Utilizzo Cigs al termine della Cigs per crisi


Copia del messaggio INPS del 12 ottobre 2010 con cui l’Istituto invia disposizioni alle proprie strutture in merito al riconoscimento della possibilità di accordare un ulteriore periodo di Cigo al termine dei 12 messi di CIGS concessa secondo la causale di “evento improvviso ed imprevisto”.

Secondo la nuova interpretazione la concessione del nuovo periodo di Cigo può avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla Cigs ovvero senza neanche un giorno di ripresa produttiva.

Ovviamente devono ricorrere le condizioni per la richiesta della Cigo e cioè che venga definita la temporaneità dell’evento e la previsione della ripresa produttiva.

Con questa nuova disposizione da parte del Governo si vuole far fronte all’esaurimento degli strumenti ordinari previsti dalla legge 223/91, in quanto , come abbiamo più volte denunciato, gran parte delle aziende in questi mesi sono arrivate ad aver consumato sia le 52 settimane di Cigo che i 12 mesi di Cigs per crisi e quindi non avrebbero altra soluzione che ricorrere agli ammortizzatori in deroga che, come ben sapete , non attingono la loro copertura finanziaria dal fondo “ prestazioni temporanee” dell’INPS e quindi dai previsti versamenti contributivi di aziende e lavoratori, bensì da finanziamenti a carico della Legge di Bilancio dello Stato e dei Bilanci regionali.

Poiché con il mese di Agosto 2010 è ripartito il conteggio del quinquennio entro il quale le imprese possono cumulare i 36 mesi complessivi di CIG è evidente che tutte le aziende si trovano oggi nelle condizioni di poter accedere alla Cigo nuovamente fino ad un massimo di 52 settimane.

A tal proposito vi ricordo che per effetto della circolare INPS n. 58 del. 20/04/2009 il calcolo della Cigo non viene più effettuato a settimane ma a giornate.

 

Ufficio sindacale FIOM Nazionale
 

Allegati:

Messaggio Inps 12/10/2010

Circolare INPS n. 58 del 20/04/2009