Consulta giuridica 26 gennaio 2005

Appunti dell’introduzione di Giorgio Cremaschi alla Consulta Giuridica della Fiom, del 26 gennaio u.s., convocata per fare una prima verifica dello stato di applicazione della Legge 30 e del D.L. 276 nelle aziende metalmeccaniche.

 

Al momento non c’è un quadro chiaro dello stato di applicazione delle forme contrattuali e delle norme previste dalla legge, nelle aziende metalmeccaniche, anche perché, da parte delle strutture territoriali e delle Rsu, non è stato sviluppato un controllo attento e continuativo della situazione; con una certa dose di approssimazione si può però dire che nelle aziende a maggior presenza sindacale si assiste a una certa prudenza da parte delle direzioni del personale nella applicazione della legge; in parte dovuta allo stato di confusione determinato dal Ministero del Lavoro, con la definizione di circolari attuative spesso contraddittorie e in parte riconducibile alle caratteristiche organizzative e produttive delle aziende metalmeccaniche che non permettono e non necessitano “naturalmente” dell’applicazione delle norme previste dalla 276 a differenza di altri settori come quello per esempio del terziario.

Schematicamente si può dire che dalla estesa gamma di contratti di lavoro offerti dalla 276 le aziende abbiamo deciso di sceglierne solo alcuni. Non c’è un ampio utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato, al contrario dell’utilizzo esteso dei contratti di somministrazione a tempo determinato, come non si vede un concreto impiego di forme lavorative come il job sharing, il job on call, lo staff leasing, almeno nei settori che conosciamo.

Si è diffusa, invece, nelle aziende, in luogo dei contratti di collaborazione continuativa non permessi dalla legge, la pratica di utilizzare i lavoratori a partita IVA e di lavoratori con contratti a progetto, soprattutto nei settori impiegatizi e di lavoro tecnico. In molte aziende non attraversate dalla crisi e ove si è determinato la necessità di nuove assunzioni, verifichiamo l’utilizzo dei contratti di inserimento che derivano e sostituiscono peggiorandone le normative e i trattamenti i vecchi C. F.L. Non si è determinata da parte delle RSU una efficace azione di contrasto a tale utilizzo di questa forma contrattuale perché c’è un accordo interconfederale sottoscritto anche dalla Cgil anche se ci sono casi, non isolati, di impegno delle RSU di negoziare almeno la possibilità di contrattare l’inserimento solo ad un livello sotto e non di due rispetto a quello previsto dal CCNL.

All’interno di questo quadro complesso e tenuto conto che la 276 è ormai pienamente definita in quanto è praticamente concluso da parte del Ministero del Lavoro l’impegno all’emanazione delle circolari attuative ci si deve porre oggi e conclusivamente l’obiettivo di determinare sia nel contratto nazionale che nella contrattazione di secondo livello, l’utilizzo solo di alcune forme lavorative diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che queste non possano superare nel complesso il 10-15 % del totale degli occupati a tempo indeterminato di ciascuna impresa nonché la determinazione di una procedura certa di stabilizzazione lavorativa per i lavoratori assunti in tali contratti.

Dal 1° gennaio nelle aziende metalmeccaniche è totalmente applicabile, nella sua interezza la legge 30 in quanto nell’accordo separato di Fim e Uilm con Federmeccanica era stato concordato sia l’applicazione del decreto 66 sugli orari che la legge 30 e il decreto 368 attraverso la definizione di norme che dovevano essere individuate entro il 31 dicembre del 2004. Non avendo avuto Fim e Uilm né la capacità né la possibilità di normarne l’applicazione nei tempi previsti, oggi per Federmeccanica su tali questioni non sono più in vigore le norme del contratto del 99 ma solo la legge 30 e la 276 nella loro interezza.

Nelle more della definizione della piattaforma di rinnovo della parte economica del contratto nazionale Fim e Uilm ci hanno chiesto di individuare una posizione comune sulla legge 30 tenuto conto che il 4 febbraio si terrà un incontro con Federmeccanica proprio sull’applicazione della legge e in un contesto “complicato” ove è presumibile che da parte delle imprese ci verrà proposto uno scambio tra un utilizzo “ morbido” della legge e una accentuata flessibilità delle prestazioni.

Rimane come ultimo grande capitolo riguardante le forme possibili di contratti di lavoro il contratto di apprendistato che dopo il fallimento dell’ipotesi di giungere alla firma di un avviso comune tra Cgil Cisl e Uil e tutte le associazioni imprenditoriali, visto l’opposizione di alcune di queste alla definizione di una clausola di rinvio alla contrattazione nazionale circa il trattamento economico e l’inquadramento professionale degli apprendisti, c’è il rischio concreto di ritrovarci di fronte ad accordi sull’apprendistato diversi da regione a regione e tra gruppi di imprese. Conseguentemente è necessario costruire nella Fiom una linea guida comune che ci vincoli tutti nei rapporti negoziali con le associazioni datoriali territoriali in merito all’apprendistato.

A conclusione rimangono due grandi capitoli presenti nella legge 30 e nella 276 e che modificano in profondità diritti consolidati e fanno venire meno forti tutele per i lavoratori:

1.         le normative sugli appalti;

2.         i trasferimenti dei rami di azienda.

Oggi si comincia a verificare una timida inversione di tendenza da parte delle aziende nella pratica dell’outsourcing, tanto è vero che in alcuni settori si vede rientrare nell’impresa madre attività che erano state esternalizzate in quanto è sempre più chiaro che la pratica della esternalizzazione abbatte i costi ma riduce la qualità e l’efficienza. Tutto ciò non vuole dire che bisogna ridurre l’impegno nella ricerca delle migliori forme legislative di tutela del lavoratore coinvolto in processi di outsourcing e/o di appalto,ma al contrario, recuperando in parte la vecchia legge 1369 bisogna verificare anche la possibilità di introdurre il concetto della responsabilità “larga” delle imprese coinvolte, affermando il concetto della codatorialità.

In conclusione dobbiamo impegnarci sul fronte delle aziende a valorizzare efficacemente il ruolo delle RSU nel loro diritto di informazione, anche di natura nominativa circa i lavoratori con contratti “atipici” coinvolti, tale da poter cosi sviluppare efficacemente un ruolo di rappresentanza per questi lavoratori, anche utilizzando in forma estesa l’azione legale. Per questi motivi si devono ricostruire nei territori uffici vertenze della Fiom cominciando dal centro nazionale con la definizione di un ufficio legale nazionale capace di costruire e gestire vertenze legali diffuse. Tutto ciò necessita di un impegno maggiore alla diffusione delle conoscenze e, per questo all’interno del sito web della Fiom si aprirà una”finestra” della Consulta Giuridica.

 

P.S.

Nell’incontro del 4 febbraio, Federmeccanica, come d’altronde avevamo previsto, ci ha chiesto di accettare lo scambio tra un utilizzo “morbido” della 276 e l’introduzione di una flessibilità sugli orari e sulle prestazioni, non negoziata. Noi abbiamo respinto, unitariamente, almeno per adesso, queste richieste, ma questo ci deve indurre ancora di più a realizzare tutte le condizioni per impedire l’applicazione della 276 secondo le modalità decise dalle imprese. Solo cosi potremo eliminare l’idea che ha Federmeccanica di utilizzare l’applicazione della legge come oggetto di scambio.