DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 25 maggio 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 115

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 14

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 78, commi 8, 11, 12, 13, della legge 23 dicembre 2000, n.388. Decreto 17 aprile 2001 Mansioni particolarmente usuranti caratterizzate da maggiore gravità dell’usura. Pensioni di anzianità e di vecchiaia.

 

SOMMARIO:

Beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori che risultino aver svolto mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura nel periodo compreso tra la data dell’8 ottobre1993 ed il 31 dicembre 2001.Condizioni per il riconoscimento.

 

 

 

1 – PREMESSA

 

L’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8 ha disposto che “In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

 

a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

 

b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

 

1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;

 

2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

 

3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

 

I successivi commi 11 e 12 hanno stabilito rispettivamente che “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13” e che “La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza”.

 

Per quanto riguarda gli oneri il comma 13, da ultimo, ha disposto “All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n.335”.

 

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui al richiamato comma 11 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 2001 ed è entrato in vigore in pari data (allegato 1).

 

Le disposizioni dell’articolo 78 e del decreto 17 aprile 2001 disciplinano “i lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che questi presentano”, tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ed integrato dall’articolo 1, commi 34 e 35, della legge 8 agosto 1995, n.335 (allegato 2), nonché del articolo 1, commi 36, 37 e 38, della menzionata legge 335 (allegato 3), dell’articolo 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (allegato 4) e del decreto interministeriale del 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, che ha individuato i lavori in parola all’articolo 2, comma 1 (allegato 5).

 

2 – DESTINATARI

Destinatari delle disposizioni richiamate sono i lavoratori che risultino aver svolto, nel periodo compreso tra la data dell’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1993, n.224, supplemento ordinario n.90) ed il 31 dicembre 2001 “i lavori di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che questi presentano” indicati dal decreto interministeriale del 19 maggio1999 che di seguito si riportano:

-         “lavori in galleria, cava o miniera”; mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

-         “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

-         “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

-         “lavori in cassoni ad aria compressa”;

-         “lavori svolti dai palombari”;

-         “lavori ad alte temperature”; mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

-         “lavorazione del vetro cavo”; mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

-         “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

-         “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

 

Detti lavoratori sono ammessi a fruire dei benefici di riduzione dei limiti di età e di anzianità contributiva a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia vengano perfezionati, per effetto del riconoscimento dei benefici in parola, entro il 31 dicembre 2001, fatto salvo in ogni caso il limite di disponibilità di cui al comma 13 dell’articolo 78 della legge n. 388 del 2000.

 

3- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per avvalersi dei benefici previsti dall’articolo 78 in esame, gli interessati debbono presentare domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto 17 aprile 2001e, quindi entro il 16 agosto 2001, a pena di decadenza.

La domanda, per la quale è stato predisposto il fac-simile allegato 6, vale anche come richiesta di pensione.

Le Sedi provvederanno a riprodurre un congruo numero, da mettere a disposizione anche degli Enti di Patronato e dei sindacati dei pensionati.

Le domande presentate prima del 18 maggio 2001, data di entrata in vigore del decreto in parola, debbono ritenersi utilmente presentate alla predetta data.

Secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione atta a comprovare oggettivamente l’espletamento delle suddette mansioni:

 

-         buste paga relative al periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio;

-         libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;

-         dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell’usura; avuto riguardo all’attività svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite; tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;

-         dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

 

Il periodo di lavoro da prendere in considerazione è quello relativo all’espletamento della mansione che dà titolo all’applicazione della normativa in esame.

 

L’attestazione della prevalenza non è richiesta per le mansioni per le quali non è specificatamente indicata nell’elencazione contenuta nell’articolo 2 del decreto interministeriale 19 maggio 1999 cioè: per i “lavori nelle cave”; per i “lavori in cassoni ad aria compressa”; per i “lavori svolti dai palombari”; per i “lavori ad alte temperature”; e per la “lavorazione del vetro cavo”;

 

Per l’esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all’articolo 2 del citato decreto 19 maggio 1999 – e cioè per le mansioni diverse da quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale - la documentazione allegata alla domanda dovrà comprovare l’esistenza di condizioni non inferiori a quelle previste alla tabella 1 allegata al decreto del 17 aprile 2001. A titolo di esempio, a fronte del 25% di lavoro e 75% di riposo, lo sforzo lavorativo leggero, moderato o pesante dovrà essere pari rispettivamente al 32,5%, al 31% o al 30% perché la mansione in parola possa essere ritenuta usurante.

