DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003 - Suppl. Ordinario n.159)
Titolo
I IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1.
Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai
principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si
collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e
di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle
disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità
tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i
tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro,
anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato
compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori. Art.
2. 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per: a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura
professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi
dell'articolo 20; b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei
disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e
costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a
seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale;
della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate
all'inserimento lavorativo; c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di
consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature
idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione
medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del
contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e
definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e
di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di
reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati
strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento
lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato
del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati,
attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento
lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attività; e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo
Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per
il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d); f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le
regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i
servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche, nonchè la partecipazione attiva alla rete dei
servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di
incontro fra domanda e offerta; g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari,
a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un
lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere
di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti
dall'utente; h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di
una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la
programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di
attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute
e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla
legge o dai contratti collettivi di riferimento; i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale
del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio
2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con
la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono
registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la
formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non
formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di
apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate; j) «lavoratore»:
qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro; k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona
appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza,
nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore
della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8
novembre 1991, n. 381; l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti
con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i
dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività; m) «associazioni
di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative. Titolo
II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO Art.
3. 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo
scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le
capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca
di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del
mercato del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando
il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1: a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per
i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale; b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione
dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che
forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento
anche a supporto delle attività di cui alla lettera a); c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo
tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro; d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la
realizzazione di una borsa continua del lavoro; e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo
regime sanzionatorio. Capo
I - Regime autorizzatorio e accreditamenti Art.
4. 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di
lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione
del personale; e) agenzie di supporto alla
ricollocazione professionale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene
fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione
delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attività svolta. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i
termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo
indeterminato si intende accettata. 4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità
concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della
attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte
le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per
la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il
rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di
revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il
lavoro. 6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera
a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di
cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo. 7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo'
essere oggetto di transazione commerciale. Art.
5. 1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 sono: a) la costituzione della agenzia
nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le
agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di
persone; b) la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione
europea; c) la disponibilità di uffici in
locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse
umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; d) in capo agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le
sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o
di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni; e) nel caso di soggetti
polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici; f) l'interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il
raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonché l'invio alla autorità
concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del
mercato del lavoro; 2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20,
oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro
tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia
sia costituita in forma coo- perativa; b) la garanzia che l'attività
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale
di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei
territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere
dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad
obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro
Stato membro della Unione europea; d) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto
degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile; e) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni; f) l'indicazione della
somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come
oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo. 3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui
alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro
tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia
sia costituita in forma cooperativa; b) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale
di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel
territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere
dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad
obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro
Stato membro della Unione europea; c) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto
degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile; d) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno
un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui
agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 50.000 euro; b) la garanzia che l'attività
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni; c) l'indicazione della attività di
intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo. 5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione
del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione della ricerca e
selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo. 6. Per l'esercizio della attività di supporto alla
ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è
richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione della attività di
supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo. Art.
6. 1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di
intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni
universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento
alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta
attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della
interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di
ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di
quanto disposto al successivo articolo 17. 2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attività
di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma
6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che
svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i
requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché
l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai
sensi di quanto disposto al successivo articolo 17. 3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attività
di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e
l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e
gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1. 4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione
o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito
nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento
a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata
al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1. 5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di
esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma
3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale,
l'attività di intermediazione. 6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni
e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b). 7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6,
provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione
regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su
richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la
regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attività svolta. 8. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce
d'intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione della apposita
sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad
essa connesse. Art.
7. 1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che
operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri: a) garanzia della libera scelta dei
cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per
dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio; b) salvaguardia di standard
omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del
mercato del lavoro; c) costituzione negoziale di reti
di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse; d) obbligo della interconnessione
con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché
l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro 2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui
al comma 1 disciplinano altresi': a) le forme della cooperazione tra
i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per
le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della
disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro; b) requisiti minimi richiesti per
l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e
logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate
nel contesto territoriale di riferimento; c) le procedure per
l'accreditamento; d) le modalità di misurazione
dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati; e) le modalità di tenuta
dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti. Capo
II Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori
svantaggiati Art.
