Applicazione  Legge  n. 3 del 16 gennaio 2003, “tutela della salute dei non fumatori”, G.U. 23.12.2004

Come a tutti noto dal 10 gennaio 2005 è in vigore la Legge 3 del 16 gennaio 2003;  vista l’importanza e i risvolti della presente normativa nel rapporto di lavoro, inviamo questa prima nota.

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati. I lavoratori dipendenti, nelle posizioni di lavoro dove prestano l’attività lavorativa, sono considerati “utenti” dei locali.

È interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto di fumo con proprio responsabile, anche per tutelarsi da eventuali azioni risarcitorie per i danni causati dal fumo e dalla mancata osservanza della legge, come di quanti operano in ufficio, reparto, produzioni esterne (come previsto dalle normative di sicurezza ed ulteriormente confermate dal D.Lgs. 626/94).

La realizzazione di aree per fumatori, ancorché non rappresenti un obbligo per il datore, è da considerarsi una soluzione da perseguire, anche con un impegno contrattuale, al fine di garantire ai fumatori un punto di possibile “rigenerazione”, rispetto alla mancata possibilità di autosomministrazione di nicotina che, come è noto, crea dipendenza e può provocare, in taluni soggetti, conseguenze sulle condizione psicofisica, in caso di protratta impossibilità di assunzione della sostanza. Le aree per fumatori, nei luoghi di lavoro, devono rispondere ai requisiti tecnici di legge, previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

La Fiom invita a considerare la possibilità di concordare con le imprese e/o le strutture pubbliche, sia regionali che locali (Asl, ecc.), percorsi di “disintossicazione” senza costi a carico dei lavoratori, a cui gli stessi – se interessati – possano accedere per smettere di fumare.

Il Ministero della Salute ha inoltre precisato, con la circolare 17 dicembre 2004, che i soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

1. richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;

2. segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Spetta al datore o a sua persona delegata far rispettare la legge (compito che non deve essere ricoperto da Rsu o Rls).

Il datore deve rendere pubblico ai lavoratori/lavoratrici (“utenti”) il nome o i nomi di chi ha l’obbligo di far rispettare la normativa.

Le Rsu, per le condizioni organizzative e produttive, devono richiedere specifica verifica.

Le Rls, nel merito del documento di valutazione del Rischio, in applicazione della legge, ma soprattutto per l’alto potenziale di rischio cancerogeno del tabacco, devono richiedere apposita valutazione, verificando la funzionalità delle aree riservate.

Pubblichiamo in allegato il testo della circolare ministeriale, pubblicata il 23 dicembre 2004.

 

Roma, 21 gennaio 2005