Indicazioni operative per gli Rls

 

Il Dlgs 106/09 (Decreto Sacconi) modifica l’articolo 41 del Dlgs 81/08 e aggiunge il comma

4 bis che dice " Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza."

Il comma 4 bis, quindi, non parla in maniera esplicita di "sospensione", ma solo di "rivisitazione" delle condizioni per gli accertamenti; l'ipotesi di "sospensione" degli accertamenti, quindi, andrebbe sostenuta dal punto di vista sindacale.

La linea della Fiom nazionale è quella di tentare di "forzare" quanto previsto dal comma 4 bis e tentare di spingere l'azienda a sospendere gli Accertamenti fino all'emanazione delle linee guida previste per la fine del 2009.

Se, per una serie di fattori, non si riesce a bloccare l’effettuazione degli accertamenti bisogna controllare che non si verifichino abusi da parte delle aziende e dei medici competenti.

In particolare bisogna verificare i criteri utilizzati dall'azienda per l'individuazione dei lavoratori soggetti agli accertamenti:

In sintesi per il settore meccanico rientrano solo i lavoratori addetti alle seguenti mansioni:

    • carrellisti ( ma solo quelli con l'incarico da carrellista e che hanno fatto un corso di formazione teorico-pratico di almeno 16 ore, non quelli che lo utilizzano casualmente);

    • addetti ai carroponti con comandi in cabina ( quindi sono esclusi gli addetti ai carroponti senza cabina di guida);

    • conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E ( sono inclusi, solo per i test di alcol dipendenza, anche quelli con la patente B).

 

Ufficio Salute Ambiente e Sicurezza

 

Roma, 21 ottobre 2009