Decreto legislativo n° 626 del 19 settembre 1994
PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la
legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega
al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro; Vista la
legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché
delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai
sensi dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla
medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'attuazione delle d
adottata nella riunione del 7 luglio; Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
settembre 1994; Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli
affari regionali; E
M A N A TITOLO
I Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.
1. - Campo di applicazione. 1. Il
presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per
la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici. 2. Nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchè
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, (...)
individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica. 3. Nei
riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del
presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 4. Le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 4 bis.
Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto. 4 ter.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro
non può delegare quelli previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 4 lettera a) e 11
primo periodo. Art.
2.
- Definizioni. 1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a)
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di
lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di
cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati
presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi; b) datore
di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha
la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale; c)
servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva; d) medico
competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia, ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica
e tecnologica; 2)
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277; e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal
datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta
o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato
rappresentante per la sicurezza; g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in
tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno; h)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute; i)
unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni
o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Art.
3.
- Misure generali di tutela. 1. Le
misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori
sono: a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b)
eliminazione dei rischi n relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c)
riduzione dei rischi alla fonte; d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso; f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g)
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale; h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio; i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro; l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona; n) misure
igieniche; o) misure
di protezione collettiva ed individuale; p) misure
di emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di
segnali di avvertimento e di sicurezza; r)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti; s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro; t)
istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le
misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non
devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Art.
4.
- Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. 1.
Il datore di lavoro (...) in relazione alla natura dell'attività dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari. 2.
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente: a) una
relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa; b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla
lettera a); c) il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il
documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva. 4. Il
datore di lavoro: a)
designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; b) designa
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'articolo 8; c)
nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente. 5. Il
datore di lavoro adotta le misure necessarie (...) per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: a)
designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna
le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione; c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce
ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ; e) prende
le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico; f) richiede
l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione; g) richiede
l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente
decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva; h) adotta
le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa; i) informa
il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione; l) si astiene,
salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato; m) permette
ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera e); n) prende
appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; o) tiene
un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo
di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in
conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta
il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1,
lettere b), c) e d) ; q)
adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle
persone presenti. 6. Il
datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza. 7. La
valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il
datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia
al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta. 9. Per le
piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il
31/3/1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle
dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si
applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive e altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private. 10. Per
le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere
altresì definiti: a)
i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero
unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato
nell'Allegato I; b) i casi
in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui
all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si
modificano le situazioni di rischio. 11.
Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il
datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle aziende che occupano fino
a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è
tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende
familiari nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza. 12.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico. Art.
5.
- Obblighi dei lavoratori. 1.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In
particolare i lavoratori: a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b)
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c)
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione; d)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non
rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo; f) non
compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori; g) si
sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
il lavoro. Art.
6.
- Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I
progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti;. 2. Sono
vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso
di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque
concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o
di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. 3. Gli
installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono
attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza. Art.
7.
- Contratto di appalto o contratto d'opera. 1. Il
datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera; b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi. Capo
II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art.
8. - Servizio di prevenzione e
protezione. 1. Salvo
quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e
protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole
di cui al presente articolo. 2. Il
datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e
capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 3. I
dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 4. Salvo
quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione e protezione. 5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi: a) nelle
aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso; b) nelle
centrali termoelettriche; c) negli
impianti e laboratori nucleari; d) nelle
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni; e) nelle
aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti; f) nelle
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti; g)
nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 6. Salvo
quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di
lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. Il
servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero
unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori. 8. Il
responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate. 9. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il
numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 10.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per
questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 11. Il
datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie
locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si
attesti con riferimento alle persone designate: a) i
compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il
periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il
curriculum professionale. Art.
9.
- Compiti del servizio di prevenzione e protezione. 1. Il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i
sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure; c) ad
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
di cui all'art. 11; f) a
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. 2. Il
datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in
merito a: a) la
natura dei rischi; b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive; c) la
descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati
del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le
prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. I
componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto. 4. Il
servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. Art.
10.
- Svolgimento diretto d parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi. 1. Il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il
datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e
trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio: a) una
dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi; b) una
dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11; c) una
relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della
propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla
legislazione vigente; d)
l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro. Art.
11.
- Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi. 1. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore
di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il
datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il
medico competente ove previsto; d) il
rappresentante per la sicurezza. 2. Nel
corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il
documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b)
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute. 3. La
riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
di lavoratori. 4. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle
ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può
chiedere la convocazione di una apposita riunione. 5. Il
datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Capo
III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO Art.
12. - Disposizioni generali. 1. Ai
fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di
lavoro: a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b)
designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di
cui all'art. 4 comma 5 lett. a); c)
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere
evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro; e) prende
i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 2. Ai
fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene
conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva. 3. I
lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 4. Il
datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Art.
13.
- Prevenzione incendi. 1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i
criteri diretti ad individuare: 1) misure
intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi; 2) misure
precauzionali di esercizio; 3) metodi
di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4)
criteri per la gestione delle emergenze; b) le
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione. 2. Per il
settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Art.
14.
- Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. 1. Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa. 2. Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza. Art.
15.
- Pronto soccorso. 1. Il
datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone
presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2. Il
datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità. 4. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia. Capo
IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
16. - Contenuto della sorveglianza
sanitaria. 1. La
sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La
sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica; b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 3. Gli
accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente. Art.
17.
- Il medico competente. 1. Il
medico competente: a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; b)
effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; c)
esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16; d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di
cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria; g)
comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per
la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati; h)
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza; i) fatti
salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali; l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso di cui all'art. 15; m)
collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI. 2. Il
medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di
medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 3.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16,
comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 4.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 5. Il
medico competente svolge la propria opera in qualità di: a)
dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero
professionista; c)
dipendente del datore di lavoro. 6.
Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli
fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei
suoi compiti. 7. Il
dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico
competente (...) qualora esplichi attività di vigilanza. Capo
V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
18. - Rappresentante per la
sicurezza. 1. In
tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza. 2. Nelle
aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente da lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro
interno. 4. Il
numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva. 5. In
caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con
proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato
accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In
ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente: a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre
rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei
rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. 7. Le
modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui
all'art.22, comma 7. Art.
19.
- Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. 1. Il
rappresentante per la sicurezza: a) accede
ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è
consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è
consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori; d) è
consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22,
comma 5; e) riceve
le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti
di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve
le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve
una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h)
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i)
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti; l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa
proposte in merito all'attività di prevenzione; n)
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività; o) può
fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro. 2. Il
rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 3. Le
modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in
sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il
rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o). Art.
20.
- Organismi paritetici. 1. A
livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e
di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti. 2. Sono
fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali. 3. Agli
effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel
medesimo articolo. Capo
VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
21. - Informazione dei lavoratori. 1. Il
datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su: a) i
rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in
generale; b) le
misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i
rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative
di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i
pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica; e) le
procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei lavoratori; f) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli
12 e 15. 2. Il
datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c),
anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3. Art.
22.
- Formazione dei lavoratori. 1. Il
datore di lavoro (...) assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2. La
formazione deve avvenire in occasione: a)
dell'assunzione; b) del
trasferimento o cambiamento di mansioni; c)
dell'introduzione di nuove attrezzature d lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi. 3. La
formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei
rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza
e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. 5. I
lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. 6. La
formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori. 7. I
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese. Capo
VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art.
23. - V i g i l a n z a. 1. La
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il
settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le
acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano. 2. Ferme
restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività
di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria
locale competente per territorio. 3. Il
decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e
alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e
aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del ministro competente di concerto con i ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie. Art.
24.-
Informazione, consulenza, assistenza. 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri
dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di
patronato, svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro. 2.
L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono
attività di controllo e di vigilanza. Art.
25.
- Coordinamento. 1. Con
atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
radioprotezione. Art.
26.
- Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro. 1. L'art.
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: (...) 2. L'art.
394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: [...]. Art.
27
- Comitati regionali di coordinamento. 1. Con
atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità
di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente. 2. Alle
riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma
1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM. Art.
28.
- Adeguamenti al progresso tecnico. 1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente: a) è
riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [....]; b) si dà
attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale; c) si
provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli
allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico. Capo
VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI. Art.
29. - Statistiche degli infortuni e
delle malattie professionali. 1.
L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni
ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 2. L'ISPESL
e L'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il
necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3,
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali. 3. I
criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e
ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati
nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di
infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e
loro successivi aggiornamenti. 4. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere
individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a
particolari rischi. 5. I
criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e
ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e
forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica. TITOLO
II LUOGHI
DI LAVORO. Art.
