Decreto
Legislativo 6 settembre 2001, n.
368 “Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'Unice, dal Ceep e dal Ces" (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001)
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista
la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla Ces, dall'Unice e dal Ceep; Vista
la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e
3, e l'allegato B; Vista
la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 giugno 2001; Acquisiti
i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; Vista
la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9
agosto 2001; Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art.
1 - Apposizione del termine 1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al
comma l. 3.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4.
La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro,
puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni. Art.
2 - Disciplina aggiuntiva per il trasporto
aereo ed i servizi aeroportuali 1.
È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o
da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento
dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e
merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e
nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale
che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti
complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta
percentuale puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi
aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su
istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo. Art.
3 - Divieti 1.
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato
non è ammessa: Art.
4 - Disciplina della proroga 1.
Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del
lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore
a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione
che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con
esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a
termine non potrà essere superiore ai tre anni. 2.
L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che
giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di
lavoro. Art.
5 - Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 2.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto
di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri
casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei
predetti termini. 3.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro
un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino
a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 4.
Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali
quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro
si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo
contratto. Art.
6 - Principio di non discriminazione 1.
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la
gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto
e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a
tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello
stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla
contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato
sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a
termine. Art.
7 - Formazione 1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro. 2.
I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti
diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità
di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la
carriera e migliorarne la mobilità occupazionale. Art.
8 - Criteri di computo 1.
Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori
con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata
superiore a nove mesi. Art.
9 - Informazioni 1.
I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi definiscono le modalità per le
informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti
che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse
possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. 2.
I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in
merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende. Art.
10 - Esclusioni e discipline specifiche 1. Sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già
disciplinati da specifiche normative: 2.
Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di
lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato
cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375. 3.
Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta
di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre
giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o
nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per
l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo. 4.
È consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè
di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo
2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui
agli articoli 6 e 8. 5.
Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di
esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 6.
Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed
all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 7.
La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi. Sono in
ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato
conclusi: 8.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non
rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette
mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata
definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di
difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui
al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate
suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a
quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime
caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. 9.
È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, la individuazione di un diritto di
precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima
qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività
lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste
dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori
assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare
la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui
all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 10.
In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo' esercitarlo a condizione
che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Art.
11 - Abrogazioni e disciplina transitoria 1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate
la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis
della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, nonchè tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non
sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2.
In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui
al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate
ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza
dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3.
I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente,
continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza. 4.
Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale
previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le
norme di cui agli articoli 4 e 5. Art.
12 - Sanzioni 1.
Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro)
a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a piu' di
cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a
154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro). |