 

A norma dell’articolo 1, comma 3 , del predetto decreto interministeriale le assenze per malattie e infortunio che cadono nel periodo da valutare come particolarmente usurante sono considerate utili ai fini del riconoscimento dei benefici.

 

Le domande di applicazione dei benefici possono essere presentate anche in costanza di rapporto di lavoro corredate da copia del CUD.

 

L’articolo 1, comma 5, e l’articolo 3 del decreto interministeriale in parola dispongono rispettivamente che “Gli enti previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel più breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l’avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono cessare l’attività lavorativa dipendente” e che “Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 1, sono prese in esame dagli Enti interessati e definite dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva”.

 

I benefici previsti dalla normativa in argomento consistono esclusivamente in un’anticipazione della pensione, senza maggiorazione dell’anzianità contributiva utile per la misura della pensione stessa.

 

La pensione dovrà essere, pertanto, calcolata sulla base dell’anzianità contributiva fatta valere dall’interessato alla data di decorrenza (contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, da ricongiunzione, ed eventuale maggiorazione convenzionale spettante ad altro titolo, quale la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto).

 

 

4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO PARTICOLARMENTE USURANTE PER LE CARATTERISTICHE DI MAGGIOR GRAVITÀ DELL’USURA.

 

L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.374 del 1993, come integrato dall’articolo 1, comma 35, della legge 335 del 1995, dispone che “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad  un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati”.

 

Al successivo comma 2 stabilisce che “Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma e' frazionabile in giornate che sono attribuite semprechè, in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni”.

 

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, nel periodo compreso dall’8 ottobre 1993 al 31 dicembre 2001, deve essere individuato un anno di attività lavorativa continuata particolarmente usurante per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura perché sussista il diritto al beneficio in parola.

 

Devono essere considerate utili le assenze per malattia ed infortunio, oltre, ovviamente, alle domeniche ed alle festività infrasettimanali. Del pari debbono ritenersi utili le giornate non lavorate per effetto delle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro per la specifica attività presa in considerazione.

 

Verificata la condizione dell’anno di attività lavorativa continuata, si farà luogo alla valutazione dei periodi di attività lavorativa di durata non inferiore a 120 giornate, in ciascun anno considerato, tenendo conto dei criteri illustrati sopra.

 

Ai fini del requisito delle 120 giornate sono utili anche i periodi di attività lavorativa svolta in modo discontinuo, a condizione che la somma di tali periodi non risulti inferiore a 120 giorni in ciascun anno considerato.

 

A titolo di esempio, ove nel corso di un rapporto di lavoro svoltosi per 90 giorni nel primo semestre di un anno siano state attestate “mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura” per 30 giorni, i predetti 30 giorni si cumuleranno, ai fini dell’accertamento della sussistenza dei 120 giorni, con i giorni di attività lavorativa usurante di maggior gravità eventualmente svolti nel corso di altro rapporto di lavoro instauratosi nel secondo semestre.

 

Considerato che le denunce annuali delle retribuzioni da parte del datore di lavoro sono effettuate per anno civile, si procederà di norma alla valutazione della durata dell’attività usurante di maggior gravità per anno civile (1° gennaio/31 dicembre). Ove, peraltro, in determinate ipotesi tale criterio risulti svantaggioso per il lavoratore, si procederà alla valutazione per anno solare, cioè considerando l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno solare e il corrispondente giorno dell’anno successivo.

 

Per l’anno 1993 il limite minimo di 120 giorni deve ritenersi ridotto proporzionalmente al periodo di entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993 (8 ottobre 1993/31 dicembre 1993). Pertanto, in tale periodo, debbono risultare almeno 24 giornate di lavoro particolarmente usurante per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura (120 x 75: 365).

 

I criteri illustrati sopra sono riportati sinteticamente nell’esempio allegato 7, ipotizzando un lavoratore che ha svolto complessivamente l’attività in galleria per 500 giornate, dichiarata come svolta prevalentemente in sotterraneo dal datore di lavoro nel periodo 8 ottobre 1993/30 giugno 1995. Dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995 l’assicurato ha svolto attività con mansioni non usuranti. Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 l’assicurato ha svolto attività con mansioni non usuranti. Dal 1° gennaio 1997 al 30 aprile 2001 l’assicurato ha svolto attività in una cava quale addetto all’estrazione della pietra. L’interessato potrà far valere nel periodo ipotizzato 1070 giornate di attività particolarmente usurante, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che questa presenta.

