
  1. A fronte di vertenze aziendali le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dalla legge “146” e dal codice di autoregolamentazione varranno esclusivamente solo per i lavoratori impegnati nei servizi essenziali.

Speriamo che aver sottolineato gli elementi essenziali delle norme e delle procedure definite dalla “146” possa aiutare per impedire sia richieste di far rientrare nella “146” attività non previste che un uso improprio e strumentale, da parte delle aziende della stessa legge e purtroppo come abbiamo già denunciato, avallato da parte della Commissione di Garanzia, con l’intento ancora una volta di ridurre le possibilità di esercitare liberamente il diritto di sciopero.

Roma, 16 giugno 2008