Lettera alla Presidenza di Unionmeccanica-Confapi

In risposta alla Vostra del 20 giugno u.s., Vi comunichiamo di dover ritenere giuridicamente priva di significato e conseguentemente di effetto la dichiarazione di recesso dal Ccnl 7 luglio 1999, rivolta ad estinguere con il Contratto anche la clausola di ultrattività che vi è contenuta.

Per quanto riguarda il 3° comma dell’articolo 42, punto I, della Disciplina generale del Ccnl 7 luglio 1999, risulta evidente che questa disposizione ha per dichiarato presupposto proprio che il Contratto sia stato disdettato o – ed è la medesima cosa – che una delle parti sia da esso receduta.

L’ultrattività quindi decorre proprio dal momento della disdetta o del recesso: è evidente pertanto l’inversione logica che vizia la Vostra dichiarazione. L’ultrattività perdura sino a quando non intervenga una nuova regolamentazione accettata da ciascuna delle organizzazioni sindacali che sottoscrissero la precedente.

Per la scrivente organizzazione il negoziato non si è affatto concluso, per non aver sottoscritto l’accordo 29 maggio 2003.

D’altra parte il principio della ultrattività o, in ogni caso, l’assenza di un termine finale alla durata del Contratto scaduto trova riscontri più vasti nel nostro intero sistema contrattuale e delle relazioni sindacali, compreso il Protocollo del luglio ’93.

Confermiamo quindi quanto Vi è già stato comunicato con lettera precedente, nonché quanto è stato comunicato dalle nostre organizzazioni provinciali alle Vostre organizzazioni territoriali e alle aziende rappresentate.

Con la presente intendiamo inoltre ulteriormente sollecitarVi a convocare un incontro per il negoziato contrattuale.

 

Roma, 25 giugno 2003

 

  il Segretario generale della Fiom-Cgil

Gianni Rinaldini