8. 1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie
per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati
assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono
l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche
ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4
della Costituzione. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nonché, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui al presente
decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi: a) le informazioni che possono
essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del
sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro; b) le modalità attraverso le quali
deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1; c) le ulteriori prescrizioni al
fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10. 3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati
amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici
contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda
anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, hanno valore certificativo delle stesse. Art.
9.- Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate,
relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e
comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle
comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o
entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o
in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. 2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini
pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la
ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento
di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a
chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto
stesso. 3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate
mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di
comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo
dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il
medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole. Art. 10. - Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori 1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri
soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia
indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,
anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore,
alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di
salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a
meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di
svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
È altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni
caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici
servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati
nella ricerca di una occupazione. Art.
11. 1. È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. Art.
12. -
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro
sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per
cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono
destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e
riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a
prevedere specifiche misure di carattere previdenziale. 2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro
sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al
4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a
garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) iniziative comuni finalizzate a
verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche
in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto
agli appalti illeciti; c) iniziative per l'inserimento o
il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni; d) per la promozione di percorsi di
qualificazione e riqualificazione professionale. 3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente
rappresentative nel predetto ambito. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle
parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro: a) come soggetto giuridico di
natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di
personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge
12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai
commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria
complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento del
contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare
decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. 7. I contributi
versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui
all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione,
anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una
somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del
contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai
fondi di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le
finalità dei relativi fondi.
Art.
13.
- Misure
di incentivazione del raccordo pubblico e privato 1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: a) operare in deroga al regime
generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo
23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento
nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di
un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della
assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; b) determinare altresi', per un
periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal
compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo
di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o
altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di
mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale. 2. Il lavoratore destinatario delle
attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego,
di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui
corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando: a) rifiuti di essere avviato a un
progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di
essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione
o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante
da forza maggiore; b) non accetti l'offerta di un
lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza; c) non abbia provveduto a dare
preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai
sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 3. Le disposizioni di cui al comma
2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al
lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del
lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi
pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati. 4. Nei casi di cui al comma 2, i
responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di
lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità,
i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione
agli interessati. 5. Avverso gli atti di cui al comma
4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è
comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S. 6. Fino alla data di entrata in
vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni
stesse. 7. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici
costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione
e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e
gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento
nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. Art.
14. 1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili,
i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte
delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 2. La
convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: a) le modalità di adesione da
parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori
svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili
sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68; c) le modalità di attestazione del
valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la
correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa; d) la determinazione del
coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo
di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati
dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo
delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali; f) l'eventuale costituzione, anche
nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura
tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla
convenzione; g) i limiti di percentuali massime
di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione. 3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,
realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si
considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui
all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il
numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle
commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2,
lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni
quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei
confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della
computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata
dalla Commissione provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di
lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a
loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Capo
III Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico Art.
15. Principi
e criteri generali 1.A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro
di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120
della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del
lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte
le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia
dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente
dai lavoratori e dalle imprese. 2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente
accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile
da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di
inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza
rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli
accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati,
autorizzati o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del
lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi
dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto. 4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa
continua nazionale del lavoro sono: a) un livello nazionale finalizzato: 1) alla definizione degli standard
tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; 2) alla interoperabilità dei
sistemi regionali; 3) alla definizione dell'insieme
delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del
processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze
proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del
lavoro: 1) realizza l'integrazione dei
sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; 2) definisce e realizza il modello
di servizi al lavoro; 3) coopera alla definizione degli
standard nazionali di intercomunicazione. 5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il
livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e
120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del
lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle
regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze. Art.
16. Standard
tecnici e flussi informativi di scambio 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della
innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province
autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonché le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il
coordinamento del sistema a livello nazionale. 2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi
informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze
definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675. Art.
