Allegato 1

DECRETO 17 APRILE 2001

Attuazione dell’articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto

 con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica

VISTO l’articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano;

VISTO l’articolo 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388

VISTO l’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

VISTO l’articolo 1, commi da 34 e 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

VISTO l’articolo 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica;

DECRETA

Articolo. 1

1 Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti, di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare all’ente previdenziale di appartenenza, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l’espletamento delle predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da:

-         busta paga relativa al periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;

-         libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;

-         dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell’usura; avuto riguardo all’attività svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite; tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;

-         dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

2. Per l’esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all’articolo 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata dovrà comprovare l’esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dall’allegata tabella 1).

3. Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente usurante.

4. Le domande possono essere presentate anche in costanza di rapporto di lavoro.

5. Gli enti previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel più breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l’avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono cessare l’attività lavorativa dipendente.

6. La decorrenza della pensione è stabilita secondo le vigenti disposizioni

Articolo 2

1. I benefici derivanti dall’attuazione della normativa indicata in premessa possono essere riconosciuti per le mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel periodo compreso tra l’8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001 ed a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia di cui all’articolo 78, comma 8, lett. B, n. 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso solo entro i limiti della disponibilità di cui al comma 13 dello stesso articolo 78.

 Articolo. 3

1. Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 1, sono prese in esame dagli Enti interessati e definite dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 17 aprile 2001

 

Il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale

 SALVI

p.Il Ministro del tesoro, del bilancio

E della programmazione economica

                SOLAROLI

Registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 327

Tabella 1

Valori limite per l’esposizione allo stress da calore

(valori di WBGT in C°) in funzione dei ritmi di lavoro

  

Sforzo lavorativo

leggero

moderato

pesante

100% lavoro

29,5

27,5

26

75% lavoro

25% riposo

30,5

28,5

27,5

50% lavoro

50% riposo

31,5

29,5

28,5

25% lavoro

75% riposo

32,5

31

30

Nota:

Le classificazioni usate per lo sforzo lavorativo fanno riferimento alle definizioni della medicina del lavoro

 

Allegato 2

 

Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato dall’articolo 1, commi 34 e 35, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto  l'art.  3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992,n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 16 luglio 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

 

1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento e' richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

2. Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A  allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base  di  valutazioni  tecnico-scientifiche, con decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite  le  organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale.

Articolo 2

1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'articolo.1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad  un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. <Per i lavoratori  impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati >

2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma e' frazionabile in giornate che sono attribuite sempreche', in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.

3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore.

Articolo 3

Ai fini dell’ammissione al beneficio di cui all’articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri: 



a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori  di lavoro e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono 
determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri a
ttuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile;



b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l’INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all’espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate  le  mansioni  particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile, nell’ambito delle risorse finanziarie preordinate ai  rinnovi  dei rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui  al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

 
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l’entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell’ambito del settore, consideratene le caratteristiche.


4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa  sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e’ attribuito nell’ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette  risorse  possono  essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di  esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sull’aspettative  di vita, sull’esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’ISTAT, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro (INAIL), dall’INPS, dall’Ente nazionale  di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura  (ENPAIA), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), dall’Istituto di previdenza  per  il  settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti” 



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Pian di Cansiglio, addi’ 11 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BARUCCI, Ministro del tesoro

CASSESE, Ministro per  la  funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: CONSO

TABELLA A

Lavoro notturno continuativo

Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati

Lavori in galleria, cava o miniera

Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti:

all’interno di condotti, di  cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie

Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a  castello  installati  su  natanti,  su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti  dal gruista, dall’addetto alla costruzione di camini e dal copritetto

Lavori in cassoni ad aria compressa

Lavori svolti dai palombari

Lavori in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi 

Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell’industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo 

Autisti di mezzi rotabili di superficie

Marittimi imbarcati a bordo

Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione,chirurgia d’urgenza

Trattoristi

Addetti alle serre e fungaie

Lavori di asportazione dell’amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili

 

Allegato 3

  Legge 8 agosto 1995, n. 335

Articolo 1

Omissis

36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.

37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del  bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

 

Omissis

  Allegato 4

 

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Articolo. 59.


