SENTENZA N.5
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI Giudice
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, promossi con ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal Tribunale di Ravenna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'ENICHEM S.p.A. ed altri e Billi Giacomo ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998, nonché con ordinanza emessa il 24 settembre 1998 dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Mazzonetto Cesare ed altro e la FERVET S.p.A. ed altro, iscritta al n. 873 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.

 

Visti gli atti di costituzione dell'ENICHEM S.p.A., di Billi Giacomo ed altri, dell'INAIL e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Luciano Spagnuolo Vigorita per l'ENICHEM S.p.A., Michele Miscione per Billi Giacomo ed altri, Antonino Catania per l'INAIL, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 30 aprile 1998 (R.O. n. 501 del 1998) emessa quale giudice di gravame nella causa fra gli appellanti ENICHEM S.p.A., INPS e INAIL e gli appellati Billi Giacomo ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271. La disposizione prevede, "per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni", che "l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL", sia "moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".

Il giudice a quo muove dalla premessa che "l’unica interpretazione tecnicamente corretta" della disposizione denunciata sia quella "che attribuisce il beneficio a tutti i lavoratori dei quali sia stata provata una qualunque esposizione ultradecennale all’amianto, a prescindere dal grado di essa". Interpretazione ricostruibile, ad avviso del rimettente, oltre che dal tenore letterale della norma e dal contesto nel quale essa si inserisce (sistema misto di assicurazione delle malattie professionali), anche in virtù di quanto è dato desumere, da un lato, dai lavori preparatori della legge n. 271 del 1993, che, nel convertire il decreto-legge n. 169 del 1993, individuò, per l'appunto, i beneficiari semplicemente nei "lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni", in tal modo escludendo "che il beneficio potesse accordarsi a speciali categorie di lavoratori"; dall’altro, in forza dei "tentativi", posti in atto da un successivo disegno di legge (n. 2553 del 25 giugno 1997), "di apportare modifiche alla norma per introdurre delle limitazioni nella platea dei potenziali destinatari".

Sicché, la censurata disposizione è da reputarsi "svincolata nei suoi presupposti applicativi da qualunque parametro predeterminato", potendo essere "applicata o disapplicata sulla base di un solo dato - l’esposizione ultradecennale all’amianto - che senza alcun’altra specificazione tecnica può essere, in sede giudiziaria, affidata a valutazioni, sensibilità, risultati probatori, del tutto liberi da standards di riferimento, tali da consentire uguali decisioni per casi di diversa pericolosità, o decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali"; donde il suo contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Nel rilevare, altresì, che la denunciata norma affida la sua esecuzione, in sede amministrativa, "alla mera discrezionalità della pubblica amministrazione, con potenziale lesione del principio di imparzialità", il rimettente osserva che l’assenza di ogni riferimento a categorie di lavorazioni e di ogni specificazione circa il tipo di contatto con le fibre (per inalazione o per ingestione) allarga a dismisura la platea degli interessati, secondo una casistica che può divenire infinita.

Pertanto, "a causa dell’indeterminabilità di tutti i possibili destinatari del beneficio", verrebbe meno, ad avviso del giudice a quo, il quale richiama in proposito le valutazioni ed i calcoli dell'INPS e dell'INAIL riportati nella relazione al già menzionato disegno di legge, "la possibilità stessa di indicare la copertura finanziaria della legge", con conseguente violazione anche dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

1.1. Si è costituita in giudizio l’ENICHEM S.p.a. - appellante nel giudizio a quo - la quale, all’esito di ampie e circostanziate argomentazioni, ha concluso per sentir dichiarare l’incostituzionalità della disposizione denunciata, "ove la norma stessa non possa essere interpretata" nel senso che "per titolari del beneficio contributivo devono intendersi ... i lavoratori per i quali l’azienda ha versato all’INAIL il premio supplementare per asbestosi, o per i quali sussistono comunque i presupposti per il versamento", valendo al riguardo il "principio razionalizzatore" della "graduazione del rischio effettivo, che ha ispirato l’intera vicenda normativa".

