Consulta giuridica 26 gennaio 2005 Appunti
dell’introduzione di Giorgio Cremaschi alla Consulta Giuridica della Fiom, del
26 gennaio u.s., convocata per fare una prima verifica dello stato di
applicazione della Legge 30 e del D.L. 276 nelle aziende metalmeccaniche. Al
momento non c’è un quadro chiaro dello stato di applicazione delle forme
contrattuali e delle norme previste dalla legge, nelle aziende metalmeccaniche,
anche perché, da parte delle strutture territoriali e delle Rsu, non è stato
sviluppato un controllo attento e continuativo della situazione; con una certa
dose di approssimazione si può però dire che nelle aziende a maggior presenza
sindacale si assiste a una certa prudenza da parte delle direzioni del personale
nella applicazione della legge; in parte dovuta allo stato di confusione
determinato dal Ministero del Lavoro, con la definizione di circolari attuative
spesso contraddittorie e in parte riconducibile alle caratteristiche
organizzative e produttive delle aziende metalmeccaniche che non permettono e
non necessitano “naturalmente” dell’applicazione delle norme previste
dalla Schematicamente
si può dire che dalla estesa gamma di contratti di lavoro offerti dalla 276 le
aziende abbiamo deciso di sceglierne solo alcuni. Non c’è un ampio utilizzo
dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato, al contrario
dell’utilizzo esteso dei contratti di somministrazione a tempo determinato,
come non si vede un concreto impiego di forme lavorative come il job sharing, il
job on call, lo staff leasing, almeno nei settori che conosciamo. Si
è diffusa, invece, nelle aziende, in luogo dei contratti di collaborazione
continuativa non permessi dalla legge, la pratica di utilizzare i lavoratori a
partita IVA e di lavoratori con contratti a progetto, soprattutto nei settori
impiegatizi e di lavoro tecnico. In molte aziende non attraversate dalla crisi e
ove si è determinato la necessità di nuove assunzioni, verifichiamo
l’utilizzo dei contratti di inserimento che derivano e sostituiscono
peggiorandone le normative e i trattamenti i vecchi C. F.L. Non si è
determinata da parte delle RSU una efficace azione di contrasto a tale utilizzo
di questa forma contrattuale perché c’è un accordo interconfederale
sottoscritto anche dalla Cgil anche se ci sono casi, non isolati, di impegno
delle RSU di negoziare almeno la possibilità di contrattare l’inserimento
solo ad un livello sotto e non di due rispetto a quello previsto dal CCNL. All’interno
di questo quadro complesso e tenuto conto che la 276 è ormai pienamente
definita in quanto è praticamente concluso da parte del Ministero del Lavoro
l’impegno all’emanazione delle circolari attuative ci si deve porre oggi e
conclusivamente l’obiettivo di determinare sia nel contratto nazionale che
nella contrattazione di secondo livello, l’utilizzo solo di alcune forme
lavorative diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
che queste non possano superare nel complesso il 10-15 % del totale degli
occupati a tempo indeterminato di ciascuna impresa nonché la determinazione di
una procedura certa di stabilizzazione lavorativa per i lavoratori assunti in
tali contratti. Dal
1° gennaio nelle aziende metalmeccaniche è totalmente applicabile, nella sua
interezza la legge Nelle
more della definizione della piattaforma di rinnovo della parte economica del
contratto nazionale Fim e Uilm ci hanno chiesto di individuare una posizione
comune sulla legge 30 tenuto conto che il 4 febbraio si terrà un incontro con
Federmeccanica proprio sull’applicazione della legge e in un contesto
“complicato” ove è presumibile che da parte delle imprese ci verrà
proposto uno scambio tra un utilizzo “ morbido” della legge e una accentuata
flessibilità delle prestazioni. Rimane
come ultimo grande capitolo riguardante le forme possibili di contratti di
lavoro il contratto di apprendistato che dopo il fallimento dell’ipotesi di
giungere alla firma di un avviso comune tra Cgil Cisl e Uil e tutte le
associazioni imprenditoriali, visto l’opposizione di alcune di queste alla
definizione di una clausola di rinvio alla contrattazione nazionale circa il
trattamento economico e l’inquadramento professionale degli apprendisti, c’è
il rischio concreto di ritrovarci di fronte ad accordi sull’apprendistato
diversi da regione a regione e tra gruppi di imprese. Conseguentemente è
necessario costruire nella Fiom una linea guida comune che ci vincoli tutti nei
rapporti negoziali con le associazioni datoriali territoriali in merito
all’apprendistato. A
conclusione rimangono due grandi capitoli presenti nella legge 30 e nella 276 e
che modificano in profondità diritti consolidati e fanno venire meno forti
tutele per i lavoratori: 1.
le normative sugli
appalti; 2.
i trasferimenti dei rami
di azienda. Oggi
si comincia a verificare una timida inversione di tendenza da parte delle
aziende nella pratica dell’outsourcing, tanto è vero che in alcuni settori si
vede rientrare nell’impresa madre attività che erano state esternalizzate in
quanto è sempre più chiaro che la pratica della esternalizzazione abbatte i
costi ma riduce la qualità e l’efficienza. Tutto ciò non vuole dire che
bisogna ridurre l’impegno nella ricerca delle migliori forme legislative di
tutela del lavoratore coinvolto in processi di outsourcing e/o di appalto,ma al
contrario, recuperando in parte la vecchia legge 1369 bisogna verificare anche
la possibilità di introdurre il concetto della responsabilità “larga”
delle imprese coinvolte, affermando il concetto della codatorialità. In
conclusione dobbiamo impegnarci sul fronte delle aziende a valorizzare
efficacemente il ruolo delle RSU nel loro diritto di informazione, anche di
natura nominativa circa i lavoratori con contratti “atipici” coinvolti, tale
da poter cosi sviluppare efficacemente un ruolo di rappresentanza per questi
lavoratori, anche utilizzando in forma estesa l’azione legale. Per questi
motivi si devono ricostruire nei territori uffici vertenze della Fiom
cominciando dal centro nazionale con la definizione di un ufficio legale
nazionale capace di costruire e gestire vertenze legali diffuse. Tutto ciò
necessita di un impegno maggiore alla diffusione delle conoscenze e, per questo
all’interno del sito web della Fiom si aprirà una”finestra” della
Consulta Giuridica. P.S.
Nell’incontro del 4 febbraio, Federmeccanica, come d’altronde avevamo previsto, ci ha chiesto di accettare lo scambio tra un utilizzo “morbido” della 276 e l’introduzione di una flessibilità sugli orari e sulle prestazioni, non negoziata. Noi abbiamo respinto, unitariamente, almeno per adesso, queste richieste, ma questo ci deve indurre ancora di più a realizzare tutte le condizioni per impedire l’applicazione della 276 secondo le modalità decise dalle imprese. Solo cosi potremo eliminare l’idea che ha Federmeccanica di utilizzare l’applicazione della legge come oggetto di scambio.
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