Omissis

11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n.335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su  parere  di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti  componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 Omissis
 
Allegato 5

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELLA SANITA' E PER LA FUNZIONE PUBBLICA



Visto l'articolo 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di lavoro usurante;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,  n. 374, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 34, della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro e Tesoro - sentita la commissione tecnicoscientifica - per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella  misura massima del 20% dell'onere complessivo, relativo  a determinate  mansioni in  ragione delle  caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;

Visto l'articolo 59, comma 11, della  legge 27 dicembre 1997, n.449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da34 a 38, della predetta legge n.335, dispone che i  criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449, su parere di una commissione tecnicoscientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori; 
Visto il decreto del Ministro del  lavoro e della  previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale la predetta commissione e' stata istituita;

Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione tecnicoscientifica ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;

Decreta:

Articolo 1

1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti i cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito  dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni  e determinano  tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:

-         l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile;
-         la prevalenza della mansione usurante;
-         la mancanza di possibilità di prevenzione;
 
-         la compatibilità fisico psichica in funzione dell'età;

-         l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;

-         l'età media della pensione di invalidità;

-         il profilo ergonomico;

-         l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

 
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1,dovranno essere congiuntamente  formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come  sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n.335. La commissione tecnico scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.

Articolo. 2.

 
Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

 

-         "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

-         "lavori  nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

-         "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

-         "lavori in cassoni ad aria compressa";

-         "lavori svolti dai palombari";

-         "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli  addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata  a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

-         "lavorazione del vetro cavo":mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

-         "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

-         "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

 
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma  34, della legge 8 agosto 1995, n.335.

3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'articolo 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,  comma 3, del decreto legislativo 11  agosto 1993, n.374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



Articolo 3.

1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 
Articolo 4.

 
1. La commissione tecnico scientifica di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.


-         Roma, 19 maggio 1999
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassolino

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Amato
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza


Allegato 6

 

DOMANDA

DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO

DI MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI

CONNOTATE DA MAGGIOR GRAVITA’ DELL’USURA

 

Allegato 6 (documento compresso in formato pdf)


Allegato 7

VALUTAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO PARTICOLARMENTE USURANTE PER LE CARATTERISTICHE DI MAGGIOR GRAVITA’ DELL’USURA

Dall’1.10.1993, data di decorrenza di applicazione del decreto legislativo n. 374/93, al 30.06.1995  l’assicurato ha svolto lavoro in miniera. L’attività in galleria risulta complessivamente di 520 giornate dichiarate dal datore di lavoro prevalenti nel periodo in cui le mansioni dell’assicurato prevedevano l’attività in sotterraneo.

In ciascun anno le giornate di attività usurante e la copertura contributiva risulta:

·        Dall’8.10.1993 al 31.12.1993,  67 giornate di attività usurante;  12 settimane di contribuzione.

·        Per l’anno 1994, 266 giornate di attività usurante; 46 settimane di contribuzione.

In tale anno risulta un periodo di malattia di 52 giorni corrispondente a 6 settimane di accredito figurativo.

·        Per l’anno 1995, fino al 30.6,  121 giornate di attività usurante; dall’1.7 al  31.12 l’assicurato ha svolto attività con mansioni non usuranti. Per l’intero anno 52 settimane di contribuzione.

·        Dall’1.1.1996 al 31.12.1996 l’assicurato ha svolto attività con mansioni non usuranti; 52 settimane di contribuzione.

 

A partire dall’1.1.1997 l’assicurato ha svolto attività in una cava quale addetto all’estrazione della pietra.

Le giornate di attività particolarmente usurante e le settimane di contribuzione risultano, per ciascun anno:

·        anno 1997  100 giornate; 52 settimane di contribuzione

·        anno 1998   312 giornate; 52 settimane di contribuzione

·        anno 1999   258 giornate; 52 settimane di contribuzione

·        anno 2000   102 giornate; 52 settimane di contribuzione

anno 2001 dall’1.1 al 30.4  75 giornate; 18 settimane di contribuzione.

Estratto della situazione lavorativa e contributiva dall’8.10.1993 al 30.4.2001

 

Periodo

mansioni usuranti

giornate di attività usurante

settimane accreditate

8.10.1993   -   31.12.1993

si

67

12

1.1.1994   -   31.12.1994

si

266

46

1.1.1994   -   31.12.1994

si

46 malattia (*)

6

1.1.1995   -   31.12.1995

di cui

 

 

52

1.1.1995   -   30.06.1995

121

 

1.7.1995   -   31.12.1995

no

 

 

1.1.1996   -   31-12-1996

no

 

52

1.1.1997   -   31.12.1997

100

52

1.1.1998   -   31-12-1998

312

52

1.1.1999   -   31.12.1999

258

52

1.1.2000   -   31.12.2000

102 (**)

52

1.1.2001   -   30.4.2001

75

18

 

 

 Il numero delle giornate è quello segnalato dal datore di lavoro nelle denunce annuali: 26 giorni per ciascun mese  interamente  retribuito, 6 giorni per ciascuna settimana interamente lavorata, il numero dei giorni di ciascuna settimana non interamente lavorata.