17. Monitoraggio
statistico e valutazione delle politiche del lavoro 1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni
dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle
attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come
riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una
base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi
svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono
effettuate in forma anonima. 2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa
delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene
conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico
complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché
di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo. 3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e
4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la
definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti
previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e
dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce
inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di
una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e
monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso
lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e
delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. 4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con
rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei
mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui
alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della
Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio
e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle
regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e
in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6. 5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua
nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da
somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui
all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente
è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento. 6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto
conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché
della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed
interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col
supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla
Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva
delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui
al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili
oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi
conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso
Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione,
del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire. 7. Le attività di monitoraggio devono consentire di
valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure
contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità
e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di
sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta
Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e
province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La
Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via
preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la
valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il
Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e puo' commissionare
valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi
valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel Rapporto
annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare
pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del
presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre
sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le
realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili
modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione
derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori. Capo
IV Regime sanzionatorio Art.
18. Sanzioni
penali 1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui
all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo
della attività di intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena
è della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi è sfruttamento dei minori, la
pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al
sestuplo. Nel caso di condanna, è disposta in ogni caso la confisca del mezzo
di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al
presente comma. 2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei
limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento
dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è
aumentata fino al sestuplo. 3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui
agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonché per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo
articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a
Euro 1.250. 4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2,
chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a
prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a
Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione
dall'albo. 5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonché nei casi piu' gravi, l'autorità competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva
viene revocata l'autorizzazione. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con
proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie
forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di
intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro. Art.
19. Sanzioni
amministrative 1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori
di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 a 12.000 euro. 2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni
lavoratore interessato. 3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,
n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
500 euro per ogni lavoratore interessato. 4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni
lavoratore interessato. 5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa
comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori
di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della
sanzione minima ridotta della metà qualora l'adempimento della comunicazione
venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti
dalla data di inizio dell'omissione. Titolo
III SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO Art.
20. Condizioni
di liceità 1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere
concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad
altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori
svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato
motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere
concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato è ammessa: a) per servizi di consulenza e
assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di
reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia,
custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo
stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di
macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche,
parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza
direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse,
sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e
selezione del personale; f) per attività di marketing,
analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center,
nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie
all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento
all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi
successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione
da quella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti
dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative. 4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
piu' rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5. Il contratto di
somministrazione di lavoro è vietato: a) per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero
presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione; c) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. Art.
21. Forma
del contratto di somministrazione 1. Il contratto di somministrazione di manodopera è
stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da
somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di
eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di
prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata
prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno
adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il
trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del
somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di
lavoro; j) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi
applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte
dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del
versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
il somministratore. 2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti
devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. 3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di
inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore,
devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero
all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. 4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli
elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di
somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti
alle dipendenze dell'utilizzatore. Art.
22. Disciplina
dei rapporti di lavoro 1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i
rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi
speciali. 2. In caso di somministrazione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto
compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore. 3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con
contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura
della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità
è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque
non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura è
proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a
tempo parziale anche presso il somministratore. L'indennità di disponibilità
è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori
connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano
applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del
lavoratore di cui all'articolo 12. 5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore
di lavoro non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la
riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del
2000, non si applicano in caso di somministrazione. Art.
23. Tutela
del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarietà 1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto
a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello
dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con
riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati
autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in
concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13. 3. L'utilizzatore è obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali. 4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto
a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui
godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. 5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma
e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione puo'
prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni
cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica
speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi',
nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti
nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli
obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni
superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo
di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per
l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni
inferiori. 7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è
riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300. 8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato
è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione. 9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione
nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo
quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore. Art.
24. Diritti
sindacali e garanzie collettive 1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il
lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle società o imprese di
somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti
dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà
e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro che dipendono
da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete
uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità
specifiche determinate dalla contrattazione collettiva. 4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale: a) il numero e i motivi del ricorso
alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro
i cinque giorni successivi; b) ogni dodici mesi, anche per il
tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce
mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati. Art.