Sicché, in assenza del requisito del "rischio" (con riferimento "ad un periodo decennale continuativo ... e collocato in immediata connessione temporale con la domanda di riconoscimento" del beneficio), la parte privata sostiene che il censurato art. 13, comma 8, arreca un vulnus agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione, in virtù della sua irrazionalità e della grave incidenza "sullo svolgimento della privata iniziativa economica ... e sulla finanza pubblica".

Quanto poi alla violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, la memoria osserva che "la norma, irrazionalmente formulata in termini assolutamente generici e totalmente priva di criteri per il governo del suo processo interpretativo/applicativo", non consente "di determinare la provvista dei mezzi finanziari per far fronte agli enormemente rilevanti oneri a carico dello Stato".

1.2. Si è costituito in giudizio anche l’INAIL, appellante nel giudizio principale, il quale - pur affermando la propria assoluta estraneità ai giudizi promossi dai lavoratori interessati (stante il rivestito ruolo che "è unicamente quello certificatorio") - ha, in ogni caso, concluso per la "declaratoria di fondatezza della questione".

Al riguardo, l’Istituto - eccependo, in via preliminare, il difetto di rilevanza della questione poiché "tutti gli interessati risulterebbero ancora lavoratori dipendenti e quindi non in posizione tale da poter far valere diritti pensionistici" - osserva che l’interpretazione data alla norma dal rimettente (interpretazione che l'Istituto, peraltro, contesta) verrebbe, come tale, "palesemente a confliggere con i parametri di cui agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione".

1.3. L'INPS ha depositato, fuori termine (in data 15 dicembre 1998), una memoria di costituzione.

1.4. Si sono costituiti, altresì, Billi Giacomo ed altri, appellati nel giudizio principale e già ricorrenti in primo grado, per sentir dichiarare l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della questione.

Le parti private sostengono, in primo luogo, che i profili di incostituzionalità prospettati dal giudice a quo risultano contraddittori fra loro e "finiscono per eliminarsi a vicenda". E ciò in quanto, il rimettente, muovendo dalla denunciata "indeterminatezza" della norma, da un lato, desume "una possibilità di selezione eccessiva", che creerebbe il rischio di "esclusioni di casi di pericolosità non inferiore ad altri ammessi" (donde la dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione) e, dall’altro, "ipotizza tutto il contrario e cioè che mancherebbe la selezione e tutti potrebbero conseguire i benefici, con la conseguenza di rendere impossibile una previsione di spesa e la copertura finanziaria".

Ad avviso delle medesime parti private, l’indicazione da parte della legge "di un unico requisito preciso e rigoroso, qual’è l’esposizione ultradecennale all’amianto, garantisce, non solo la "determinatezza" della norma, ma anche una grande selezione", nonché una uniformità di trattamento, tanto da far cadere le prospettate violazioni degli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

In realtà - argomentano ancora le parti costituite - "il Tribunale di Ravenna cade nell’errore di confondere la genericità con la determinabilità della norma", che rappresenta il portato di una tecnica legislativa molto diffusa, sia in ambito penale che di lavoro.

Oltretutto, si osserva ancora nella memoria, "per i benefici dell’amianto, la legge non si limita a dettare criteri di determinabilità, ma indica direttamente requisiti immodificabili (esposizione ultradecennale)".

Quanto, infine, all’ipotizzata violazione dell’art. 81 della Costituzione, la difesa delle parti private eccepisce il difetto di rilevanza della questione, in quanto non risulterebbe dimostrata la carenza di copertura finanziaria "per il caso sottoposto" al giudizio del rimettente; elemento, questo, che potrebbe emergere "solo in una fase di esecuzione della sentenza di condanna, se a quel punto l’Istituto previdenziale avesse dimostrato di non avere la copertura di bilancio". E questo a tacer del fatto che, ad avviso delle medesime parti costituite, in sede di vaglio di costituzionalità, l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, può venire in rilievo unicamente "per la copertura delle spese dello Stato".

