Nota ufficio Salute e sicurezza Fiom

Ilva. Il GUP del Tribunale di Taranto ha accolto la richiesta fatta dalla Fiom-Cgil

 

il GUP (Giudice dell’udienza preliminare) del Tribunale di Taranto nell’udienza del 29/3/2010 riferita all’indagine penale avviata nei confronti dei dirigenti susseguitesi dal 1960 al 1995 nel complesso siderurgico dell’Ilva di Taranto ha accolto la richiesta fatta dall’Avv. Massimiliano Del Vecchio che rappresentava la Fiom-Cgil, costituitasi parte civile, di procedere con il rinvio a giudizio dei dirigenti stessi per omicidio colposo plurimo aggravato, disastro ambientale ed omissione colpose di cautele per avere determinato il decesso per tumore di circa 30 dipendenti dell’Ilva stessa.

Il pronunciamento del GUP è di assoluta rilevanza in quanto ha ammesso la costituzione di parte civile della Fiom-Cgil, prescindendo dall’iscrizione all’organizzazione sindacale dei lavoratori deceduti, in quanto ha affermato che il sindacato è autonomamente “persona offesa dal reato” in materia di violazione da parte delle imprese delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il GUP ha anche respinto le istanze dei difensori degli imputati che chiedevano il non rinvio a giudizio dei propri assistiti per l’assenza di colpa per “ignoranza scusabile” dei propri assistiti in quanto la pericolosità del materiale presente nello stabilimento non era al tempo nota.

Il giudice ha respinto tale eccezione in quanto il mix di sostanze cancerogene presenti nel ciclo produttivo ha di per sé prodotto il decesso dei lavoratori.

Tale rinvio a giudizio dei dirigenti dell’Ilva è importante anche perché il rinvio a giudizio è avvenuto proprio per la costituzione come parte offesa della Fiom, cosa che non è avvenuta in altre udienze preliminari ove la Fiom-Cgil non era costituita come parte civile e che hanno visto il non rinvio a giudizio dei dirigenti stessi.

Tali sentenze ci confermano le pratiche e le azioni che abbiamo identificato per la tutela anche legale nei confronti dei lavoratori infortunati o deceduti a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sicurezza o a fronte dell’insorgere di patologie derivanti dall’ambiente lavorativo nei riguardi dei lavoratori. La Fiom conseguentemente può sempre costituirsi parte civile prescindendo dall’iscrizione o meno dei lavoratori al sindacato stesso.

 

Roma, 30 marzo 2010