Faq. Risposte alle domande frequenti
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per domande
La rubrica Faq contiene le domande più
frequenti fatte dagli Rls e le relative risposte dello Sportello Fiom.
L’obiettivo delle Faq è duplice: permettere
ad un Rls di trovare, all’interno dell’archivio delle domande, delle
informazioni utili per risolvere il suo problema; facilitare lo scambio
di problemi e relative soluzioni tra gli Rls.
1. La firma del Rls sul Documento
di valutazione dei rischi (DVR)
Domanda
L'RSPP mi ha sottoposto "l'addendum al
documento di valutazione dei rischi" da sottoscrivere in cui
spiegano che il DVR elaborato in conformità al art. 4 della 626 è
rispondente al art 28 della legge 81\08 e la rielaborazione avverrà come
detta l'art. 29 della suddetta legge. Come devo agire?
Risposta
La richiesta dell'azienda di firmare
un'appendice (addendum) in cui si attesta che il DVR esistente,
redatto ai sensi della 626, sarà conforme all'art. 29 del Dlgs 81 è
da rifiutare.
IL Dvr da firmare è quello redatto ai
sensi degli art 28-29 del Dlgs 81/08; devi firmare solo dopo aver
analizzato bene il DVR e se condividi quello che c'è scritto.
Il termine, per le aziende, di rifare
il DVR ai sensi del DL81 è già scaduto a gennaio 2009; quindi la tua
azienda è già soggetta alle sanzioni previste dal Dl 81.
Domanda
Oggi abbiamo una riunione sulla sicurezza
con il RSPP ed un consulente esterno; i dubbi che ho sono relativi alla
"data certa" che, secondo me, si presta a molte interpretazioni. Mi è
stato fatto osservare che si tratterebbe solo di cambiare le date sul
DVR precedente e di aggiungere gli aggiornamenti e le integrazioni
richiesti dalle ASL a seguito dell'ultimo incidente.
Risposta
L’obbligo della “data certa” del DVR è
stato oggetto di varie interpretazioni, quella più “restrittiva”
sostiene che la data andrebbe messa su ogni pagina del DVR; in ogni
caso, comunque, almeno sulla pagina finale del DVR, ci devono essere
la data di effettuazione e le firme di: Datore di lavoro, Rspp, Rls,
medico competente.
Il DVR, secondo il Dl 81, deve avere le
seguenti caratteristiche:
-
individuare i rischi per
reparti-uffici, mansione e lavoratore
-
valutarli ( secondo la matrice P*G,
probabilità * gravità delle conseguenze)
-
individuare le misure di
prevenzione e protezione
-
individuare le procedure ed i
referenti per la loro attuazione
-
indicare, rispetto alla gravità del
rischio, i tempi per l’attuazione delle misure.
Quindi bisogna verificare se nel DVR
per ogni rischio individuato ci sia la valutazione (espressa con un
valore numerico dato dal prodotto PxD); l’indicazione delle misure
da attuare; le modalità d’attuazione delle misure ed il nome di chi
le attua (il Rspp, il preposto ecc); i tempi per l’attuazione.
Questo è lo schema che deve avere un
DVR secondo il Dl 81; chiaramente un Rls, prima di firmarlo, deve
verificare se la Valutazione dei rischi corrisponde alla realtà
delle condizioni di lavoro. L’acquisizione di queste competenze è lo
scopo fondamentale del corso per Rls organizzato dalla Fiom.
2. L’utilizzo del DVR da parte
degli RLS
Domanda
Ciao, sono un Rls……, standomi a cuore
oramai da anni il benedetto problema della consegna del Documento
Valutazione Rischi e avendo avuto moltissimi problemi con l'azienda
anche per questo, mi chiedevo:
in tutti i convegni e varie sulla
sicurezza, nonché in testi e comunicati sindacali, si continua a dire
che il DVR deve essere consegnato al Rls che lo può portare fuori
dall'azienda, poi però mi leggo il nuovo testo del Ccnl (titolo V, art.
1, lettera E) e leggo la seguente frase “gli rls sono tenuti a fare
un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti”.
Risposta
Chiarimenti su CCNL e Documento di
valutazione dei rischi
L'art. 50 comma 6 del DL81 dice che il
Rls "è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la legge sulla privacy) e del
segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi"
Il CCNL metalmeccanico 2008 (Tit V art.
1 lett. E) dice che gli Rls "sono tenuti a fare un uso
strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti connesso
all'espletamento delle proprie funzioni..."
In sostanza il Dl 81 non vieta agli Rls
di portare il DVR fuori dall'azienda, il CCNL parla di "uso interno"
del DVR ( nel senso di uso strettamente connesso all'attività degli
Rls),ma non vieta di portarlo “fisicamente” all'esterno
dell'azienda.
In sintesi, quindi, è possibile per gli
Rls portare il DVR all'esterno dell'azienda; in caso di problemi
conviene rivolgersi prima alla struttura territoriale Fiom e, se
necessario, anche all'Ufficio Salute e sicurezza della Fiom
nazionale.
3. Le scadenze per rifare il DVR
ai sensi del DLgs 81/08
Domanda
Il termine per le aziende di rifare o
presentare il DVR ai sensi del DL81 è stato prorogato a giugno 2009 ?