1.5. E’ intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, "riservando ogni più ampia difesa", ha chiesto che la sollevata questione "venga dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata".

1.6. In prossimità dell’udienza, le parti private costituite hanno depositato memorie illustrative.

1.7. L’ENICHEM S.p.A., nel ribadire le conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione, rileva che le istanze presentate ai fini del riconoscimento dei benefici di cui trattasi sono, nel frattempo, ulteriormente lievitate, risultando così confermata la mancanza di una seria copertura degli oneri finanziari.

Quanto, poi, alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, si sostiene che la dedotta irrazionalità dell’art. 13, comma 8, trova ulteriore argomento rafforzativo "con riferimento all’intervento legislativo in punto di "lavori usuranti"", previsto dall’art. 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale non solo richiede il requisito della "maggiore penosità nel lavoro, in termini di rilevante esposizione al rischio e diminuzione delle aspettative di vita", ma è anche "rigorosamente parametrato sull’arco temporale di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa particolarmente usurante".

Detto ultimo requisito emerge ancor più chiaramente dall’art. 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999, "in cui sono considerate "particolarmente usuranti" non tutte le attività di asportazione dell’amianto, ma solo quelle svolte continuativamente, e con carattere di prevalenza nei confronti di altre mansioni".

1.8. Le altre parti private costituite (e cioè gli appellati nel giudizio principale) insistono, invece, perché la sollevata questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Sotto il profilo dell’ipotizzata violazione dell’art. 3 della Costituzione, si sostiene l'inammissibilità della questione, attenendo essa "non al contenuto della legge ordinaria in discussione, ma alla sua eventuale e futura applicazione". Peraltro, non essendo espressamente denunciata dal rimettente alcuna ingiustificata disparità di trattamento, ovvero una ingiustificata parificazione di situazioni diverse, l’ordinanza "si espone altresì alla censura di assoluta genericità".

Invero, conclude al riguardo la memoria, più che alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, il giudice a quo sembra "alludere ad una pretesa di rigorosi obblighi di tassatività e di necessaria determinatezza", i quali assumono rilievo in riferimento alle sole norme penali (art. 25 della Costituzione).

In ogni caso, le parti private - nel ribadire le ragioni già illustrate nell’atto di costituzione - escludono "che il legislatore fosse vincolato sul piano della razionalità normativa a fare riferimento ad una ristretta "categoria di lavorazioni" o di lavoratori", con una delimitazione che, peraltro, avrebbe significato "ignorare il problema dell’impiego dell’amianto su larga scala ed in molteplici attività lavorative".

Le medesime parti sostengono, inoltre, che "non esistono limiti al di sotto dei quali possono escludersi patologie da asbesto", sicché è da negare, anche, che "il legislatore fosse vincolato sul piano della legittimità costituzionale a delimitare l’area dei destinatari in funzione di valori limite".

Pertanto, aver ancorato l’erogazione del beneficio al solo fatto dell’esposizione ultradecennale all’amianto "risulta essere stata una chiara e meditata scelta discrezionale del legislatore", non sindacabile se non viene indicato "quale sia il parametro logico, tecnico, scientifico, normativo (di coerenza interna o esterna) che il legislatore avrebbe violato andando oltre i limiti della sua discrezionalità".

Quanto all’asserita violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, la memoria insiste sulla "carenza di rilevanza ed inammissibilità per genericità e contraddittorietà della questione prospettata", avanzando "molte perplessità" in ordine alle previsioni di spesa formulate dall’ordinanza di rimessione, sulla base di dati "sprovvisti di qualsiasi riscontro" e di contraddittorie valutazioni dell’onere finanziario medio pro capite.

Le parti private rammentano, infine, sia la procedura da attivarsi allorché si verifichino "scostamenti rispetto alle previsioni di spesa", anche nel caso di "sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri", sia l’orientamento della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 384 del 1991, n. 12 del 1987 e n. 1 del 1966) in punto di copertura di una spesa "futura", secondo cui non è richiesta una rigorosa puntualità di indicazione, tanto più se la spesa, per sua natura, "a priori è solo determinabile e solo a posteriori determinata nella sua esatta entità".

