Nota di precisazione sull’obbligo del datore di lavoro di consegnare il DVR agli Rls

 

Ad integrazione della nota inviata il 16/09/09 vi ribadiamo che:

  • la modifica apportata dal DLgs 106/09 all’art. 18 (comma 1 lett. O) del Dlgs 81/08 (Il documento di valutazione dei rischi è consultato esclusivamente in azienda) è in netto contrasto con l’art. 3 comma 1 lett. E delle Legge 123/ 07. La Legge 123, infatti, afferma che “Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (DVR)” e non pone nessun vincolo alle modalità d’utilizzo del DVR da parte degli Rls (incluso, quindi, la possibilità di consultarlo fuori dall’azienda).

  • Poiché il DLgs 81/08 (e il Decreto correttivo 106 /09) sono Decreti attuativi solo dell’art 1 della legge delega 123/ 07, non possono essere in contrasto con quanto affermato dall’art. 3 della legge 123; obbligo entrato in vigore prima dell’emanazione del Dlgs 81.

Vi confermiamo, pertanto, le seguenti indicazioni operative già descritte nella nota del 16/09/09:

1) informare gli Rls sulla necessità di non firmare assolutamente ricevute di consegna del Dvr e/o Duvri, in cui sia menzionato l’impegno da parte del Rls a non portarlo fuori e a non farlo vedere a nessuno; se fosse stata già firmata una ricevuta di consegna del Dvr e/o Duvri con tali impegni inviare immediatamente alla azienda una lettera di “errata corrige”;

2)Pretendere dall’azienda la consegna immediata del Dvr e/o Duvri, obbligo riconfermato anche dal DLgs 106, comunque; di fronte a un atteggiamento di diniego alla consegna da parte aziendale (anche se motivato dal rifiuto degli Rls di firmare una ricevuta di consegna con “il vincolo a non portare fuori il DVR”), fare una immediata denuncia all’Asl con firma congiunta del Rls e del segretario della Fiom territoriale, attivare la denuncia per la violazione ex art.28 della legge 300;

3) Nella necessità da parte del Rls di portare fuori dall’ambito aziendale il Dvr e/o Duvri ( anche per una “consulenza” esterna), si consiglia di evitare di portare fuori dall’azienda la copia originale ed integrale del DVR e/o Duvri, ma solo la fotocopia delle parti che riguardano il problema specifico oggetto di dubbi e contestazioni;

4) A fronte di una possibile contestazione dell’azienda di questo atto e di un (prevedibile) provvedimento disciplinare attivare immediatamente come struttura territoriale l’azione legale per la violazione ex art.28 della legge 300 per ottenere, in sede giudiziaria, la dichiarazione la chiara illegittimità della norma.


 

Testo integrale della Legge 123 del 3 agosto 2007