 

 

5 - BENEFICI DI RIDUZIONE DEI LIMITI DI ETÀ E DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA.

 

La decorrenza della pensione deve essere stabilita secondo le vigenti disposizioni, in relazione alla data di perfezionamento dei requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva ridotti in relazione ai benefici spettanti.

 

 

5.1 - Pensione di anzianità

 

Ai fini del perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di anzianità i benefici derivanti dalla normativa richiamata in premessa consistono nella riduzione del limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati e dell’età anagrafica fino ad un anno (articolo 2 del decreto legislativo n. 374 del 1993 integrato dall’articolo 1, comma 35, della legge 335 del 1995, articolo 1, comma 36, della legge 335 ed articolo 78, comma 8, n.1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

 

I requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1995, n.335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (v.circolare n. 2 del 5 gennaio 1998, circolare n. 81 del 9 aprile 1998 e messaggi n. 6921 e 6934 del 19 novembre 1998).

 

Come è noto, il diritto alla pensione di anzianità, per la generalità dei lavoratori dipendenti, si consegue a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n.449, cioè nell’anno 2001 al raggiungimento di un’anzianità contributiva di 35 anni in concorrenza con almeno 56 anni di età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 37 anni (allegato 8).

 

Il diritto alla pensione di anzianità, per particolari categorie di lavoratori dipendenti (operai, precoci, ecc si consegue a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cioè nell’anno 2001 al raggiungimento di un’anzianità contributiva di 35 anni in concorrenza con almeno 54 anni di età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 37 anni (allegato 9).

 

Il diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi si consegue nell’anno 2001 al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del 58° anno di età. In ogni caso è consentito l’accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

 

La riduzione dei limiti in questione può riguardare l’età anagrafica richiesta per il diritto a pensione e/o l’anzianità contributiva ovvero la maggiore anzianità contributiva richiesta a prescindere dall’età anagrafica.

 

Stante il riferimento normativo “all’età anagrafica richiesta per il diritto alla pensione”, non rientra nell’ambito di applicazione della riduzione in parola l’età di 57 anni prevista dalla legge ai fini dell’ammissione al pensionamento di anzianità per le decorrenze 1° luglio e 1° ottobre.

Si riportano negli allegati 10, 11 e 12 le decorrenze della pensione di anzianità a carico delle forme previdenziali dei lavoratori dipendenti in relazione alla data di  maturazione dei requisiti, per la generalità dei lavoratori dipendenti privati (articolo 59 della legge n. 449 del 1997, comma 6), e per particolari categorie di lavoratori dipendenti (articolo 59, comma 7, lettere A e B) ed a carico delle forme previdenziali dei lavoratori autonomi(articolo 59, comma 6 e 8).

 

A titolo esemplificativo si ipotizzi un assicurato con qualifica di operaio, nato il 10 marzo 1947, il quale può far valere 1426 settimane di contribuzione accreditata fino al 7.10.1993 e 394 settimane di contribuzione accreditata dall’8. 10. 1993 al 30. 4. 2001 di cui 1.070 giornate di attività usurante svolta dall’8 ottobre 1993. Il requisito contributivo e di età per il diritto alla pensione dovrà essere valutato come di seguito riportato.

 

La riduzione del beneficio contributivo è pari ad un anno ogni 10 nel limite massimo di 24 mesi. Quindi le settimane di attività usurante moltiplicato per 0,1 (1/10) danno il numero di settimane di riduzione. Pertanto (1070 giornate: 6) x 0,1 è uguale 17,8333 arrotondato a 18 settimane di riduzione. Il requisito contributivo ridotto risulta pari a 1.802 settimane (1820 – 18) ed è perfezionato al 30 aprile 2001.

 

L’anticipazione del requisito di età è pari a 2 mesi per ogni anno nel limite massimo di un anno. Il coefficiente di riduzione dei mesi risulterà pari 0,1666 (2/12). Pertanto 1.070:26 x 0,1666=6,8562 arrotondato a 7 mesi di anticipazione. Il requisito di età  risulta pari 53 anni e 5 mesi (54 – 7 mesi) e risulta perfezionato in data 10 agosto 2000.

 

Pertanto nel caso di specie la pensione di anzianità potrà essere concessa dal 1° gennaio 2002.

 

Il requisito contributivo ridotto potrà essere perfezionato dai lavoratori che svolgano attività lavorativa con esposizione all’amianto con i benefici della rivalutazione contributiva previsti dall’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n.271, (circolare n.219 del 1° ottobre 1993 e circolare n.304 del 15 dicembre 1995).