30. - Definizioni. 1. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per luoghi di lavoro: a) i
luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima
azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. 2. Le
disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai
mezzi di trasporto; b) ai
cantieri temporanei o mobili; c) alle
industrie estrattive; d) ai
pescherecci; e) ai
campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale,
ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda. 3. Ferme
restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II. 4. I
luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di
eventuali lavoratori portatori di handicap. 5.
L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od
occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 6. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale. Art.
31.
- Requisiti di sicurezza e di salute. 1.
Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata
in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di
sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1997. 2. Se
gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o
autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla
data del provvedimento stesso. 3.
Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 4. Ove
vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1,
il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al
presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per
territorio. Art.
32.
- Obblighi del datore di lavoro. 1. Il
datore di lavoro provvede affinché: a) le vie
di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza; b) i
luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori; c) i
luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; d) gli
impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento. Art.
33.
- Adeguamenti di norme. 1. L'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: [...]. 2. L'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: [...]. 3. L'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: [...]. 4.
L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente: [...]. 5.
L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende"
è soppressa la parola "industriali". 6.
L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
è sostituito dal seguente: [...]. 7. L'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: [...]. 8. L'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: [...]. 9. L'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: [...].. 10.
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: [...]. 11.
L'art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: [...]. 12. Gli
articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, sono sostituiti dai seguenti: [...]. 13.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: [...]. 14. Le
disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. TITOLO
III USO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. Art.
34. - Definizioni. 1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: a)
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di
una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego,
il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio; c) zona
pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura
di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso. Art.
35.
- Obblighi del datore di lavoro. 1. Il
datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della
sicurezza e della salute. 2. Il
datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre
al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. 3.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in
considerazione: a) le
condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i
rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i
rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. 4. l
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro
siano: a)
installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b)
utilizzate correttamente; c)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai
requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso. 5.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro si assicura che: a) l'uso
dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati; b) in
caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato
è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. Art.
36.
- Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro. 1. Le
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 2. Nulla
è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica
delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In
ogni caso le modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è
stata costruita e messa in servizio. 3. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, può stabilire modalità e procedure per
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2. 4.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...]. 5.
Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...]. 6.
Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...]. 7.
Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303,
dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: [...]. 8. Le
disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Art.
37.
- Informazione. 1. Il
datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a
disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni
istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: a) alle
condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione
delle attrezzature di lavoro; b) alle
situazioni anormali prevedibili. 2. Le
informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati. Art.
38.
- Formazione ed addestramento. 1. Il
datore di lavoro si assicura che: a) i
lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione
adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone. Art.
39.
- Obblighi dei lavoratori. 1. I
lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 2. I
lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti. 3. I
lavoratori: a) hanno
cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi
apportano modifiche di propria iniziativa; c)
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro
messe a loro disposizione. TITOLO
IV USO
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art.
40. - Definizioni. 1. Si
intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non
sono dispositivi di protezione individuale: a) gli
indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le
attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le
attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le
attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i
materiali sportivi; f) i
materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli
apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Art.
41.
- Obbligo di uso. 1. I DPI
devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro. Art.
42.
- Requisiti dei DPI. 1. I DPI
devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475. 2. I DPI
di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere
adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore; b) essere
adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere
conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter
essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In
caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti. Art.
43.
- Obblighi del datore di lavoro. 1. Il
datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a)
effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi; b)
individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati
ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c)
valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante
e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili
sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d)
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di valutazione [....] 2. Il
datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45,
individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità
del rischio; b)
frequenza dell'esposizione al rischio; c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d)
prestazioni del DPI. 3. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti
dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4. Il
datore di lavoro: a)
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; b)
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c)
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d)
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso
di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e)
informa preliminarmente l lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende
disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni
DPI; g)
assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5. In
ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per
ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria; b) per i
dispositivi di protezione dell'udito. Art.
44.
- Obblighi dei lavoratori. 1. I
lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lettera g), e 5. 2. I
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato. 3. I
lavoratori: a) hanno
cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi
apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al
termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI. 5. I
lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione. Art.
45.
- Criteri per l'individuazione e l'uso. 1. Il
contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4. 2. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori
specifici di rischio, indica: a) i
criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le
circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di
protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. Art.
46.
- Norma transitoria. 1. Fino
alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono
essere impiegati: a) i DPI
commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475; b) i DPI
già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti
conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea. TITOLO
V MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI Art.
47. - Campo di applicazione. 1. Le
norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la
movimentazione manuale dei carichi con rischi, tra l'altro, di lesioni
dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. 2. Si
intendono per: a)
movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di
un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari; b)
lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso lombare. Art.
