COMUNICATO SINDACALE

 

Circolare Inps n° 75 del 12 aprile 2007

   

Vi segnaliamo che l’Inps, con la circolare n° 75 del 12 aprile 2007, informa che se il lavoratore in Cassa integrazione guadagni non comunica preventivamente, alla sede provinciale dell’Inps, di aver intrapreso un’attività lavorativa, autonoma o subordinata, decade dall’intero trattamento di integrazione salariale, per tutto il periodo della concessione, anche se il periodo di occupazione è inferiore rispetto a quello in cui è previsto l’intervento della cassa integrazione stessa (legge 160/1988 art. 8 comma 5).

L’Inps precisa inoltre che, a fronte del mancato preavviso, la decadenza dell’intero periodo di integrazione salariale si determina anche in presenza di più provvedimenti di concessione della Cig. Tuttavia, fermo restando la necessità della comunicazione preventiva da parte del lavoratore, non esiste nessuna sentenza o normativa che sancisca un’assoluta incompatibilità del trattamento di Cig con lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia essa autonoma o subordinata (legge 160/1988 art. 8 comma 4).

Ricordiamo ancora che l’incumulabilità tra la Cig e altri redditi da lavoro è definita in misura variabile a secondo dell’ammontare degli stessi (circ. Inps 179/2002).

Vi chiediamo di trasmettere a tutte le Rsu questa comunicazione, per realizzare una estesa azione di informazione a tutti i lavoratori, onde evitare che la non conoscenza della norma o la banale disattenzione determini la mancata comunicazione preventiva di un’altra eventuale attività lavorativa provocando cosi la decadenza di tutto il periodo di concessione della Cig, comprese eventuali deroghe.