2. Con ordinanza in data 24 settembre 1998 (R.O. n. 873 del 1998), anche il Pretore di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 13, comma 8, "nella parte in cui non indicando un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all’amianto consente l’applicazione del beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari".

Quanto alla rilevanza della sollevata questione, il rimettente osserva che i ricorrenti nel giudizio principale "sono dipendenti di datore di lavoro privato assicurato presso l'INAIL; che l’INAIL e l’INPS hanno riconosciuto l’esposizione a rischio sino al 1985", mentre gli interessati ne chiedono l’accertamento sino al 1998.

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che l'interpretazione letterale della disposizione censurata "può portare a ritenere che qualsiasi esposizione all'amianto, prescindendo da limiti quantitativi e qualitativi, e dunque da qualsiasi parametro di potenziale rischio di malattia (possibile, probabile o effettivo), sia in sé e per sé sufficiente per godere del beneficio previdenziale, purché ultradecennale".

Ma una siffatta esegesi della norma - osserva l’ordinanza di rimessione - "in sostanza equipara, sotto il profilo del godimento dei benefici previdenziali, situazioni di fatto assolutamente non omogenee ..., atteso che consente il godimento del pensionamento anticipato in presenza tanto di situazioni di possibile rischio da esposizione all’amianto, quanto di situazioni di probabile o di sicuro rischio dall’esposizione alle stesse sostanze morbigene, purché ultradecennale".

Donde la prospettata violazione dell’art. 3 della Costituzione, "in forza del quale, se da un lato non possono essere trattate diversamente situazioni identiche, non possono nemmeno essere trattate ugualmente situazioni obiettivamente diverse".

2.1. Si è costituito in giudizio l’INPS rilevando, preliminarmente, che non può essere ritenuta sufficiente, per il godimento dell'eccezionale beneficio previsto dalla norma, una teorica, o presunta, o pura e semplice esposizione all'amianto, risultando necessaria una esposizione tale da comportare effettivo rischio e pericolo per la salute del singolo lavoratore. Tuttavia, nel richiamare la diversa interpretazione accolta dal rimettente, l’Istituto ha concluso "per la fondatezza della questione".

2.2. E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per sentir dichiarare "inammissibile" la proposta questione di costituzionalità.

In proposito la difesa erariale ha eccepito, anzitutto, "il difetto di congrua motivazione sulla rilevanza della questione", assumendo che, prima di sollevarla, "il Pretore avrebbe dovuto verificare se la domanda dei ricorrenti fosse o meno coperta da giudicato che stabiliva il loro diritto solo nei periodi in cui era stata superata la soglia minima determinata a norma del decreto legislativo n. 277 del 1991".

Evidenzia, inoltre, l’Avvocatura dello Stato, relativamente alla situazione creatasi a seguito della legge n. 271 del 1993, che "l’onere globale dell’applicazione del comma 8 in questione, non è evidentemente sorretto da adeguata copertura finanziaria", tanto che l’impossibilità di contenere il numero dei beneficiari in sede amministrativa ha determinato la predisposizione, "fin dal 23 maggio 1996", di una norma di interpretazione dell’art. 13, comma 8.

Considerato in diritto

1. Le ordinanze in epigrafe dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271.

La disposizione denunciata concede, ai "lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni", il beneficio, da far valere "ai fini delle prestazioni pensionistiche", di una rivalutazione dei periodi assicurativi e ciò attraverso il meccanismo della moltiplicazione, "per il coefficiente di 1,5", dell'"intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL".

