Applicazione dell’incentivo per la prosecuzione del rapporto di lavoro: “bonus”

 

Con le note del Ministero del Lavoro del 23 marzo 2005 e INPS 15 aprile 2005, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’incentivo per la prosecuzione del rapporto di lavoro: “bonus”, per i periodi coincidenti con la Cassa integrazione straordinaria. Tale opzione non può essere esercitata dal lavoratore di una ‘azienda che ha chiesto le procedure di CIGS,  fino al termine del periodo di concessione della CIGS. Nel caso un’azienda sia divisa in più unità produttive, tale limite si applica per le sole unità che siano coinvolte nella CIGS.

Il diritto al “bonus” continua a produrre effetti nei casi:

A- in cui la domanda sia stata presentata prima del 5 dicembre 2004;

B- nel caso la domanda sia antecedente l’apertura delle procedure di CIGS.

Comunque il bonus rimane in tutti i casi sospeso, fino al termine della CIGS, se il lavoratore è posto in cassa a zero ore, in questo caso fruirà di un accredito figurativo per il periodo di CIGS. Per i lavoratori posti in CIGS ad orario ridotto il “bonus” viene ridotto in misura proporzionale, con accredito figurativo ad integrazione.

per la Fiom nazionale

Augustin Breda

 

Roma, 25 marzo 2005