 

 

(*)

I giorni di malattia sono 52 di cui 42 di durata per l’intera settimana di calendario (domenica-sabato) e 10 giorni di periodi inferiori a 7 giorni.

Per poter uniformare il calcolo delle giornate di lavoro e dei periodi di malattia o infortunio, i giorni di malattia o di infortunio di durata per l’intera settimana di calendario devono essere divisi per 7 e moltiplicati per 6. A tale risultato devono essere sommati i giorni di malattia di durata inferiore a 7 giorni. Cioè 42 : 7 = 6 settimane * 6 giorni = 36 giorni + 10 giorni = 46 giorni.

 

(**)

Ai fini della valutazione del raggiungimento delle 120 giornate annue (che si intendono rapportate a 7 giorni settimanali), occorre  aggiungere alle giornate lavorate le domeniche comprese nel periodo, vale a dire dividere il numero delle giornate per 6 e moltiplicarlo per 7. In questo caso (102 : 6) * 7 = 119 giornate

 

Per gli anni 1993, 1994, 1995, 1998 e 1999 risultano giornate utili di attività particolarmente usurante per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura.

   

Allegato 8

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n.449

(articolo 59, comma 6)

 

Anno

 

Età e anzianità

Anzianità

1998

54 e 35

36

1999

55 e 35

37

2000

55 e 35

37

2001

56 e 35

37

2002

57 e 35

37

2003

57 e 35

37

2004

57 e 35

38

2005

57 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40

 

 
Allegato 9

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI

Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335

(articolo 59, comma 7)

   

Anno

 

Età e anzianità

Anzianità

1997

52 e 35

36

1998

53 e 35

36

1999

53 e 35

37

2000

54 e 35

37

2001

54 e 35

37

2002

55 e 35

37

2003

55 e 35

37

2004

56 e 35

38

2005

56 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40

 
Allegato 10

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’

A CARICO DELLE FORME PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA DATA DI  MATURAZIONE DEI REQUISITI, PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI (articolo 59, comma 6)

 

Data entro la quale vengono maturati i requisiti

Requisiti

Decorrenza della pensione

31 dicembre 1997

54 anni di età e 35 anni di contributi

ovvero

36 anni di contributi

1° APRILE 1998  (art.59, comma 8)

31 marzo 1998

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

36 anni di contributi

1°.7.1998* Decorrenza differita al 1° OTTOBRE 1998: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.6.1998 (art.59, comma 8)

30 giugno1998

54 anni di età  e 35 anni di contributi

oppure

36 anni di contributi

1°.10.1998* Decorrenza differita al 1° GENNAIO 1999 (art.59, comma 8)

30 settembre 1998

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

36 anni di contributi

1° GENNAIO 1999 (art.59, comma 8)

31 dicembre 1998

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

36 anni di contributi

1° APRILE 1999 (art.59, comma 8)

31 marzo 1999

 

55 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° LUGLIO 1999: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.6.1999(art.59, comma 8)

30 giugno 1999

55 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° OTTOBRE 1999: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.9.1999 (art.59, comma 8)

30 settembre 1999

55 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° GENNAIO 2000 (art.59, comma 8)

31 dicembre 1999

55 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° APRILE 2000 (art.59, comma 8)

31 marzo 2000

55 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° LUGLIO 2000: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.6.2000 (art.59, comma 8)

30 giugno 2000

55 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° OTTOBRE 2000: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.9.2000 (art.59, comma 8)

30 settembre 2000

55 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° GENNAIO 2001 (art.59, comma 8)


31 dicembre 2000

55 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° APRILE 2001(art.59, comma 8)

31 marzo 2001

56 anni di età e 35 anni di contributi 

oppure

37 anni di contributi

1° LUGLIO 2001:Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.6.2001 (art.59, comma 8)

30 giugno 2001

56 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° OTTOBRE 2001: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.9.2001(art.59, comma 8)

30 settembre 2001

56 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° GENNAIO 2002 (art.59, comma 8)

31 dicembre 2001

56 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° APRILE 2002 (art.59, comma 8)