1.1. Il Tribunale di Ravenna (R.O. n. 501 del 1998), reputando che "l'unica interpretazione tecnicamente corretta" del censurato art. 13, comma 8, sia quella che "attribuisce il beneficio a tutti i lavoratori dei quali sia stata provata una qualunque esposizione ultradecennale all'amianto, a prescindere dal grado di essa", denuncia, anzitutto, il contrasto della disposizione in parola con l’art. 3 della Costituzione, giacché, in assenza di "qualunque parametro predeterminato", di "specificazioni tecniche" e di "standards di riferimento", la stessa risulterebbe applicabile, in sede giudiziaria, in termini "tali da consentire uguali decisioni per casi di diversa pericolosità o decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali". Ciò, peraltro, non senza rilevare la "potenziale lesione del principio di imparzialità" derivante dalla circostanza che l’esecuzione della menzionata norma in sede amministrativa è affidata "alla mera discrezionalità della pubblica amministrazione".

Inoltre, secondo il giudice a quo, il censurato art. 13, comma 8, pretermettendo ogni riferimento "a categorie di lavorazioni" e "al tipo di contatto con le fibre", allarga "a dismisura la possibile platea degli interessati": sicché, proprio "a causa dell’indeterminabilità" di tutti i potenziali destinatari del beneficio, verrebbe meno "la possibilità stessa di indicare la copertura finanziaria della legge", con conseguente violazione anche dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

1.2.- Dal suo canto, il Pretore di Vicenza (R.O. n. 873 del 1998), muovendo dall’"interpretazione letterale della disposizione denunciata", reputa che sia sufficiente, per l’accesso al beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi, "qualsiasi esposizione all’amianto", a prescindere da ogni "parametro di potenziale rischio di malattia"; in tal modo, l’art. 13, comma 8, "nella parte in cui non indicando un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all’amianto consente l’applicazione del predetto beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari", verrebbe a provocare - ad avviso del rimettente - un possibile vulnus all’art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole equiparazione di "situazioni di fatto assolutamente non omogenee" e cioè quelle "di possibile rischio da esposizione all’amianto" e quelle "di probabile o di sicuro rischio" di esposizione alla stessa sostanza morbigena, purché ultradecennale.

2. I giudizi, avendo ad oggetto la medesima disposizione, rispetto alla quale vengono formulate censure in parte analoghe o comunque connesse, vanno riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.

3. Preliminarmente deve essere rilevata la tardività della costituzione dell’INPS nel giudizio di cui all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna (R.O. n. 501 del 1998, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 28, prima serie speciale, del 15 luglio 1998), effettuata con memoria depositata oltre il termine stabilito dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; onde l’inammissibilità della costituzione stessa.

4. Ancora in via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità che l’INAIL ha formulato avverso la questione proposta dal menzionato Tribunale, evidenziando, in particolare, che "tutti gli interessati risulterebbero ancora lavoratori dipendenti e quindi non in posizione tale da poter far valere diritti pensionistici", con conseguente difetto di rilevanza della questione nel processo pendente dinanzi al rimettente.

Tale eccezione non può essere accolta, essendo sufficiente rilevare che - come emerge dall’ordinanza di rimessione - il giudizio a quo ha per oggetto una domanda di accertamento del diritto al beneficio previdenziale contemplato dalla denunciata disposizione, il cui eventuale riconoscimento verrebbe ad incidere attualmente sulla posizione pensionistica degli interessati, in guisa di incremento della contribuzione utile ai fini di un futuro trattamento pensionistico.

5. Occorre, infine, delibare, sempre preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri avverso l’ordinanza di rimessione del Pretore di Vicenza (R.O. n. 873 del 1998), in ordine alla quale si assume la carenza di congrua motivazione sulla rilevanza della proposta questione, per non aver il giudice a quo verificato "se la domanda dei ricorrenti fosse o meno coperta da giudicato che stabiliva il loro diritto solo nei periodi in cui era stata superata la soglia minima determinata a norma del decreto legislativo n. 277 del 1991".

Anche a prescindere dal fatto che la difesa erariale non chiarisce quale sia il giudicato che, nel pendente giudizio di primo grado, ostacola l’eventuale riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti, l’eccezione non può trovare, in ogni caso, accoglimento, dovendosi a tal fine rilevare, in modo assorbente, che il giudice a quo - alla stregua di quanto è dato evincere dalla stessa ordinanza di rimessione - ha adeguatamente esplicitato i fatti e le ragioni del contendere, che fanno leva sulla necessaria applicazione della disposizione censurata, e ciò tramite una plausibile motivazione che consente di apprezzare la sussistenza del requisito della pregiudizialità tra incidente di costituzionalità e giudizio principale.