48.
- Obblighi dei datori di lavoro. 1. Il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità
di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2.
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati,
allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti
carichi, in base all'allegato VI. 3. Nel
caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera dl
lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei
casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a)
valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute
connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all'allegato VI; b) adotta
le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio,
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all'allegato VI; c)
sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle
attività di cui al presente titolo. Art.
49.
- Informazione e formazione. 1. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda: a) il
peso di un carico; b) il
centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un
imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la
movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se
queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all'allegato VI. 2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1. TITOLO
VI USO
DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art.
50. - Campo di applicazione. 1. Le
norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano
l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2. Le
norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai
posti di guida di veicoli o macchine; b) ai
sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai
sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico; d) ai
sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro; e) alle
macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite
di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura; f) alle
macchine di videoscrittura senza schermo separato. Art.
51.
- Definizioni. 1. Ai
fini del presente titolo si intende per: a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto
di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; c)
lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale
in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa. Art.
52.
- Obblighi del datore di lavoro. 1. Il
datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4,
comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai
rischi per la vista e per gli occhi; b) ai
problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il
datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. Art.
53.
- Organizzazione del lavoro. 1. Il
datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso
dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Art.
54.
- Svolgimento quotidiano del lavoro. 1. Il
lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive,
ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività. 2. Le
modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale. 3. In
assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al
comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le
modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessità. 5. È
comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro. 6. Nel
computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di
lavoro. 7. La
pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro
e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la
riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Art.
55.
- Sorveglianza sanitaria. 1. I
lavoratori [....], prima di essere addetti alle attività di cui al presente
titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal
medico competente. Qualora
l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è
sottoposto ad esami specialistici. 2. In
base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono
classificati in: a)
idonei, con o senza prescrizioni; b) non
idonei. 3. I
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano
compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di
controllo con periodicità almeno biennale. 4. Il
lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni
qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente. 5. La
spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro. Art.
56.
- Informazione e formazione. 1. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda: a) le
misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui
all'art. 52; b) le
modalità di svolgimento dell'attività; c) la
protezione degli occhi e della vista. 2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali. Art.
57.
- Consultazione e partecipazione. 1. Il
datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la
sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente
titolo. Art.
58.
- Adeguamento alle norme. 1. I
posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII. 2. I
posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1
gennaio 1997. Art.
59.
- Caratteristiche tecniche. 1. Con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione
del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di
videoterminali. TITOLO
VII PROTEZIONE
DA AGENTI CANCEROGENI Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI. Art.
60. - Campo di applicazione. 1. Le
norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i
lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della
loro attività lavorativa. 2. Le
norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal: a)
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962; b)
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; c)
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III. 3. Il
presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Art.
61.
- Definizioni. 1. Agli
effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno: a) una
sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita
la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per inalazione"; b) un
preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva
88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro
per inalazione"; c) una
sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una
sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.
Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
62. - Sostituzione e riduzione. 1. Il
datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul
luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori. 2. Se non
è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno
avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile. 3. Se il
ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile. Art.
63.
- Valutazione del rischio. 1. Fatto
salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati
nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3. 2. Detta
valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo perle diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita. 3. Il
datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1,
adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative. 4. Il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati: a) le
attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati
cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i
quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il
numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni; d)
l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le
misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati; f) le
indagini svolte per l possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le
sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti. 5. Il
datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata. 6. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4,
fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3. Art.
64.
- Misure tecniche, organizzative, procedurali. 1. Il
datore di lavoro: a)
assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non
superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette; b) limita
al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti ad agenti cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con
la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; c)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione
di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile,
l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile
al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art.
4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un
adeguato sistema di ventilazione generale; d)
provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle
misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; e)
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e
degli impianti; f)
elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate; g)
assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza; h)
assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli
scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano
in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici
etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i)
dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari
per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati. Art.
65.
- Misure igieniche. 1. Il
datore di lavoro: a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed
adeguati; b)
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da
riporre in posti separati dagli abiti civili; c)
provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in
luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova
utilizzazione. 2. È
vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art.
64, lettera b). Art.
66.
- Informazione e formazione. 1. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli
agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi
per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari
dovuti al fumare; b) le
precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le
misure igieniche da osservare; d) la
necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il
modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per
ridurre al minimo le conseguenze. 2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1. 3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4. Il
datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli
imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre
indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modifiche ed integrazioni. Art.
