HOME Salute Ambiente Sicurezza Faq. Risposte alle domande frequenti


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La rubrica Faq contiene le domande più frequenti fatte dagli Rls e le relative risposte dello Sportello Fiom.

L’obiettivo delle Faq è duplice: permettere ad un Rls di trovare, all’interno dell’archivio delle domande, delle informazioni utili per risolvere il suo problema; facilitare lo scambio di problemi e relative soluzioni tra gli Rls.

 

1. La firma del Rls sul Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Domanda

L'RSPP mi ha sottoposto "l'addendum al documento di valutazione dei rischi" da sottoscrivere in cui spiegano che il DVR elaborato in conformità al art. 4 della 626 è rispondente al art 28 della legge 81\08 e la rielaborazione avverrà come detta l'art. 29 della suddetta legge. Come devo agire?

Risposta

La richiesta dell'azienda di firmare un'appendice (addendum) in cui si attesta che il DVR esistente, redatto ai sensi della 626, sarà conforme all'art. 29 del Dlgs 81 è da rifiutare.

IL Dvr da firmare è quello redatto ai sensi degli art 28-29 del Dlgs 81/08; devi firmare solo dopo aver analizzato bene il DVR e se condividi quello che c'è scritto.

Il termine, per le aziende, di rifare il DVR ai sensi del DL81 è già scaduto a gennaio 2009; quindi la tua azienda è già soggetta alle sanzioni previste dal Dl 81.

 

Domanda

Oggi abbiamo una riunione sulla sicurezza con il RSPP ed un consulente esterno; i dubbi che ho sono relativi alla "data certa" che, secondo me, si presta a molte interpretazioni. Mi è stato fatto osservare che si tratterebbe solo di cambiare le date sul DVR precedente e di aggiungere gli aggiornamenti e le integrazioni richiesti dalle ASL a seguito dell'ultimo incidente.

Risposta

L’obbligo della “data certa” del DVR è stato oggetto di varie interpretazioni, quella più “restrittiva” sostiene che la data andrebbe messa su ogni pagina del DVR; in ogni caso, comunque, almeno sulla pagina finale del DVR, ci devono essere la data di effettuazione e le firme di: Datore di lavoro, Rspp, Rls, medico competente.

Il DVR, secondo il Dl 81, deve avere le seguenti caratteristiche:

  • individuare i rischi per reparti-uffici, mansione e lavoratore

  • valutarli ( secondo la matrice P*G, probabilità * gravità delle conseguenze)

  • individuare le misure di prevenzione e protezione

  • individuare le procedure ed i referenti per la loro attuazione

  • indicare, rispetto alla gravità del rischio, i tempi per l’attuazione delle misure.

Quindi bisogna verificare se nel DVR per ogni rischio individuato ci sia la valutazione (espressa con un valore numerico dato dal prodotto PxD); l’indicazione delle misure da attuare; le modalità d’attuazione delle misure ed il nome di chi le attua (il Rspp, il preposto ecc); i tempi per l’attuazione.

Questo è lo schema che deve avere un DVR secondo il Dl 81; chiaramente un Rls, prima di firmarlo, deve verificare se la Valutazione dei rischi corrisponde alla realtà delle condizioni di lavoro. L’acquisizione di queste competenze è lo scopo fondamentale del corso per Rls organizzato dalla Fiom.

 

2. L’utilizzo del DVR da parte degli RLS

Domanda

Ciao, sono un Rls……, standomi a cuore oramai da anni il benedetto problema della consegna del Documento Valutazione Rischi e avendo avuto moltissimi problemi con l'azienda anche per questo, mi chiedevo:

in tutti i convegni e varie sulla sicurezza, nonché in testi e comunicati sindacali, si continua a dire che il DVR deve essere consegnato al Rls che lo può portare fuori dall'azienda, poi però mi leggo il nuovo testo del Ccnl (titolo V, art. 1, lettera E) e leggo la seguente frase “gli rls sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti”.

Risposta

Chiarimenti su CCNL e Documento di valutazione dei rischi

L'art. 50 comma 6 del DL81 dice che il Rls "è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la legge sulla privacy) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi"

Il CCNL metalmeccanico 2008 (Tit V art. 1 lett. E) dice che gli Rls "sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti connesso all'espletamento delle proprie funzioni..."

In sostanza il Dl 81 non vieta agli Rls di portare il DVR fuori dall'azienda, il CCNL parla di "uso interno" del DVR ( nel senso di uso strettamente connesso all'attività degli Rls),ma non vieta di portarlo “fisicamente” all'esterno dell'azienda.

In sintesi, quindi, è possibile per gli Rls portare il DVR all'esterno dell'azienda; in caso di problemi conviene rivolgersi prima alla struttura territoriale Fiom e, se necessario, anche all'Ufficio Salute e sicurezza della Fiom nazionale.

 

3. Le scadenze per rifare il DVR ai sensi del DLgs 81/08

Domanda

Il termine per le aziende di rifare o presentare il DVR ai sensi del DL81 è stato prorogato a giugno 2009 ?