6. Nel merito le questioni non sono fondate.

Onde valutarne compiutamente la portata, conviene muovere dal contesto normativo in cui esse si collocano, e cioè dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, la quale, preceduta da una disciplina comunitaria, già da tempo, consapevole della necessità di protezione contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (direttiva del Consiglio n. 477 del 1983, modificata dalla direttiva n. 382 del 1991), ha dettato "norme relative alla cessazione dell’impiego" di tale sostanza, esplicitando, tra le proprie finalità, quelle della dismissione dalla produzione e dal commercio dell’amianto medesimo e dei relativi prodotti, nonché della decontaminazione e della bonifica (art. 1).

Il medesimo provvedimento legislativo ha individuato, altresì, i "valori limite" di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro, rinviando a tal fine a quelli fissati dall’art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che ha provveduto essa stessa a modificare tramite l’art. 3, comma 4, a sua volta recentemente sostituito dall’art. 16 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Nella stessa legge n. 257 del 1992 si rinvengono, inoltre, talune "misure di sostegno per i lavoratori" (capo IV, art. 13), costituite da una diversificata gamma di benefici previdenziali, tra i quali sono da rammentare, segnatamente, quelli:

1) dell’accesso, per i lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, al pensionamento anticipato in costanza di determinati requisiti contributivi, beneficiando di una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva (comma 2);

2) della rivalutazione, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori delle miniere e cave di amianto, del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa (comma 6);

3) di analoga rivalutazione per il periodo di provata esposizione all’amianto in favore dei lavoratori che abbiano contratto, a causa di detta esposizione, malattie professionali documentate dall’INAIL (comma 7);

4) della rivalutazione, altresì, dei periodi assicurativi in favore dei lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni (comma 8).

Proprio in riferimento a quest'ultimo beneficio va, peraltro, segnalato che la norma che lo contemplava - prevedendo che "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL", quando superavano i 10 anni, fossero "moltiplicati per il coefficiente di 1,5" - aveva dato luogo ad incertezze interpretative in ordine all’entità delle agevolazioni accordate dal legislatore; incertezze risolte attraverso una disposizione, contenuta nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, la quale, in sostituzione del comma 8 dell’art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabiliva che "per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse, che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5".

In sede di conversione del predetto provvedimento d’urgenza, la legge 4 agosto 1993, n. 271, ha soppresso la locuzione "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse", così intendendo soddisfare - secondo quanto si evince dai lavori preparatori - l’esigenza di attribuire centralità, ai fini dell’applicazione del beneficio previdenziale, all’assoggettamento dei lavoratori all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, escludendo, al tempo stesso, ogni selezione che potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro.

Ne è derivata la disposizione oggetto del presente scrutinio di costituzionalità, alla quale fa riscontro, sotto il profilo finanziario (comma 2 del già menzionato art. 1 del decreto-legge n. 169 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche adottate in sede di conversione), uno specifico stanziamento di lire 35 miliardi per il 1994 e di lire 37 miliardi per il 1995, aggiuntivo di quello a suo tempo previsto dal comma 12 dell'originario art. 13 della legge n. 257 del 1992 (6 miliardi di lire per il 1992, 60 miliardi di lire per il 1993 e 44 miliardi di lire per il 1994).

7. Così ricostruite le vicende legislative che sono alla base della denunciata disposizione, va rilevato che i rimettenti muovono entrambi dall'assunto che il censurato art. 13, comma 8, delinei una fattispecie legale attributiva di un beneficio previdenziale, la quale, concentrandosi sull'unico dato dell'esposizione ultradecennale all'amianto, sarebbe di per sé insufficiente per una congrua selezione degli aventi diritto. Donde il denunciato contrasto della disposizione stessa con l’art. 3 della Costituzione.

