Diritto di sciopero
Ci viene
segnalato che diverse aziende metalmeccaniche che svolgono
attività di servizi in occasioni di vertenze e dell’indizione
dello sciopero da parte delle Rsu e/o delle strutture sindacali
territoriali dichiarano che lo sciopero non potrà essere
esercitato, in quanto le stesse aziende svolgerebbero attività
che rientrano in quanto stabilito dalla Legge 146 del 12 giugno
1990, e modificata dalla legge 83 dell’11 aprile 2000, che
limita il diritto di sciopero nei servizi pubblici che sono
definiti essenziali, chiedendo nel contempo, il sostegno a
questa affermazione da parte della apposita Commissione di
Garanzia.
Noi siamo già
intervenuti in due occasioni sulla Commissione di Garanzia
dell’attuazione della Legge sullo sciopero dei servizi pubblici
ed essenziali, spiegando la non sussistenza dei presupposti
dichiarati dalle aziende e chiedendo e, di fatto, ottenendo il
ritiro da parte della Commissione delle deliberazioni che
ingiungevano alle Rsu e alle strutture sindacali territoriali di
soprassedere all’indizione dello sciopero e di attivare le
procedure di raffreddamento.
A fronte di
questi comportamenti aziendali che si vanno estendendo, è
opportuno che da parte delle strutture territoriali e delle Rsu
si risponda immediatamente. Per questo vogliamo qui
sommariamente indicare i riferimenti di legge che potranno
essere utili per contrastare efficacemente questi comportamenti
aziendali.
-
Il diritto
di sciopero può essere revocato o posposto solo a fronte di
una effettiva violazione di quanto definito dalla legge 146
del 12 giugno del 1990, regolata nel settore metalmeccanico
dal codice di autoregolamentazione firmato da Fim, Fiom,
Uilm, Federmeccanica, Assistal il 17 luglio 2003, modificato
il 4 febbraio 2004 e successivamente firmato anche da
Unionmeccanica Confapi.
-
Il codice
individua l’obbligatorietà, anticipatoria all’evento e non
dopo che è stato indetto lo sciopero, da parte della
direzione aziendale, di comunicare alle organizzazioni
aziendali e alle Rsu le attività che rientrano nelle
fattispecie di servizi essenziali come definiti dalla “146”
e della necessità conseguente di definire il numero di
lavoratori che rientrano nelle prestazioni indispensabili al
servizio e dunque esentati dall’esercitare il diritto di
sciopero.
-
In assenza
di un ” piano delle prestazioni indispensabili” che
definisca il numero minimo di addetti necessario al
funzionamento ed alla salvaguardia degli impianti, definito
con le Rsu e le Organizzazioni Sindacali, previo esame
congiunto dei criteri da adottare e il numero dei lavoratori
da coinvolgere, è assolutamente arbitraria qualsiasi
dichiarazione dell’azienda circa i lavoratori da esentare
dal diritto di sciopero.
- Si considerano prestazioni
indispensabili all’interno delle varie attività svolte dalle
aziende metalmeccaniche e conseguentemente i lavoratori
coinvolti, solo quelle funzioni, svolte in regime di
concessione o mediante convenzione diretta con una azienda,
ente o struttura pubblica volta a garantire la tutela di
beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni
e non semplicemente delle sub forniture di servizi.
- Sono coinvolte nelle norme
previste dalla “146” l aziende metalmeccaniche che
esercitano solo e unicamente le attività qui menzionate:
- impianti di
climatizzazione e del calore di edifici pubblici;
- impianti di
distribuzione fluidi ad uso alimentare;
- reti ed apparati di
telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché
centrali di controllo e gestione degli stessi nel
caso essi siano indispensabili per la libertà
individuale di comunicazione, alla salute ed alla
sicurezza;
- impianti ed
apparecchiature per la navigazione aerea, marittima
e terrestre;
- apparecchiature e
forniture di energia elettrica;
- linee, condotte e
forniture di gas, acqua;
- depurazione e
smaltimento rifiuti tossici (per le aziende
autorizzate), urbani, speciali, nocivi;
- apparecchiature e
di impianti segnaletiche stradali: semafori,
rilevazioni gas di scarico, barriere di protezione;
- impianti di
sicurezza, antincendio e di allarme.
- A fronte di vertenze
aziendali le procedure di raffreddamento e di conciliazione
previste dalla legge “146” e dal codice di
autoregolamentazione varranno esclusivamente solo per i
lavoratori impegnati nei servizi essenziali.
Speriamo che aver sottolineato
gli elementi essenziali delle norme e delle procedure definite
dalla “146” possa aiutare per impedire sia richieste di far
rientrare nella “146” attività non previste che un uso improprio
e strumentale, da parte delle aziende della stessa legge e
purtroppo come abbiamo già denunciato, avallato da parte della
Commissione di Garanzia, con l’intento ancora una volta di
ridurre le possibilità di esercitare liberamente il diritto di
sciopero.
Roma, 16
giugno 2008 |