67.
- Esposizione non prevedibile. 1. Se si
verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne
informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2. I
lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario. 3. Il
datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi
degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze. Art.
68.
- Operazioni lavorative particolari. 1. Nel
caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le
quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il
datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a)
dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla
loro identificazione mediante appositi contrassegni; b)
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni. 2. La
presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso
ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni. Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA Art.
69. - Accertamenti sanitari e norme
preventive e protettive specifiche. 1. I
lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un
rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2. Il
datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli
esami clinici e biologici effettuati. 3. Le
misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove
gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad un stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 5. A
seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a)
una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; b)
ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate. 6. Il
medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività lavorativa. Art.
70.
- Registro di esposizione e cartelle sanitarie. 1. I
lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno
utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura a tenuta
per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno
accesso a detto registro. [....] 2.
Il datore di lavoro: a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per
territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi
ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b)
consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di
cui al comma 1; c)
comunica, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione del rapporto
di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni
sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto Superiore per
la Prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di
rischio di cui a comma 2; d) in
caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al
comma 1 all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna
all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro le
cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2; e) in
caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività
con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio di cui al comma 2; f)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la
sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 3. Le
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto Superiore per
la Prevenzione e sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti cancerogeni. 4. La
documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale. 5. I
modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente. 6. L'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al
Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti
di cui al comma 1. Art.
71.
- Registrazione dei tumori. 1. I
medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti
previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie
da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni,
trasmettono all'all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella
inerente l'anamnesi lavorativa. 2. Presso
l'all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro è tenuto, ai
fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui
al comma 1. 3. Con
decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le
modalità di trasmissione di cui al comma 1. 4. Il
Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE,
informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1. Art.
72.
- Adeguamenti normativi. 1. Nelle
attività con uso di sostanze o preparai ai quali è attribuita dalla direttiva
comunitaria la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione
R 49: "Può provocare il cancro per inalazione", il datore di lavoro
applica le norme del presente titolo. 2. Con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica
nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi
di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni. TITOLO
VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo
I Art.
73. - Campo di applicazione. 1. Le
norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. 2.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è soppresso. Art.
74.
- D e f i n i z i o n i. 1. Ai
sensi del presente titolo si intende per: a) agente
biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni; b)
microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di
riprodursi o trasferire materiale genetico; c)
coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da
organismi pluricellulari. Art.
75.
- Classificazione degli agenti biologici. 1. Gli
agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del
rischio di infezione: a) agente
biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani; b) agente
biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella
comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche; c) agente
biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche; d) agente
biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare
un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di
norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 2. Nel
caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere
attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va
classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 3.
L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,
3, 4. Art.
76.
- Comunicazione. 1. Il
datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti
biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori: a) il
nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il
documento di cui all'art. 78, comma 5. 2. Il
datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che
comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla
comunicazione di cui al comma 1. 3. Il
datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del
rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si
intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria. 4. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. 5. Ove le
attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera
b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di
specie dal predetto decreto. 6. I
laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione
di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4. Art.
77.
- Autorizzazione. 1. Il
datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività,
un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero
della sanità. 2. La
richiesta di autorizzazione è corredata da: a) le
informazioni di cui all'art. 76, comma 1; b)
l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. 3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca. 4. Il
datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il
Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,
nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo
4. 5. I
laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4. 6. Il
Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità
istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei
quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai
commi 1 e 4. Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
78. - Valutazione del rischio. 1. Il
datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art. 4, comma 1, tiene
conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della
classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di
quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei
potenziali effetti allergici e tossici; d) della
conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da
porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle
eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che
possono influire sul rischio; f) del
sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 2. Il
datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, e
adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di
cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative. 3. Il
datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata. 4. Nelle
attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX,
che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti
biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure
non è necessaria. 5. Il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati: a) le
fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad
agenti biologici; b) il
numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le
generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi; d) i
metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e
protettive applicate; e) il
programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico. 6. Il
rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della
valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. Art.
79.
- Misure tecniche, organizzative, procedurali. 1. In
tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti
biologici. 2. In
particolare, il datore di lavoro: a) evita
l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa
lo consente; b) limita
al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici; c)
progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta
misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora
on sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta
misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale
di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) usa il
segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di
avvertimento appropriati; g)
elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di
origine umana ed animale; h)
definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i)
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del
contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l)
predispone i mezzi necessari per la accolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento
dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori
adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti
stessi; m)
concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di
sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. Art.