 

I lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero collocati in mobilità possono fruire dei benefici di cui all’articolo78  a seguito della valutazione dei periodi usuranti di maggior gravità lavorati antecedentemente al collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in mobilità.

 

5.1.1 - Lavoratori delle miniere cave e torbiere

 

Per quanto riguarda i lavoratori delle miniere cave e torbiere, iscritti alla gestione speciale di cui alla legge 3 gennaio 1960, n.5, si precisa quanto segue.

 

Per tali lavoratori, come è noto, continuano a trovare applicazione, in materia di pensione di anzianità la disciplina dell’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153, e le finestre di accesso fissate dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni in materia di decorrenza della pensione stabilite dall’articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994, n.451, qualora ricorrano le fattispecie previste da tale norma.

 

A norma dell’articolo 18 della legge n. 153 del 1969 gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, possono perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di anzianità usufruendo della maggiorazione di anzianità, prevista dall’articolo 33, comma 3, del DPR 27 aprile 1968, n.488 fino ad un massimo di cinque anni (circolari n. 101 dell’11 maggio 1998 e n. 139 del 21 giugno 1997).

 

Pertanto i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della legge n.5/1960 conseguono il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità al raggiungimento del requisito di 35 anni con la predetta maggiorazione di anzianità, con decorrenza dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di perfezionamento del requisito di 30 anni ovvero, se ammessi a fruire dell’indennità di mobilità, dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del predetto requisito di 30 anni.

 

Per effetto della disciplina di cui all’articolo 78 della legge n. 388, fermo restando il requisito dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, per il quale lo stesso articolo 78 non prevede riduzioni, nei confronti dei lavoratori che abbiano svolto mansioni in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità dall’8 ottobre 1993, il requisito contributivo dei 30 anni per il diritto alla pensione di anzianità può essere ridotto con le modalità illustrate in precedenza. La maggiorazione convenzionale di anzianità prevista dall’articolo 33, comma 3, del DPR 27 aprile 1968, n.488 continuerà ad essere riconosciuta nel limite massimo di cinque anni previsto dallo stesso articolo.

 

5.2 - Pensione di vecchiaia

 

Ai fini del perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto i benefici derivanti dalla normativa richiamata in premessa consistono nella riduzione del limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati e dell’età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati (articolo 2 del decreto legislativo, n. 374 del 1993 integrato dall’articolo 1, comma 35, della legge 335 del 1995, articolo 1, comma 36 della legge 335 ed articolo 78, comma 8 n.2, della legge n. 388 del 2000).

 

A titolo esemplificativo si ipotizza il titolare di una posizione assicurativa nato il 23 giugno 1937 il quale può far valere 646 settimane di contribuzione accreditata fino al 7.10.1993 e 394 settimane di contribuzione accreditata dall’8. 10. 1993 al 30. 4. 2001 di cui 1.070 giornate di attività usurante svolta dall’8 ottobre 1993. La riduzione del requisito contributivo e di età dovrà essere valutata secondo i criteri di cui al precedente punto 5.1. Pertanto il normale requisito contributivo di 1.040 settimane è ridotto a 1022 settimane (18 settimane di riduzione) ed il normale requisito di 65 anni è ridotto a 64 anni e 5 mesi (7 mesi di anticipazione).

 

In ordine ai limiti di età, l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, come modificato dall’articolo 1, commi 34 e 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che “Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore”.

 

Pertanto, considerato che l’età pensionabile per la generalità dei lavoratori è di 65 anni, per i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della legge 5/1960 che facciano valere 15 anni di lavoro in sotterraneo, continuerà a trovare applicazione il requisito di età di 55 anni per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia ed il requisito di età di 60 anni al quale fare riferimento ai fini della determinazione dell’anzianità convenzionale (circolare n 65, Capitolo I, punto 5.1 del 6 marzo 1995).

 

Per coloro che, non potendo far valere 15 anni di lavoro in sotterraneo, non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 5 del 1960, i normali requisiti di età potranno essere ridotti per effetto dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 78 della legge n. 388.

 

Analogo criterio trova applicazione per i lavoratori in sotterraneo iscritti al soppresso Fondo elettrici i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia anticipata al compimento del 55° anno di età e hanno un’anzianità contributiva presso il Fondo medesimo non inferiore a 20 anni, a condizione che siano stati addetti, anche se con discontinuità, a lavori in sotterraneo in miniera per almeno 15 anni interi (articolo 6 della legge 25 novembre 1971, n.1079).