25. Norme
previdenziali 1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi
ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico
del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità
di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per
il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di minimale contributivo. 2. Il somministratore non è tenuto al versamento della
aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845. 3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in
relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi
sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per
la attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al
tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla
lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso
l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. 4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di
lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori. Art.
26. Responsabilità
civile 1. Nel caso di somministrazione di lavoro
l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal
prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni. Art.
27. Somministrazione
irregolare 1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di
fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato
anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto
dall'inizio della somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti
effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della
somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la
costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne
ha effettivamente utilizzato la prestazione. 3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il
controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la
giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano
all'utilizzatore. Art.
28. Somministrazione
fraudolenta 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18,
quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità
di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al
lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20
euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. Capo
II Appalto e distacco Art.
29. Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel
presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che
puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio
dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore
o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di
un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto
a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Art. 30. Distacco 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un
datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno
o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa. 2 . In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve
avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unità produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il
lavoratore è adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Titolo
IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO Art.
31. Gruppi
di impresa 1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n.
74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate. 2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di
società cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto
dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. 3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione
del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle
singole società datrici di lavoro. Art.
32. Modifica
all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile 1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro
in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle
direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice
civile è sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al
presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». 2. All'articolo
2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in
cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui
esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo
1676». Titolo
V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE Art. 33. Definizione e tipologie 1. Il contratto di lavoro
intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro
intermittente puo' essere stipulato anche a tempo determinato. Art. 34. Casi di ricorso al lavoro intermittente 1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito
decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. 2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente
puo' essere altresi' concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con piu' di 45
anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle
liste di mobilità e di collocamento. 3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
Art.
35 1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato
in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o
soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del
contratto; b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore
che in ogni caso non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità,
ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di
lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro,
nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e
della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attività dedotta in contratto. 2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti
devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3 . Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti
collettivi, il datore di lavoro è altresi' tenuto a informare con cadenza
annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del
ricorso al contratto di lavoro intermittente. Art.
36. Indennità
di disponibilità 1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la
misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso
garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La
misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non
è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale. 2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di minimale contributivo. 3. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 4. In caso di malattia o di altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il
diritto alla indennità di disponibilità. 5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al
comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un
periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano
soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere
alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di
rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione del contratto, la
restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo
successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno
nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di
lavoro. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita
la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i
lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di
disponibilità fino a concorrenza della medesima misura. Art.
37. Lavoro
intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno 1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da
rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle
vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo
36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da
parte del datore di lavoro. 2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti
dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art.
38. Principio
di non discriminazione 1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta
e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non
deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità
di mansioni svolte. 2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del
lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle
ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale, maternità, congedi parentali. 3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta
disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di
alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 36. Art.
39. Computo
del lavoratore intermittente 1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato
nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun
semestre. Art.
40. Sostegno
e valorizzazione della autonomia collettiva 1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da
parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro
intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le
assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione
dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto
conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna
delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro
intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e
dell'articolo 37, comma 2. Capo
II Lavoro ripartito Art.
41. Definizione
e vincolo di solidarietà 1. Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale
contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido
l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. 2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma
1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore
resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera
obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. 3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o
previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro,
nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di
lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per
fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all'altro obbligato. 4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e
possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. 5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il
licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione
dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se,
su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda
disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o
parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un
normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice
civile. 6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di
entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell'articolo 1256
del codice civile. Art.
42. Forma
e comunicazioni 1. Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in
forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) la misura percentuale e la collocazione temporale del
lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto
da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse,
ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la
modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro; b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e
normativo spettante a ciascun lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attività dedotta in contratto. 2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i
lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con
cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei
soggetti coobbligati. Art.
43. Disciplina
applicabile 1. La regolamentazione del lavoro ripartito è
demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute
nel presente capo. 2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto
stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a
favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in
quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito. Art.
44. Principio
di non discriminazione 1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta
e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve
ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità
di mansioni svolte. 2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori
coobbligati è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e
dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
congedi parentali. 3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di
partecipare alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio
1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui
trattamento economico verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla
prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Art.
