Riconoscimenti previdenziali amianto - nota Inca-Cgil  e circolare Inail

 

vi segnaliamo la nota dell’Inca nazionale a cui è allegata la circolare della Direzione Generale dell’Inail, relativa alla applicazione del Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2004 (verificato dalla Corte dei Conti) in attuazione dell’art. 47 del D.L. 30.09.2004, art. 47.

Come è evidente dalla nota dell’Inca esistono valutazioni divergenti sulle date, che devono essere chiarite.

E’ essenziale esercitare i “diritti” scritti da Inail per i periodi di riconoscimento per i pareri espressi.

[Contarp e/o Pareri ministeriali] anche in sospensione dell’”Attestato” della sede competente [Inail, punto 1.2].

Per le certificazioni di lavoratori delle loro prestazioni lavorative (curriculum punto 2.2. circ. Inail) nei vari commi/paragrafi è esplicita la “volontà” di riconoscimento delle precedenti disposizioni del Ministero del Lavoro, dal 4.04.1997, anche per i dipendenti di imprese: cessate, fallite, ecc.

E’ da esercitare il diritto per i lavoratori esposti all’amianto che possono aver conseguito malattie professionali (comma 7, art. 13, legge 257/92) [cfr. punto 4 nota Inail].

Lo schema di domanda e di curriculum a cui il D.M. si richiama non è difforme allo schema adottato “informalmente” dai metalmeccanici, quindi quelli presentati sono validi ante 2 ottobre 2004 e successivo.

Seguono nuove note di merito dell’Inca a cui riferirsi.

Ufficio S-A-S

Gianfranco Tosi

 

Allegati:  documentazione Inca