Nota di precisazione sull’obbligo del datore di lavoro di consegnare il DVR agli Rls
Ad integrazione della nota inviata il 16/09/09 vi ribadiamo che:
Vi confermiamo, pertanto, le seguenti indicazioni operative già descritte nella nota del 16/09/09: 1) informare gli Rls sulla necessità di non firmare assolutamente ricevute di consegna del Dvr e/o Duvri, in cui sia menzionato l’impegno da parte del Rls a non portarlo fuori e a non farlo vedere a nessuno; se fosse stata già firmata una ricevuta di consegna del Dvr e/o Duvri con tali impegni inviare immediatamente alla azienda una lettera di “errata corrige”; 2)Pretendere dall’azienda la consegna immediata del Dvr e/o Duvri, obbligo riconfermato anche dal DLgs 106, comunque; di fronte a un atteggiamento di diniego alla consegna da parte aziendale (anche se motivato dal rifiuto degli Rls di firmare una ricevuta di consegna con “il vincolo a non portare fuori il DVR”), fare una immediata denuncia all’Asl con firma congiunta del Rls e del segretario della Fiom territoriale, attivare la denuncia per la violazione ex art.28 della legge 300; 3) Nella necessità da parte del Rls di portare fuori dall’ambito aziendale il Dvr e/o Duvri ( anche per una “consulenza” esterna), si consiglia di evitare di portare fuori dall’azienda la copia originale ed integrale del DVR e/o Duvri, ma solo la fotocopia delle parti che riguardano il problema specifico oggetto di dubbi e contestazioni; 4) A fronte di una possibile contestazione dell’azienda di questo atto e di un (prevedibile) provvedimento disciplinare attivare immediatamente come struttura territoriale l’azione legale per la violazione ex art.28 della legge 300 per ottenere, in sede giudiziaria, la dichiarazione la chiara illegittimità della norma.
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