Schema
di disegno di legge recante: “Delega al Governo per l’emanazione di un
testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e
sicurezza sul lavoro” Art.
1 (Delega
al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul
lavoro) 1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità
all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali. 2.
I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il
necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a)
riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel
rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della
Costituzione; b)
applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie
di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare
pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti
lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già
indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come
definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; c)
applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati,
nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 1)
misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori
e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; 2)
adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi
della Raccomandazione 2003/134/CE; d)
semplificazione degli adempimenti meramente formali
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel
pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese; e)
riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione
individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le
direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il
sistema pubblico di controllo; f)
riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della
responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato,
nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso: 1)
la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei
provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 2)
determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e
dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano
interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri
ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da
comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena
dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena
dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità,
della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro
centomila negli altri casi; 3)
previsione della sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni
non punite con sanzione penale; 4)
l’applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni
colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni
sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di una sanzione
pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non
superiore ad un anno; 5)
la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della
particolare gravità delle disposizioni violate. g)
revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema
di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rafforzamento del
ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; h)
rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici,
anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare
la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; i)
realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato
all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello
scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in
corso di approvazione nonché ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e nel rispetto delle
competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo
117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente e dei
comitati regionali di coordinamento; l)
valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base
volontaria, dei codici di condotta
ed etici e delle buone prassi che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente; m)
definizione di un assetto istituzionale fondato
sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida
e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le
competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di
interventi; n)
previsione della partecipazione delle parti sociali al
sistema informativo, costituito da Ministeri, Regioni e Province Autonome,
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL),
e del concorso allo sviluppo del medesimo degli organismi paritetici e
delle associazioni e degli istituti di settore a carattere
scientifico; o) promozione della
cultura e delle azioni di prevenzione attraverso: 1)
la realizzazione di un sistema di governo per la definizione,
tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare,
anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i
soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati
dall’INAIL quali proprie spese istituzionali; 2)
il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle
piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL,
nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto e
anche per mezzo della soppressione dei trasferimenti passivi ai disciolti
ENPI (Ente nazionale prevenzioni infortuni) ed ENAOLI (Ente nazionale
assistenza orfani lavoratori italiani), approvati dagli organi deliberanti
dell’Istituto; 3)
la promozione e la promulgazione della cultura della salute e sicurezza
sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e
nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria; p) razionalizzazione e coordinamento
delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e
dell’articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione,
programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella
verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e
carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze anche
riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi
compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; q) esclusione di qualsiasi
onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i
soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle
misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle
lavoratrici; r) revisione della
normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a: 1)
migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra
appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di
prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche
attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare
l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, quale elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica; 2)
modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici
al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non
determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori; s)
rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai
particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle
linee guida scientifiche più avanzate, anche con riferimento al
prevedibile momento di insorgenza della malattia. 3.
I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento
dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei
diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. 4.
I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all’articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
congiuntamente con il Ministro della Salute, il Ministro delle
infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera r) del comma
2, e il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto
dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro delle politiche
europee, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’Economia
e delle Finanze nonché gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e
dei datori di lavoro. 5.
Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti
per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di 6 mesi. 6.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può emanare, attraverso la procedura di cui ai
commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 7. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri e maggiori spese a carico della finanza pubblica; per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le Amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime Amministrazioni. |