DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n. 87 - Supplemento ordinario) Titolo IDisposizioni
generali 2.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a)
´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle
sue funzioni; b)
´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro; c)
´lavoro straordinario': è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro
così come definito all'articolo 3 del presente decreto; d)
´periodo notturno': periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; e)
´lavoratore notturno': -
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del
suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; -
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del
suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di
lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di
lavoro a tempo parziale; f)
´lavoro a turni': qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre
in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi
posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che
può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità
per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane; g)
´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito
nel quadro del lavoro a turni; h)
´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale
viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto
passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto
fisso non ferroviario; i)
´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su una installazione
offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa,
direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo
sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività
di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una
installazione offshore che da una nave; j)
´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo
regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente
lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o
di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a
se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o
a lungo termine; k)
´contratti collettivi di lavoro': contratti collettivi stipulati da
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. 2.
Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile,
ivi compresi quelli del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello stato le disposizioni contenute nel presente decreto non
trovano applicazione unicamente in presenza di particolari esigenze inerenti al
servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza
pubblica, di difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi espletati
dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del
ministro competente, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica,
da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 4.
La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti
maggiorenni. 2.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una
durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all'anno. 2.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3.
Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di
lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a
quattro mesi. 4.
I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui
al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi
contratti collettivi. 5.
In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso
prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più
di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del
periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la direzione
provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al
predetto obbligo di comunicazione. Art.
5 - Lavoro straordinario 2.
Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro
regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro
straordinario. 3.
In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e
lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. 4.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di
lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a)
casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di
fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b)
casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di
lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a
un danno alle persone o alla produzione; c)
eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività
produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per
le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 2, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle
rappresentanze sindacali in aziendali. 5.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le
maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I
contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in
aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi
compensativi. 2.
Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha
beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla
maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le ore di lavoro
straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all'articolo
4.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva
che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve
essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di
ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la
cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo. 3.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o
computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di
cui all'articolo 5 rd 10/9/1923, n. 1955 e successivi atti applicativi e
dell'articolo 4 del rd 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni. 2.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a)
le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non
possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello
della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; b)
le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c)
per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività
discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con
gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità
del traffico ferroviario; d)
i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle
condizioni previste dall'articolo 17, comma 4. 3.
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla
domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a
modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle
attività aventi le seguenti caratteristiche: a)
operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a
energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità
della combustione e operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto
assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate; b)
attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo
svolgimento continuativo per ragioni tecniche; c)
industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla
materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile
deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi
all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si
compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di
lavorazione superiore a tre mesi; d)
i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze
tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di
pubblica utilità; e)
attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità
di capitali o ad alta tecnologia; f)
attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g)
attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114. 4.
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo
settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste dalla
legge 22 febbraio 1934, n. 370. 5.
Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,
adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di
cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno
1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12
luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), salve le eccezioni di
cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, provvede all'aggiornamento e alla
integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e
salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà
senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito dell'accordo presso il ministero
stesso. I predetti decreti, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti
pubblici, sono adottati dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il ministro del lavoro e delle politiche sociali. 2.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla
relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del
rapporto di lavoro. 3.
Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i
contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione. 2.
I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono
essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso
vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non
sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: a)
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b)
la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a 12 anni; c)
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 1.
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e
con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle
rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni
firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale
consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori
come sopra definite per il tramite dell'associazione cui l'azienda aderisca o
conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo
di sette giorni. 2.
Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o
conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale,
della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo.
Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1. 1.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in
media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi,
anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare
come media il suddetto limite. 2.
È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle
riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei
confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della
contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di
orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico. 3.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,
previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di
otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Il predetto decreto, per le
materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle
politiche sociali. 4.
Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il
computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai
contratti collettivi di cui al comma 1. 5.
Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui
al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa. 2.
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa
alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di
mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto
per il turno diurno. 3.
Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano
le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito
dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e
collettiva. 4.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure
di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari
categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5
giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162. 1.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle
strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno,
in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. 2.
La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui
l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile. Titolo
V 1.
Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi,
sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata
settimanale dell'orario di cui all'art. 3 a)
le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e successive modifiche; b)
le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive modifiche, alle condizioni
ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del rd n. 1955/1923; c)
le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra,
di posa di condotte e installazione in mare; d)
le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia elencate nella tabella approvata con rd 6 dicembre 1923, n. 2657, e
successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste; e)
i commessi viaggiatori o piazzisti; f)
il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre; g)
gli operai agricoli a tempo determinato; h)
i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende
editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti
da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi; i)
il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle attività di
composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti
necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e
locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa; j)
il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da
aziende pubbliche e private; k)
i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e all'art. 2 della
legge 13/7/1966, n. 559; l)
le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la
continuità del servizio, nei settori appresso indicati: -
personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle
poste, delle autostrade, dei servizi portuali e aeroportuali, nonché personale
dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese
esercenti servizi di telecomunicazione; -
personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica,
gas, calore e acqua; -
personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto
di rifiuti solidi urbani; -
personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui
il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di
pubblica sicurezza; m)
personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non
autostradali; n)
personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini,
fluviali, lacuali e piscinali. 2.
Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a n) del comma 1
verranno aggiornate e armonizzate con i principi contenuti nel presente decreto
legislativo mediante decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto concerne i
pubblici dipendenti, da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro. Il predetto decreto, per le materie di esclusivo interesse dei
dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate
mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le
organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le
associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese,
mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di
contrattazione. 2.
In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto
coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle
associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse
parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite dei sei
mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: a)
alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo
di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza
fra i suoi diversi luoghi di lavoro; b)
alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla
necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare,
quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; c)
alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del
servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1)
di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da
ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in
formazione, da case di riposo e da carceri; 2)
del personale portuale o aeroportuale; 3)
di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica,
postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di
protezione civile; 4)
di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e
dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti
di incenerimento; 5)
di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche; 6)
di attività di ricerca e sviluppo; 7)
dell'agricoltura; 8)
di lavoratori operanti nel settore del trasporto passeggeri in ambito urbano ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2° periodo, del dpr 26 ottobre 1972,
n. 633. d)
in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare: 1)
nell'agricoltura; 2)
nel turismo; 3)
nei servizi postali. e)
per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: 1)
per le attività discontinue; 2)
per il servizio prestato a bordo dei treni; 3)
per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità
del traffico ferroviario. f)
a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e
imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state
comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata; g)
in caso di incidente o di rischio di incidente imminente. 3.
Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui
all'articolo 7: a)
per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia
squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio
di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero; b)
per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la
giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie. 4.
Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere ammesse soltanto a
condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di
riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a
condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata. 5.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e
13 del presente decreto legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata
dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata,
non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi
e, in particolare, quando si tratta: a)
di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo; b)
di manodopera familiare; c)
di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose; d)
di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di
telelavoro. 6.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del
presente decreto legislativo non si applicano al personale mobile. Per il
personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione
le relative disposizioni di cui al rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e alla legge 14
febbraio 1958, n. 138. 7.
Il decreto di cui al comma 2, per le materie di esclusivo interesse dei
dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1.
Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a
bordo di navi da pesca marittima. 2.
Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la
durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore
di lavoro settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno,
mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi
da pesca sono così stabiliti: a)
il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare: 1.
14 ore in un periodo di 24 ore; 2.
72 ore per un periodo di sette giorni; ovvero:
b)
il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 1.
10 ore in un periodo di 24 ore; 2.
77 ore per un periodo di sette giorni. 3.
Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti,
di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi
consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro
del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al ministro per la funzione
pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni
dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente
decreto nella contrattazione collettiva. 2.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate
tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal
decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e
le disposizioni aventi carattere sanzionatorio. 3.
Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività
caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore
le relative disposizioni contenute nel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella
legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del
presente decreto legislativo. |