Diritto d’assemblea retribuita

Il Tribunale di Torino ha dato ragione alla Fiom su tre articoli 28, contro la Denso, la Elbi e la Fiat-Powertrain, che erano stati presentati sul diritto all’assemblea retribuita. Come già sostenuto dalla nostra organizzazione, dopo anche diverse riunioni della nostra Consulta, le 10 ore di assemblea retribuita previste dallo Statuto dei lavoratori, dopo l’Accordo interconfederale sulle Rsu, sono così ripartite: 7 ore su convocazione delle Rsu e 3 ore a disposizione delle organizzazioni. Diverse aziende, hanno applicato unilateralmente una spartizione delle ore tra le organizzazioni, per cui alla Fiom sarebbe spettata solo un’ora. Nel passato la nostra organizzazione aveva accettato, nel quadro di rapporti unitari condivisi, questa situazione di fatto, ma ora ciò non è più proponibile. Si è arrivati al punto che la Fim e la Uilm avevano “prenotato” le ore di assemblea, per cui non era possibile per noi convocare assemblee d’organizzazione, mentre Fim e Uilm non le svolgevano.

La Fiom si è quindi rivolta alla magistratura per rivendicare la piena disponibilità per l’organizzazione delle 3 ore previste dall’Accordo interconfederale. La magistratura ci ha dato ragione.

Provvederemo, non appena saranno a nostra disposizione, a diffondere gli atti del procedimento e della sentenza. Essi sono importanti anche perché nel corso del procedimento la Fiom di Torino ha potuto esibire una lettera di Guglielmo Epifani che, a nome della Cgil, ha fornito l’interpretazione autentica dell’Intesa interconfederale, mentre è stata anche registrata la testimonianza di Paolo Lucchesi, ex segretario della Cgil, che allora partecipò al negoziato.

Con queste sentenze e con questi strumenti testimoniali tutte le strutture della Fiom possono esigere il pieno utilizzo per assemblee di organizzazione di 3 ore all’anno.

Quindi tutte le strutture che abbiano delle difficoltà al riguardo dovranno diffidare le aziende dal non concedere le assemblee, pena l’azione legale immediata con l’articolo 28.

Ricordiamo inoltre che per le altre 7 ore di assemblea valgono le decisioni a maggioranza che le Rsu possono prendere. Dunque una Rsu ove la Fiom è maggioranza può prendere la decisione di convocare l’assemblea, anche senza il consenso dei rappresentanti di altre organizzazioni.

Vista l’importanza di questa sentenza invitiamo tutte le organizzazioni a contattare l’Ufficio sindacale per ogni ulteriore specificazione e a attivarsi capillarmente per la piena attuazione dei nostri diritti.

Cordiali saluti.

Per la Segreteria nazionale
Giorgio Cremaschi

per l’Ufficio sindacale
Elisa Cancellieri

 

  ricorso ex art 28 L.300/1970