Nota ufficio Salute e sicurezza Fiom

 

Care compagne,cari compagni,

vi inviamo in allegato una nota dell’Avvocato Del Vecchio in merito alla norma interpretativa di cui all’art. 6 comma 9-bis della legge n. 25 del 26/2/2010 che all’interno di altri vari argomenti, interviene pesantemente anche sulla questione del risarcimento previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto, in quanto con il pretesto di interpretare, di fatto si blocca l’efficacia della sentenza del Tar del Lazio, introducendo la norma che riduce la estensione dei benefici previdenziali secondo le direttive ministeriali alle sole aziende a cui era stato attestato l’esposizione al rischio d’amianto sino a tutto il 1992, limite inesistente nella legge 247 del 24/12/2007.

È necessario che questa nota venga diffusa tra tutti i lavoratori interessati, realizzando nel contempo tutte le azioni più efficaci per esprimere la contrarietà a tale provvedimento.

P.S.: Vi informiamo inoltre che l’Aiea ci ha comunicato la revoca di tutti i mandati all’avvocato Bonanni in quanto sono venuti a mancare i rapporti fiduciari, giudizio che noi avevamo già espresso da tempo visti i comportamenti di tale avvocato.

 

 

Ufficio Sas Fiom-Cgil

 

Roma, 9 marzo 2010