SALUTE AMBIENTE SICUREZZA

 

Test di assenza di sostanze stupefacenti:

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di annullamento

 

purtroppo il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di annullamento dell’atto della Conferenza permanente stato-regioni del 18 settembre 2008 concernente le procedure per gli accertamenti (test) di assenza di sostanze stupefacenti, da parte dei lavoratori, presentato dalle organizzazioni sindacali dei trasporti, ai quali si erano associate Fim, Fiom, Uilm. La richiesta di annullamento era fondata sul presupposto che i test erano una procedura che violava l’articolo 117 della Costituzione ed era lesivo dei diritti individuali dei lavoratori.

La sentenza del Tar del Lazio, emessa l’8 aprile del 2009 (che vi inviamo in allegato), in sintesi dichiara che la richiesta di annullamento fatta delle organizzazioni sindacali è respinta in quanto l’atto amministrativo emanato dalla Conferenza stato-regioni non fa altro che definire meglio quanto disciplinato dagli articoli 41e 42 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), in materia di sorveglianza sanitaria e di provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica.

Il provvedimento chiarisce che quando da parte del datore di lavoro esiste il ragionevole dubbio che da parte del lavoratore ci sia l’assunzione di sostanze stupefacenti o dopo un infortunio, per escludere che ciò sia avvenuto, sia lecito chiedere che si attivino le opportune azioni di accertamento di assunzione di sostanze illecite.

A causa di questa sentenza, essendo ormai preclusa la via del diritto che poteva cancellare un provvedimento amministrativo iniquo e pericoloso per i lavoratori, dobbiamo attivarci immediatamente attraverso delle azioni che devono realizzare le strutture sindacali territoriali, le Rsu e gli Rls, per definire in relazione alle aziende, procedure che impediscano illecite richieste di accertamenti da parte delle aziende e che comunque rispettino il diritto alla riservatezza dei lavoratori. Per questo vi elenchiamo alcune azioni che riteniamo utili a tale scopo:

1. il datore di lavoro e/o chi per lui comunica al medico competente l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti solo in base al rispetto assoluto della lista delle mansioni descritte nell’allegato 1, alla norma amministrativa emanata dalla Conferenza stato-regioni del 30.10.2007 che per la nostra categoria riguarda esclusivamente le seguenti mansioni:

- conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E;

- macchinisti di locomotori che svolgono azioni di manovra nel sito aziendale;

- gruisti che manovrano gru solo dall’alto;

- conduttori di carrelli che svolgono questa funzione con continuità, che hanno svolto il relativo corso inerente i rischi relativi alla mansione, che hanno ottenuto l’attestato e che vedono riconosciuta questa mansione dall’azienda stessa.

  1. Il datore di lavoro potrà sottoporre a test di verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti solo e soltanto i lavoratori riferiti a queste mansioni, a fronte di motivati presupposti circa la possibile assunzione da parte degli stessi lavoratori di sostanze illecite.

  2. la richiesta di effettuare i test deve essere comunicata ai lavoratori con un preavviso minimo di almeno 24 ore antecedenti al test stesso.

  3. L’insieme dei lavoratori afferenti a quella mansione devono essere inviati ai test e non ci devono essere da parte del datore di lavoro, o chi per lui, scelte irrazionali o discriminatorie nei confronti di qualsiasi lavoratore.

  4. L’effettuazione dei test deve essere svolta in ambiente e con modalità che tutelino la riservatezza dell’indagine stessa nei confronti dei lavoratori

  5. le modalità di effettuazione dei test, i lavoratori interessati, le mansioni coinvolte devono essere preventivamente comunicate e concordate con gli Rls del sito produttivo.

  6. qualsiasi violazione da parte delle aziende dello svolgimento delle procedure secondo le indicazioni che abbiamo qui date devono essere immediatamente denunciate alle Asl e alle Procure della Repubblica competenti.

Abbiamo con queste linee guida inteso fornirvi delle indicazioni per poter confrontarsi con le direzioni aziendali in merito a questa richiesta di attivazione dei test che, ormai, sta estendendosi in tutte le imprese. Vi richiediamo di attenervi scrupolosamente a que3ste procedure e di impedire alle direzioni aziendali di fare un uso discrezionale, ricattatorio nei confronti dei lavoratori delle possibilità che gli sono offerte, attraverso l’attivazione di questo test, di poter intervenire sulle abitudini personali di ciascun lavoratore.

Nelle prossime settimane vi comunicheremo anche delle linee guida rispetto alle procedure rispetto ai test finalizzati alla verifica del consumo e della presenza di alcool da parte dei lavoratori.

 

12 maggio 2009

 

la sentenza