45. Disposizioni
previdenziali 1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione
generale e obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della
indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale
e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale,
mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del
contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il
calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non
preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito
dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Capo
III Lavoro a tempo parziale Art.
46. Norme
di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni 1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente: «a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»; b) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di
lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresi',
prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
presente decreto.»; c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Le
assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei
commi 2 e 3.»; d) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n.
368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e
le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai
contratti collettivi stessi.»; f) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del
lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto
collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo' integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»; g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, è soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo
determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno.»; i) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato; j) all'articolo
3, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale
possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,
concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I
contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore
di lavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa; 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore
di lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata
della prestazione lavorativa.»; k) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal
seguente: «8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la
collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro
un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni
lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero
nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»; l) all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su
richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del
lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»; m) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal
seguente: «10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di
clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 è possibile anche nelle
ipotesi di contratto di lavoro a termine.»; n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono
soppressi; o) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Tutela
ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto
scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo. 2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di
assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site
nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione. 3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il
datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello
stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le
eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti
a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono
provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. 4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo
parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma
del sistema degli incentivi all'occupazione.»; p) il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso; q ) l'articolo 7 è soppresso; r) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a
tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con
riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3,
comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della
sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la
possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi
dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»; s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3,
commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta
alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti collettivi
datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente
l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono.»; t) dopo l'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art.
12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie
oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione
medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro
a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a
tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni
piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.». Titolo
VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO Art.
47. Definizione,
tipologie e limiti quantitativi 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia
di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato
è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico-professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione. 2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100
per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il
datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n.
443. 3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi
del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia. Art.
48. Apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività,
con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto
quindici anni. 2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni
ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del
contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del
titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del
bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai
soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi
definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. 3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti
principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione
della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto
di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 4. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in
funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi
definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di
erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalle regioni competenti; d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo; f) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate. Art.
49. Apprendistato
professionalizzante 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività,
con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età
compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età. 3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da
conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in
ogni caso, non puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante
è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della
prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché
della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di
lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata
di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto
di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 5. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e
nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna
o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione
di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di
erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle
singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a
quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate. Art.
50. Apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività,
con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di
livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e
della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato di cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età. 3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e
la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. Art.
51. Crediti
formativi 1. La qualifica professionale conseguita attraverso il
contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento
nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. 2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa
con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento
dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle
regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001. Art.
52. Repertorio
delle professioni 1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche
professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo
tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e
della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti
della Conferenza Stato-regioni. Art.
53. Incentivi
economici e normativi e disposizioni previdenziali 1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria
di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per piu' di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
finalizzato il contratto. 2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica
la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della
formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In
caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e
50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma la disciplina
previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni e integrazioni. Capo
II Contratto di inserimento Art.
54. Definizione
e campo di applicazione 1. Il contratto di inserimento è un contratto di
lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle
seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove
anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue
anni; c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di età che siano
privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica
in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del
Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento
quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa
vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da: a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; b) gruppi di imprese; c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive; d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e privati; f) organizzazioni e associazioni di categoria. 3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i
soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta
per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere
nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti
della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per
i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione
quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto
a scadere un solo contratto di inserimento. 5. Restano in ogni caso applicabili,
se piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio
1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori
disoccupati. Art.
55. Progetto
individuale di inserimento 1. Condizione per l'assunzione con contratto di
inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto
individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. 2. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti
bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con
particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il
ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le
modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici
di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al
comma 1. 3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma
2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle
modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate
dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi
successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute
nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e
delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le
modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2. 4. La formazione eventualmente effettuata durante
l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto
formativo. 5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del
progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. Art.
56. Forma 1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma
scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di
inserimento di cui all'articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il contratto
è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Art.
57. Durata 1. Il contratto di inserimento ha una durata non
inferiore a nove mesi e non puo' essere superiore ai diciotto mesi. In caso di
assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata
massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi. 2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene
conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o
di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità. 3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le
stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite
massimo di durata indicato al comma 1. Art.