Secondo il Tribunale di Ravenna, a causa della indeterminabilità di tutti i potenziali destinatari della norma, risulterebbe, altresì, violato l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, mancando "la possibilità stessa di indicare la copertura finanziaria della legge".

8. In relazione al primo degli accennati profili di censura, occorre rilevare che, trattandosi di stabilire se la disposizione sia tale da determinare la irragionevole equiparazione di situazioni non tutte meritevoli di eguale tutela, il giudizio richiesto alla Corte si incentra, così come altra volta rilevato (vedi, in particolare, sentenza n. 89 del 1996), sul "perché" una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica equiparazione (oppure, a seconda dei casi, quella specifica distinzione), traendone, quindi, le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. Solo nel caso in cui una siffatta verifica dovesse evidenziare una carenza di causa o ragione della disciplina introdotta potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla irragionevole omologazione di situazioni diverse. Va da sé, al tempo stesso, che, non essendo consentito al controllo di costituzionalità di travalicare in apprezzamenti che sconfinino nel merito delle opzioni legislative, non può ovviamente venire in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone dell'eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire.

9. Ciò posto, è da escludere che la disposizione denunciata si configuri, contrariamente a quanto ritengono i giudici a quibus, in guisa tale da inibire, in virtù della latitudine del suo dettato, ogni possibilità di sua ragionevole interpretazione ed applicazione, sì da risultare portatrice di una ingiustificata omologazione di situazioni tra loro diverse.

E' da ritenere infatti che il censurato art. 13, comma 8, possa trovare, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico), congrua definizione nella sua portata, in vista della sua piana e puntuale applicazione.

Lo scopo della disposizione censurata, secondo quanto si evince dalla accennata ricostruzione della relativa vicenda normativa, va rinvenuto nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL.

Nell’ambito di tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l’elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la sua presenza nell’ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche).

La disposizione denunciata poggia, quindi, su un sicuro fondamento, rappresentato sia dal dato di riferimento temporale sia da quella nozione di rischio che, come è noto, caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali.

Ne consegue che la norma censurata, esprimendo, nella sua effettiva portata, un precetto adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso, non vulnera, in conclusione, il parametro dell’art. 3 della Costituzione evocato da entrambi i rimettenti.

10. Anche l’ulteriore doglianza, avanzata dal Tribunale di Ravenna, facendo leva sulla pretesa violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, non merita accoglimento.

Una volta accertata l’infondatezza della prima censura esaminata, non possono non cadere automaticamente anche le ulteriori implicazioni che detto Tribunale tende a trarne, sul piano della supposta indeterminabilità dei destinatari e della conseguente impossibilità di stabilire l'entità degli oneri finanziari connessi alla norma denunciata. E questo a tacer del fatto che la censura di mancato rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, si richiama a dati privi di adeguato riscontro (in quanto desunti dalla relazione ad un disegno di legge di gran lunga successivo all’epoca di emanazione della disposizione censurata, il quale, a sua volta, attinge ad ulteriori fonti). Si tratta perciò di elementi non utili per quel giudizio di attendibilità che, in tema di copertura degli oneri finanziari pluriennali, questa Corte è chiamata qui a svolgere (vedi, tra le altre, sentenze n. 25 del 1993 e n. 384 del 1991); giudizio in vista del quale, stando ai termini in cui la censura viene prospettata, si è portati piuttosto a considerare, a smentita dell'assunto del rimettente, sia il fatto che non manca nella legge una specifica disposizione di copertura finanziaria delle spese derivanti dal denunciato art. 13, comma 8, sia, infine, che la copertura stessa è stata a suo tempo ritenuta adeguata anche dalla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di referto quadrimestrale al Parlamento sulle leggi di spesa (vedi delibera n. 6/REF/93, del 5 novembre 1993).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, e, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

F.to: Giuliano Vassalli, Presidente
Massimo Vari, Redattore
Giuseppe Di Paola, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Di Paola