Legge di Stabilità: proroghe relative agli ammortizzatori in deroga, contratti di solidarietà e clausola di salvaguardia per i lavoratori in mobilità che non raggiungono la pensione a causa della dilazione delle finestre pensionistiche

 

Stralcio degli articoli della legge di stabilità, passata alla Camera, che sarà prossimamente votata al Senato (voto previsto per il 10 dicembre) riguardanti i temi degli ammortizzatori sociali ivi contenuti.

Per migliore consultazione ho inserito dei titoletti che richiamano e riassumono il contenuto della norma.

Sono previsti:

  1. Rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2011 per 1 miliardo di Euro . (tuttavia perché questi fondi siano effettivamente spendibili bisognerà attendere il nuovo accordo Governo/Regioni e i successivi accordi finanziari bilaterali con le singole Regioni).

  1. Riproposizione di tutte le modalità innovative di erogazione degli ammortizzatori in deroga, ivi compresa la una tantum per i cocopro, la nuova durata della disoccupazione ordinaria non agricola, le modalità di computo dell’anzianità contributiva minima necessaria per accedere al godimento degli ammortizzatori sociali, l’estensione della deroga anche a interinali e apprendisti.

  1. Proroga del Provvedimento che innalza all’80% senza massimali l’indennità per i Contratti di solidarietà

  1. Proroga del provvedimento sperimentale che consente alle imprese di fare formazione on the Job per i propri cassaintegrati, corrispondendo agli stessi la differenza tra l’indennità e il salario di fatto

  1. La formulazione di una norma “salvagente” per coloro che, trovandosi in mobilità di congiungimento alla pensione, tuttavia per effetto della nuova norma di dilazione delle finestre pensionistiche, si trovassero nel 2011 preclusa la possibilità di percepire l’integrazione al reddito e di non poter ancora accedere al trattamento pensionistico.

La norma in questione prevede sia l’estensione dell’ambito territoriale entro cui calcolare le 10.000 persone che possono usufruire della clausola di salvaguardia già inserita nel precedente decreto, infatti le nuova dizione estende a tutto il territorio nazionale, quella che prima era una prerogativa solo delle regioni meridionali (tuttavia il limite delle 10.000 unità rimane invariato!) e poi, per le restanti persone che rischiassero eventualmente di trovarsi senza integrazione al reddito per il 2011, si prevede che il Ministro possa disporre l’erogazione di un’indennità a copertura del periodo necessario al raggiungimento della finestra pensionistica, sempre limitatamente all’anno 2011.

Vi informeremo tempestivamente per ogni eventuale aggiornamento in materia.

allegato
 

Roma, 3 dicembre 2010