 
Allegato 11

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’

A CARICO DELLE FORME PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA DATA DI  MATURAZIONE DEI REQUISITI, PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 59, comma 7, lettere a) e b)

 

Data entro la quale vengono maturati i requisiti

Requisiti

Decorrenza della pensione

31 dicembre 1997

52 anni di età e 35 anni di contributi

ovvero

36 anni di contributi

1° APRILE 1998  (art.59, comma 8)

31 marzo 1998

53 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

36 anni di contributi

1°.7.1998* Decorrenza differita al 1° OTTOBRE 1998: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57anni entro il 30.6.1998 (art.59, comma 8)

30 giugno1998

53 anni di età  e 35 anni di contributi

oppure

36 anni di contributi

1°.10.1998* Decorrenza differita al 1° GENNAIO 1999 (art.59, comma 8)

30 settembre 1998

53 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

36 anni di contributi

1° GENNAIO 1999 (art.59, comma 8)

31 dicembre 1998

53 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

36 anni di contributi

1° APRILE 1999 (art.59, comma 8)


31 marzo 1999

53 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° LUGLIO 1999: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.6.1999(art.59, comma 8)

30 giugno 1999

53 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° OTTOBRE 1999: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.9.1999 (art.59, comma 8)

30 settembre 1999

53 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° GENNAIO 2000 (art.59, comma 8)

31 dicembre 1999

53 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° APRILE 2000 (art.59, comma 8)

31 marzo 2000

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° LUGLIO 2000: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.6.2000 (art.59, comma 8)

30 giugno 2000

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° OTTOBRE 2000: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.9.2000 (art.59, comma 8)

30 settembre 2000

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° GENNAIO 2001 (art.59, comma 8)


31 dicembre 2000

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° APRILE 2001(art.59, comma 8)

31 marzo 2001

54 anni di età e 35 anni di contributi 

oppure

37 anni di contributi

1° LUGLIO 2001:Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.6.2001 (art.59, comma 8)

30 giugno 2001

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° OTTOBRE 2001: Lavoratori che hanno un’età pari o  superiore a  57 anni entro il 30.9.2001(art.59, comma 8)

30 settembre 2001

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° GENNAIO 2002 (art.59, comma 8)

31 dicembre 2001

54 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

37 anni di contributi

1° APRILE 2002 (art.59, comma 8)

 
Allegato12

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’

A CARICO DELLE FORME PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLA DATA DI  MATURAZIONE DEI REQUISITI (articolo 59, comma 6 e 8)

 

Data entro la quale vengono maturati i requisiti

Requisiti

Decorrenza della pensione

31 marzo 1998

40 anni di contributi

1° OTTOBRE 1998  (art.59, comma 8)

31 marzo 1998

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.10.1998* Decorrenza differita al 1° FEBBRAIO 1999 (art.59, comma 8)

30 giugno 1998

40 anni di contributi

1° GENNAIO 1999 (art.59, comma 8)

30 giugno 1998

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.1.1999*  Decorrenza differita al  1° MAGGIO 1999 (art.59, comma 8)

30 settembre 1998

40 anni di contributi

1° APRILE 1999 (art.59, comma 8)

30 settembre 1998

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.4.1999*  Decorrenza differita al  1° AGOSTO 1999 (art.59, comma 8)

31 dicembre 1998

40 anni di contributi

1° LUGLIO 1999 (art.59, comma 8)

31 dicembre 1998

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.7.1999*  Decorrenza differita al  1° NOVEMBRE 1999 (art.59, comma 8)

31 marzo 1999

40 anni di contributi

1° OTTOBRE 1999 (art.59, comma 8)

31 marzo 1999

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.10.1999* Decorrenza differita al 1° FEBBRAIO 2000 (art.59, comma 8)

30 giugno 1999

40 anni di contributi

1° GENNAIO 2000 (art.59, comma 8)

30 giugno 1999

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.1.2000*  Decorrenza differita al  1° MAGGIO 2000 (art.59, comma 8)

30 settembre 1999

40 anni di contributi

1° APRILE 2000 (art.59, comma 8)

30 settembre 1999

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.4.2000*  Decorrenza differita al  1° AGOSTO 2000 (art.59, comma 8)


31 dicembre 1999

40 anni di contributi

1° LUGLIO 2000 (art.59, comma 8)

31 dicembre 1999

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.7.2000*  Decorrenza differita al  1° NOVEMBRE 2000 (art.59, comma 8)

