Modifiche dei criteri di valutazione della cigs per crisi e dei contratti di solidarietà
il 25 agosto la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto ministeriale (di cui vi allego copia insieme al testo originario del decreto che regolamentava i criteri per l’approvazione delle richieste di CIGS) che modifica per gli anni 2009-2011 uno dei criteri di valutazione per le domande di Cigs per crisi aziendale. Si eviterà, infatti, di valutare i comportamenti dell’impresa in base al “piano di risanamento” da essa presentato. Con quest’atto continua l’azione del Ministro Sacconi tesa a volere “semplificare” la Cigs per crisi, come risposta alternativa alla richiesta, avanzata dalla Fiom e dalla Cgil, di portare a 104 settimane il limite per la Cig ordinaria, dando vita in questo modo ad uno strumento spurio che indebolisce le finalità e le condizioni di controllo amministrativo della Cigs, e confonde gli ambiti d’intervento tra ordinaria e straordinaria. E’ importante di conseguenza verificare che le aziende non interpretino questa “semplificazione” come una scorciatoia, facendo direttamente ricorso alla Cigs per crisi in alternativa alla cassa ordinaria. Il 3 Agosto 2009 è stato pubblicato sulla G.U. il D.M.10 luglio 2009 che contiene un riepilogo delle attuali regole di concessione per i contratti di solidarietà da stipularsi in alternativa, totale o parziale, al ricorso alla dichiarazione di esuberanze strutturali e che sono integrati al 60% delle ore non lavorate. (Allegato 2) Vi sono contenute due importanti novità:
Invece, permangono nella normativa le esclusioni degli apprendisti e dei contratti a termine dalla possibilità di ricorrere a questo strumento. Le norme entrano in vigore a partire dai CdS stipulati successivamente al 3 agosto.
ufficio sindacale Fiom-Cgil Barbara Pettine |