Dipendente può rifiutarsi di lavorare se il datore non adotta le misure di sicurezza Cassazione, sez. lavoro, sentenza 07.11.2005 n° 21479
L'ipotesi
del sopravvenuto venir meno in modo totale o parziale della prestazione
lavorativa tale da giustificare il licenziamento ex art. Lo
ha stabilito (Altalex,
17 novembre 2005) SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
LAVORO SENTENZA
7 novembre 2005, n. 21479 SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9 marzo 2001 Marco M. conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Verbania la società Autostrade Concessioni s.p.a. chiedendo che venisse dichiarata, con le conseguenze di legge, la illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 30 novembre 2000. A giustificazione della domanda esponeva di avere lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni di esattore presso il casello di Castelletto Ticino e che, avendo subito tra i mesi di giugno e luglio 2000 ben tre rapine a mano armata durante il turno notturno, aveva chiesto inutilmente alla società datrice di lavoro l'adozione di misure idonee a garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori addetti al casello e, quindi, dopo avere del pari inutilmente diffidato la società, aveva comunicato di volersi astenere dal lavoro con diritto alla retribuzione a decorrere dal 15 ottobre 2000, ricevendo come risposta la contestazione dell'assenza ingiustificata e l'intimazione del licenziamento. Con sentenza in data 19 settembre 2001 il giudice adito rigettava la domanda del lavoratore. Con
sentenza in data 10 maggio-6 giugno 2002 Marco M. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino con due motivi. MOTIVI
DELLA DECISIONE Con
il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto
logicamente connessi, il ricorrente, denunziando violazione e falsa
applicazione dell'art. 2087 c.c. in relazione all'art. 1460, violazione e
falsa applicazione dell'art 1460 c.c., nonché omessa motivazione su tali
punti decisivi della controversia, deduce che soltanto in occasione delle
successive rapine verificatesi sempre alle stesso casello e in occasione
delle quali l'esattore era stato ferito con un colpo di arma da fuoco, la
società si era decisa a blindare il casello, proprio come ripetutamente o
inutilmente egli aveva auspicato. Aggiunge
che sul punto Rileva,
ancora, il ricorrente che Su tale punto, conclude il ricorrente, andava adeguatamente accertata la sussistenza della gravità dell'inadempimento del datore di lavoro idonea a giustificare l'inadempimento del prestatore di lavoro. Invece la corte territoriale aveva ritenuto che la totale inadempienza del lavoratore escludesse la scriminante di cui al citato art. 1460 omettendo, in tal modo, di motivare sulla gravità dell'inadempimento della società, attinente alla integrità fisica del lavoratore e idonea, perciò, a giustificare l'inadempimento di quest'ultimo. Il
ricorso è fondato. Nei
contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica
il proprio inadempimento con l'inadempimento dell'altra, occorre procedere
alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti non soltanto
in riferimento all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma
anche in relazione ai rapporti di causalità e di proporzionalità
di tali inadempienze rispetto alla funzione economico-sociale del
contratto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una
parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta,
tenendo presente che va, in primo luogo, accertata la sussistenza della
gravità dell'inadempimento cronologicamente anteriore, perché quando
questo non è grave, il rifiuto dell'altra parte di adempiere non è di
buona fede e, quindi, non è giustificato (v. pronunce di questa Corte
4743/1998; 10668/1999; 699/2000; 8880/2000 ecc.). Va inoltre, aggiunto che
il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la
proposizione dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum sussiste
quando, nella In
particolare con riferimento al contratto di lavoro l'ipotesi del
sopravvenuto venir meno in modo totale o parziale della prestazione
lavorativa tale da giustificare il licenziamento ex art. Ciò premesso, va, intanto, osservato che è erronea l'affermazione della corte territoriale, secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di assicurare al lavoratore misure di sicurezza idonee a garantirgli la integrità fisica e morale nell'adempimento della prestazione lavorativa avrebbe avuto ad oggetto un rischio di natura extra-lavorativa. Il
rischio denunciato dal lavoratore, invece, era lavorativo, posto che
trovava occasione nell'adempimento della sua prestazione. Pertanto,
al fine di stabilire quale sia l'inadempimento colpevole e quale quello
incolpevole occorre procedere necessariamente a una comparazione tra
l'inadempimento cronologicamente anteriore e quello cronologicamente
successivo al fine di valutare la gravità del primo, in relazione alla
funzione socio-economica del contratto, come conseguenza giustificata o
giustificabile dell'inadempimento del secondo. Tale
giudizio di prevalenza o di equivalenza tra i due contrapposti
inadempimenti contrattuali costituisce un Nella
specie, invece, In riferimento alla scriminante di cui all'art. 1460 c.c. andava invece valutata la natura della complessiva obbligazione incombente sul datore di lavoro e comprendente anche l'obbligo di adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica del lavoratore in relazione all'organizzazione dell'azienda. Una
volta accertata l'inosservanza di tale obbligo di adozione delle misure di
sicurezza, avrebbe dovuto esser cura del giudice di merito accertare, a
sua volta, previo libero apprezzamento delle risultanze di tutte le
circostanze evidenziate dai testi o da ritenere acquisibili al processo se
non come fatti notori (successive rapine allo stesso casello in occasione
delle quali sono stati feriti esattori ivi addetti e successiva adozione
delle misure di sicurezza già richieste dal M.) quanto meno se e come
fatti non contestati, se fosse stata o no giustificata secondo correttezza
e buona fede la risposta di inadempimento del lavoratore. Pertanto,
in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio, anche per le spese del presente
giudizio, alla Corte d'appello di Genova, la quale si uniformerà, nella
definizione della controversia, ai principi di diritto sopra sottolineati
e sorreggerà la decisione con motivazione esauriente e immune dai vizi
logici e giuridici in cui è incorsa |