58. Disciplina
del rapporto di lavoro 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e dei contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. 2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono
stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di
inserimento. Art.
59. Incentivi
economici e normativi 1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli,
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. 2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma
del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti
dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54,
comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f). Art.
60. Tirocini
estivi di orientamento 1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i
tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un
giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di
addestramento pratico. 2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non
superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno
accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella
massima in caso di pluralità di tirocini. 3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante
non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro. 4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non
sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani
al tirocinio estivo di orientamento. 5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini
estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196
del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
marzo 1998, n. 142. Titolo
VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI Art.
61. 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di
cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno
solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le
disposizioni contenute nel presente capo. 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i
partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la
pensione di vecchiaia. 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62 F
o r m a
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve
essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve
tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Art.
64. Obbligo
di riservatezza 1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore
a progetto puo' svolgere la sua attività a favore di piu' committenti. 2. Il
collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i
committenti nè, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, nè compiere, in qualsiasi modo, atti
in pregiudizio della attività dei committenti medesimi. Art.
65. Invenzioni
del collaboratore a progetto 1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere
riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle
leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Art.
66. Altri
diritti del collaboratore a progetto 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale,
che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in
caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae
per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando
essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata
determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è
prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole
disposizione del contratto individuale. 4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973,
n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente
capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché
le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12
gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. Art.
67. Estinzione
del contratto e preavviso 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si
risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della
fase di esso che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso
il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Art.
68. Rinunzie
e transazioni 1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute
nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti
in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente
decreto legislativo. Art.
69. Divieto
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione
del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di
lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di
lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al
committente. Capo
II Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti Art.
70. Definizione
e campo di applicazione 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro,
ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o
con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c ) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di
volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a
calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. 2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a
compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare. Art.
71. Prestatori
di lavoro accessorio 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere
prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi
per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai
soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i
soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio
ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro
condizione. Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio 1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso
le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro
accessorio del valore nominale di 7,5 euro. 2.
Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
presso uno o piu' enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso
è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 3.
L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i
dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento
dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per
fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro. 4.
L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di
rimborso spese. 5.
Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni,
nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con
apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al
comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Art. 73. 1.
Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento
delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate
contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio
disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui
all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2.
Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e
INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e
ne riferisce al Parlamento. Art. 74. 1.
Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un
rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e
affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve
periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei
lavori. Titolo
VIII PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE Art.
75. Finalità 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo
parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonché dei contratti di
associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile,
le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo. Art. 76. Organi di certificazione 1.
Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni
di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale
di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di
certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza
nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto; c) le università pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di
diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del
comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la
registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione
e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a
tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria
di certificazione. Art.
77. Competenza 1. Nel caso in cui le parti intendano presentare
l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla
commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza
alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano
presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni
istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro. Art.
78. Procedimento
di certificazione e codici di buone pratiche 1. La procedura di certificazione è volontaria e
consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del
contratto di lavoro. 2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto
di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto
dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi: a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla
Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle
autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è
destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare
osservazioni alle commissioni di certificazione; b) il procedimento di certificazione deve concludersi
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere
il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere; d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita
menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in
relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. 3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica
di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione,
per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del
contratto certificato puo' essere richiesta dal servizio competente di cui
all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione è destinato a produrre effetti. 4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con
proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole
indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico
riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici
recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali vengono altresi' definiti appositi moduli e formulari per la
certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano
conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di
qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in
relazione alle diverse tipologie di lavoro. Art.
79. Efficacia
giuridica della certificazione Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al
momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi
giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i
provvedimenti cautelari. Art.
80. Rimedi
esperibili nei confronti della certificazione 1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti
e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre
effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del
contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti
del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per
vizi del consenso. 2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo
contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma
negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in
cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa. 3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede
di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia
davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice
del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile. 4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di
certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile. 5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, puo'
essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del
procedimento o per eccesso di potere. Art.