80.
- Misure igieniche. 1. In
tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i
lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua
calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la
pelle; b) i
lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei,
da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i
dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli
indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti. 2. È
vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è
rischio di esposizione. Art.
81.
- Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie. 1. Il
datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di
valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di
agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo
di attività svolta. 2. In
relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e
provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare,
decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i
materiali ed i rifiuti contaminati. 3. Nei
servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero
essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure
di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono
indicate nell'allegato XII. Art.
82.
- Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari. 1. Fatto
salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio
deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato XII. 2. Il
datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in
aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 2; b) in
aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 3; c) in
aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 4. 3. Nei
laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti
biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento,
possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. 4. Nei
luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento. 5. Per i
luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più
elevate. Art.
83.
- Misure specifiche per i processi industriali. 1. Fatto
salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi
industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, l datore
di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato
XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2. 2. Nel
caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un
rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. Art.
84.
- Misure di emergenza. 1. Se si
verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un
agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione. 2. Il
datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente
competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. 3. I
lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Art.
85.
- Informazioni e formazione. 1. Nelle
attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda: a) i
rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le
precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le
misure igieniche da osservare; d) la
funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale ed il loro corretto impiego; e) le
procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il
modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per
ridurne al minimo le conseguenze. 2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1. 3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4. Nel
luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono
riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
86. - Prevenzione e controllo. 1. I
lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. 2. Il
datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi
sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la
messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già
immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura
del medico competente; b)
l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2-bis.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in
modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 2-ter.
A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una
nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78. 2-quater.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo
sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di
esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonchè
sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione. Art.
87.
- Registri degli esposti e degli eventi accidentali. 1. I
lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4
sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale. 2. Il
datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura
la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a
detto registro. 3. Il
datore di lavoro: a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità
e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo
di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute; b)
comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto
di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative cartelle sanitarie e di rischio [....]; c) in
caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di
sanità e all’organo di vigilanza competente per territoriocopia
del registro di cui al comma 1 e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle
sanitarie e di rischio [....]; d) in
caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano
rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio [....]; e)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio [....], ed al rappresentante per la sicurezza i
dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 4. Le
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore
di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci
anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso
di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o
latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo
o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta
anni. 5. L
documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale. 6. I
modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto dei Ministri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
consultiva permanente. 7. L'ISPESL
trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle
risultanze del registro di cui al comma 1. Art.
88.
- Registro dei casi di malattia e di decesso. 1. Presso
l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti
all'esposizione ad agenti biologici. 2. I
medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i
casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica. 3. Con
decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di
tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione
della documentazione di cui al comma 2. 4. Il
Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni
su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1. TITOLO
IX - SANZIONI.
Art.
89. - Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti. 1. Il
datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4
lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera
a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter. 2. Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l),
n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 22,
commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi
1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49,
comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3;
64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81,
commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere
c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a),
b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. 3. Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli
4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e
4. Art.
90.
- Contravvenzioni commesse dai preposti. 1. I
preposti sono puniti: a) con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per
la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q);
7, comma 2; 12, commi 1, lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4,
5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi
3, 4 lettere a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; b) con
l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per
la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere c), f), g), i), m); 7, commi
1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere a), c); 21; 37; 43, comma 4
lettere c), e), f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e
4. Art.
91 -
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori. 1. La
violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 2. La
violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. Art.
92.
- Contravvenzioni commesse dal medico competente. 1. Il
medico competente è punito: a) con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma
4; 86, comma 2-bis; b) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonché del comma 3; 69, comma 6. Art.
93.
- Contravvenzioni commesse dai lavoratori. 1. I
lavoratori sono puniti: a) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un
milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma
3, primo periodo; 39; 44; 84, commi 1 e 3; b) con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1. Art.
94.
- Violazioni amministrative. 1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
trecentomila. TITOLO
X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art.
95. - Norma transitoria. 1. In
sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31
dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c). Art.
96.
- Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4. 1. È
fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art.
96 bis. - Attuazione degli obblighi 1. Il
datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1
è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente
decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività. Art.
97.
- Obblighi d'informazione. 1. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione: a) il
testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro; b) ogni
cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli
I, II, III e IV; c) ogni
quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli V e VI. 2. Le
relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari. Art.
98.
- Norma finale. 1.
Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente
decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATO I
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