Testo Unico: Alcool e droghe

 

Stanno giungendo da Fiom territoriali ed Rsu continue segnalazioni, circa la volontà  di diverse aziende, che  per cautelarsi a fronte di possibili infortuni sul lavoro e delle  nuove sanzioni previste dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (Dl.81/08) a fronte di inadempienze, intenderebbero scaricare le responsabilità degli infortuni stessi sui lavoratori, tentando di dimostrare che gli stessi non erano in buone condizioni psicofisiche in quanto consumatori di droghe e/o soggetti all’abuso di alcool, conseguentemente chiedono di sottoporre a test obbligatori, per accertare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti e di alcool tutti i lavoratori .

Dobbiamo informare adeguatamente i lavoratori che tali test obbligatori sono totalmente arbitrari e fuorilegge.

Il Dpr 309 del 9/10/1990 ovvero il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, che ha visto la sua applicabilità con l’intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni  prevede all’art. 125 che solo i lavoratori destinati a mansioni che comportino rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute a terzi siano sottoposti ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza ed alcoolismo. Tali mansioni, come indicato nell’art. 1 sono quelle definite nell’allegato. L’intesa Stato regioni diverrà pienamente operativa solo dopo l’emanazione del decreto concertato e per il quale è al lavoro una commissione che vede la presenza anche delle OOSS che  dovrebbe terminare i suoi lavori entro luglio.

Leggendo l’allegato è evidente che tolti i conduttori patentati di mezzi  operanti negli stabilimenti l’insieme dei lavoratori metalmeccanici non può in alcun modo essere assimilato a una delle categorie indicate.

Per questi motivi è opportuno che qualsivoglia pretesa da parte delle aziende di richiedere test obbligatori ai lavoratori, anche se supportate da dichiarazioni delle Asl di riferimento devono essere respinte con assoluta  decisione.

 

Fiom nazionale

 

Roma, 5 giugno 2008