81. Attività
di consulenza e assistenza alle parti 1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono
anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia
in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma
negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo
concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare
riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei
contratti di lavoro. Capo
II Altre ipotesi di certificazione Art.
82. Rinunzie
e transazioni 1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma
1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresi' a
certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile
a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. Art.
83. Deposito
del regolamento interno delle cooperative 1. La procedura di certificazione di cui al capo I è
estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono
attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di
certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di
certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella
sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali
commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono
costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative. Art.
84. Interposizione
illecita e appalto genuino 1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo
possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui
all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo
programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra
somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo III del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in
materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione
effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e
indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli
accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Titolo
IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.
85. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogati: a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19
gennaio 1955, n. 25; c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369; d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n.
56; e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18,
quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608; f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n.
196; g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 72; h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
7 luglio 2000, n. 442; i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari
incompatibili con il presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino
a: «dello stesso» sono soppresse. Art.
86. Norme
transitorie e finali 1. Le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a
un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza
e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina
vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di
transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede
aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu'
rappresentativi sul piano nazionale. 2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di
legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in
partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a
chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e
normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro
subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di
attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente
posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di
lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee
attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie
di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro
subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di
lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento. 3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione
delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n.
196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e
salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione
per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti
stipulanti o recesso unilaterale. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24
giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice
civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal
presente decreto. 5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3
della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa
alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui al presente decreto. 6. Per le società di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate
ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di
raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In
attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e
regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. 7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito
a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato. 8 . Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti
alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai
fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia. 9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro
di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova
applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e
lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova
applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le
sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti
della pubblica amministrazione. 10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) chiede
alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;»; b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato
puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di
rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita
convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico
di regolarità contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente,
prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della
presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa
esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis).». 11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale
per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in
materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma
2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le
organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in
esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della
valutazione della sua ulteriore vigenza. 13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare
la possibilità di affidare a uno o piu' accordi interconfederali la gestione
della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione
collettiva. 14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti
dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003 Testo in vigore dal 24 ottobre CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
"Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro"
(G. U. n. 47 del 26 Febbraio 2003) Art. 1. (Delega al Governo per la
revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché
in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di
lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le
capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca
di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli
orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi
fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a)
snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta
di lavoro; b)
modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al
fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina
incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile, nonché
sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani; 3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il
regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di
quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento
pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione
coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro; c)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla
risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; d)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla
vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei
lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per attività
lavorative all'estero; e)
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; f)
incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e
operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro,
nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province; g)
ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di
monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e
vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori
privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati
ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base
all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di
gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.
È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni
sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo; h)
coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro
con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel
rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di
lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le
procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro; i)
eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni,
garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già
autorizzate; l)
identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli
intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati,
che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione
del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario,
con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o
organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o
territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,
nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181,
ratificata dall'Italia in data 1º febbraio 2000; m)
abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una
nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi: 1)
autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od
organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di
interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o
produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di
lavoro;
4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso
di somministrazione di lavoro altrui;
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i
casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di
lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di
esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più
incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini
della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla
base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che
tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e
dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore; n)
attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo
per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità
delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società
datrici di lavoro; o)
abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate
nelle lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente
incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo; p)
revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato
l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di
armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui
seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria,
anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39,
che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12
marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel
momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e
appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le
ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di
azienda; q)
redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni
in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro. Art. 2. (Delega al Governo in materia
di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli
affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza
del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di
occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla
occupazione; b)
attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma
5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali
rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività
formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento
formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale
da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione,
nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli
enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie
in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di
realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda; c)
individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio
di impresa al fine del subentro nella attività di impresa; d)
revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di
lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione
dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto
dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una
durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i
soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con
riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e
all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in
relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì
la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione
delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro; e)
orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di
valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di
compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il
differenziale occupazionale tra uomini e donne; f)
semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di
attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo,
tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di
automaticità; g)
rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione
dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di
occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della
ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle
amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati
dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; h)
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine
di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in
difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; i)
rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale,
territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda. Art. 3. (Delega al Governo in materia
di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a
prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a
favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di
partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai
55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a)
agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di
lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità
previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o
territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in
carenza dei predetti contratti collettivi; b)
agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo
parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto,
anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei
contratti collettivi di cui alla lettera a), e comunque a
fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore; c)
estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo
parziale a tempo determinato; d)
previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di
contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di
contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso
a tale tipologia contrattuale; e)
abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo
della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei
princìpi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del
15 dicembre 1997; f)
affermazione della computabilità pro rata temporis in proporzione
dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione
all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro
volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti
occupati in ogni unità produttiva; g)
integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale. Art. 4. (Delega al Governo in materia
di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e
continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a
chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a
prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a favore
del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria
disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed
in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia
contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione
con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che
siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di
collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla
chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta
indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro
effettivamente svolto; b)
con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa estensione al
settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente
applicabilità degli oneri contributivi di questo settore; 1)
ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della
fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro rata
temporis;
2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite
agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo
settore; c)
con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto
da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della collaborazione,
la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi
di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione, nonché l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere
proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000
euro;
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o
fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza
dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e
infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di
intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza
delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione
della volontà delle parti contraenti; d)
ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e
con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore
di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo,
altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel
mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la
tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa,
ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione; e)
ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in
solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica
prestazione lavorativa. f)
configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e
dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o
ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale
senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione
dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole. Art. 5. (Delega al Governo in materia
di certificazione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti
di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto
stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione; b)
individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro
in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso
strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche università; c)
definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di
tenuta della relativa documentazione; d)
indicazione del contenuto e della procedura di certificazione; e)
attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della
procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilità di
ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma
negoziale da parte dell'organo preposto alla certificazione e di difformità tra
il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma
negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione; f)
previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo preposto
alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello
stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto
dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga
provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il
programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il
programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in
capo all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e
il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro; g)
attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la
qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle
parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice
civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse; h)
estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del
regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una
cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni; i)
verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data
della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Art. 6. (Esclusione)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle
pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate. Art. 7. (Disposizioni concernenti
l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo
decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il
termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di
sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi
criteri e princìpi direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art. 8. (Delega al Governo per la
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro)
1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro
con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro delle
politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della
disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro,
nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione
delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a
criteri di equità ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi: a)
improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione
dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di
lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di
consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina; b)
definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro
e quella di conciliazione delle controversie individuali; c)
ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della
direzione provinciale del lavoro; d)
semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità
di ricorrere alla direzione regionale del lavoro; e)
semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro
correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica; f)
riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione
di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle
strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della
predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di
polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro; g)
razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di
vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della
direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali
del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui
alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4,
attenendosi ai princìpi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Art. 9. (Modifiche alla legge 3
aprile 2001, n. 142)
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto» sono
soppresse; b)
all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300
del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore,
secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del
movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative»; c)
all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola
pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai
propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato,
secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto
dall'articolo 6»; d)
all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio
deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli
articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa
relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale
ordinario»; e)
all'articolo 6, comma 1, le parole: «Entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
dicembre 2003»; f)
all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le
seguenti: «nonchè all'articolo 3, comma 2-bis» e le parole: «ai
trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti
collettivi nazionali di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al
solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1»; g)
all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis.
Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di
riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio». Art. 10. (Modifica dell'articolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge
20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente: «Art.
3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). - 1. Per
le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di
applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici
normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e
contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Avvertenza: Note all'art. 1: Note all'art. 2: Nota all'art. 3: Note all'art. 5: Nota all'art. 7: Note all'art. 9: Data
a Roma, addi' 14 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio Visto,
il Guardasigilli: Castelli LAVORI
PREPARATORI
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