Risposta

Ti allego il decreto del governo in cui si parla degli obblighi del Dl 81 che hanno subito un rinvio. Come vedrai l'obbligo di aggiornare il documento di valutazione rischi è scaduto il primo gennaio 2009. Sono stati rinviati a maggio 2009 solo gli obblighi della valutazione del rischio stress e quello di apporre la data certa (significa su ogni pagina del DVR).

 

4. L’analisi dei rischi da movimenti ripetitivi degli arti superiori

Domanda

Oggi l'azienda ha illustrato la mappatura sintetica dei rischi, effettuata con il metodo OCRA, di tutto lo stabilimento. L'analisi riguarda 520 postazioni di lavoro su 507.

Risultati: 379 (73%) verdi (rischio assente); 94 (18%) gialle (rischio medio); 47 (9%) rosse (rischio elevato).

Questa è la prima riunione informativa, nei prossimi giorni inizieremo a vedere i loro filmati e faremo le nostre valutazioni. Chiedo un consiglio su questi dati; bisogna considerare che la maggioranza delle postazioni sono sulle linee di montaggio ed una piccola parte in verniciatura.

Risposta

La percentuale del 9% di postazioni "rosse" in una linea di montaggio mi sembra bassa.

A questo punto considerata l'entità del numero di postazioni analizzate (507) diventa fondamentale riuscire a fare la verifica di un numero anche ristretto di postazioni, per esempio 4-5, ma ben distribuito rispetto ai diversi reparti. Per fare la verifica, però, devi richiedere (oltre ai filmati) i dati dettagliati su cui si basa l'analisi aziendale.

Tieni presente che l'analisi va fatta distinta per i 2 arti; ti conviene farla solo per quello che, a prima vista, ti sembra più a rischio (di solito il destro)

Questi suggerimenti sono per gli Rls che hanno effettuato un corso di formazione sul metodo OCRA.

 
Modalità d'effettuazione delle verifiche:

1. Verifica con filmato (relativo ad una singola fase lavorativa)

Se ti danno i filmati dovresti procedere in questo modo per l'analisi dei singoli fattori di rischio:

 

a. Fattore di rischio ripetitività (frequenza azioni/min)

- visionare il filmato a velocità normale (per almeno 10 volte) per definire la durata di un singolo ciclo (che, in linea, dovrebbe corrispondere alla cadenza)

- visionare il filmato a velocità lenta (al 50%) per individuare e contare le azioni "tecniche-elementari" di OCRA

- calcolo frequenza az/min

Se non hai tempo disposizione puoi anche fare solo questa verifica; perché è molto probabile che ci siano delle divergenze tra i tuoi risultati e quelli aziendali.

 

b. Fattore di rischio postura

Questa verifica è più complessa.

Potresti farla solo per le posture più facili da individuare:

- postura spalla : calcola il tempo, nell'ambito di un singolo ciclo, in cui il lavoratore mantiene il braccio ad una distanza di oltre 45° gradi dal busto; calcola, in particolare, il tempo in cui il braccio è ad altezza spalla (o oltre la spalla).

- postura pinch: calcola il tempo in cui il lavoratore mantiene la mano in presa pinch (perché movimenta oggetti piccoli con la punta delle dita)

- altre posture: se riesci puoi calcolare anche i tempi delle posture a rischio del polso e del gomito.

Confronta i tuoi dati con quelli aziendali

 

c. Fattore di rischio Forza

Devi andare dal lavoratore (che effettua il ciclo che stai verificando) con il foglio della scala di Borg e gli devi fare queste domande:

nell'ambito del ciclo ci sono delle azioni in cui senti di applicare della forza (anche se minima) ?

(se risponde si) Mi puoi elencare (e far vedere) quali sono le azioni “con forza”? (bisogna scriverle su un foglio)

Mi puoi dire, per ognuna delle azioni con forza, come giudichi il tuo sforzo secondo questa scala di valori? (scala di Borg). Confronta i dati ottenuti con quelli aziendali

 

d. Definizione delle fasi con compiti ripetitivi effettuate da un lavoratore in un turno di lavoro

Questo è un punto importantissimo perché con l'analisi di una fase lavorativa si calcola solo l'indice di rischio per quella fase (al di là del lavoratore che la compie), ma per calcolare l'indice di rischio di un lavoratore bisogna sapere quali fasi effettua in un turno di lavoro. (se effettua per tutto il turno la stessa fase le 2 analisi sono simili).

Devi chiedere al lavoratore:

- quali sono le fasi (con compiti ripetitivi) che effettui, in media, in un turno?

- per quanto tempo effettui, sempre in un turno, ognuna delle fasi?

Confronta i dati ottenuti con quelli aziendali.

 

2. Verifica senza filmati

Se non riesci ad ottenere i filmati dovresti fare le verifiche dei Fattori di rischio "ripetitività e postura", secondo le stesse modalità descritte al punto 1a-b, ma andando sulla postazione di lavoro e chiedendo al lavoratore di effettuare in modo lento le azioni della sua fase lavorativa.

Per evitare un impegno eccessivo e per fare più verifiche, ti puoi anche fermare a questo livello: verifica la corrispondenza dei dati dell'analisi aziendale con la realtà lavorativa, se ci sono delle divergenze chiedi di rifare l'analisi.

Sulla base di questi primi dati si può procedere, in seguito, al calcolo completo dell'indice di rischio.