(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001)

Attuazione dell’art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura.

 IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 di concerto con

 IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l’art. 78, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per stabilire le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999; nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano;

Visto l’art. 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l’art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

Visto l’art. 1, commi da 34 e 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l’art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare all’ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l’espletamento delle predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da:

busta paga relativa al periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;

libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;

dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell’usura; avuto riguardo all’attività svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;

dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

2. Per l’esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all’art. 2 del citato decreto 29 maggio 1999, la documentazione presentata dovrà comprovare l’esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dall’allegata tabella 1.

3. Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente usurante.

4. Le domande possono essere presentate anche incostanza di rapporto di lavoro.

5. Gli effetti previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel più breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l’avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono cessare l’attività lavorativa dipendente.

6. La decorrenza della pensione è stabilita secondo le vigenti disposizioni.

 Art.  2.

 1. I benefici derivanti dall’attuazione della normativa indicata in premessa possono essere riconosciuti per le mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel periodo compreso tra l’8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001 ed a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, di cui all’art. 78.comma 8, lettera b), numeri 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso entro i limiti della disponibilità di cui al comma 13 dello stesso art. 78.

 Art. 3.

 1. Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’art. 1, sono prese in esame dagli enti interessati a definire dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.

 Il presente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 17 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Salvi

 p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Solaroli

 Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona

e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 327

Tabella 1.

Valori limite per l’esposizione dallo stress da calore (valori di WBGT in C°) in funzione dei ritmi di lavoro

 

Sforzo lavorativo

 

 

leggero

 

moderato

 

pesante

100% lavoro

29,5

27,5

25

75 lavoro

25% riposo

 

30,5

 

28,5

 

27,5

50% lavoro

50% riposo

 

31,5

 

29,5

 

28,5

25% lavoro

75% riposo

 

32,5

 

31

 

30

 Nota: Le classificazioni usate per lo sforzo lavorativo fanno riferimento alle definizioni della medicina del lavoro

 


Decreto legislativo 19 maggio 1999

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 Criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti

 IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 di concerto con

 I MINISTRI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

 Visto l’art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro usurante;

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito dall’art. 1,  comma 34,  della citata legge n. 335, che prevede l’emanazione di un decreto interministeriale Lavoro e Tesoro – sentita la commissione tecnico-scientifica – per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella misura massima del 20% dell’onere complessivo, relativo a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano;

Visto l’art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi da 34 a 38, della predetta legge n. 335, dispone che i criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; in data 8 aprile 1998, con il quale la predetta commissione è stata istituita;

Considerati i risultati cui è pervenuta la commissione tecnico-scientifica ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti i cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:

l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile;

la prevalenza della mansione usurante;

la mancanza di possibilità di prevenzione;

la compatibilità fisico-psichica in funzione dell’età;

l’elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;

l’età media della pensione di invalidità;

il profilo ergonomico;

l’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

 2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1,  dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.

 Art. 2.

 1. Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

«lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

«lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

«lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

«lavori in cassoni ad aria compressa»;

«lavori svolti dai palombari»;

«lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a fusione, non comandata a distanza dai refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

«lavori di asportazione dell’amianto» mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

 

2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell’ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall’art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 19995, n. 335.

 

3. Le organizzazioni sindacali, di cui all’art. 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall’art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 Art. 3.

 1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 Art. 4.

 1. La commissione tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale dell’8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell’attuazione dei criteri di cui al presente decreto.

 Roma, 19 maggio 1999

  

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

 

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Amato

 Il Ministro della sanità

Bindi

 

Il Ministro per la funzione pubblica

Piazza