COMUNICATO SINDACALE |
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Circolare Inps n° 75 del 12 aprile 2007 Vi
segnaliamo che l’Inps, con la circolare n° 75 del 12 aprile 2007,
informa che se il lavoratore in Cassa integrazione guadagni non comunica
preventivamente, alla sede provinciale dell’Inps, di aver intrapreso
un’attività lavorativa, autonoma o subordinata, decade dall’intero
trattamento di integrazione salariale, per tutto il periodo della
concessione, anche se il periodo di occupazione è inferiore rispetto a
quello in cui è previsto l’intervento della cassa integrazione stessa
(legge 160/1988 art. 8 comma 5). L’Inps
precisa inoltre che, a fronte del mancato preavviso, la decadenza
dell’intero periodo di integrazione salariale si determina anche in
presenza di più provvedimenti di concessione della Cig. Tuttavia, fermo
restando la necessità della comunicazione preventiva da parte del
lavoratore, non esiste nessuna sentenza o normativa che sancisca
un’assoluta incompatibilità del trattamento di Cig con lo svolgimento
di un’attività lavorativa, sia essa autonoma o subordinata (legge
160/1988 art. 8 comma 4). Ricordiamo
ancora che l’incumulabilità tra Vi
chiediamo di trasmettere a tutte le Rsu questa comunicazione, per
realizzare una estesa azione di informazione a tutti i lavoratori, onde
evitare che la non conoscenza della norma o la banale disattenzione
determini la mancata comunicazione preventiva di un’altra eventuale
attività lavorativa provocando cosi la decadenza di tutto il periodo di
concessione della Cig, comprese eventuali deroghe. |