 

Anche per tali lavoratori, ove non risulti verificata la condizione dei 15 anni di lavori in sotterraneo in miniera, i normali requisiti di età potranno essere ridotti per effetto dei benefici previsti dall’articolo 78.

 

Come già precisato, la decorrenza della pensione deve essere stabilita, secondo le vigenti disposizioni, in relazione alla data di perfezionamento dei requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva ridotti in relazione ai benefici spettanti.

 

Pertanto, ove i predetti requisiti ridotti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro, risultino perfezionati per effetto del riconoscimento dei benefici in parola anteriormente al 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore dell’articolo 78, commi 8, 11, e 12 della legge n. 388 del 2000, alla pensione di vecchiaia non può essere attribuita decorrenza anteriore alla predetta data del 1° gennaio 2001 (articolo 6, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 ed articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

 

5.3 - Pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo.

 

Ai fini del perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo i benefici derivanti dalla normativa richiamata in premessa consistono nella riduzione del limite di età pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 78, comma 8 n.3, della legge n. 388 del 2000).

 

L’articolo 1, comma 37, della legge 335 del 1995 dispone che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35 dello stesso articolo 1, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti, ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.

 

Pertanto l’assicurato può scegliere tra l’applicazione, ai fini del calcolo della pensione, di un coefficiente di trasformazione aumentato di un anno per ogni sei di occupazione nelle attività di maggior gravità nell’usura e l’anticipazione fino ad un anno dell’età richiesta per il diritto a pensione.

 

Com’è noto, per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva sono previsti i seguenti requisiti (articolo 1, comma 20 della legge n. 335):

 

a)      cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

b)      età non inferiore a 57 anni di età;

c)      5 anni di contribuzione effettiva;

d)      importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).

 

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione effettiva si ricorda che è utile la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione quindi di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

 

L’importo annuo del trattamento pensionistico è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni (tabella A allegata alla legge 335, allegato 13). Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. (circolare n.180 del 14 settembre 1996).

 

I lavoratori aventi titolo alla pensione di vecchiaia contributiva hanno diritto all’anticipazione dell’età pensionabile di un anno ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti di maggior gravità, nel limite di un anno. In tal caso la pensione contributiva sarà calcolata con il coefficiente di trasformazione richiesto per il 57° anno di età.

 

In alternativa i predetti lavoratori possono optare per l’utilizzazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica, aumentato di un anno ogni sei anni di occupazione nell’attività usurante di maggior gravità.

 

L’importo della pensione non potrà comunque essere inferiore a quello dell’assegno sociale aumentato del 20%, qualora il richiedente non abbia compiuto il 65° anno di età.

 

Ipotizzando, a titolo esemplificativo, che il titolare di una posizione assicurativa iscritto all’AGO dal 1° gennaio 1996 sia nato il 3 dicembre 1944 e possa far valere 570 giornate di attività usurante individuate secondo i criteri di cui al precedente punto 4, tenuto conto del rapporto posto dalla legge per l’anticipazione dell’età di un anno ogni sei nel limite di un anno, il numero di mesi di anticipazione dell’età pensionabile risulterà dalla seguente operazione: (giornate di attività usurante :26 x 0,1666). Pertanto il normale requisito di età di 57 anni è ridotto a 56 anni e 8 mesi (570 giornate: 26 x 0,1666 = 3,63 arrotondato a 4 mesi di anticipazione).

 

Quindi l’interessato potrà chiedere la pensione di vecchiaia contributiva con decorrenza 1° settembre 2001, perfezionando l’età pensionabile ridotta il 5 agosto 2001. La pensione sarà calcolata sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, pari a 4,720. La pensione potrà essere richiesta in alternativa, al perfezionamento dell’età di 57 anni nel dicembre 2001. In tal caso detta pensione, da liquidare con decorrenza gennaio 2002, sarà calcolata sulla base del coefficiente di trasformazione dell’età di 57 anni e 4 mesi pari a 4,766668.(allegato 14)

 

6 – PROCEDURE DI GESTIONE

 

Saranno fornite, entro tempi brevissimi, le istruzioni per l’acquisizione delle domande di riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 78 della legge n. 388/2000 e per la relativa gestione, nonché per l’emissione dei provvedimenti di accoglimento o di reiezione, anche in considerazione dei limiti di disponibilità di cui al comma 13 dello stesso articolo 78. Allo stato le domande pervenute dovranno essere debitamente numerate e tenute in evidenza.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO