Messaggi Inps su festività e integrazione oraria e orario effettivamente prestato



Invio copia di due recenti messaggi INPS che forniscono indicazioni relativamente a due questioni su cui, nei mesi scorsi abbiamo ricevuto numerose richieste di chiarimento. In particolare su come debbano essere trattate le festività civili infrasettimanali in presenza di CIGO e CIGS.

  • Il messaggio, che vi allego integralmente da una risposta con preciso riferimento al CCNL dell’Industria metalmeccanica e installazione impianti, con riferimento alla mensilizzazione per i lavoratori operai prevista a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile le festività civili, nazionali e religiose, non comportano la riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali. Tale trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al CCNL di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata.

Ai lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, le festività del 25 aprile e del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Pertanto nella determinazione delle ore integrabili non vanno comunque considerate a carico della Cassa le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana.

Da guardare con attenzione anche ciò che dice l’INPS relativamente alla durata della sospensione: infatti vanno considerate non integrabili e quindi a carico del datore di lavoro le ore relative alle festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro; sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane.

L'INPS fa precisa inoltre che per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella quale non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore; per settimana di riduzione di orario si intende la settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa.

  • Con altro messaggio l'INPS fornisce indicazione in merito alla retribuzione oraria da prendere a riferimento in caso di richieste di integrazioni salariali presentate da aziende che praticano un orario inferiore a quello contrattualmente previsto .

In questo caso si dice che le ore integrabili devono far riferimento non alle 40 ore (orario contrattuale) bensì all’orario settimanale effettivamente svolto in azienda. E’ evidente la contraddizione di quanto sopra con il principio della mensilizzazione e del calcolo della Cig a settimane e non ad ore.

Anche su questo messaggio ci riproponiamo di svolgere un approfondimento con la Consulta giuridica, di cui vi daremo comunicazione con successiva lettera.

 

Ufficio sindacale Fiom-Cgil

Barbara Pettine


 

ALLEGATI:

 

Messaggio INPS 12/06/2009, n. 13552

Messaggio INPS 11/06/2009, n. 13419