31 marzo 2000

40 anni di contributi

1° OTTOBRE 2000 (art.59, comma 8)

31 marzo 2000

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.10.2000* Decorrenza differita al 1° FEBBRAIO 2001 (art.59, comma 8)

30 giugno 2000

40 anni di contributi

1° GENNAIO 2001 (art.59, comma 8)

30 giugno 2000

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.1.2001*  Decorrenza differita al  1° MAGGIO 2001 (art.59, comma 8)

30 settembre 2000

40 anni di contributi

1° APRILE 2001 (art.59, comma 8)

30 settembre 2000

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.4.2001*   Decorrenza  differita al  1° AGOSTO 2001 (art.59, comma 8)

31 dicembre 2000

40 anni di contributi

1° LUGLIO 2001 (art.59, comma 8)

31 dicembre 2000

57 anni di età  e 35 anni di contributi

1°.7.2001*   Decorrenza  differita al  1° OTTOBRE 2001 data dalla quale conseguono il pensionamento coloro che maturano i requisiti entro il 1° trimestre dell’anno 2001

31 marzo 2001

58 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° OTTOBRE 2001 (art.59, comma 8)

30 giugno 2001

58 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° GENNAIO 2002 (art.59, comma 8)


30 settembre 2001

58 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° APRILE 2002 (art.59, comma 8)

31 dicembre 2001

58 anni di età e 35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° LUGLIO 2002(art.59, comma 8)

   

 

Allegato 13

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

 

Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

   

Divisori

Età

Valori

21,1869

57

4,720%

20,5769

58

4,860%

19,9769

59

5,006%

19,3669

60

5,163%

18,7469

61

5,334%

18,1369

62

5,514%

17,5269

63

5,706%

16,9169

64

5,911%

16,2969

65

6,136%

 

Tasso di sconto = 1,5%

 

Allegato 14

Riduzione dei requisiti a pensione di vecchiaia nel regime contributivo

                        Titolare della posizione assicurativa nato il 3 dicembre 1944 ed iscritto dall1.1.1996

 

Estratto della situazione lavorativa e contributiva dall’1.1.1996 al 30.4.2001

 

 

Periodo

mansioni usuranti

giornate di attività usurante

settimane accreditate

1.1.1996   -   31-12-1996

no

 

52

1.1.1997   -   31.12.1997

si

100

52

1.1.1998   -   31-12-1998

si

312

52

1.1.1999   -   31.12.1999

si

258

52

1.1.2000   -   31.12.2000

102 (*)

52

1.1.2001   -   30.4.2001

si

75

18

Il numero delle giornate è quello segnalato dal datore di lavoro con le denunce annuali: 26 giorni per ciascun mese  interamente  retribuito, 6 giorni per ciascuna settimana interamente lavorata, il numero dei giorni di ciascuna settimana non interamente lavorata.

 

 

(*)

Ai fini della valutazione del raggiungimento delle 120 giornate annue (che si intendono rapportate a 7 giorni settimanali), occorrerà  aggiungere alle giornate lavorate le domeniche comprese nel periodo, vale a dire dividere il numero delle giornate per 6 e moltiplicarlo per 7. In questo caso (102 : 6) * 7 = 119 giornate

 

Per gli anni 1998  e 1999 risultano giornate utili. di attività particolarmente usurante per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura.

 

 

Risultano quindi complessivamente 570 giornate di attività usurante.

 

 

Riduzione dei limiti di età

 
Articolo 1 comma 37 legge 335/95 – un anno ogni 6 nel limite di un anno ai soli fini dell’anticipazione del requisito di età.

Il numero di mesi di riduzione del limite di età  risulterà dall’operazione:

(giornate di attività usurante * 1/6) : 26

Quindi: (570 * 0,1666) : 26 =  3,63  arrotondato a 4 mesi di anticipazione

Il normale requisito di 57 anni di età è ridotto a 56 anni e 8 mesi

 

L’assicurato potrà scegliere l’utilizzo del beneficio tra:

 a) -  il pensionamento alla data di compimento dell’età anticipata  (5 agosto 2001).

La pensione da liquidare con decorrenza settembre 2001 sarà calcolata sulla base del coefficiente di  trasformazione relativo all’età di 57 anni, pari a 4,720;

b) - il pensionamento alla data di compimento del 57° anno (dicembre 2001). La pensione da liquidare con decorrenza gennaio 2002, sarà calcolata sulla base del coefficiente di trasformazione dell’età di 57 anni e 4 mesi pari a 4,766668.