Risposta
Ti allego il decreto del governo in cui
si parla degli obblighi del Dl 81 che hanno subito un rinvio. Come
vedrai l'obbligo di aggiornare il documento di valutazione rischi è
scaduto il primo gennaio 2009. Sono stati rinviati a maggio 2009
solo gli obblighi della valutazione del rischio stress e quello di
apporre la data certa (significa su ogni pagina del DVR).
4. L’analisi dei rischi da
movimenti ripetitivi degli arti superiori
Domanda
Oggi l'azienda ha illustrato la mappatura
sintetica dei rischi, effettuata con il metodo OCRA, di tutto lo
stabilimento. L'analisi riguarda 520 postazioni di lavoro su 507.
Risultati: 379 (73%) verdi (rischio
assente); 94 (18%) gialle (rischio medio); 47 (9%) rosse (rischio
elevato).
Questa è la prima riunione informativa, nei
prossimi giorni inizieremo a vedere i loro filmati e faremo le nostre
valutazioni. Chiedo un consiglio su questi dati; bisogna considerare che
la maggioranza delle postazioni sono sulle linee di montaggio ed una
piccola parte in verniciatura.
Risposta
La percentuale del 9% di postazioni
"rosse" in una linea di montaggio mi sembra bassa.
A questo punto considerata l'entità del
numero di postazioni analizzate (507) diventa fondamentale riuscire
a fare la verifica di un numero anche ristretto di postazioni, per
esempio 4-5, ma ben distribuito rispetto ai diversi reparti. Per
fare la verifica, però, devi richiedere (oltre ai filmati) i dati
dettagliati su cui si basa l'analisi aziendale.
Tieni presente che l'analisi va fatta
distinta per i 2 arti; ti conviene farla solo per quello che, a
prima vista, ti sembra più a rischio (di solito il destro)
Questi suggerimenti sono per gli Rls che hanno effettuato un corso
di formazione sul metodo OCRA.
Modalità d'effettuazione delle verifiche:
1. Verifica con filmato (relativo ad
una singola fase lavorativa)
Se ti danno i filmati dovresti
procedere in questo modo per l'analisi dei singoli fattori di
rischio:
a. Fattore di rischio ripetitività
(frequenza azioni/min)
- visionare il filmato a velocità
normale (per almeno 10 volte) per definire la durata di un singolo
ciclo (che, in linea, dovrebbe corrispondere alla cadenza)
- visionare il filmato a velocità lenta
(al 50%) per individuare e contare le azioni "tecniche-elementari"
di OCRA
- calcolo frequenza az/min
Se non hai tempo disposizione puoi
anche fare solo questa verifica; perché è molto probabile che ci
siano delle divergenze tra i tuoi risultati e quelli aziendali.
b. Fattore di rischio postura
Questa verifica è più complessa.
Potresti farla solo per le posture più
facili da individuare:
- postura spalla : calcola il tempo,
nell'ambito di un singolo ciclo, in cui il lavoratore mantiene il
braccio ad una distanza di oltre 45° gradi dal busto; calcola, in
particolare, il tempo in cui il braccio è ad altezza spalla (o oltre
la spalla).
- postura pinch: calcola il tempo in
cui il lavoratore mantiene la mano in presa pinch (perché movimenta
oggetti piccoli con la punta delle dita)
- altre posture: se riesci puoi
calcolare anche i tempi delle posture a rischio del polso e del
gomito.
Confronta i tuoi dati con quelli
aziendali
c. Fattore di rischio Forza
Devi andare dal lavoratore (che
effettua il ciclo che stai verificando) con il foglio della scala di
Borg e gli devi fare queste domande:
nell'ambito del ciclo ci sono delle
azioni in cui senti di applicare della forza (anche se minima) ?
(se risponde si) Mi puoi elencare (e
far vedere) quali sono le azioni “con forza”? (bisogna scriverle su
un foglio)
Mi puoi dire, per ognuna delle azioni
con forza, come giudichi il tuo sforzo secondo questa scala di
valori? (scala di Borg). Confronta i dati ottenuti con quelli
aziendali
d. Definizione delle fasi con
compiti ripetitivi effettuate da un lavoratore in un turno di lavoro
Questo è un punto importantissimo
perché con l'analisi di una fase lavorativa si calcola solo l'indice
di rischio per quella fase (al di là del lavoratore che la compie),
ma per calcolare l'indice di rischio di un lavoratore bisogna sapere
quali fasi effettua in un turno di lavoro. (se effettua per tutto il
turno la stessa fase le 2 analisi sono simili).
Devi chiedere al lavoratore:
- quali sono le fasi (con compiti
ripetitivi) che effettui, in media, in un turno?
- per quanto tempo effettui, sempre in
un turno, ognuna delle fasi?
Confronta i dati ottenuti con quelli
aziendali.
2. Verifica senza filmati
Se non riesci ad ottenere i filmati
dovresti fare le verifiche dei Fattori di rischio "ripetitività e
postura", secondo le stesse modalità descritte al punto 1a-b, ma
andando sulla postazione di lavoro e chiedendo al lavoratore di
effettuare in modo lento le azioni della sua fase lavorativa.
Per evitare un impegno eccessivo e per
fare più verifiche, ti puoi anche fermare a questo livello: verifica
la corrispondenza dei dati dell'analisi aziendale con la realtà
lavorativa, se ci sono delle divergenze chiedi di rifare l'analisi.
Sulla base di questi primi dati si può
procedere, in seguito, al calcolo completo dell'indice di rischio.
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