Nota su criteri Valutazione rischi e misure di prevenzione – protezione
Con questa nota vogliamo puntualizzare 2 aspetti fondamentali, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in riferimento al grado di valutazione dei rischi:
1. I criteri di riferimento per effettuare la Valutazione dei rischi Le normative di riferimento, sia italiane che europee (UNI- EN), forniscono solo dei riferimenti generali rispetto ai parametri (probabilità e gravità del danno) per effettuare la valutazione ( stima) dei rischi sul lavoro; sulla base di queste indicazioni sono state elaborate, da vari soggetti, matrici di rischio (sulla base dell'incrocio del fattore Probabilità e Gravità del danno) più o meno articolate. Nessuna, quindi, di queste matrici del rischio corrisponde ad una normativa specifica. Come Fiom nazionale facciamo riferimento ad una matrice del rischio ( inserita nel manuale Rls) che viene utilizzata nelle Linee guida Inail e corrisponde ai criteri definiti sia nella norma UNI EN 1050-7 che nella norma UNI EN 292/1/1991 ( Par. 3.8). La formula per il calcolo dell’indice di rischio è la seguente: R (Rischio) = P (Probabilità) x G (gravità del danno per la salute) I criteri per definire i valori del fattore P (probabilità) sono i seguenti:
I criteri per definire i valori del fattore G (gravità del danno) sono i seguenti:
Dopo aver individuato i valori dei due fattori (probabilità e gravità del danno) che corrispondono alla situazione lavorativa che vogliamo analizzare, è possibile ottenere, con il prodotto P*G, sia l'indice numerico finale di valutazione del rischio che le indicazioni sui tempi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. R (Rischio) = P (Probabilità) x G (gravità del danno) I criteri per calcolare l’indice di rischio e definire i tempi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono i seguenti:
2. I criteri d’azione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve individuare ed attuare le misure di prevenzione e protezione. Su questo aspetto il Dlgs 81/08 definisce chiaramente in diversi articoli ( art. 15-18-74-168-182 ecc) l’obbligo per il datore di lavoro di adottare il seguente schema d’azione:
Solo se non è tecnicamente possibile passare all’azione 2
(es. R. chimico: installare sistema d’aspirazione; ridurre il tempo d’esposizione dei lavoratori) Solo se, dopo aver attuato quanto previsto ai punti 1-2, rimane del rischio residuo
La conoscenza di questo schema d'azione per eliminare i rischi è fondamentale per evitare, come spesso succede nelle aziende, che le misure di prevenzione protezione si riducano alla consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; i DPI rappresentano, invece, l'ultimo rimedio da adottare nel caso non sia tecnicamente e assolutamente possibile attuare misure di protezione alla fonte o di tipo collettivo (vedi punti 1-2). |